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Negli ultimi anni si è riscontrata una crescita della domanda di lavoro da parte delle persone disabili. Ciò è avvenuto principalmente a seguito, da una parte, del processo di integrazione scolastica, avviato a partire della fine degli anni sessanta, e dall’altra, dell’affermarsi delle recenti politiche per l’occupazione che sono orientate a promuovere e favorire l’accesso al mondo del lavoro anche delle fasce di popolazione più deboli.
Il lavoro rappresenta uno degli aspetti principali dell’integrazione delle persone disabili nella società.
La legge n. 104 del 1992, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza delle persone disabili, riconosce, tra i mezzi che ne favoriscono l’inserimento e l’integrazione sociale, quelle misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati.
Il diritto al lavoro delle persone disabili è disciplinato dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57).
La grande novità di questa legge, che ha riformato il collocamento al lavoro delle persone disabili, sta proprio nel riconoscere un diritto e nel non prevedere una semplice forma di tutela.
La legge n. 68/99 mira in modo particolare ad attuare una forma di collocamento mirato e non solo di collocamento obbligatorio.
Per collocamento mirato si intende “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”.
Con la riforma del collocamento obbligatorio è prevista, dunque, una tutela nella fase di accesso al lavoro della persona disabile ed una serie di strumenti che ne facilitino l’inserimento . Una serie di agevolazioni per quanto riguarda la fase successiva all’instaurazione del rapporto di lavoro è prevista invece dalla Legge n. 104 del 1992, all’art. 33, in particolare agevolazioni lavorative per il lavoratore disabile (e per i familiari dello stesso) al quale sia stato riconosciuto un handicap in situazione di gravità.
La recente riforma del mercato del lavoro (c.d. Riforma Biagi) propone obiettivi di inclusione lavorativa da attuarsi anche per quelle persone che rientrano nella categoria dei “lavoratori svantaggiati ” attraverso politiche attive e di workfare.
La riforma va a rivedere, innanzitutto, tutta quella attività di erogazione di servizi di collocamento, ricerca e selezione, orientamento e formazione, somministrazione, della quale diventano attori, accanto ai soggetti pubblici, gli operatori privati (agenzie) sulla base di apposite autorizzazioni e, poi, prevede tutta una serie di strumenti, tra i quali anche la rivisitazione e la previsione di nuovi istituti contrattuali che nell’intenzione del legislatore mirano a facilitare l’occupazione.
Il D. Lgs. n. 276/2003 prevede, inoltre, misure specifiche per favorire l'inserimento professionale dei lavoratori svantaggiati.
Di maggiore interesse sono le misure contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto che fanno riferimento rispettivamente agli incentivi per le agenzie del lavoro che utilizzano lavoratori svantaggiati e alle convenzioni tra imprese e cooperative sociali per favorire l’inserimento di persone disabili ed altre categorie di lavoratori svantaggiati presso queste ultime.
Tra gli attori che operano nel campo dell’integrazione lavorativa delle persone disabili un ruolo determinante, riconosciuto anche a livello istituzionale, è ricoperto dalla cooperazione sociale, in particolare di tipo B. Le cooperative sociali, disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le persone disabili rientrano nella categoria più ampia di soggetti svantaggiati di cui alla Legge n. 381/92.
Sul piano normativo si riconosce il terzo settore come soggetto attivo per la determinazione della qualità dei servizi del collocamento mirato. Come precedentemente sottolineato la Legge n. 68/99 di riforma del collocamento obbligatorio non si ferma alla previsione di un semplice obbligo di assunzione da parte del datore di lavoro. Essa prevede il diritto in capo alla persona disabile di essere inserita nel mondo del lavoro attraverso un processo articolato e complesso che valorizzi a pieno le potenzialità del lavoratore e che, attraverso un'attenta valutazione delle diverse esigenze, porti al soddisfacimento delle necessità sia dell'azienda che del lavoratore.
Le cooperative sociali (di tipo B) possono essere a tal proposito considerate come i soggetti maggiormente indicati per la realizzazione degli obiettivi suddetti.
Esse promuovono un modello di inserimento lavorativo che si caratterizza dall'operare congiuntamente e contemporaneamente sull'offerta e sulla domanda. In altri termini, la cooperativa sociale si pone l'obbiettivo di creare una domanda rivolta ai lavoratori-persone svantaggiate e, allo stesso tempo, di creare un'offerta di qualità attraverso una valorizzazione della forza lavoro debole e un supporto alle persone inserite .
Proprio per il ruolo da queste istituzionalmente svolto nell'ambito dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate il legislatore le ha riconosciute come i soggetti naturalmente indicati per favorire l'inserimento del lavoratore disabile in azienda.
Anche con riferimento alla recente riforma del mercato del lavoro, “Riforma Biagi”, si ritiene che la partecipazione attiva di soggetti che hanno una significativa esperienza in tema di svantaggio e lavoro assuma un ruolo estremamente importante visti gli obiettivi di inclusione lavorativa di soggetti “deboli” che la Riforma si propone di perseguire.
Momento importante per garantire un riuscito inserimento lavorativo delle persone disabili è la fase di selezione.
Le metodologie di selezione possono prevedere diversi strumenti. Solitamente sono applicati colloqui e test, i primi caratterizzati dall’essere strumenti duttili che permettono al candidato di esprimersi più liberamente, gli altri sono visti come strumenti più “scientifici”.
Il metodo “tradizionale” di selezione prevede la valutazione delle persone concentrandosi sulle specifiche competenze richieste dalla job analysis. Un metodo “alternativo” prevede la conoscenza della persona nella sua globalità e la sua valutazione relativamente a ruoli aziendali più generali effettuando più ipotesi di collocamento ed orientando la persona ad occupare la tipologia di ruolo che coniughi il bisogno di sviluppo dell’azienda con le sue specifiche competenze. Questo approccio, centrato più sulla persona che sul lavoro, permette di valorizzare maggiormente le risorse peculiari del singolo candidato.
Si è assistito col tempo ad un passaggio dal principio di obbligatorietà dell’assunzione di lavoratori svantaggiati a quello di promozione dell’inserimento e del reinserimento mediante azioni di formazione continua e di analisi professionale che valorizzasse la persona disabile nelle sue potenzialità. Tale principio si riscontra nelle leggi di riforma del collocamento obbligatorio e la più recente riforma del mercato del lavoro che promuove misure per favorire l’occupabilità dei lavoratori svantaggiati (categoria più ampia nella quale rientrano i lavoratori disabili).
La legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”,che disciplina il diritto al lavoro delle persone disabili e riforma il collocamento obbligatorio, si inserisce in un contesto di revisione generale del collocamento.
Il sistema ha iniziato a subire un lungo processo di riforma dal 1997 con la Legge n. 196 (paccheto Treu) e con il D.Lgs. n. 469 con il quale sono state introdotte una serie di novità particolarmente importanti. In particolare funzioni e compiti in materia di collocamento e politica del lavoro vengono trasferiti a Regioni ed enti locali e viene meno il principio della gestione centralizzata. Viene riconosciuta la legittimità delle imprese private di mediazione e viene meno l’esclusiva gestione pubblica. Nel 1999 la Legge n. 68 introduce il concetto di collocamento mirato istituendo servizi dedicati all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione” . Il principio del collocamento mirato risponde all’esigenza di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, e realizzare concrete opportunità lavorative favorendo la corrispondenza tra le reciproche aspettative dei lavoratori e delle aziende.
Con i D.Lgs. n. 181/2000 e n. 297/2002 viene ridefinito il concetto di stato di disoccupazione che è il requisito per accedere ai servizi per l’impiego che hanno la finalità di:
Da ultimo sono intervenuti la Legge n. 30/2003 e il relativo D.Lgs. di attuazione n. 276 del 2003 che riformando il mercato del lavoro hanno determinato anche una revisione globale della disciplina dei servizi pubblici e privati. Hanno confermato la natura pubblico-privata dei servizi per l’impiego valorizzando fortemente la gestione privata della mediazione . Le Agenzie per il lavoro private, su base di apposite autorizzazioni , possono svolgere attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione di personale, supporto alla ricollocazione professionale. Attraverso un processo di accreditamento le Agenzie possono operare a livello regionale partecipando alla rete dei Servizi per l’Impiego insieme ad i servizi pubblici.
Gli operatori privati ora possono anche gestire specifici programmi di formazione, inserimento o riqualificazione professionale erogati a favore di lavoratori svantaggiati.
Si è attuata col tempo e con i vari passaggi su esposti una trasformazione del collocamento da attività essenzialmente amministrativa a servizio pensato per assicurare alle persone che vi si rivolgono accoglienza, informazioni, orientamento con colloqui individuali per le fasce deboli, supporto all’inserimento lavorativo, offerte di stage formativi. E’ da segnalare che ormai anche sul web le persone alla ricerca di lavoro possono trovare molte informazioni. Diverse Regioni hanno progettato portali interamente dedicati al lavoro ricchi di notizie su servizi, normativa, progetti, offerte, novità.
Con il collocamento mirato si passa da una concezione che vedeva le assunzioni obbligatorie solo come un “dovere da rispettare” da parte delle imprese ad una nuova concezione in cui l’inserimento lavorativo viene promosso come un “arricchimento” per l’azienda al pari di quello di qualsiasi altro lavoratore. Esso è perseguito in funzione di un’effettiva integrazione del lavoratore.
Sostanzialmente, quindi, viene ridisegnato il ruolo:
dei soggetti lavoratori divenuti titolari di un diritto e valorizzati nelle loro potenzialità
dei datori di lavoro obbligati, ai quali si cerca di offrire strumenti di inserimento più efficaci.
Anche se con la riforma del collocamento delle persone disabili si è fatto un passo in avanti è da sottolineare che da subito si è affermata l’idea che la nuova legislazione dovesse essere affiancata da strumenti tecnici e culturali nuovi.
L’inserimento lavorativo è infatti un processo che richiede un intervento integrato.
Beneficiari delle norme per il diritto al lavoro delle persone disabili sono i soggetti in età lavorativa, disoccupati che siano:
Essi possono iscriversi nelle le liste speciali, elenchi pubblici formati secondo una graduatoria unica, tenuti presso i Centri per l’Impiego .
L’iscrizione presso le liste speciali è uno dei presupposti per l’inserimento lavorativo e la graduatoria rappresenta l’ordine di precedenza per l’invio presso i datori di lavoro per la parte di assunzioni che avviene attraverso chiamata numerica.
Possono essere iscritti anche i lavoratori stranieri regolarmente presenti nel nostro paese.
Gli invalidi totali (con percentuale di invalidità pari al 100%) hanno diritto di iscrizione nelle liste speciali per accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato qualora la valutazione della capacità lavorativa risulti positiva.
L’iscrizione alle liste speciali consente di usufruire dei diversi servizi offerti dai centri per l’Impiego e dell’avviamento numerico.
I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori nella misura del 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; di 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; di 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti, in questo caso l’obbligo si applica solo per le nuove assunzioni. Essi sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili.
La legge prevede casi di sospensioni o esoneri dall’obbligo e compensazioni territoriali nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.
ESONERI PARZIALI
I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che non possono occupare l'intera quota d’obbligo di lavoratori disabili per speciali condizioni della loro attività lavorativa possono essere parzialmente esonerati dall'obbligo di assunzione, a condizione che versino una somma al Fondo Regionale per l'Occupazione per ogni lavoratore non occupato e per ogni giornata lavorativa non prestata.
L’esonero è concesso per un periodo determinato ed è parziale.
SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI
Gli obblighi di assunzione sono sospesi per le imprese che si trovino in particolari situazioni di difficoltà: come in caso di cassa integrazione o in caso di apertura delle procedure di mobilità e di licenziamento collettivo.
COMPENSAZIONE TERRITORIALE
I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un'unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive della medesima regione. Per i datori di lavoro privati la compensazione può essere operata in riferimento ad unità produttive ubicate in regioni diverse.
Ai fini dell’adempimento dell’obbligo i datori di lavoro privati assumono mediante chiamata nominativa per una parte delle assunzioni alle quali sono obbligati (il datore di lavoro sceglie la persona da assumere) oppure mediante chiamata numerica effettuata al Centro per l’Impiego che avvia il lavoratore seguendo l’ordine di graduatoria degli elenchi. Nella chiamata numerica il datore può però precisare la qualifica richiesta ed eventualmente concordarne con il Centro per l’Impiego un’altra. I datori di lavoro pubblici assumono in conformità a quanto previsto dal Decreto n. 29/93 (e successive modifiche) in tema di procedure per le assunzioni presso le pubbliche amministrazioni. Questo significa che assumono tramite concorsi pubblici e tramite avviamento da parte del Centro per l’impiego con chiamata numerica, per i profili per i quali è necessario il solo requisito della scuola dell’obbligo.
Per le assunzioni per le quali è richiesta la prova selettiva sono riservati fino al 50% dei posti messi a concorso nei limiti della complessiva quota d’obbligo alle persone disabili iscritte nelle liste speciali. Nel caso partecipino al concorso persone disabili non disoccupate (quindi non iscritte nelle liste speciali) esse, in quanto non possono usufruire della riserva dei posti messi a concorso, possono essere assunte qualora siano risultate idonee al concorso e qualora vi siano ancora posti scoperti rispetto alla quota d’obbligo.
Le aziende che assumono persone disabili possono usufruire di una serie di agevolazioni che mirano a rendere meno gravosi i costi di inserimento del lavoratore. Tali agevolazioni sono concesse nei limiti della disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro delle persone disabili e sono contemplate all’art. 13 della Legge n. 68/99 .
La previsione di nuovi strumenti flessibili, come la chiamata nominativa, se da un lato favoriscono le assunzioni e l’individuazione della persona da inserire facendo riferimento alle sue capacità professionali e potenzialità, dall’altra rischiano di portare all’esclusione di quelle persone che hanno maggior bisogno di un supporto per l’inserimento. Per scongiurare un tale effetto un ruolo fondamentale di mediazione dovrebbero avere i servizi per l’impiego.
E’ auspicabile, inoltre, la partecipazione attiva e la collaborazione dei diversi soggetti che hanno maturato una consolidata esperienza in tema di diabilità e lavoro soprattutto nel nuovo contesto delineato dalla c.d. “Riforma Biagi”.
La riforma del mercato del lavoro (c.d. Riforma Biagi) propone obiettivi di inclusione lavorativa da attuarsi per quelle persone che rientrano nella categoria dei “lavoratori svantaggiati ” attraverso politiche attive e di workfare. Attua una revisione dei servizi per il collocamento, nei quali un ruolo sempre più importante assumono gli operatori privati, e prevede tutta una serie di strumenti, tra i quali anche nuovi istituti contrattuali che mirano a favorire l’occupazione.
Tra le novità più importanti sono da segnalare le misure di incentivazione del raccordo pubblico privato al fine di garantire l’inserimento e il reinserimento dei lavoratori svantaggiati (art. 13 del D. L.vo n. 276/2003).
Consistono in programmi specifici gestiti dalle Agenzie di somministrazione che abbiano elaborato un piano individuale di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei. Il lavoratore deve essere seguito da un tutor con adeguate competenze e professionalità e deve essere assunto con un contratto di almeno sei mesi. Le Agenzie possono usufruire di alcune agevolazioni. Possono derogare al principio di parità di trattamento economico rispetto agli altri dipendenti con pari livello e uguali mansioni stabilendo un trattamento inferiore e possono godere, se il contratto stipulato non è inferiore ai nove mesi, della detrazione dal compenso dovuto, per un periodo massimo di dodici mesi, di quanto percepito dal lavoratore a titolo indennità di mobilità e di disoccupazione ordinaria e straordinaria (o altra indennita' o sussidio la cui corresponsione e' collegata allo stato di disoccupazione o in occupazione) e della detrazione dai contributi dovuti per l’attività lavorativa dell’ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilita' e di indennita' di disoccupazione ordinaria o speciale.
Al fine di incentivare il lavoratore a partecipare a tali iniziative si stabilisce che egli decade dai trattamenti di mobilità o da altri sussidi nel caso in cui rifiuti di essere avviato a un progetto individuale di reinserimento, di essere avviato ad un corso di formazione professionale della Regione, non accetti l’offerta di un lavoro con un livello contributivo non inferiore al 20% rispetto a quello delle mansioni di provenienza, non provveda a dare comunicazione all’INPS del lavoro ottenuto. Tali sanzioni si applicano quando le attività lavorative o di formazione siano congrue rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore e si svolgano in una sede raggiungibile in 80 minuti. Le ultime due sanzioni, inoltre, non si applicano ai lavoratori inoccupati.
Nell’ambito delle disposizioni speciali con riferimento ai lavoratori svantaggiati rientrano anche le convenzioni quadro per l’inserimento in cooperative sociali per facilitare in particolar modo l’inserimento lavorativo di persone “che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario” (art. 14 del D. L.vo n. 276/2003).
Grazie a tale sistema di convenzioni si prevedono incentivi per l’assegnazione di commesse di lavoro da parte delle imprese alle cooperative sociali che inseriscono al lavoro persone svantaggiate. Le imprese che aderiscono alle convenzioni e forniscono lavoro alle cooperative sociali possono assolvere in questo modo l’obbligo di riservare una quota di posti alle persone disabili iscritte nelle liste speciali. Se, infatti, i lavoratori svantaggiati sono disabili che presentino particolare difficoltà di inserimento nel normale mercato del lavoro, gli stessi possono essere computati ai fini della copertura della quota d’obbligo in base all’esclusiva valutazione del Comitato Tecnico. Le Convenzioni sono stipulate tra i Centri per l’Impiego, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriale e le associazioni di rappresentanza, tutela ed assistenza delle cooperative sociali di tipo B (di inserimento lavorativo) o Consorzi sociali. La previsione di questo tipo di convenzioni, delle quali si avrà modo di parlare più approfonditamente nel paragrafo seguente, mostra la convinzione del legislatore che “le cooperative sociali possano offrire un valido strumento alternativo al collocamento obbligatorio” .
Tra i nuovi contratti previsti dalla riforma di particolare interesse per favorire l’inserimento di persone che presentano difficoltà nel poporsi sul mercato del lavoro vi sono
- i contratti di inserimento (artt. 54 e seguenti del D. L.vo n. 276/2003) che mirano ad inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone ( tra queste le “persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico”) attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. La circolare n. 31 del 23 luglio 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito prime indicazioni operative su questo nuovo istituto. E’ da sottolineare, che i contratti di inserimento non sostituiscono i contratti di formazione e lavoro, ma rappresentano una nuova tipologia contrattuale destinata a favorire i soggetti di difficile inserimento sul mercato del lavoro. In un primo momento, in molti commenti alla Riforma, si è fatto riferimento ad una sostituzione dei CFL con i contratti di inserimento ma la circolare n. 31 del 2004 ricorda che nel contratto di inserimento la funzione formativa non è caratterizzante, tanto è vero che l’art. 55, comma 4, afferma che essa è solo eventuale .
La circolare ricorda che i riferimenti normativi per individuare i soggetti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, e come tali riconosciuti da una commissione medica pubblica, sono individuabili nella legge n. 104/1992, nel D.P.C.M. 13 gennaio 2000 e nella legge n. 68/1999. In termini di percentuale non è facile definire una corrispondenza con la gravità dell’handicap , la circolare però fa anche riferimento al regolamento CE n. 2204/2002 che dispone di incentivi in favore dei lavoratori disabili, senza alcun specifico riferimento alla “gravità”. Si potrebbe dedurre che il riconoscimento degli incentivi è in favore di tutti coloro che, invalidi, rientrano nel campo di applicazione della legge n. 68/1999 .
- i contratti di lavoro occasionale accessorio (articoli 70 e seguenti del D. L.vo n. 276/2003) per quelle prestazioni di tipo accessorio per attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale. Tali contratti mirano a favorire l'inserimento lavorativo di fasce deboli nel mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro. E’ da segnalare che con la legge di conversione n. 80/2005 del D.L. n. 35/2005 sono state, tra le altre cose, introdotte alcune disposizioni che modificano l’istituto delle prestazioni occasionali accessorie ancora non pienamente applicabile per difficoltà operative e mancanza di provvedimenti.
Sono da tener presenti anche le modifiche inserite dal D. L.vo n. 251/2004.
La nuova tipologia contrattuale ha, comunque, natura sperimentale ai sensi dell’art. 86, comma 12.
I lavoratori interessati devono comunicare la propria disponibilità ai centri per l’impiego territorialmente competenti o ai soggetti, anche privati, accreditati in ambito regionale ad esercitare attività di mediazione.
Particolare riferimento si deve fare agli strumenti tecnico giuridici delle convenzioni che si suddividono in diverse tipologie e perseguono diverse finalità anche se tutte orientate a facilitare l’inserimento lavorativo delle persone disabili. Esse sono previste dalla Legge n. 68/99 e dal D.Lgs. 276/03. Alcune di esse, in particolare quelle previste dall’art. 12 della Legge 68/99 hanno presentato difficoltà applicative ma si ritiene comunque opportuno accennare sinteticamente a tutte per avere un quadro generale.
Esse sono:
1) convenzioni di inserimento lavorativo e convenzioni di integrazione lavorativa tra datori di lavoro e i Centri per l’Impiego (art. 11, Legge n. 68/99)
2) convenzioni finalizzate a favorire l’inserimento e l’integrazione di persone disabili tra i Centri per l’Impiego e le cooperative sociali o loro consorzi, le organizzazioni di volontariato o altri enti pubblici e privati (art. 12, Legge n. 68/99).
Per le convenzioni di inserimento lavorativo e di integrazione lavorativa il datore di lavoro manifesta la volontà di stipula al Centro per l’Impiego competente per territorio.
Le convenzioni di inserimento lavorativo devono prevedere i tempi e le modalità di assunzione. Possono prevedere l’assunzione attraverso richiesta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal CCNL.
Le convenzioni di integrazione lavorativa, oltre a quanto previsto per quelle di inserimento lavorativo, devono prevedere, le mansioni e le modalità del loro svolgimento, le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio assicurate dai servizi regionali o dai Centri di orientamento professionale, verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo.
La stipula delle convenzioni comporta la possibilità di avvalersi anche delle agevolazioni economiche previste dall’art. 13 della Legge n. 68/99 nei limiti della disponibilità del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.
Per le convenzioni finalizzate a favorire l’inserimento e l’integrazione di persone disabili stipulate con soggetti pubblici e privati che svolgono attività idonea a favorire l’inserimento e l’integrazione di persone disabili promotore è il Centro per l’Impiego.
Il contenuto di tali convenzioni viene concordato di volta in volta e, comunque, è una tipologia di convenzione in cui predomina l’aspetto formativo propedeutico all’inserimento lavorativo
3) convenzioni per inserire temporaneamente il lavoratore presso una cooperativa sociale oppure presso un libero professionista disabile (art. 12 legge n. 68/99).
Esse sono stipulate tra i datori di lavoro privati, il Centro per l’Impiego e le cooperative sociali di tipo B (o Consorzi sociali) oppure con un libero professionista disabile.
Il lavoratore disabile è assunto dal datore di lavoro contestualmente alla stipula della convenzione.
Il titolare del rapporto di lavoro resta il datore che ha assunto il disabile, ma per la gestione del rapporto di lavoro il lavoratore sarà soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa che temporaneamente lo utilizza.
I datori di lavoro privati soggetti agli obblighi, le cooperative sociali ed i disabili liberi professionisti, interessati alla stipula delle convenzioni comunicano al Centro per l’Impiego competente la propria disponibilità ad avvalersi di tale strumento dimostrando di possedere i requisiti richiesti. La convenzione deve contenere i nominativi, le mansioni dei soggetti da inserire, il percorso formativo e le finalità della formazione personalizzata e le forme di controllo dell’attività.
La formazione del lavoratore disabile deve essere orientataall’acquisizione della professionalità necessaria per lo svolgimento delle mansioni che sarà chiamato a svolgere presso il datore di lavoro che lo ha assunto.
Tra i problemi per la concreta applicazione di questo tipo di convenzione si è riscontrata da una parte, la difficoltà di far proseguire un processo di inserimento iniziato in cooperativa sociale in una realtà aziendale (nella quale per altro il lavoratore è già assunto) e dall’altra, il rischio che la formazione e il progetto sulla persona, che dovrebbe senz’altro prevalere rispetto a quello dell’affidamento della commessa da parte dell’azienda alla cooperativa, non si configuri come il momento centrale dell’esperienza e si delinei un ruolo riduttivo della cooperativa sociale nello scambio commessa/assunzione .
Nella Regione Lazio si segnala, tra le esperienze per la sperimentazione di convenzioni ai sensi dell’art. 12, quella stipulata tra la Federlazio – Federazione piccole e medie imprese del Lazio e i Consorzi Sociali COIN, SOL.CO Roma e Solaris. Tale Convenzione firmata il 28 settembre 2000 è significativa in quanto si colloca tra le iniziative avviate nei primi mesi di entrata in vigore della Legge di riforma del diritto al lavoro delle persone disabili e mostra come sia dalla parte delle imprese appartenenti al settore del privato sociale, da sempre impegnate sul fronte dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, che da parte delle imprese private interessate dalle disposizioni della legge 68/99 ed ai relativi adempimenti, lo strumento della convenzione fosse visto con interesse ed aspettative. L’accordo mirava a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a promuovere una reciproca conoscenza tra due mondi .
Testo della Convenzione
Il giorno 28 settembre 2000 tra la FEDERLAZIO – Federazione piccole e medie imprese del Lazio – e i Consorzi sociali in appresso indicati CO.IN., SOLARIS e SOL.CO. ROMA.
- che la legge n. 68 del 12 marzo 1999 ha profondamente innovato la materia delle assunzioni obbligatorie introducendo sostanziali cambiamenti;
- che l’art. 12 della citata legge consente, usufruendo anche di benefici contributivi, di inserire temporaneamente presso cooperative sociali alle quali l’Azienda abbia affidato commesse di lavoro, parte del numero delle persone appartenenti alle categorie protette che, per legge, l’impresa è tenuta ad occupare;
- che tale normativa unitamente al decentramento del sistema del collocamento dei disabili introducono un’ampia autonomia nell’utilizzo di strumenti già esistenti - quali la chiamata nominativa, il prolungamento del periodo di prova, deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro;
- che nello spirito del criterio introdotto dalla legge n. 68 di “un collocamento mirato” si può realizzare lo scopo dell’inserimento della persona giusta al posto giusto;
- che in attesa di una più chiara definizione nell’attuazione della nuova normativa perché il quadro di riferimento non è ancora del tutto chiarito così come è tuttora indefinito il panorama degli uffici competenti ed il collegamento funzionale tra servizi appartenenti a diverse amministrazioni;
- che i CONSORZI sociali e la FEDERLAZIO, consapevoli dell’apporto che in particolare la cooperazione sociale ha dato e può dare nei confronti delle necessità ed aspettative di integrazione e autonomia delle persone disabili nel mondo produttivo e sociale;
- che la legge 68/99 riconosce ed affida alle cooperative sociali un ruolo peculiare ed una funzione importante per favorire l’inserimento mirato al lavoro delle persone disabili;
- che un rafforzato impegno tende a favorire azioni e progetti innovativi per una migliore e più ampia partecipazione delle persone disabili nel mondo del lavoro e più in generale nella società, valorizzando e sostenendo la cooperazione sociale anche attraverso rinnovate modalità di intervento nel campo della formazione, del tutoraggio e della promozione di impresa;
ritenuto
- che alcune iniziative di supporto possano fornire un contributo utile all’incontro fra domanda ed offerta nell’ambito anche di professionalità emergenti ad esempio nelle nuove tecnologie informatiche;
- che i Consorzi sociali CO.IN., SOLARIS, SOL.CO. ROMA ai quali aderiscono 140 Cooperative sociali operanti in vari campi di attività (produzione di beni e fornitura di servizi) hanno realizzato, in collaborazione con importanti pubbliche istituzioni, qualificati progetti occupazionali per le persone disabili;
- che la FEDERLAZIO, nell’ambito della sua attività istituzionale, ha sempre cercato di perseguire la migliore offerta di servizi alle imprese associate;
- che i soggetti contraenti valutano la possibilità concreta di dar vita a servizi utili per i propri associati nel rispetto delle norme e delle specifiche competenze previste dalla legge;
tutto ciò premesso e ritenuto
la presente convenzione in base alla quale verranno avviati progetti e convenzioni ai sensi dell’art. 12 della legge n. 68/99 tra imprese e cooperative sociali.
A tal riguardo i CONSORZI sociali si impegnano a fornire alla FEDERLAZIO tutte le notizie utili a conoscere dislocazione, tipologia e qualità imprenditiva delle attività svolte nell’ambito dei CONSORZI e delle Cooperative ad essi aderenti. L’incontro tra l’impresa Federlazio e l’impresa Cooperativa avverrà tramite il Coordinamento dei Consorzi.
I CONSORZI sociali si impegnano a fornire alla FEDERLAZIO l’elenco delle professionalità di persone disabili disponibili all’impiego presso le aziende.
La ricerca dei curricula professionali e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro avverrà tramite il Coordinamento dei Consorzi che potrà promuovere, in collaborazione con l’impresa, eventuali percorsi di affiancamento e/o accompagnamento all’inserimento lavorativo.
Le informazioni provenienti dal Coordinamento dei Consorzi verranno inserite in apposita banca dati.
I CONSORZI sociali (CO.IN., SOL.CO. ROMA, SOLARIS) e la FEDERLAZIO si impegnano a cooperare per favorire lo sviluppo dell’inserimento lavorativo delle persone disabili nelle piccole e medie imprese del Lazio, attraverso l’organizzazione comune e/o in partenariato di iniziative, progetti e specifiche attività e servizi destinati a sensibilizzare, a facilitare, informare e a supportare gli imprenditori nell’applicazione della legge n. 68/99, anche mediante l’utilizzo di programmi e finanziamenti derivanti da risorse comunitarie, nazionali e locali.
I CONSORZI sociali e FEDERLAZIO provvederanno ad informare gli associati con appositi momenti di incontro e comunicazioni inviate attraverso i propri strumenti di informazione, stampa locale e nazionale, circa le opportunità offerte dalla presente convenzione.
I CONSORZI sociali e FEDERLAZIO provvederanno a definire le modalità per un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e degli enti pubblici interessati (Regione Lazio, Provincia di Roma, Uffici per l’Impiego);
Per il coordinamento delle attività descritte vengono individuati i seguenti responsabili:
Sig.ra Alessandra Torregiani
(CONSORZI Sociali CO.IN., SOL.CO. ROMA, SOLARIS),
Sig. Carlo Cicogna (FEDERLAZIO).
Dott. Giovanni Quintieri Direttore Federlazio
Maurizio Marotta Presidente CO.IN.
Luigi Valà Presidente SOLARIS
Mario Monge Presidente SOL.CO. ROMA
4) convenzioni quadro per favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori disabili (e svantaggiati in genere) attraverso l’assunzione da parte della cooperativa sociale cui l’impresa conferisce commesse (art. 14 D.Lgs. 276/03). Di tali convenzioni si è già accennato nel paragrafo precedente. Qui aggiungiamo che la loro previsione nell’ambito di una riforma di carattere generale del mercato del lavoro ha portato ad un ampio dibattito sulla sua applicazione e sulla portata della norma (di carattere sperimentale), soprattutto in riferimento alla relazione con la legge n. 68/99 ed in particolare all’art. 12 . Questa nuova tipologia di convenzione si colloca in un sistema che è stato introdotto con la riforma del collocamento obbligatorio. Ciò si rileva anche dall’individuazione degli organismi coinvolti. La valutazione della commutabilità dei lavoratori disabili ai fini della copertura della quota di riserva è lasciata al Comitato Tecnico al quale la Legge n. 68/99 già riserva funzioni quali: la valutazione delle residue capacità lavorative del soggetto disabile e la definizione degli strumenti atti all’inserimento lavorativo .
Tra le prime intese operative segnaliamo quelle avutasi nella Provincia di Treviso. Il documento presenta uno schema che sia articola in: un’intestazione, una premessa, un articolato che definisce i criteri le procedure e le modalità di attuazione della previsione legislativa . Nella premessa alla convenzione si precisa che l’art. 14 costituisce uno strumento integrativo rispetto alla normativa vigente in materia che favorisce e rende maggiormente praticabile l’inserimento lavorativo di persone disabili che presentino particolari caratteristiche o difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e nell’articolato si indicano le finalità di favorire l’inserimento dei lavoratori disabili e dei lavoratori svantaggiati mediante lo sviluppo delle opportunità di impiego nelle cooperative sociali, anche quale strumento che integra quelli previsti in via ordinaria dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Tra le iniziative in tema sembra opportuno segnalare il Progetto LINCS, sperimentazione promossa dal ministero del Welfare e Italia Lavoro per verificare l'applicabilità e l'efficacia dell'articolo 14 della legge Biagi, presentato il 10 ottobre 2005 a Milano.
L’obiettivo di questa parte della trattazione è quello di fornire un quadro sintetico del sistema della cooperazione sociale - facendo riferimento a quella di tipo B, cioè a quella che svolge attività di impresa finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate - essendo riconosciuto ad essa un ruolo fondamentale in tema di occupazione di persone in difficoltà e di collocamento mirato.
Lo scopo sociale di questo tipo di cooperative è quello di fornire a soggetti portatori di handicap o svantaggiati occasioni di lavoro in forma stabile o temporanea. La percentuale minima pari al 30% di persone svantaggiate da inserire al lavoro prevista dalla legge rappresenta una finalità che è alla base dell’attività imprenditoriale delle cooperative.
Il termine "svantaggiato” sta ad indicare un soggetto che si trova ai margini del normale mercato del lavoro.
Il fenomeno cooperativistico era già consolidato nella realtà sociale quando, dopo un periodo di lunga attesa, si è giunti ad una previsione legislativa nel 1991 con la Legge n. 381.
Le cooperative di tipo B mirano ad effettuare inserimenti lavorativi di persone svantaggiate valorizzando la forza lavoro debole e garantendo un supporto alle persone inserite. Il progetto di inserimento prevede un coinvolgimento attivo di tutti i partecipanti.
Nell'attuale realtà - nella quale la cooperazione sociale si è enormemente sviluppata per quanto riguarda il numero di cooperative, per il fatturato, per il volume dei servizi prodotti e per il numero di lavoratori impiegati, remunerati, e svantaggiati inseriti – ci si chiede se "il modello cooperativo" possa essere "coerente anche con le nuove impellenti richieste che vengono da ambiti diversi", rimanendo all'altezza del compito che svolgono .
Democraticità, partecipazione, qualità del servizio, forte legame con la comunità locale, sono alcuni degli elementi, strettamente collegati tra loro, che caratterizzano la cooperazione sociale. In particolar modo il legame con il territorio fà di queste organizzazioni dei soggetti che hanno una potere di valorizzazione sociale, culturale ed economico rilevante. Per rafforzare tale legame le cooperative hanno sempre lavorato affinché non rimanessero eslcuse dalle nuove opportunità legate all’evoluzione dei mercati.
Esse sono strutture complesse, caratterizzate dal fatto che si devono soddisfare molteplici interessi non omogenei, in altri termini "l'interesse generale della comunità" . Sono però sostanzialmente caratterizzate da una forte autonomia organizzativa che determina una varietà di sistemi, modelli e procedure.
Si è detto che "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso … lo svolgimento di attività diverse … finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate", significa, non solo produrre un servizio, ma produrre un "cambiamento", costruire qualcosa con la persona verso la quale è rivolto il servizio , "instaurare una rete di relazioni umane in stretta connessione con l'apparato produttivo" .
La democrazia nelle cooperative può essere promossa tanto a livello di governo, quanto a livello di attività operativa in concreto.
Gli appartenenti alla cooperativa devono poter sentire come propri gli obiettivi generali perseguiti. Il successo di una cooperativa è fortemente determinato dalla partecipazione .
La partecipazione si ricollega al carattere democratico.
Essa si esprime attraverso la partecipazione dei membri della cooperativa alla definizione degli obiettivi e del metodo di lavoro. La partecipazione è l'elemento che maggiormente contribuisce a creare relazioni fiduciarie.
La qualità del servizio dipende dal sistema delle relazioni interne e dal clima che si riesce ad instaurare.
In virtù del ruolo ricoperto dalle cooperative – tipo B, di rilevanza e finalità sociale, il legislatore ha previsto per le stesse una serie di agevolazioni in materia di appalto e nonché una serie di agevolazioni economiche .
In particolare rilevano le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge n. 381 del 1991, in materia di affidamento di commesse di lavoro, tra gli enti pubblici e le cooperative sociali di tipo B iscritte all’Albo regionale delle cooperative di cui all’art. 9 della legge 381/91. Con tali convenzioni si ammette una deroga alla normativa sui contratti per la p.a. per importi inferiori alla soglia comunitaria (200.000 euro) , purché le stesse siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate (di cui all’art.4 legge 381/91), prevedendo l’affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi. Si ritiene che gli enti pubblici possano procedere anche attraverso procedure concorsuali riservate alle sole cooperative sociali di tipo B.
Per i contratti con importi uguali o superiori alla soglia comunitaria è necessario procedere a gara pubblica. Gli enti pubblici possono, comunque, inserire l’obbligo di eseguire i lavori mediante l’impiego di lavoratori svantaggiati e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. L’importante, anche inserendo clausole a rilevanza sociale, è che non si violi il principio della par condicio tra i concorrenti.
I principali elementi che devono essere presenti nel contenuto della convenzione sono: la premessa, l’oggetto, le modalità di esecuzione del lavoro (che possono essere descritte nel capitolato speciale), le clausole relative all’attività sociale , le clausole generali .
La cancellazione della cooperativa dall’Albo Regionale delle cooperative sociali determina la risoluzione delle convenzioni (a meno che l’amministrazione non consenta la continuazione fino alla naturale scadenza della convenzione).
Le cooperative sociali, sempre in virtù della loro funzione sociale, godono di agevolazioni anche in campo fiscale, previdenziale e finanziario nonché di una serie di agevolazioni previste a livello regionale.
La cooperazione sociale ricopre un ruolo fondamentale in tema di inserimento lavorativo delle persone disabili.
Rappresenta uno strumento efficace per l’integrazione lavorativa dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli della società.
Le cooperative sociali (di tipo B) possono essere considerate come i soggetti maggiormente indicati per la determinazione della qualità dei servizi di collocamento mirato, cioè dell'attuazione di tutta "quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione" (Legge n. 68 del 1999 art. 2).
La legge n. 68 del 1999 non si ferma alla previsione di un semplice obbligo di assunzione da parte del datore di lavoro. Essa prevede il diritto della persona disabile di essere inserita al lavoro attraverso un processo articolato e complesso che valorizzi pienamente sue potenzialità e, attraverso un'attenta valutazione delle diverse esigenze per soddisfare le necessità sia dell'azienda che del lavoratore.
Con la Legge n. 68 del 1999 il Legislatore esprime la volontà che "gli uffici competenti promuovano ed attuino ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo delle persone disabili" avvalendosi della collaborazione del settore privato, innanzi tutto del privato sociale (Art 11), riconoscendo in questo modo il ruolo fondamentale delle cooperative sociali, soggetti privati che operando con strumenti di tipo imprenditoriale perseguono interessi pubblici ed interessi della comunità.
La cooperazione sociale da sempre è stata fortemente legata ai servizi territoriali in particolare per i processi di integrazione lavorativa collaborando con gli stessi per l’elaborazione di progetti personalizzati di inserimento. Esse si rapportano con i servizi per il lavoro pubblici e privati nonché con i settori formativi ed educativi costituendo una realtà di rete nell’ottica di una presa in carico complessiva della persona.
Strumento favorito, ma non esclusivo, per la realizzazione della collaborazione tra Stato e privato sociale per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella legge sul diritto al lavoro dei disabili, è quello della convenzione.
Per il ruolo da queste istituzionalmente svolto nell'ambito dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate il legislatore le ha riconosciute come i soggetti naturalmente indicati per favorire l'inserimento lavorativo della persona disabile (art. 12 della L.68/99; art. 14 del D.Lgs 276/03).
Riferimenti di norme e provvedimenti legati alla disciplina del lavoro delle persone disabili:
Legge 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”
Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Legge 5 febbraio 1992, n. 104"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
Legge 8 novembre 1991, 381 “Disciplina delle cooperative sociali”
Legge Regionale Abruzzo 18 aprile 2001, n.14 “Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili in attuazione della legge 12.3.1999, n° 68”Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 18 maggio 2001, n. 10
D.L. 136/04 Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della P.A. (art. 8 bis - quote di riserva per le assunzioni obbligatorie)
D.L. 236/02 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza (art. 2 - disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio)
D.LGS. 276/03 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla L.30/03
D.LGS. 297/02 Disposizioni modificative e correttive del D.LGS: n. 181/00
D.LGS. 181/00 Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro (art. 1bis, comma 3 - soppressione delle liste di collocamento)
DPR 333/00 Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge 68/99
DPCM 13.01.00 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili
D.I. 31.05.02 Istituzione della Commissione interministeriale sullo sviluppo e l'impiego delle tecnologie dell'informazione per le categorie deboli
D.I. 91/00 Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
D.M. 8.07.05 Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
D.M. 12.07.04 Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
D.M. 21.07.03 Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
D.M. 15.07.02 Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
D.M. 12.07.01 Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
D.M. 26.09.00 Ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
D.M. 10.01.00 Individuazione di qualifiche professionali equipollenti a quella di centralinista telefonico non vedente
D.M. 15.05.00 Autorizzazione alla gradualità degli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie
D.M. 357/00 Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali
D.M. 22.11.99 Disciplina della trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
Conferenza unificata del 22.02.01. Accordo per la definizione di linee programmatiche e per la stipula delle convenzioni di cui all’art. 12 della L.68/99
Nota 24.06.03 Aiuti Stato. Cumulabilità delle egavolazioni all’inserimento lavorativo dei dei disabili ai sensi della L. 68/99 con altre agevolazioni
Circolare 10/03. “L.68/99 art. 17, L.3/03, art.3. Norme di semplificazione
Nota 18.03.03. L. 68/99. Richiesta di parere. (Mancata assunzione di disabile nella quota nominativa )
Nota 18.07.02. L. 68/99. Applicabilità dell’istituto del passaggio diretto”
Nota 10.10.01. Risposta a quesito su convenzioni L.68/99 art 11, comma 2.
Nota 11.10.01. Richiesta di compensazione territoriale e di esonero parziale. Assunzioni obbligatorie. Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati.
Nota.20.07.01, n. 1238/M20. “L. 68/99 art.3, comma 4 (Istituti di vigilanza privati)
Circolare del 22.02.01. Polizia municipale. Computo della quota di riserva
Circolare 23/01. Norme per il diritto al lavoro dei disabili e relativo regolamento di esecuzione. Aspetti sanzionatori e chiarimenti operativi
Circolare n.66/01 Assunzioni obbligatorie. Indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari e di assegno di incollocabilità
Circolare 28.05.01 L. 113/85. Collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti
Circolare 150/01. Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili DPCM 13.01.00
Circolare 20.04.01. Composizione degli organi collegiali collocamento disabili
Circolare 3.04.01. Esoneri parziali. Datori che occupano da 15 a 35 dipendenti
Nota 01.01.01 Assunzioni obbligatorie. Compensazione territoriale regolamento di esecuzione DPR 333/00
Circolare 79/00 Assunzioni obbligatorie. Art. 17 della L.68/99 Certificazioni di ottemperanza
Nota 27.10.00. Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili. Anno 2000. Art.13 Legge 68/99 in riferimento al Decreto 26.09.00
Circolare 5/00 Età lavorativa minori e assolvimento obbligo scolastico
Circolare 41/00 Assunzioni obbligatorie. Ulteriori indicazioni per l’applicazione della legge n. 68/99. Integrazione delle circolari n. 4/00 e 36/00
Circolare 36/00. Richiesta di avviamento e compensazione territoriale
Circolare 8.06.00. Risposte a quesiti interpretativi sulla L.68/99
Circolare 17/00. Assunzioni obbligatorie. Regime sanzionatorio
Circolare 507/00. L.113/85 Centralinisti telefonici non vedenti
Circolare 16.02.00. Trasmissione prospetti informativi per le assunzioni obbligatorie
Circolare 285/00. L.113/85 Centralinisti telefonici non vedenti
Circolare 4/00. Iniziali indicazioni per l'attuazione della L.68/99
Nota 54/00. Assunzioni obbligatorie. Gestione del contenzioso in esito al trasferimento delle funzioni
Circolare 77/99. L. 68/99. Modifiche alla disciplina della legge 2 aprile 1968, n.482
Circolare 76/99. Assunzioni obbligatorie. Prima definizione delle competenze degli uffici centrali e periferici
Circolare 72/99 Assunzioni obbligatorie. Iscrizione degli invalidi civili in età lavorativa. Abbattimento limiti di età per l’accesso al pubblico impiego
Circolare 57/99 Assunzioni obbligatorie Limiti di età per l’assunzione presso i datori di lavoro pubblici.
Circolare 11/99 Assunzioni obbligatorie. Sentenza della Corte costituzionale n. 454/1998. Diritto di iscrizione dei cittadini extracomunitari
In Italia, come nella maggior parte dei Paesi Europei, le politiche del lavoro sono volte alla organizzazione di servizi per l’impiego sempre più rivolti all’utente (lavoratore o azienda) con standard di qualità che mirano ad essere sempre più elevati. L’obiettivo di prevenire la disoccupazione è ormai un obiettivo primario, tanto che l’Unione Europea ha inserito nel Trattato di Amsterdam un titolo dedicato (Titolo VIII). Una delle caratteristiche che accompagnano le riforme per il lavoro è il decentramento e la promozione di politiche locali per rispondere più adeguatamente ai bisogni reali.
La legge 68/99 e la riforma del collocamento obbligatorio si inseriscono nel contesto di una riforma generale del collocamento, caratterizzata principalmente dal passaggio di molte competenze dallo Stato (Ministero del Lavoro) alle Regioni ed alle Province.
Si faccia riferimento anche al D.Lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro" che reca disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, indipendentemente dalla disabilità o da altre condizioni, quali: religione, convinzioni personali, eta' e orientamento sessuale.
In questa categoria non rientrano solo le persone disabili ma tutti coloro che sono indicati nel Regolamento CE n. 2204 del 2002. Il Decreto legislativo n. 276/03, infatti, alla lettera k) definisce come “lavoratore svantaggiato” “qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”
MAIELLO M. La cooperazione sociale di inserimento lavorativo, 1997.
Art. 2 della Legge n. 68 del 1999 ““Norme per il diritto al lavoro dei disabili”” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57)
“la competizione con gli operatori privati aiuterà a migliorare l’efficienza dei servizi pubblici per l’impiego e, anche, a definire forme virtuose di cooperazione a tutto vantaggio dei soggetti in cerca di una occupazione e, segnatamente, dei gruppi di lavoratori svantaggiati e dei disabili” (Relazione di accompagnamento della proposta del Governo per una delega in materia di lavoro)
I criteri e le procedure di autorizzazione sono stati meglio definiti dai D.del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 dicembre 2003 e del 5 maggio 2004.
Attraverso i CpI sono, in sostanza, erogati i servizi riguardanti il collocamento. Sono centri operativi chiamati a ad agire per il miglioramento dell’occupabilità dei propri territori. Per quanto riguarda il collocamento obbligatorio, il Centro per l’Impiego è competente per le liste speciali (ricevendo l’iscrizione degli aventi diritto, costituendo la graduatoria unica con le indicazioni fornite dalle Regioni, provvedendo alla tenuta degli elenchi), per l’avviamento al lavoro (in quanto riceve i prospetti informativi, riceve le richieste nominative, dà il nulla osta per l’inserimento su richiesta nominativa, effettua gli avviamenti su richiesta numerica, stipula le Convenzioni di cui agli artt. 11 e 12 della Legge n. 68/1999, riceve le comunicazioni relative alla cessazione del rapporto), per le autorizzazioni per le compensazioni territoriali, gli esoneri parziali, le sospensioni temporanee, le agevolazioni economiche. Riceve i verbali da parte delle Direzioni Provinciali del lavoro relative alle sanzioni.
Le agevolazioni consistono in:
la fiscalizzazione totale o nella misura del 50% , rispettivamente per la durata massima di otto anni o cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali per ogni lavoratore disabile a seconda della percentuale e della tipologia della sua disabilità;
il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con un’invalidità superiore al 50% o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche.
Il messaggio INPS n. 151/03 ha chiarito che è possibile cumulare le agevolazioni contributive previste per l’inserimento lavorativo delle persone disabili con altri regimi di aiuto, concessi a diverso titolo e correlati ad altre forme di incentivazione alla creazione di nuova occupazione, purché per tale via non si ecceda il 100% dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro.
In questa categoria non rientrano solo le persone disabili ma tutti coloro che sono indicati nel Regolamento CE n. 2204 del 2002. Il Decreto legislativo n. 276/03, infatti, alla lettera k) definisce come “lavoratore svantaggiato” “qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”. Quindi tutti coloro che rientrino in una di queste categorie: qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile; qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensidella legislazione nazionale; qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo
impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione
penale; qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia
superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili
precedenti. Il regolamento dà una definizione di “lavoratore disabile” alla lettera g) indicando: qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicapfisico, mentale o psichico.
L. Degan e P. Tiraboschi, su Guida al Lavoro de IL SOLE 24 ORE n. 4 di giugno 2003 - Cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati
Eufranio MASSI - Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro di Modena I CONTRATTI D’INSERIMENTO DOPO I CHIARIMENTI MINISTERIALI, 6 agosto 2004
Ai sensi della legge 104/92 l’ handicap grave si configura in una situazione di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” e non è legato alla percentuale di invalidità.
Eufranio MASSI - Dirigente della Direzione provinciale del Lavoro di Modena I CONTRATTI D’INSERIMENTO DOPO I CHIARIMENTI MINISTERIALI, 6 agosto 2004
Quaderno SPINN n. 13 Cooperazione sociale e servizi per l’impiego per l’inserimento lavorativo dei disabili
Si segnalano sulla Convenzione in oggetto gli articoli “Una Convenzione giunta a buon fine” e “Una importante collaborazione “ pubblicati su Vita indipendente News n. 13 del 2001.
Sul punto “Cooperative sociali e inserimento dei lavoratori svantaggiati” di L. Degan e P. Tiraboschi, su Guida al Lavoro de IL SOLE 24 ORE n. 4 di giugno 2003.
Quaderno SPINN n. 13 Cooperazione sociale e servizi per l’impiego per l’inserimento lavorativo dei disabili
“Riforma Biagi:occupazione di lavoratori svantaggiati nelle province di Treviso e Padova” di S. Rosato, su Guida al Lavoro de IL SOLE 24 ORE n. 16 di aprile 2005.
Già nel 1995 ACLER C. Democrazia, partecipazione e gestione del conflitto nella cooperativa sociale, in Impresa sociale, n. 19. indica come sollecitazioni, a cui la cooperativa deve saper rispondere, da un lato, "l'essere imprese e l'essere imprenditori sociali, assumendo il rischio come modalità di lavoro, orientandosi sempre più al cliente, diventando sempre meno dipendenti dagli enti finanziatori e assumendo gli obiettivi dell'efficacia e dell'efficienza"; dall'altro "l'efficacia del modello organizzativo prescelto e il problema della qualità"
SCALVINI F. La nuova legge sulle cooperative sociali: alcune chiavi interpretative, in Impresa sociale, n.4, 1991
FINIZIO M. La partnership tra cooperative sociali e pubblica amministrazione: quali concetti e quali ruoli, in Impresa sociale, n. 39, 1998
SCOCCATI E. Cooperative sociali e qualità, Milano, 1998,
Documenti. Dare significato all'adesione sociale: la democrazia partecipativa nelle cooperative, in Riv. della cooperazione, n. 25, 1995
- impegno della cooperativa ad inserire al lavoro un certo numero di lavoratori svantaggiati (ai sensi dell’art. 4 della l. 381/91);
- impegno della cooperativa a reperire le persone svantaggiate attraverso la rete dei servizi (servizi l’impiego e servizi sociali);
- indicazione del responsabile tecnico della cooperativa per l’attività di inserimento lavorativo;
- vincolo per la cooperativa ad operare secondo modalità definite (selezione, progetti personalizzati, formazione, sostegno all’inserimento);
- impegno della coop. fornire informazioni sull’attività sociale
entità del corrispettivo;
- modalità di pagamento;
- responsabilità e copertura dei rischi;
- rispetto del CCNL;
- regolamento delle inadempienze e risoluzioni
Palomar, Le cooperative sociali di tipo B, Fondazione Don Gnocchi, 2003
Fonte: http://www.anffasortona.org/files/Inserimento%20Lavorativo%20modulo%204.doc
Sito web da visitare: http://www.anffasortona.org
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