I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Le società
Le imprese collettive o società sono imprese di proprietà di più persone legate tra di loro da un contratto. Fanno capo quindi a un imprenditore collettivo.
In base al tipo di attività le società si distinguono in:
società non commerciali (o società semplici )
società commerciali.
Società semplice (s.s.)
Non può svolgere attività commerciale ma solo attività agricole, artigianali e professionali.
E' un tipo di società non è utilizzato nello svolgimento di attività imprenditoriali.
Salvo diversa pattuizione, il potere di amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente.
Il contratto non é soggetto a forme speciali, , può essere stipulato anche verbalmente, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti e può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non convenuto diversamente.
Società commerciali
(art. 2247 CC): Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
La società commerciale ha bisogno di organi per assicurare il suo funzionamento: sono gli organi sociali.
Il funzionamento di ogni società si fonda sulla presenza di tre tipi di organi:
gli organi volitivi (decidono), esecutivi (gestiscono), di controllo
Classificazione delle società
secondo la responsabilità dei soci società di persone
Snc - Sas
società di capitali
SpA - Srl - Sapa
secondo l'oggetto società non commerciali
SS
soc. commerciali
Snc - Sas – SpA - Srl - Sapa - Soc. Coop.va
secondo lo scopo società lucrative
Snc Sas –SpA - Srl Sapa Soc. Coop.va
società mutualistiche
Soc. Coop.va – Mutua assicurazione
La Società in Nome Collettivo (S.n.c.) e' una società di persone senza personalità giuridica nella quale i soci rispondono personalmente, solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Non e' richiesto un capitale minimo per la sua costituzione ed e' ammesso l'apporto in beni materiali ed aziende.
La maggior parte delle decisioni deve essere presa all'unanimità', ma il contratto sociale può prevedere che le decisioni possono essere prese all'unanimità o maggioranza o delegate a uno dei soci .
Si costituisce per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio.
S.A.S. società in accomandita semplice
Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente (c.c 2740) per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.
La società in accomandita semplice e' una società di persone che si caratterizza per l'esistenza di due categorie di soci: accomandatari e accomandanti, ma solo gli accomandatari possono gestire la società
Responsabilità
1. Accomandatari: responsabilità personale, solidale, illimitata
2. Accomandanti: responsabilità limitata agli apporti conferiti, divieto di intervenire nella gestione
L'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
Ragione sociale deve comprendere il nome almeno di un socio accomandatario e la sigla s.a.s.
L'accomandante, il quale consente che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.
Costituzione l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti. Per la costituzione non e' richiesto un capitale sociale minimo
Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo
S.p.a. Società per azioni
società di capitali in cui le quote sociali sono rappresentate da azioni.
La società per azioni offre:
la limitazione della responsabilità dei soci, per le obbligazioni della società, a quanto da essi conferito;
le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, consentendo al socio di alienare più agevolmente le proprie partecipazioni e alla società un più ampio e variegato accesso al risparmio.
la possibilità di emettere obbligazioni
La costituzione e' una società di capitali, quindi i soci in quanto persone non hanno rilevanza, importano solo i capitali apportati. La costituzione avviene per atto pubblico e occorre seguire precise formalità.
I soci sono responsabili solo nei limiti dei loro apporti. Hanno delle azioni che sono valori mobiliari liberamente cedibili.
Capitale minimo: Euro 100.000 diviso in azioni, tutte di uguale importo. Deve essere versato un minimo di 3/10 del capitale sottoscritto all'atto della costituzione
Denominazione sociale: può essere un nome derivante dall'attività dell'impresa, un nome di persona o un nome di fantasia
Azioni: sono titoli di proprietà che rappresentano una frazione del capitale sociale il cui valore nominale e' fissato liberamente dallo statuto. L'azione fornisce all'azionista il diritto di partecipare alle assemblee, al riparto degli utili, al rimborso delle quote di capitale nel caso di scioglimento. I due tipi principali di azioni sono: ordinarie e privilegiate
Obbligazioni: sono titoli che rappresentano un debito della società verso il possessore, sono rimunerate con un interesse fissato in anticipo e indipendente dalla gestione, sono rimborsate entro una determinata scadenza, solitamente a lungo termine. Con la emissione di obbligazioni la s.p.a. e' in grado di finanziarsi ottenendo prestiti direttamente dai risparmiatori.
Gli organi: sono l'assemblea dei soci (organo volitivo), il consiglio di amministrazione (organo esecutivo permanente di gestione, eletto dalla assemblea dei soci, dirige la società e la rappresenta nei confronti dei terzi), il collegio sindacale (organo di controllo formale e non sostanziale).
S.r.l. Società a responsabilità limitata
Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
E' un tipo di società in cui le quote di partecipazione sociale non possono essere rappresentate da azioni ma da quote.
In sintesi:
Capitale minimo Euro 10.000
Denominazione sociale deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata
Costituzione La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri,
Gli organi: sono l'assemblea dei soci (organo volitivo), il consiglio di amministrazione (organo esecutivo permanente di gestione, eletto dalla assemblea dei soci, dirige la società e la rappresenta nei confronti dei terzi), il collegio sindacale (organo di controllo formale e non sostanziale, non obbligatorio se l'importo del capitale sociale e' inferiore a 103.291,38 Euro).
S.A.P.A. società in accomandita per azioni
Società commerciale, avente personalità giuridica, il cui capitale è diviso in azioni e che si caratterizza per l'esistenza di due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti che sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta (c.c.2250).
E' la forma di società meno diffusa in Italia.
Soci accomandatari I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli obblighi degli amministratori delle società per azioni
Capitale minimo Euro 100.000. Le quote sono rappresentate da azioni.
Denominazione sociale La denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.
Costituzione per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari.
Coop - Società cooperativa
Sono società che hanno come caratteristica principale lo scopo mutualistico e la variabilita' dei soci e del capitale. Le variazioni di capitale sociale non comportano variazioni statutarie.
Lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai soci a condizioni piu' vantaggiose di quelle del mercato.
La cooperativa, regolamentata agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, è un'impresa realizzata con il concorso di almeno 9 soci (almeno 3 in caso di piccola società cooperativa) al fine di ottenere occasioni di lavoro alle migliori condizioni. All'interno della società vige il principio democratico "una testa, un voto", tutti i soci hanno il medesimo diritto di voto indipendentemente dalle quote di capitale sottoscritte.
Possono costituirsi come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata.
Società cooperative a responsabilità illimitata
Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio e, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento, rispondono in via sussidiaria i soci solidalmente e illimitatamente
Società cooperative a responsabilità limitata
Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.
L'atto costitutivo può stabilire però che, in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società, ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma
Caratteristiche essenziali
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.
Costituzione La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori
Variabilità dei soci e del capitale: la variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
Il capitale della società, anche se questa è a responsabilità limitata, non e' determinato in un ammontare prestabilito.
Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota
Assemblea: hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.
PSC Piccola Società Cooperativa
Dal 1997 è stata istituita una forma semplificata di società cooperativa, la "piccola società cooperativa", che ha le seguenti caratteristiche :
1. è composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a 3 e non superiore a 8
2. la denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "Piccola Società Cooperativa"
3. l'assemblea dei soci può svolgere anche i compiti e le funzioni di consiglio di amministrazione con la sola elezione del legale rappresentante, ed essere così l'unico organo obbligatorio.
4. la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria
5. quando si superano gli 8 soci la PSC deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La PSC può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa
6. per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio
Società di mutua assicurazione
Una società che si inquadra nel più ampio fenomeno dell’attività mutualistica. I caratteri essenziali sono la natura assicurativa della prestazione e del vincolo associativo che lega il socio alla società. Infatti la qualità di socio è riconosciuta solo assicurandosi presso la società e viene meno con l’estinguersi dell’assicurazione.
Le obbligazioni sociali della Mutua Assicuratrice sono garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.
Fonte: http://www.corsiparadisi.org/pluginfile.php/696/mod_resource/content/1/Le_societa.doc
Sito web da visitare: http://www.corsiparadisi.org/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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