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INTRODUZIONE
La crisi economica che ha caratterizzato gli ultimi due anni ha avuto, come prevedibile, una pesante
ricaduta sul mercato del lavoro e sull’occupazione: sono recenti i dati Istat che fotografano un tasso
di disoccupazione generale dell’8,7%, mentre quello dei giovani (15-24 anni) ha raggiunto il 29,8%.
Anche se in misura minore rispetto ad altri comparti, il settore degli studi professionali non è risultato immune agli effetti della crisi e le prospettive occupazionali non sono confortanti: negli ultimi anni, i giovani neolaureati che sono stati assorbiti dal mercato del lavoro si trovano a compiere attività ben lontane dall’esercizio della libera professione e sono spesso relegati a dover svolgere “mansioni di segreteria” a causa delle mutate condizioni del mercato, dei costi di avviamento dello studio e della concorrenza dei servizi contigui alle attività tipiche delle professioni
regolamentate.
Le misure politiche poste in atto per fronteggiare la situazione delineatasi nell’ultimo biennio si sono concretizzate in politiche passive come gli ammortizzatori sociali (anche in deroga), i contratti
di solidarietà e forme di sostegno al reddito che hanno garantito, però, la stabilità occupazionale a chi un lavoro già lo possedeva.
Permangono, quindi, forti difficoltà all’ingresso del mercato del lavoro per le nuove leve. Oggi più
che mai occorre rimettere i giovani al centro dell’attenzione delle iniziative politiche, non solo per
contenere gli effetti della crisi, ma anche per determinare un’inversione di tendenza rispetto all’andamento occupazionale degli ultimi anni ed offrire loro un’opportunità di carriera.
In questo scenario è opportuno orientarsi verso un più stretto collegamento tra i percorsi di istruzione-formazione ed il mercato del lavoro, nonché favorire maggiori e migliori condizioni di occupazione. L’istituto dell’apprendistato è coerente con questi obiettivi e per queste ragioni ha acquistato rilevanza come strumento di politica attiva e placement.
Il D.lgs. 167/2011(c.d. Testo Unico) è intervenuto a modificare la disciplina dell’apprendistato, abrogando la disciplina previgente e ampliando le potenzialità dell’apprendistato come strumento privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Abbandonata l’ipotesi del contratto unico, anche il Governo Monti ha colto la portata del contratto di apprendistato, introducendo nel D.D.L. di riforma del mercato del lavoro, nuove disposizioni mirate a rendere l’apprendistato il “punto di partenza verso la progressiva instaurazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato”.
Il CCNL per i dipendenti degli studi professionali, rinnovato lo scorso 29 novembre 2011, ha recepito integralmente la nuova disciplina, dimostrando l’attenzione che Confprofessioni ha relativamente all’inserimento delle nuove leve nel mondo delle professioni.
Ciò si evince anche dai dati forniti da C.A.DI.PROF (la Cassa di assistenza sanitaria supplementare per i dipendenti degli studi professionali istituita nel 2004 allo scopo di gestire trattamenti di assistenza sanitaria supplementare a favore dei dipendenti) che confermano la costante crescita del numero dei soggetti inseriti come apprendisti negli studi professionali.
In particolare, si rileva che nell’anno dell’istituzione di C.A.DI.PROF si sono registrate 20.000 iscrizioni, di cui il 36% per apprendisti, la cui popolazione è cresciuta numericamente fino al 2008,
anno del picco con ben 3.243 nuovi apprendisti a cui è seguita, nel 2009, una riduzione media annua
del 16,15% e del 9,28% nel 2010; allo stato attuale, sui 150 mila iscritti alla Cassa , gli apprendisti rappresentano il 12,53%.
Considerata la sempre maggiore centralità del contratto di apprendistato, la presente guida vuole offrirsi come ausilio all’approccio dell’istituto, individuandone le caratteristiche e la disciplina, normativa e contrattuale.
Che cos’è l’apprendistato?
L’apprendistato, così come definito dal Testo Unico (D.Lgs. 167/2011), è “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Sono individuate tre differenti tipologie:
-Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
-Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
-Apprendistato di alta formazione e ricerca
Il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali recepisce la normativa e disciplina le tre suddette tipologie, distinguendo la terza ipotesi in due sottocategorie: apprendistato di alta formazione e apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche ed altre esperienze professionali.
Cosa è previsto per i rapporti di lavoro già in corso alla data di entrata in vigore del Testo Unico (25 ottobre 2011)?
L’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011 (norme transitorie) specifica che, ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del citato decreto sono abrogati:
– la legge n. 25 del 19.10.1955;
– gli articoli 21 e 22 della legge n. 56 del 28.2.1987;
– l'articolo 16 della legge n. 196 del 24 giugno 1997;
– gli articoli da 47 a 53 del D.Lgs. n. 276 del 10.9.2003.
Pur in vigenza della nuova normativa, i contratti di apprendistato stipulati continuano ad essere regolati dalla disciplina normativa e contrattuale di riferimento vigente alla data di assunzione, fino alla loro scadenza. Ciò anche con riferimento alla durata del contratto e al godimento dei relativi benefici economici.
Cosa è previsto dal Ccnl studi professionali?
Il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali, all’art. 33 dispone che “tutti i rapporti di apprendistato di cui alla L. n. 196/1997 e al D.lgs. n. 276/2003 già stipulati e ancora in corso alla data di firma del presente CCNL, continuano ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedente. Inoltre, si applicherà, laddove previsto, la disciplina e il trattamento economico e normativo precedente per i nuovi contratti di apprendistato eventualmente stipulati durante il periodo di transizione previsto dall’art. 7, comma 7, D.Lgs. n. 167/2011”.
Cosa deve fare un datore di lavoro che voglia assumere un apprendista?
Il datore di lavoro che voglia assumere un apprendista deve stipulare il contratto di apprendistato in forma scritta, a pena di nullità (a tal fine si allega un fac-simile). Ha inoltre l’obbligo di redigere il piano formativo individuale (PFI), che può essere elaborato anche entro 30 giorni (di calendario) dalla stipula del contratto. Il piano formativo è parte essenziale del contratto per cui se il lavoratore rifiuta di firmarlo la conseguenza sarà la nullità del contratto stesso per carenza di uno dei suoi elementi essenziali e caratterizzanti (si allega fac-simile di pfi).
È necessario richiedere il parere di conformità all’ente bilaterale?
No, il Ccnl studi professionali non prevede alcun obbligo di richiesta del parere di conformità del piano formativo redatto.
L’apprendista può godere di periodi di aspettativa?
I periodi di aspettativa sono previsti dalla legge e dai contratti collettivi.
Le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio sospendono il decorso del periodo di apprendistato (articolo 7 D.P.R. n. 1076/1976).
Il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali prevede che in tali casi laddove si superino i trenta giorni, è possibile prolungare il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento.
In ogni caso non comportano la proroga del periodo di apprendistato le assenze di breve durata, inferiore a 30 giorni o ai diversi termini stabiliti dalla contrattazione collettiva (Ministero del Lavoro, interpello numero 17 dell'11 luglio 2007).
Quali caratteristiche deve avere il giovane per essere assunto?
Deve avere un’età compresa tra i 15 e i 25 anni (apprendistato di primo livello) e un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (29 anni e 364 giorni) per le altre tipologie. Tuttavia, è possibile assumere apprendisti già dal diciassettesimo anno di età se in possesso di qualifica triennale del sistema di istruzione e formazione professionale.
Quanti apprendisti può assumere un datore di lavoro?
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Nel caso in cui un datore di lavoro non abbia alcun lavoratore dipendente specializzato o qualificato o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre (art. 2, comma 3 D.lgs. 167/2011).
Quanto dura il periodo di prova?
La durata del periodo di prova non può eccedere i 60 giorni per i lavoratori inquadrati ai livelli IV e IV/S al termine del periodo di apprendistato e 90 giorni per i livelli ulteriori.
E’ possibile recedere durante il periodo di prova?
Si, con la corresponsione di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR.
Quanto può durare un contratto di apprendistato secondo il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali?
Il contratto non può avere una durata superiore ai tre anni.
E’ possibile assumere un apprendista part-time?
Si, il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali prevede che ciò possa realizzarsi purché la percentuale di part-time non sia inferiore al 60% e non vengano diminuite le ore di formazione.
Quali agevolazioni ha il datore di lavoro che assume un giovane tramite contratto di apprendistato?
Il principale incentivo economico consiste nel trattamento contributivo agevolato, che sussiste fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.
L’apprendista, inoltre, non viene computato ai fini del raggiungimento dei limiti numerici previsti da leggi e da contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative e istituti (ad esempio, ai fini dell’applicazione della legge n. 68/1999 sull’assunzione dei soggetti disabili o dell’applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970 in materia di tutela reale in caso di licenziamento illegittimo).
La legge n. 183/2011 (legge di stabilità) all’articolo 22 prevede che, per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, sia riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto. Inoltre viene previsto che, a decorrere dall’anno 2012, il Ministero del lavoro, con proprio decreto, destini annualmente una quota non superiore a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato prioritariamente alla tipologia professionalizzante.
Come deve essere organizzata la formazione per le diverse tipologie di apprendistato?
Apprendistato di primo livello: Le Regioni devono definire la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, di concerto con la Conferenza permanente Stato-Regioni e sentite le Parti Sociali. Tale accordo è stato siglato in data 15 marzo 2012.
Apprendistato di secondo livello: La competenza relativa alla predisposizione dell’offerta formativa pubblica (ofp) per quanto riguarda i contenuti di base e trasversale della formazione, è riconosciuta alle Regioni, sentite le parti sociali. Il T.U. dispone che la durata massima dell’ofp non deve essere superiore a 120 ore nell’arco del triennio, sulla base delle risorse disponibili.
Alcune Regioni hanno già provveduto in tal senso (si veda lo schema sotto).
Il Testo unico distingue nettamente la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere da quella
di base e trasversale. La prima è di competenza della contrattazione collettiva che ne definisce la
durata (ossia il monte ore) e le modalità di erogazione. Questa formazione è svolta sotto la
responsabilità dello studio professionale che ne sostiene i costi. Tuttavia è utile ricordare la possibilità contemplata dal Testo unico di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali (es. Fondoprofessioni per il comparto degli studi professionali).
La formazione di base e trasversale è, invece, di competenza delle singole regioni che, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, definiscono un’offerta formativa – pubblica – per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. Nel caso in cui la regione di appartenenza non abbia introdotto un’apposita disciplina, ossia non abbia predisposto un’offerta formativa “concreta” per la formazione di base e trasversale, è comunque possibile assumere apprendisti avendo esclusivo riguardo a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento (si veda schema sotto).
Apprendistato di terzo livello: Le regioni sono competenti, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative previste dal Testo unico, per regolamentare la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione. Per l’apprendistato di alta formazione, concorrono alla definizione degli standard formativi.
Nel caso di inerzia delle Regioni, i titolari degli studi professionali possono stipulare convenzioni ad hoc con le università o con altra istituzione formativa per attivare l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Chi è il tutor?
Il tutor è il soggetto a cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Cosa prevede il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali in riferimento alla figura del tutor ?
Il Ccnl prevede che possa svolgere tale funzione il titolare dello studio professionale; dunque, si presume che il tutor sia in possesso delle competenze necessarie per svolgere tale ruolo e che non sia necessario un training ad hoc.
Inoltre, il Ccnl prevede che possa svolgere tale ruolo anche una persona diversa dal titolare dello studio, a condizione che sia in possesso delle competenze adeguate ed inquadrata ad un livello pari o superiore a quello dell’apprendista.
Lo studio professionale, in ogni caso, può avvalersi di strutture accreditate per la formazione continua presso la Regione, provincia oppure strutture riconosciute da E.Bi.Pro. o Fondoprofessioni. Ciascun tutor non potrà affiancare più di 5 dipendenti (vedi interpello Min. Lav. 9/2008).
Quali regioni hanno disciplinato la formazione del tutor e cosa hanno previsto?
BASILICATA |
Sono definiti requisiti, compiti e funzioni. |
VALLE D’AOSTA |
E’ stabilita una formazione di base gratuita obbligatoria della durata di 12 ore, il cui standard formativo è definito dalla Giunta regionale previo accordo con le parti sociali |
Il datore di lavoro e l’apprendista possono recedere durante il periodo di formazione?
E’ consentito recedere solo per giusta causa e giustificato motivo.
E’ obbligatoria la visita medica degli apprendisti?
Non è previsto uno specifico obbligo di sottoporre a visita medica gli apprendisti.
Il Ministero del Lavoro, con interpello 19 luglio 2006, n. 25/0007866 ha precisato che la visita medica del minore, stante la diversa regolamentazione regionale, è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell’ambito dell’organizzazione sanitaria pubblica, considerando per tale, il professionista che abbia un rapporto di dipendenza con il SSN, quale medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero dell’ASL, sia il professionista che operi in convenzione con il SSN, quale è il medico di medicina generale. Tale interpretazione è stata ribadita ultimamente dal Ministero del Lavoro con nota 22 gennaio 2010.
Restano in vigore le disposizioni:
– per i minori presenti nell’art. 8 legge n. 977/1967;
– per i lavori soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente presenti nell’art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.
Al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato?
Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’art. 2118 c.c. (con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DIPLOMA PROFESSIONALE
A cosa serve?
Questa tipologia di apprendistato permette a giovani a partire dai 15 e fino ai 25 anni (intesi come
24 anni e 364 giorni) di conseguire una qualifica professionale triennale o un diploma professionale
quadriennale, di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell’art. 17 del d.lgs. 226/2005.
A quali condizioni possono essere assunti i minori con tale contratto?
I minori possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, solo laddove le Regioni ne diano attuazione. In caso contrario dal 25 aprile 2012, non è più possibile assumere apprendisti ex. L. 25/1955, neanche se abbiano adempiuto l’obbligo scolastico.
Quali Regioni hanno provveduto alla regolamentazione?
Basilicata (protocollo di intesa 15 maggio 2012), Veneto (Accordo tra Regione e parti sociali 23 aprile 2012), Abruzzo (delibera giunta n.235 del 16 aprile 2012), Campania (delibera giunta n. 158 del 28 marzo 2012), Trentino Alto-Adige (schema di accordo marzo 2012)
Qual è la retribuzione dell’apprendista di primo livello?
Il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali prevede all’allegato b, quanto segue:
Per i primi 12 mesi |
45% |
La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale viene svolto l’apprendistato) |
Per i mesi successivi e fino a 24 mesi |
55% |
|
Per i mesi successivi |
65% |
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
A cosa serve?
Questa tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di una qualifica professionale valida a fini contrattuali. Esso si rivolge ai giovani tra i 18 e il 29 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni). Tuttavia, è possibile assumere apprendisti già dal diciassettesimo anno di età se in possesso di qualifica triennale del sistema di istruzione e formazione professionale.
Quanto dura l’apprendistato professionalizzante?
Quadri, livello I e II |
30 mesi |
livello III super e III |
36 mesi |
Livello IV super e IV |
36 mesi |
NB: Non possono essere assunti con tale tipologia i lavoratori inquadrati al V livello.
Esistono limiti per il professionista che voglia assumere lavoratori tramite contratto di apprendistato professionalizzante?
Il professionista che ha stipulato precedenti contratti di apprendistato, per poter assumere nuovi apprendisti, deve mantenere in servizio il 50% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti. Ciò salvo il caso in cui in tale periodo sia scaduto solo un contratto o laddove il datore abbia alle sue dipendenze un numero di lavoratori dipendenti che non superi le 3 unità.
Come adempiere l’obbligo di formazione?
Le Regioni, sentite le parti sociali, sono competenti a predisporre l’offerta formativa pubblica sui
contenuti di base e trasversali della formazione, entro una durata massima, prevista dalle legge, di
120 ore nell’arco del triennio e sulla base delle risorse disponibili.
Se entro il 25 aprile 2012 non hanno provveduto a disciplinare l’offerta formativa pubblica, sarà sempre possibile procedere all’assunzione di apprendisti sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Il contratto collettivo, invece, ha il compito di stabilire la durata e la modalità di erogazione della formazione tecnico-professionale (in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire) e i profili professionali (che coincidono con il sistema di classificazione e inquadramento del personale).
Il Ccnl per i dipendenti degli studi professionali prevede, all’allegato b, quanto segue:
Profilo professionale |
Durata del periodo di apprendistato |
Ore di formazione trasversale |
Ore di formazione professionale |
Totale formazione nel primo anno |
Ore complessive di formazione |
Quadri, livello primo (I) e livello secondo (II) |
30 mesi |
40 |
260 |
120 (di cui 40 di formazione trasversale e 80 di formazione professionale) |
300 |
Livello terzo super (III super) e livello terzo (III) |
36 mesi |
60 |
300 |
360 |
|
Livello quarto super (IV super) e livello quarto (IV) |
36 mesi |
60 |
300 |
360
|
Le ore di formazione indicate nella tabella sono da intendersi distribuite nell’arco del triennio (30 mesi nel caso di quadri, livello I e II).
Dunque, il datore di lavoro che assuma un apprendista dovrà occuparsi di erogare le ore di formazione professionale indicate e, laddove la Regione non abbia disciplinato concretamente le ore di formazione di base e trasversale, sarà necessario garantire le ore di formazione fissate nella tabella su indicata.
Qualora, però, la Regione intervenga in materia di formazione di base e trasversale, le ore di formazione previste si sostituiscono integralmente a quelle previste dal ccnl in oggetto.
È opportuno, tuttavia, precisare che il Ccnl prevede un numero complessivo di ore di formazione da erogare all’apprendista, pertanto, al fine di rispettare tale limite sarà necessario (oltre alla sostituzione delle ore di formazione di base e trasversale previste dal Ccnl) una diminuzione delle ore di formazione professionale previste dal ccnl, fino a raggiungere il limite di ore complessive fissato.
ES: il Ccnl prevede per il III livello 360 ore complessive di formazione nell’arco del triennio,
la regione Basilicata prevede 40 ore di formazione di base e trasversale all’anno, per un totale di 120 ore nel triennio, dunque la formazione di base e trasversale prevista dal ccnl sarà sostituita con quella prevista dalla Regione e, al fine di rispettare il limite delle 360 ore complessive triennali, diminuirà anche la soglia delle ore di formazione professionale a 240:
Quali sono le Regioni che hanno predisposto l’offerta formativa pubblica?
REGIONE |
N° DI ORE DI FORMAZIONE TRASVERSALE |
CONTENUTI FORMAZIONE TRASVERSALE |
BASILICATA |
40 ore all’anno per tre anni, per un totale di 120 ore. |
Gli standard di riferimento per la formazione sono: |
VENETO |
|
Sono previste ore di formazione organizzati in moduli di 40 ore ciascuno. |
LAZIO |
La durata della formazione è prevista nel limite di 40 ore all’anno per tre anni, per un totale di 120 ore. |
La formazione esterna è erogata da soggetti accreditati dal sistema regionale per la formazione continua. |
VALLE D’AOSTA |
In mancanza di indicazione precisa da parte dei CCNL, o di accordi interconfederali, del monte ore di riferimento relativo alle competenze di base e trasversali, la durata dell’offerta formativa pubblica è di 120 ore; |
Il Protocollo di Intesa regolamenta l’offerta formativa pubblica rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato. Le aziende possono accedere all’offerta formativa pubblica, rivolta a giovani assunti con contratto di apprendistato, previa dimostrazione di avere al proprio interno almeno un tutor in possesso di documentazione che attesti la frequenza del percorso formativo per tutor aziendale, ovvero impegno a far frequentare al tutore o referente aziendale tale percorso entro 3 mesi dall’assunzione dell’apprendista. L’offerta formativa pubblica è organizzata, previo accordo con le parti sociali, nel rispetto delle caratteristiche settoriali dell’attività aziendale, e tenuto conto delle esigenze connesse alla stagionalità, attraverso la definizione di piani strategici triennali e programmi di attuazione annuali, sulla base di quanto stabilito dai CCNL di riferimento e/o da specifici accordi interconfederali in materia; L’Amministrazione regionale promuove l’integrazione fra l’offerta formativa pubblica nell’ambito dell’apprendistato e la formazione continua finanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo, con fondi regionali, eventualmente integrati con fondi paritetici interprofessionali, e con altre eventuali risorse finanziarie connesse con lo sviluppo professionale dei titolari di azienda e dei lavoratori. Le aziende, sulla base di quanto stabilito dal CCNL di riferimento, accedono all’offerta formativa pubblica definita periodicamente dall’amministrazione regionale; Ai fini dell’accesso all’offerta formativa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Intesa, per la figura del “tutore o referente aziendale” (art 2 D.Lgs 167/2011) è stabilita una formazione di base gratuita obbligatoria della durata di 12 ore, il cui standard formativo è definito dalla Giunta regionale previo accordo con le parti sociali. |
CAMPANIA |
|
Nelle more della stipula dei contratti collettivi che stabiliscano, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, trova applicazione quanto stabilito nell’Intesa Regione – Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010. |
ABRUZZO |
L’articolazione delle ore della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere è determinata in moduli per un monte ore complessivo pari a centoventi per la durata di un triennio (c.d. offerta pubblica). |
L’offerta formativa regionale è strutturata in forma modulare e può essere erogata nelle modalità interna o esterna all’azienda: |
Qual è la retribuzione dell’apprendista?
La percentualizzazione per l’apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante è così definita dal Ccnl:
Per i primi 12 mesi |
70% |
La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale viene svolto l’apprendistato) |
Per i mesi successivi e fino a 24 mesi |
85% |
|
Per i mesi successivi |
93% |
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA
A cosa serve?
L’apprendistato di alta formazione permette di conseguire un titolo dell’istruzione secondaria superiore e terziaria, compresi gli ITS e i dottorati di ricerca. L’apprendistato di ricerca permette di diventare ricercatore in azienda, conseguendo la qualificazione professionale di ricercatore o equivalente, in base alla disciplina del contratto collettivo di riferimento. Si rivolge a soggetti con età compresa tra i 18 (17 se già in possesso di qualifica professionale) e i 29 anni (intesi come 29 anni e 364 giorni).
Chi può essere assunto con tale tipologia di contratto negli studi professionali?
In ragione della peculiarità della tipologia, l’apprendistato di alta formazione e ricerca non è ammesso per le qualifiche del livello III, IV, IV super e V
Qual è il ruolo delle regioni?
Le regioni intervengono, in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative previste dal Testo unico, per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato di alta formazione e di ricerca, per i soli profili che attengono alla formazione. Per l’apprendistato di alta formazione, concorrono alla definizione degli standard formativi. Nel caso di inerzia delle regioni, il datore di lavoro può stipulare convenzioni ad hoc con le università o con altra istituzione formativa per attivare l’apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Com’è disciplinato tale contratto dal Ccnl per i dipendenti degli studi professionali?
Il Ccnl distingue la terza tipologia in: apprendistato di alta formazione e ricerca e apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche e altre esperienze professionali.
Nel primo caso la durata della formazione e del contratto e il percorso formativo sono definiti in base al percorso previsto per l’acquisizione del titolo, dottorato di ricerca o diploma da conseguire maggiorato di un anno. La durata può essere ridotta in caso di crediti formativi o esperienze professionali riconosciute dagli istituti scolastici o dall’università nell’ambito del bando e del regolamento per il dottorato di ricerca.
Nel secondo caso il Ccnl fornisce una definizione di apprendistato per il praticantato quale attività che deve essere obbligatoriamente svolta presso un professionista abilitato secondo la disciplina del rispettivo Ordine o Collegio di appartenenza prima di essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all’esercizio della professione.
Le parti, inoltre, si sono impegnate al fine di definire quanto prima le modalità applicative di questa fattispecie.
Quali Regioni hanno provveduto a disciplinare tale tipologia contrattuale?
CAMPANIA |
Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni d’età. In via sperimentale, ai fini del godimento degli incentivi regionali e della possibilità di essere inseriti nei percorsi di formazione previsti dalla presente legge, è possibile stipulare il contratto con soggetti, ivi compresi i disoccupati di lunga durata i quali abbiano accesso ai benefici all’assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990 n. 407, che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. |
ABRUZZO |
L’obiettivo dell’ accordo è realizzare percorsi di apprendistato di La durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di sei mesi La durata della componente formativa del contratto di apprendistato in questione L’articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei La componente formativa del contratto di apprendistato termina a conseguimento dei titoli di alta formazione e di ricerca o/e a conclusione del percorso formativo: |
PIEMONTE |
La regione ha siglato un protocollo di intesa individuando i percorsi compatibili con l’apprendistato in oggetto, fissando la durata massima della componente formativa: |
BASILICATA |
Si impegna ad una successiva definizione dell’accordo |
Qual è la retribuzione dell’apprendista di terzo livello?
Il ccnl studi professionali prevede all’allegato b quanto segue:
Per i primi 12 mesi |
40% |
La percentuale è calcolata sulla retribuzione tabellare del corrispondente livello di inquadramento (profilo professionale per il quale viene svolto l’apprendistato) |
Per i mesi successivi e fino a 24 mesi |
50% |
|
Per i mesi successivi |
60% |
Fonte: http://osservatorioeconomico.re.it/wp-content/uploads/2012/01/Titoli-di-studio-e-professioni-richiesti-dalle-imprese.doc
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