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Il volontariato nel significato assunto dalla L. 266/91, all’art. 2, è l’attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Quindi, elementi costitutivi del volontariato per la L. 266/91 sono:
Utilizzando l’espressione organizzazione (art. 3), il legislatore ha inteso non solo escludere la rilevanza, ai fini della disciplina, del volontariato non organizzato (volontariato individuale e familiare), ma ha altresì voluto consentire il più ampio margine di libertà all’esercizio dell’autonomia privata nella scelta o nella creazione della forma giuridica ritenuta più rispondente alle finalità perseguite.
La Legge Regionale sul volontariato, all’art. 2, ha introdotto il vincolo della territorialità regionale quale ambito geografico nel quale devono prevalentemente ricadere gli interventi delle Organizzazioni.
REQUISITI
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In base al DGR n. 5/54505 del 12/7/94:
Definizione di Solidarietà: "senso di concreta partecipazione e di aiuto alle difficoltà e alle sventure in cui altre persone siano venute a trovarsi, siano esse unite o meno da un legame associativo". Per solidarietà s'intende il fondamento dell'azione dinamica a favore dì persone, strutture, situazioni che hanno difficoltà a mantenere un equilibrio socio-economico sufficiente a svolgere il proprio ruolo nella società. La solidarietà può essere: |
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art. 2 L. 266/91 |
L'assenza dello scopo di lucro, sia diretto che indiretto, deve essere espressamente prevista nello statuto e non consiste nella mancanza di un utile netto per l'organizzazione, ma nel fatto che questo utile non venga distribuito, in qualsiasi forma diretta o indiretta, agli aderenti. Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. |
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art. 3 L. 266/91 |
Il concetto di democraticità della struttura riguarda in generale la struttura associativa e la tutela dei singolo associato nell'ambito dell’organizzazione. Non si tratta, evidentemente, di una semplice "etichetta" ma deve emergere chiaramente dalle disposizione dello statuto (e dell'atto costitutivo) e, in concreto, nel funzionamento dell'organizzazione stessa. I testi normativi non esprimono una specifica del significato di tale terminologia, ma fanno riferimento a più e diversi elementi, quali:
alcune indicazioni: un problema particolare è se gli aderenti debbano essere personalmente presenti all'assemblea, o se possa essere prevista la delega. La legge non dice nulla in proposito e si deve ritenere che, in mancanza di una disposizione diversa contenuta nello statuto o nell'atto costitutivo, le deleghe non dovrebbero essere consentite. Si ritiene, infatti, che da parte di ciascun aderente vi debba essere un apporto personale. Per evidenti ragioni di opportunità, la delega non dovrebbe essere prevista per le organizzazioni con un ridotto numero di aderenti, mentre può essere consentita (ma sempre con un numero massimo limitato: es. 3 o 5 deleghe per ogni aderente) per le organizzazioni complesse e articolate su scala nazionale. |
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Art. 3 L. 266/91 |
Le organizzazioni di volontariato devono assicurare, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita sociale, la formazione dei propri organi direttivi ed in particolare l'elettività delle cariche sociali. |
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art. 3 L. 266/91 |
I soggetti che ricoprono cariche associative non possono essere retribuiti in alcun modo e pertanto non possono intrattenere con l'organizzazione Rapporti di lavoro dipendente o autonomo; ad essi spetta solo il rimborso delle spese EFFETTIVAMENTE sostenute in nome e per conto dell'organizzazione, nei modi e nelle forme deliberate dall'assemblea dei soci (ed eventualmente contenute nel regolamento interno) e stabilite dalla disciplina fiscale. |
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art. 3 L. 266/91 |
L'attività resa dal volontario non deve essere in alcun modo retribuita, sia da parte dell'organizzazione di appartenenza, sia del soggetto beneficiario; naturalmente è prevista la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute, purché preventivamente stabilite dall'organizzazione. Si precisa altresì che l'attività svolta rimane incompatibile con qualunque tipo di rapporto lavorativo dell'aderente con la propria organizzazione. |
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art. 3 L. 266/91 |
Lo statuto deve prevedere criteri oggettivi di ammissione. E' corretto un riferimento all'adesione allo scopo associativo, alla condivisione delle finalità istituzionali e all’impegno a prestare la propria opera in favore dell'organizzazione. E’ consigliabile indicarne le modalità (magari nel Regolamento). |
CRITERI DI ESCLUSIONE DEGLI ADERENTI
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art. 3 L. 266/91 |
Lo statuto deve prevedere le cause di incompatibilità e quindi di esclusione. |
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Art. 3 L. 266/91 |
Devono essere elencati e resi palesi nello statuto.
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art. 3 L. 266/91 |
Devono essere elencati e resi palesi nello statuto.
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art. 3 L. 266/91 |
Lo statuto deve prevedere l'obbligo di formazione del bilancio dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. |
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art. 3 L. 266/91 |
Lo statuto deve prevedere che il bilancio venga approvato dall'Assemblea, con le maggioranze di legge. Il bilancio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. |
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art. 20 C.C. |
"L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. |
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art. 21 C.C. |
"Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli interventi. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. |
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art. 21 C.C. |
"Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati". |
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art. 5, c. 4L. 266/91 |
"In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devolviti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o in mancanza, secondo le disposizioni dei codice civile". Per le organizzazioni di volontariato prevale la citata norma della L.266/91, anche rispetto al dettato del D.Lgs. 460/'97. |
Dispensa a cura dell’Ufficio Volontariato e Associazionismo della Regione Lombardia, febbraio 1999.
Fonte: http://www.cesvov.it/consulenza/Come%20costituire%20un'associazione/schema%20dei%20requisiti%20generali%20organizzazioni%20di%20volontariato.doc
Sito web da visitare: http://www.cesvov.it
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