Adozione e Affidamento

Adozione e Affidamento

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Adozione e Affidamento

Adozione dei maggiori di età

E' ammessa solamente a favore di chi non ha figli minorenni o di chi ha figli maggiorenni che vi acconsentono.
Il divario minimo tra adottante e adottato è di diciotto anni. Non esistono invece limiti di età massima per l'adottato, né per l'adottante.
Possono adottare le coppie sposate, le persone coniugate, purché con il consenso del coniuge.
L'adozione dei figli naturali da parte dei loro genitori è vietata.
Occorre il consenso dell'adottante, dell'adottando, l'assenso dei genitori di quest'ultimo e del coniuge, nonché un accertamento del Tribunale diretto a verificare se l'adozione sia conveniente all'adottando.

 

Adozione nazionale dei minori

E' diretta ad evitare il dramma dell'abbandono e a ricreare un ambiente familiare sereno per il minore nel cui interesse si agisce.
I requisiti sono:

  • la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore;
  • l'idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il Tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bimbo abbandonato.
L'adozione vera e propria è preceduta dall'affidamento preadottivo e, una volta intervenuta, spezza ogni vincolo di parentela fra il minore e i suoi familiari naturali, conferendo al bambino lo stato di figlio legittimo degli adottanti.
Con la legge 28 marzo 2001, n. 149 sono state introdotte alcune modifiche: l'elevazione della differenza massima di età fra chi adotta e l'adottato a 45 anni; la possibilità per i figli adottivi di conoscere le proprie origini biologiche; l'affidamento dei bambini a famiglie o a comunità di tipo familiare e non più agli istituti , che, a partire dal 2006, dovranno sparire. La nuova legge inoltre riconosce le convivenze civili: sono sempre solo le coppie sposate a poter adottare un bambino, ma tra gli elementi di stabilità della coppia adesso è possibile considerare anche gli anni di convivenza. Inoltre, la differenza massima di età tra genitore e figlio adottivo è di 45 anni (e non di 40 anni). Tra le altre novità, il fatto che i minori se capaci di discernimento debbano essere ascoltati sempre, e il dovere per i Tribunali di informare gli aspiranti genitori adottivi sullo stato del procedimento.

 

Adozione in casi particolari

In questo caso il rapporto che si crea tra il minore e i genitori adottivi non si sostituisce, ma si aggiunge a quello che il bambino ha con i genitori biologici.
Questo tipo di adozione è consentita solo in ipotesi tassative:

  • quando il minore sia orfano di entrambi i genitori e l'adottante sia un parente entro il sesto grado, oppure, pur non essendo legato al minore da vincoli di parentela, abbia stabilito con quest'ultimo un rapporto stabile e duraturo, preesistente alla morte dei genitori;
  • quando l'adottante è il coniuge del genitore del minore;
  • quando sia impossibile l'affidamento preadottivo.

La legge 149/2001 ha apportato modifiche anche per l'adozione in casi particolari. La legge introduce, infatti, fra l'altro, la possibilità per i minori handicappati orfani di padre e madre di essere adottati anche senza l'accertamento dello stato di abbandono.

 

Adozione internazionale

L'adozione internazionale prevede un percorso inverso rispetto all'adozione nazionale.
L'adozione internazionale inizia infatti con un'indagine sulle famiglie che ne fanno specifica richiesta. Quando la coppia viene giudicata idonea dal Tribunale, essa può partire alla ricerca di un bambino abbandonato.
La coppia, una volta trovato un minore in territorio straniero e ottenuta la dichiarazione di adozione o di affidamento da parte delle competenti autorità straniere, torna a casa e si ripresenta al Tribunale per i minorenni, che accerta che tutto sia in regola e dichiara l'adozione o l'affidamento preadottivo a seconda che vi sia già stato o meno un periodo di affidamento di un anno.
Nell'adozione internazionale l'abbinamento tra gli adottanti e il minore si realizza all'estero con l'ausilio di enti e organizzazioni internazionali cui la coppia è obbligata a rivolgersi.
La legge n. 476/1998 ha introdotto agevolazioni di carattere personale e fiscale per i nuovi genitori.
Le prime estendono a quest'ultimi le garanzie offerte dalla legislazione del lavoro ai lavoratori dipendenti per il caso di nascita di figli.
In materia fiscale è previsto, invece, che coloro che adottano minori stranieri possano indicare tra gli oneri deducibili ai fini dell'Irpef il 50% delle spese sostenute per l'espletamento della procedura di adozione internazionale.

N.B. In tutti i casi di adozione, questa può essere revocata per indegnità dell'adottante o dell'adottato.

 

Affidamento familiare

L'istituto è diretto a fornire un aiuto al minore che sia temporaneamente privo di "un ambiente familiare idoneo" alla crescita.
Possono ottenerlo sia una persona singola che una comunità di tipo familiare. La famiglia affidataria, a differenza di quella adottiva, non può considerare il minore come proprio figlio, avendo essa anzi il compito di favorire il riavvicinamento con la famiglia naturale una volta che questa superi le difficoltà provvisorie che avevano determinato l'affidamento.
Con l'affidamento non si modifica lo stato familiare del minore e non si creano pertanto vincoli familiari tra quest'ultimo e l'affidatario

Dichiarazione di disponibilità all'adozione nazionale e provvedimento di affidamento preadottivo

L'adozione dei minori è un istituto voluto dal legislatore allo scopo di assicurare una famiglia ai minori che ne sono privi, per mancanza, per abbandono o per inadeguatezza della famiglia naturale.
Prima di giungere a una pronuncia di adozione definitiva la legge si preoccupa di valutare la compatibilità tra l'adottando e i soggetti adottanti, imponendo un "periodo di prova", in cui i soggetti interessati e il Tribunale per i minorenni possono verificare la nuova situazione in relazione all'interesse del minore.
E' questa la fase del cosiddetto affidamento preadottivo: articolo 22 della legge 184/1983.
I coniugi che intendono adottare possono presentare domanda dichiarando la propria disponibilità all'adozione nazionale a condizione che:
- siano uniti in matrimonio;
- siano conviventi in modo stabile e continuativo da almeno tre anni;
- non siano separati neppure di fatto;
- dimostrino di essere idonei ad educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.
La domanda può essere presentata anche presso più Tribunali per i minorenni, decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
L'affidamento preadottivo concesso può essere revocato in qualsiasi momento dal Tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del Pubblico Ministero o del tutore o di coloro che esercitano la sorveglianza (Giudice tutelare e servizi sociali), quando si rivelano gravi difficoltà di idonea convivenza.
Decorso un anno dall'affidamento, verificatone il buon andamento, il Tribunale per i minorenni decide con decreto motivato se far luogo o meno all'adozione.
Un'ipotesi particolare di affidamento è l'affidamento a rischio.

Autorità competente: Tribunale per i minorenni.
Atto: Decreto di affidamento preadottivo.
Ufficio giudiziario: Tribunale per i minorenni, senza alcuna limitazione territoriale. Possono essere presentate anche più domande successive a più Tribunali per i minorenni, purché se ne dia comunicazione.

 

Come diventare affidatari

L'affidamento può essere a parenti o a terzi (intendendo, con questo termine, famiglie che non hanno con i minori affidati nessun rapporto di parentela).
Possono offrire la disponibilità all'affidamento coppie (coniugate e non coniugate) con figli e senza figli e anche persone singole.
Non sono fissati particolari vincoli di età degli affidatari rispetto al minore affidato.
Per offrire la disponibilità ad essere affidatari occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza.
Un'apposita équipe dei servizi sociali territoriali effettua incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter raccogliere informazioni utili a valutarne la corrispondenza rispetto alle caratteristiche e ai bisogni dei minori da affidare.
I servizi sociali territoriali riconoscono alla famiglia affidataria un contributo economico 'di norma a carattere mensile' ed una specifica copertura assicurativa.
Nel caso di affidamento a parenti, il contributo economico può essere di entità mensile ridotta e comunque è determinato dopo specifica valutazione della situazione socio-economica familiare da parte dei servizi. Oltre a prevedere misure di sostegno e aiuto economico comprendenti anche particolari possibilità di rimborso spese, la legge per il sostegno alla maternità e alla paternità estende gli stessi diritti in materia di congedi lavorativi e riposi giornalieri anche ai genitori affidatari.
Le famiglie affidatarie possono incontrarsi e confrontarsi con altre famiglie all'interno dei gruppi di preparazione e auto-aiuto promossi dai servizi sociali territoriali oppure possono rivolgersi anche alle associazioni che si occupano di affidamento per ricevere informazioni, sostegno e accompagnamento

 

I primi tre mesi dall'ingresso in famiglia

PARI OPPORTUNITA' - OPUSCOLO MATERNITA' Arriva un bambino: Adozione o affidamento temporaneo
In caso di adozione o di affidamento temporaneo, l’arrivo di un bambino in famiglia richiede il massimo dell’attenzione da parte dei genitori: tempo e disponibilità sono indispensabili per favorire sia il suo inserimento sia l’adattamento alla nuova situazione di tutti i componenti del nucleo familiare.
La normativa offre ampia tutela a coloro che decidono di seguire la via dell’adozione e dell’affidamento. I genitori adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti dei genitori naturali in materia di congedo di maternità e congedo di paternità.
Ciò in quanto la finalità di tutte le agevolazioni è quella di tutelare l’interesse del minore indipendentemente dal fatto che questi sia figlio generato, adottivo o affidato in preadozione.
La legge estende ai lavoratori che hanno adottato bambini, o li hanno ottenuti in affidamento preadottivo, diritti in precedenza riservati solo ai genitori naturali (ad esempio il congedo per maternità o paternità, il congedo parentale, i permessi per malattia del bambino), anche in ipotesi di affidamento temporaneo.

 

CONGEDO DI MATERNITÀ

La lavoratrice che adotta un bambino oppure ottiene l’affidamento preadottivo o temporaneo, ha diritto all’astensione dal lavoro post partum, sempreché il bambino, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione internazionale il congedo di maternità spetta fino al limite di diciotto anni di età del minore adottato o in affidamento preadottivo.
Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria o adottiva.

Cosa fare
La lavoratrice deve presentare:

  • certificato di nascita del bambino;
  • copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento;
  • idonea documentazione attestante l’ingresso del bambino in famiglia (dichiarazione dell’Istituto pubblico o privato da cui proviene il bambino o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/1968).

Riflessi sul rapporto di lavoro

Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.
Il congedo di maternità non è utile ai fini del computo del periodo di prova.

Riflessi economici

Per tutto il periodo del congedo, le lavoratrici hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, ai sensi delle vigenti disposizioni interne, è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).
Tale disposizione si applica anche qualora la dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 Testo Unico n. 151/2001, artt. 26 e 27
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 3, pagg. 19 e 20
Circolare INAIL n. 48/1993, art. 7.1.6, lettera a

 

CONGEDO DI PATERNITÀ

Il congedo obbligatorio in caso di adozione, affidamento preadottivo e affidamento temporaneo ha come fine primario lo sviluppo psico-affettivo del bambino. E’ per questo che la legge garantisce ai genitori, entrambi protagonisti della buona riuscita del delicato compito che si sono assunti, le condizioni per una più intensa presenza in famiglia.
Il diritto al congedo, riconosciuto in un primo tempo solo alla lavoratrice affidataria, può essere esercitato dal padre, quando la madre non può o non vuole astenersi dal lavoro nei primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino in famiglia.  

Cosa fare

L’interessato deve presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:

  • specifica domanda;
  • certificato di nascita del bambino;
  • copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento;
  • idonea documentazione attestante l’ingresso del bambino in famiglia (dichiarazione dell’Istituto pubblico o privato da cui proviene il bambino o dichiarazione
  • sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/1968);
  • dichiarazione della madre adottiva o affidataria che rinuncia ad esercitare il diritto per il periodo richiesto;
  • atto notorio dal quale risulti l’avvenuta rinuncia della madre con l’indicazione del relativo periodo.  

Riflessi sul rapporto di lavoro

Il congedo di paternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità di servizio e delle ferie ed è considerato attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.

Riflessi economici

Per tutto il periodo del congedo, i lavoratori padri hanno diritto all’intera retribuzione, comprese le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e produttività, nonché alla tredicesima mensilità. Sono esclusi, naturalmente, tutti gli emolumenti la cui corresponsione, è sempre strettamente connessa all’effettiva presenza in servizio (ad esempio straordinari e turni).
Tale disposizione si applica anche qualora il dipendente sia assente dal lavoro, senza diritto, in tutto o in parte, a retribuzione.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001, artt. 26 e 27
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 3, pagg. 19 e 20
Circolare INAIL n. 48/1993, art. 7.1.6, lettera a

 

Dai 3 mesi successivi all'ingresso in famiglia all'ottavo compleanno

PARI OPPORTUNITA' - OPUSCOLO MATERNITA' Arriva un bambino: Adozione o affidamento temporaneo

 

CONGEDO PARENTALE

  • In caso di adozione o affidamento, sia preadottivo sia temporaneo, la madre o il padre adottivo o affidatario possono fruire dei medesimi diritti di congedo parentale e di congedi per malattia del bambino, parto plurimo, riposi giornalieri, trattamento economico e contribuzione figurativa, che spettano ai genitori naturali.
    Questo conferma che la tutela del rapporto fondamentale fra genitore e bambino costituisce un diritto indipendentemente dal fatto che il minore sia figlio naturale, adottato o affidato.
  • Nel caso in cui il minore, al momento dell’affidamento, abbia un’età compresa tra i sei e i dodici anni, il diritto di astenersi dal lavoro può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, anche in deroga al limite degli otto anni di età previsto per i figli naturali.

Per la disciplina generale del congedo parentale si rinvia a quanto precedentemente esposto per i genitori naturali.  

Cosa fare

Il genitore adottivo o affidatario che voglia usufruire del periodo di astensione facoltativa deve presentare:

  • specifica domanda;
  • certificato di nascita del bambino;
  • copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento;
  • idonea documentazione attestante l’ingresso del bambino in famiglia (dichiarazione dell’Istituto pubblico o privato da cui proviene il bambino o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/1968).

Riflessi sul rapporto di lavoro

Sono i medesimi dei genitori naturali

Riflessi economici

Sono i medesimi dei genitori naturali, ma spetta il 30% della retribuzione per i primi sei mesi di congedo fino al sesto anno di età del bambino o dopo il compimento dei sei anni, se entro i tre anni successivi dall’ingresso in famiglia.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001, artt. 36 e 37
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 3, pagg. 19 e 20
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 5, ettera d
Circolare INAIL n. 45/1995, punto 4°
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera d

 

ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI PER LA MADRE

Il diritto ai riposi giornalieri all’origine era strettamente collegato al parto e condizionato alla necessità di soddisfare le esigenze dell’allattamento.Attualmente è invece considerato una garanzia per poter soddisfare le esigenze particolari del bambino nel primo anno di vita.
Anche le lavoratrici che hanno adottato bambini, o che li hanno ottenuti in affidamento preadottivo o temporaneo, hanno diritto ad usufruire di riposi giornalieri entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia, tenuto conto della identità di esigenze che si presentano quando la famiglia adottiva accoglie un bambino.
Per la disciplina e le modalità di fruizione dei riposi giornalieri, si rinvia a quanto precedentemente esposto per la madre naturale.

Cosa fare

Per usufruire dei riposi giornalieri le lavoratrici devono presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:

  • specifica domanda, con l’indicazione dell’orario in cui intendono fruire del riposo.

Riflessi sul rapporto di lavoro

Sono i medesimi della madre naturale.

Riflessi economici

Sono i medesimi della madre naturale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Testo Unico n. 151/2001, artt. 39 e 45
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 3, pag. 20
Circolare INAIL n. 48/1993, art. 7.1.6, lettera c
Corte Cost. 26 marzo - 1° aprile 2003, n. 104

 

ALLATTAMENTO: RIPOSI GIORNALIERI ALTERNATIVI PER IL PADRE

Anche il padre adottivo o affidatario ha diritto a fruire, in alternativa alla madre, dei riposi giornalieri.
Ciò assicura, oltre ad una maggiore tutela delle esigenze del bambino nel suo primo anno di età, anche la massima autonomia possibile alla famiglia che lo ha accolto nelle decisioni e nelle scelte relative alle cure del piccolo che possono richiedere, di volta in volta, la presenza di quello dei genitori che abbia più tempo o disponibilità.
La durata, la disciplina e le modalità di fruizione dei riposi giornalieri sono analoghe a quanto esposto precedentemente per il padre naturale.

Cosa fare

Per fruire dei riposi giornalieri, il padre lavoratore adottivo o affidatario deve presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:

  • specifica domanda;
  • dichiarazione della madre che rinuncia ad esercitare il medesimo diritto per il periodo richiesto;
  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti l’avvenuta rinuncia della madre con l’indicazione del relativo periodo. Tale dichiarazione va presentata entro i dieci giorni successivi all’avvenuta rinuncia. La mancata presentazione della dichiarazione del datore di lavoro della madre nei termini previsti, comporta la decadenza del diritto del padre; se il padre si è già assentato dal lavoro, le assenze già fatte saranno ritenute ingiustificate.

Inoltre, se non sono già stati presentati:

  • certificato di nascita del bambino;
  • copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento;
  • idonea documentazione attestante l’ingresso del bambino in famiglia (dichiarazione dell’Istituto pubblico o privato da cui proviene il bambino o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/1968).

Riflessi sul rapporto di lavoro

Sono i medesimi del padre naturale.

Riflessi economici

Sono i medesimi del padre naturale.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

 Testo Unico n. 151/2001, artt. 39, 40 e 45
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 3, pag. 20
Circolare INAIL n. 58/2000, punto 5
Circolare INAIL n. 48/1993, art. 7.1.6, lettera c
Sentenza Corte Costituzionale n. 179/1993

 

MALATTIA DEL BAMBINO
In caso di adozione o affidamento, la madre o il padre hanno diritto ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore agli otto anni entro gli stessi limiti e con le medesime modalità in cui ne hanno diritto i genitori naturali. Il diritto al congedo per malattia senza limiti di durata, é esteso in caso di adozione o affidamento temporaneo, fino al compimento di sei anni di età del bambino. Se poi al momento dell’ingresso in famiglia, il bambino ha un’età fra i sei e i dodici anni, il congedo é fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni all’anno.

Cosa fare

Alla documentazione normalmente necessaria per potere fruire del diritto devono essere aggiunti, se non sono stati già depositati:

  • certificato di nascita del bambino;
  • copia del provvedimento dell’Autorità giudiziaria che ha disposto l’adozione o l’affidamento;
  • idonea documentazione attestante l’ingresso del bambino in famiglia (dichiarazione dell’Istituto pubblico o privato da cui proviene il bambino o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 15/1968).

Riflessi sul rapporto di lavoro

I periodi di assenza per malattia del bambino, se retribuiti, sono calcolati nell’anzianità di servizio e producono effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Se non retribuiti non sono computabili nell’anzianità di servizio e non producono effetti sulle ferie e sulla tredicesima mensilità.
Fino al terzo anno di vita del bambino, nei periodi di astensione non retribuiti, è dovuta la contribuzione figurativa. Successivamente, fino all’ottavo anno di vita del bambino, è dovuta la copertura contributiva calcolata allo stesso modo del congedo parentale.

 

RIFLESSI NORMATIVI

Testo Unico n. 151/2001, art. 50
Circolare INAIL n. 51/2001, allegato, punto 3, pag. 20
Circolare INAIL n. 58/2000, punti 4, 5 e 9 lettera a
Circolare INAIL n. 45/1995, punto 4°
Circolare INAIL n. 48/1993, punto 7.1.6, lettera d

 

BAMBINI CON HANDICAP

In caso di adozione o affidamento di bambini con handicap quando il bambino di età inferiore ai tre anni si ammala, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • prolungamento del periodo di congedo parentale anche per periodi non continuativi fino al compimento del terzo anno di età del bambino, esclusi i casi in cui è ricoverato presso istituti specializzati;
  • in alternativa al prolungamento del congedo parentale, due ore di permesso giornaliero retribuito, anche frazionabile con il limite minimo di un’ora. Detto periodo può essere goduto anche se il dipendente fruisce della flessibilità, ma effettua comunque una prestazione giornaliera pari alla metà dell’orario di lavoro previsto.

Se il dipendente utilizza il part time orizzontale, il permesso retribuito è limitato ad una sola ora giornaliera. I permessi possono essere fruiti dalla madre lavoratrice, o in alternativa dal padre lavoratore.
I lavoratori aventi diritto alla fruizione dei permessi hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina alla propria residenza e non possono essere trasferiti in altra sede senza il loro consenso.

Cosa fare

In questi casi il genitore interessato deve presentare al Responsabile dell’Unità di appartenenza:

  • specifica domanda (per il prolungamento del congedo parentale o per il permesso giornaliero retribuito);
  • verbale di visita della Commissione medica della A.S.L. attestante l’handicap e la situazione di gravità;
  • dichiarazione del genitore interessato che, sotto la propria responsabilità, attesta che il bambino non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Se il padre lavoratore intende fruire dei permessi in alternativa alla madre, deve presentare anche:

  • dichiarazione di rinuncia o dichiarazione di impossibilità da parte della madre ad utilizzare questo beneficio.

Riflessi sul rapporto di lavoro

Il congedo parentale non è computabile ai fini del superamento del periodo di prova.
Il periodo di prolungamento del congedo parentale è computato nell’anzianità di servizio ma incide sulle ferie.
Le assenze per permessi orari giornalieri retribuiti non incidono né sulle ferie né sull’ anzianità in servizio.
Fermo restando il principio dell’alternatività nella fruizione dei diritti fra coniugi, se in famiglia è presente un altro figlio di età inferiore a tre anni, i genitori possono godere contemporaneamente uno del congedo parentale ordinario, l’altro dei benefici per i bambini disabili (permesso giornaliero o prolungamento del congedo parentale).

Riflessi economici

Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione viene corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità.
Le assenze per permessi giornalieri di due ore sono retribuite, ma incidono sulla tredicesima mensilità.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI:

Testo Unico n. 151/2001, pag. 33
Legge n. 104/1992, art. 33
Circolare INAIL n. 51/2001, punto 3, pag. 21
Circolare INAIL n. 45/1995, punto 4°
Circolare INAIL n. 48/1993, art. 7.1.5, lettera c

 

Fonte: http://www.comune.sanprisco.ce.it/files/eventi_vita/Adozione%20e%20Affidamento(1).doc

Sito web da visitare: http://www.comune.sanprisco.ce.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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