Riassunto diritto privato libro di Galgano

Riassunto diritto privato libro di Galgano

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Riassunto diritto privato libro di Galgano

CAPITOLO PRIMO: IL DIRITTO PRIVATO

IL DIRITTO

 

DIRITTO: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini (la convivenza umana è in perenne contesa, sia in famiglia che in società).

FUNZIONE DEL DIRITTO: risolvere i conflitti tra gli uomini con l‟applicazione di regole predeterminate, proibendo l‟uso della violenza.

Queste regole costituiscono un sistemache si rifà a un modello di equilibrio generale. I sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio.

 L‟ORGANIZZAZIONE GIURIDICA

 

Per ordinare una società secondo il diritto occorre:

 

  • autorità che crea regole

 

  • autorità che le applichi

 

Nella nostra società le autorità che creano il diritto sono:

 

  • STATO (parlamento e governo) à autorità nazionale

 

  • COMUNITA‟ EUROPEA (consiglio) à autorità sovranazionale

 

  • REGIONI / ENTI LOCALI (consigli regionale, comunali) à autorità infrastatuale Autorità che hanno il potere di applicarlo:
  • AUTORITA‟ GIUDIZIARIA à organo dello Stato

 

  • CORTE DI GIUSTIZIA à organo della comunità europea

 

NB:

 

Nel sistema del COMMON LAW(sistema anglosassone) l’autorità giudiziaria ha anche il potere di creare il diritto (precedente giudiziario vincolante).La differenza con la Civili Law (sistema continentale) è che si parte da fatti individuali e concreti per arrivare alla formulazione di norme generali e astratte.

La complessità del sistema di diritto è dovuta a:

 

  • intensità dei rapporti economici

 

  • livello culturale

 

  • molteplicità degli interessi sociali

GLI ALTRI SISTEMI DI REGOLE

 

  • principi della MORALE à distinzione tra bene e male

 

  • comandamenti della RELIGIONE à regole di fonte sovrannaturale

 

  • regole del COSTUME à distinzione tra corretto e scorretto

 

Queste sistemi possono coincidere con il diritto (es. uccidere, rubare) oppure no (es. matrimonio, pagare debiti di gioco).

A questi sistemi (talvolta con una forza obbligante superiore al diritto) si ubbidisce per adesione interiore; il diritto invece si distingue per il carattere di coercitività(è un sistema che impone l‟osservanza delle regole, attraverso azioni materiale o sanzioni).

LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO

 

Punto di vista formale: si legittima in forza del potereche ha l‟autorità che lo emana o che lo applica.

Punto di vista sostanziale: si legittima con il consensoin quanto il diritto è espressione della società ed è accettato dalla maggior parte dei cittadini.

Dibattito:

 

Concezione volontaristicaà il diritto è espressione della volontà sovrana Concezione organicisticaà il diritto è un‟autorganizzazione spontanea della società

 

 

LA NORMA GIURIDICA

 

Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto

 

Ordinamento giuridico: insieme delle norme che compongono il sistema Istituto: insieme di norme tra loro coordinate (es. istituto della proprietà) La norma consiste in un comando o precetto formulato in termini: generali à perché si rivolge a una serie di persona (non a una singola) astratti à perché riguarda serie ipotetica di fatti (non fatti concreti)

La norma è sempre precettiva(cioè contiene già di per sé un precetto, cosicché non c‟è bisogno di altre norme per applicarla). Solo a volte è apparentemente descrittiva.


Sentenza: provvedimento del giudice, è un comando individuale e concreto (opposto quindi alla norma)

 

 

Le regole sono precostituite per due motivi:

 

  • assicurare uniformitàdi soluzioni

 

  • per il principio della certezzadel diritto à il cittadino deve sapere in anticipo quali sono i fatti leciti e quelli illeciti

 GRADI DI GENERALITA‟ E ASTRATTEZZA

 

-Norme del diritto comune o diritto generale: si rivolgono a chiunque o si riferiscono a

qualunque fatto (grado più alto)

 

  • Norme di diritto speciale: delimitano la serie di soggetti a cui si rivolgono o di fatti a cui si riferiscono; riguardano specifiche professioni o situazioni sociali.

 

 

DIRITTO PRIVATO E DIRITTO PUBBLICO

 

DIRITTO PRIVATO: è il diritto senza ulteriori qualificazioni, meglio detto DIRITTO COMUNE, applicabile sia nel rapporto tra privati sia in quelli dove partecipa lo Stato

Istituti del diritto privato:

 

  • proprietà

 

  • contratto

 

  • responsabilità civile

 

  • impresa

 

Tali norme si applicano sia a soggetti privati che pubblici (tranne diritto di famiglia o successione a causa di morte)

DIRITTO PUBBLICO: diritto che regola l‟esercizio della sovranità. Si distingue dal privato perché:

  • regolasoloi rapporti ai quali partecipa lo Stato

 

  • in questi rapporti lo Stato è dotato di sovranità

 

Stato di diritto: Stato che esercita la sovranità secondo le norme del diritto pubblico. Esso regola:


  • l‟ORGANIZZAZIONE DELLO STATO: formazione e composizione degli apparati legislativi, esecutivi e giudiziari
  • i RAPPORTI AUTORITATIVI: i rapporti dell‟esercizio di poteri sovrani Si articola in sotto-sistemi:

DIRITTO COSTITUZIONALE: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello Stato (libertà e doveri del cittadino) e a quali organi spetta l‟esercizio delle funzioni sovrane

DIRITTO AMMINISTRATIVO: riguarda compiti e attività della pubblica amministrazione DIRITTO PENALE: regola la potestà punitiva dello Stato

DIRITTO PROCESSUALE: riguarda l‟attività dei giudici di applicare il diritto a casi concreti

 

 

STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO à l‟attività dell‟esecutivo e degli enti pubblici si svolge per atti autoritativi regolati dal diritto amministrativo (come in Italia)

STATO A DIRITTO COMUNE à pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato (come in Gran Bretagna)

DIRITTO OGGETTIVO E DIRITTO SOGGETTIVO

 

Diritto in senso OGGETTIVO: insieme delle norme che prescrivono agli individui dati comportamenti à prescrive obblighi e divieti. Ogni norma giuridica dispone a un possibile conflitto di interessi à impedisce la realizzazione di interessi valutati come non degni di tutela.

Diritto in senso SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto ad esigere da un altro l‟osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell‟interesse del primo. Il rapporto regolato da una norma è detto rapporto giuridico, entro il quale si distinguono soggetto PASSIVO e soggetto ATTIVO à la struttura fondamentale del rapporto giuridico è il dovere del soggetto passivo e la pretesa del soggetto attivo.

Non sempre le norme di diritto oggettivo prescrivono doveri che riconoscono diritti soggettivi: sono le norme che proteggono gli interessi generali (es. imporre di pagare le tasse o vietare le riunioni armate), e il cui soggetto attivo è l‟intera società e quindi lo Stato o l‟ente pubblico. In questo tipo di rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone il potere sovrano o potestà di imperio (es. esigere il pagamento dei contributi).

Spesso, tuttavia, le norme imposte a tutela di interessi generali della società proteggono anche l‟interesse particolare dei suoi singoli membri (es. l‟equa e razionale utilizzazione del suolo o i limiti alla facoltà di costruire).


I diritti soggettivi includono due sottocategorie:

 

  • diritti assoluti: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà). Essi comprendono ài diritti reali (diritti assoluti sulle cose)

à i diritti della personalità  (diritti assoluti della persona umana)

 

  • diritti relativi: diritti riconosciuti a un soggetto nei confronti di determinatepersone.

 

Essi comprendono à diritti di credito (il cui dovere correlativo è l‟obbligazione o debito)

 

à diritti di famiglia (il cui dovere correlativo è l‟obbligo)

 

SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui (non è né un obbligo né un divieto). La situazione attiva , correlativa ad una soggezione, si definisce come potere.

Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto potere sovrano(es. lo Stato che espropria i beni del privato nei casi previsti dalla legge).

Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto diritto potestativo (es. diritto di recesso).

ONERE: comportamento che il soggetto è libero o meno di osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. l‟onere della prova: il soggetto deve provare i fatti se vuole far valere un diritto in giudizio).

POTESTA‟: quando il diritto oggettivo attribuisce a un soggetto la protezione di interessi altrui. Non c‟è coincidenza tra portatore dell‟interesse e titolare del diritto (es. la potestà dei genitori sui figli).

Non è da confondere con il potere derivato: con esso un soggetto è abilitato ad agire nell‟interesse altrui per:

  • incarico conferitogli dallo stesso interessato (rappresentanza)

 

  • provvedimento di una autorità pubblica (tutori, curatori, amministratori di sostegno)

 

FATTI GIURIDICI, ATTI GIURIDICI, NEGOZI GIURIDICI

 

FATTO GIURIDICO: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l‟ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo e estintivo dei rapporti giuridici.

Può essere un accadimento naturale(es. straripa un fiume che modifica l‟estensione di un campo coltivato) oppure un fatto umano (come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell‟uomo).

Tra i fatti umani si distinguono:


  • ATTI LECITI / ATTI ILLECITI (conformi o meno al diritto)

 

  • COMPORTAMENTI DISCREZIONALI / COMPORTAMENTI DOVUTI (a seconda se si è liberi di farli o meno)

NB: il soggetto è esonerato dalla responsabilità per fatto illecito se incapace di intendere e di volere.

ATTO GIURIDICO: atto destinato a produrre effetti giuridici. Sono una sottocategoria dei fatti giuridici perché affinché essi producano effetti non basta la capacità di intendere e di volere ma anche la capacità legale di agire.

Si dividono in:

 

  • DICHIARAZIONI DI VOLONTA‟ à si distinguono per il ruolo che ha la volontà dell‟uomo. L‟effetto giuridico (costitutivo, modificativo o estintivo) non si ricollega solo alla volontarietà del comportamento ma anche alla volontà degli effetti: non basta che il soggetto abbia voluto il fatto, occorre che esso abbia voluto altresì l‟effetto
  • DICHIARAZIONI DI SCIENZAà atti con i quali il soggetto dichiara di avere conoscenza di un fatto giuridico. L‟effetto è di provare l‟esistenza di fatti giuridici (es. dichiarazione del creditore di aver ricevuto il pagamento del proprio credito).

NEGOZIO GIURIDICO: atto di volontà (rientra tra gli atti giuridici). E‟ un termine estraneo al linguaggio legislativo. In Germania è una categoria legislativa; Italia, Francia e l‟intero mondo del Common Law ignorano il concetto di negozio giuridico (destinato ormai a scomparire).

 

CAPITOLO SECONDO: LE FONTI DEL DIRITTO E L’INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

 

IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO

 

Se ne può parlare in due sensi:

 

-Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche

 

-Fonti di cognizione: testi che contengono le norme che formate La legge è la principale fonte del diritto.

Le fonti si dividono in due ordini:


DIRITTO NAZIONALE: basato sulla sovranità dello Stato italiano DIRITTO SOVRANAZIONALE: basato sui poteri della Comunità europea Prelegge: disposizione sulla legge in generale.

Le preleggi indicano come fonti del diritto:

 

  • TRATTAMENTO DELLA COMUNITA‟ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI

 

  • COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

 

  • LEGGI ORDINARIE DELLO STATO

 

  • LEGGI REGIONALI

 

  • REGOLAMENTI

 

  • USI

 

L‟ordine è gerarchico e se non viene rispettato si ha l‟illegittimità della norma che risulta in contrasto (le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione, ecc.)

  • TRATTAMENTO DELLA COMUNITA‟ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI: la Comunità europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme (ha quindi la funzione indiretta di creare il diritto). La nostra adesione a questo ente sovrano ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato: il giudice è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme comunitarie.
  • COSTITUZIONE: è la legge fondamentale della Repubblica. E‟ una costituzione rigida, ossia per modificarla occorre un procedimento speciale, detto di revisione costituzionale così come per le leggi costituzionali à leggi emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale.

Se una norma è in contrasto con la Costituzione è detta costituzionalmente illegittima (a giudizio della Corte costituzionale) e viene eliminata definitivamente dall‟ordinamento giuridico.

  • LEGGI ORDINARIE: procedimento di formazione di norme giuridiche. La maggior parte però è stata formata in epoca fascista e quindi secondo un procedimento autoritario di formazione delle leggi (che non è quello attuale).

Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:


  • i decreti-legge à perdono efficacia se entro sessanta giorni il governo non li ha convertiti in legge
  • i decreti legislativi à emanati per delega del parlamento

 

  • LEGGI REGIONALI: sono l‟autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni

 

  • REGOLAMENTI: fonte normativa sottordinata alla legge: non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. La loro legittimità è giudicata dal giudice ordinario.

 

 

Si dividono in:

 

-regolamenti governativi di esecuzione à emanati per regolare, nei dettagli, materie già regolate dalla legge

-regolamenti governativi indipendenti à emanati per regolare materie non regolate da nessuna legge.

  • USI O CONSUETUDINI: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (es. il segreto bancario).

EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

 

Leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per essere conoscibili da chiunque à l‟ignoranza della legge non scusa.

Cessazione della loro efficacia:

 

  • per abrogazione espressa à disposizione di una legge successiva

 

à referendum popolare

 

à sentenza di illegittimità costituzionale

 

  • perabrogazione tacitaà incompatibilità con una nuova disposizione di legge

 

à per una nuova legge che regola la materia

 

NB: La legge non ha effetto retroattivo: non dispone per l‟avvenire.

 

 

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

 

L‟interpretazione della legge è un‟operazione preliminare, compiuta da chi applica la legge, che stabilisce:

  • qual è la norma generale e astratta da ricondurre a un caso particolare e concreto

  • qual è il significato da attribuire alle norme

 

La legge si applica se si attribuisce un senso reso palese da:

 

  • INTERPRETAZIONE LETTERALE: la legge va interpretata alla lettera à si rende impossibile attribuirle un senso liberamente, imponendo al giudice di attenersi strettamente alla legge di Stato e vietandogli di creare il diritto.
  • INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: l‟intenzione del legislatoreà l‟interpretazione deve essere il più possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più corrispondente all‟intenzione del legislatore.

L‟interpretazione teleologica può dar luogo a:

 

  • INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: si attribuisce alle parole un significato più ampio di quello letterale

-INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: si attribuisce alle parole un significato più ristretto di quello comune, giudicato più aderente all‟intenzione del legislatore.

 L‟ANALOGIA

 

Ogni ordinamento giuridico presenta il carattere della completezza: non può ammettere lacune e deve dare soluzione ad ogni possibile conflitto. Se ciò non fosse possibile si provvede all‟applicazione analogica del diritto: il conflitto si risolve con casi simili e materie analogiche. Quindi in mancanza di una precisa norma di legge, il giudice non può creare la regola liberamente.

APPLICAZIONE DIRETTA: applicazione di una norma di legge ad un caso da essa previsto

APPLICAZIONE ANALOGICA: applicazione di una norma di legge ad un caso analogo a quello da essa previsto.

LIMITI DELL‟APPLICAZIONE ANALOGICA à Non possono essere applicate a casi simili le norme penali e le norme eccezionali.

Nel caso in cui non si trovi neanche una norma analogica il giudice deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (principi non scritti).

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

 

Con quale diritto regolare i rapporti tra cittadini di Stati diversi? Con quale diritto regolare i rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato?

IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA

 

Il principio della statualità del diritto non comporta, necessariamente, che sul territorio di ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati.


Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia, per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri Stati. Il rinvio non è una rinuncia alla sovranità, bensì espressione stessa di sovranità dello Stato.

Questa materia è regolata da una serie di norme dette norme di diritto internazionale privato che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando il diritto di altri Stati. Possono nascere però dei conflitti quando ciascuno Stato pretende che venga applicato il proprio diritto.

LA LEGGE NAZIONALEà criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri.

LEGGE DEL LUOGOà per la proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano.

TRATTAMENTO DELLO STRANIERO

 

Lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi previstidalla legge italiana, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall‟ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità: cioè solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini (es. lo straniero può avere delle proprietà in Italia, protette dal diritto italiano, solo se il suo Stato di appartenenza consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio).

NB: Questo principio non si applica sui diritti inviolabili dell‟uomo. ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE

Norma secondo la quale il diritto straniero non è applicabile in Italia se i suoi effetti sono contrari all‟ordine pubblico.

CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO

 

Il giudice è tenuto a conoscere non solo il diritto nazionale ma anche quello straniero (iurianovit curia) e, nel caso in cui non si reperisca la norma straniera applicabile, applicherà la legge italiana.

CAPITOLO TRE: LE PERSONE

 

  • CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: CAPACITA’ GIURIDICA, NOME E SEDE

 

CAPACITA‟ GIURIDICA: attitudine dell‟uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte.


Il già concepito non ancora nato è privo di capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti subordinati all‟evento della nascita (se ciò non avviene questi perdono di efficacia).

NOME: ogni persona è identificata da un nome che consta del nome in senso stretto, o prenome, e del cognome. Il cognome, se il figlio è legittimo, è quello del padre, altrimenti risulta essere figlio di ignoti e il cognome è deciso dall‟ufficiale di stato civile. Se invece il figlio illegittimo è riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o, se riconosciuto da entrambi, il cognome del padre.

Il maggiorenne può cambiare sia nome che prenome.

 

DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari. RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona.

DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa, camera in affitto).

SOGGIORNO: luogo in cui la persona alloggia occasionalmente o momentaneamente (es. albergo).

ASSENZA E MORTE PRESUNTA

 

Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno più notizie sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. I presunti successori possono chiedere la nomina di un curatore. Trascorsi due anni il tribunale dichiara l‟assenza della persona e i successori acquistano il possesso temporaneo dei beni: li amministrano e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli, ipotecarli o darli in pegno. Se l‟assente ritorna gli saranno restituiti i beni ma non le rendite.

Se trascorrono dieci anni il tribunale dichiara la morte presunta, che produce gli stessi effetti della morte naturale: si apre la successione ereditaria e gli eredi ne hanno la piena disponibilità. Se il presunto morto ricompare gli saranno restituiti i beni ma nello stato in cui si trovano.

LA CAPACITA’ DI AGIRE: I MINORI, GLI INTERDETTI E GLI INABILITATI

 

CAPACITA‟ DI AGIRE: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il raggiungimento della maggiore età.

Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale.

Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poiché sottoposto alla potestà dei genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore: amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito politico).


EMANCIPATO: il sedicenne che contrae matrimonio à acquista piena capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l‟assistenza e il consenso di un curatore.

INTERDETTO: il maggiorenne, essendo in condizione di abituale infermità mentale, è privato della capacità di agire. Viene perciò nominato un tutore che ha gli stessi poteri di rappresentanza legale del minore.

INABILITATO: maggiorenne in uno stato di infermità mentale non talmente graveda giustificare la totale privazione della capacità di agire, ad es. i prodighi (coloro che sperperano il proprio patrimonio), o coloro che abitualmente abusano di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.  La sua posizione corrisponde a quella del minorenne emancipato. E‟ quindi nominato un curatore.

Recentemente è stata introdotta la figura dell‟amministratore di sostegno: subentra quando il maggiorenne è impossibilitato a provvedere ai propri interessi a causa di qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Il decreto deve indicare quali atti l‟amministratore può compiere in nome del beneficiario e quali può compiere solo con l‟assistenza del primo. Il beneficiario conserva comunque la capacità di agire.

LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA

 

Per il codice civile, l‟uomo è una persona fisica; alle organizzazioni collettive (enti pubblici, associazioni, fondazioni) si dà il nome di persone giuridiche.

Le norme che fanno riferimento al proprietario, al creditore o al debitore sono riferibili sia alle persone fisiche che giuridiche (ad esclusione dei rapporti di famiglia e delle successioni per causa di morte che possono instaurarsi solo tra persone fisiche).

Anche se le organizzazioni collettive sono formate da essere esseri umani, il diritto considera le persone giuridiche come un soggetto a sé stante, ulteriore alle persone fisiche che compongono l‟organizzazione.

La persona giuridica ha quindi capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri.

La persona giuridica ha anche la capacità di agire: compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi.

Dibattito dell‟Ottocento:

 

Teoria della finzioneà le persone giuridiche sono “soggetti artificiali”, pure creazioni del diritto

Teoria della realtàà le persone giuridiche sono organismi sociali dotati di una propria volontà e portatori di un proprio interesse.

Conclusione di oggi:


Teoria linguisticaà la persona giuridica è un‟immagine del parlare figurato, giustificata dal fatto che le norme che regolano le organizzazioni collettive sono analoghe a quelle che regolano i rapporti tra persone fisiche.

4. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI Le persone giuridiche si dividono in:

  • persone giuridiche pubbliche à enti pubblici

 

  • persone giuridiche private à enti privati

 

ENTE PUBBLICO: ente il cui compito è destinato a soddisfare i pubblici interessi, ossia gli interessi generali della comunità.

Si distinguono:

 

  • enti pubblici territoriali à Stato, regioni, province e comuni, sono enti esponenziali di una data comunità. Hanno la doppia capacità, di diritto pubblico (potere sovrano ed emanare atti autoritativi) e diritto privato (capacità giuridica e capacità di agire).
  • enti pubblici con compiti specifici à università, enti di previdenza

 

  • enti pubblici economici à hanno come oggetto principale un‟attività economica

 

  • enti strumentali dello Stato àsvolgono attività proprie dello Stato. Hanno solo la capacità di diritto privato.

CONTINUA: ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

 

Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive che si dividono in:

 

  • volontarie à si aderisce per libera volontà (es. associazioni e società)

 

  • necessarie à si aderisce indipendentemente dalla propria volontà (gli enti pubblici territoriali o la famiglia)

SOCIETA‟: organizzazione collettiva volontaria con lo scopo della divisione degli utili realizzati con l‟esercizio di un‟attività economica.

ASSOCIAZIONE: organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici, sindacati).

L‟associazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi:

 

  • associati à organo sovrano

 

  • amministratori à organo esecutivo

FONDAZIONE: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica).

Differenze dalla associazione:

 

  • la fondazione si costituisce tramite à atto unilaterale: si producono effettivi giuridici

 

per la sola volontà del fondatore

 

à testamento: l‟atto di fondazione diventa efficace

 

solo al momento della successione

 

  • la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori che sono vincolati, nell‟amministrazione dei beni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore (solo l‟autorità pubblica può modificare la destinazione del patrimonio).

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

 

Le associazioni non riconosciute non sono riconosciute come persone giuridiche o perché non l‟hanno chiesto (come ad es. partiti e sindacati) o perché non hanno ottenuto il riconoscimento a causa di un patrimonio sufficiente.

In teoria se un‟associazione non è una persona giuridica significa che non è un soggetto autonomo di diritto ma in realtà non è così: la condizione giuridica della associazioni non riconosciute è parificata a quella della associazioni riconosciute (compresa la qualità di soggetti di diritto), ad eccezione di ulteriori e specifiche prerogative.

La differenze tra associazioni riconosciute e non sta nella posizione degli amministratori: nelle associazioni non riconosciute sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell‟associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori: nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l’associazione con il suo patrimonio.

COMITATO: organizzazione nella quali i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità (pronto soccorso, beneficienza) sono raccolti da una pluralità di promotori che rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte.

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’

 

I diritti della personalità (o dell‟uomo o della persona umana) si dicono solo trovati dal diritto, cioè esistono indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca


 

CAPITOLO QUARTO: I BENI E LA PROPRIETA’

I BENI

 

BENE: attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani.

 

BENE DI CONSUMO: bene che soddisfa direttamente i bisogni umani.

 

BENE PRODUTTIVO (o mezzo di produzione): bene che soddisfa indirettamente i bisogni umani, perché crea altri beni a loro volta destinati a soddisfare i bisogni umani.

COSE COMUNI A TUTTI: ciò che la natura offre in quantità superiore ai bisogni dell‟uomo (es. sole, aria, acqua, vento). Non appartengono a nessuno perché nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza.

Per i beni non comuni a tutti (es. suole, giacimenti di minerali) il rapporto tra uomo e le cose è impari in quanto la loroutilizzazione da parte di alcuni implica l’esclusione degli altri. Il rapporto tra uomo e cose si trasforma dunque in un rapporto tra uomini che costituisce un conflitto che mira all‟appropriazione delle risorse.

Il diritto si occupa delle cose solo se costituiscono materia di conflitto tra gli uomini à per il codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè le cose che l‟uomo aspira a fare proprie escludendo gli altri dal loro utilizzo (quindi non sono beni, giuridicamente, le cose comuni a tutti).

Le energie naturale, per il diritto, sono beni se hanno un valore economico, cioè se per procurarsele si è disposti a pagare una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. energia elettrica, energia atomica).

Ogni sistema giuridico:


  • riconosce il diritto di proprietà, ossia il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo
  • determina i modi acquisto della proprietà, regolando i conflitti tra gli uomini per l‟appropriazione delle cose con il divieto dell‟uso della forza
  • pone limiti alla proprietà e impone obblighi al proprietario

 

  • fonda la categoria dei beni pubblici. Sono beni di utilità generale e vengono sottratti ad ogni possibile appropriazione da parte dei singoli perché appartenenti alla società nel suo insieme, cioè allo Stato che il ha il compito di:
  • consentirne il disciplinato uso da parte di tutti (condizione giuridica dei beni rientranti nel demanio naturale, es. spiaggia, porti, fiumi, laghi)
  • utilizzarli in modo da volgerli a vantaggio di tutti (condizione giuridica dei beni che formano il patrimonio indisponibile dello Stato)

PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: foreste, miniere, cave, fauna selvatica. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione.

BENI DEMANIALI: oltre al demanio naturale, comprende le cose immobili di valore storico, archeologico o artistico e le cose mobili inserite in musei, biblioteche. I beni demaniali sono inalienabili, non si può acquistare la proprietà.

Entrambe le categorie rappresentano cose fuori commercio.

 

BENI DISPONIBILI DELLO STATO: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di proprietà.

Differenza tra beni pubblici e cose comuni a tuttià entrambi sono destinati all‟uso di tutti ma la differenza sta nella limitatezza dei beni pubblici che comporta la loro attribuzione allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso di tutti.

I DIRITTI SULLE COSE: LA PROPRIETA’ E GLI ALTRI DIRITTI REALI

 

I diritti sulle cose sono detti diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono sette:

 

  • diritto di PROPRIETA‟

 

  • diritto di SUPERFICIE

 

  • diritto di ENFITEUSI

 

  • diritto di USUFRUTTO

 

  • diritto di USO

 

  • diritto di ABITAZIONE

 

  • diritto di SERVITU‟

Per studiare il diritto di proprietà si deve scomporre in ciascuno dei suoi elementi:

 

“Il diritto (a) di godere e (b) di disporre della cosa (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e) entro i limiti e (f) con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico .”

Gli elementi a) e b) sono facoltà che spettano al proprietario:

 

FACOLTÀ DI GODERE DELLE COSE

 

Facoltà di utilizzare la cosa:il proprietario può usarla o non usarla, decidere come usarla, trasformarla e distruggerla. Per le cose fruttiere la facoltà di godimento include il diritto di fare propri i frutti della cosa, sia naturali che civili.

FACOLTA’ DI DISPORRE DELLE COSE

 

Facoltà di vendere o non vendere la cosa, di donarla, di lasciarla per testamento, di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri, ecc. Il proprietario ha anche la facoltà di costituire su di essa garanzie reali (ipoteca o pegno) per garantire l‟adempimento di un debito.

Gli elementi c) e d) indicano i caratteri riconosciuti alle facoltà di godere e disporre della cosa:

PIENEZZA DEL DIRITTO DI PROPRIETA’

 

Il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno: può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre della cosa a proprio piacimento.

Se sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori, che limitano fortemente la facoltà di godimento del proprietario, non si parla più di piena proprietà ma di nuda proprietà.

ESCLUSIVITA’ DEL DIRITTO DI PROPRIETA’

 

il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa. La pretesa del proprietario è protetta, contro chiunque la violi, dall‟autorità giudiziaria.

Gli elementi e) e f) costituiscono dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusività. Con essi si ricerca un punto di equilibrio tra l‟interesse del proprietario e l‟interesse dell‟intera collettività.

 

LIMITI ALLA FACOLTA’ DI GODERE E DI DISPORRE

 

Un limite è rappresentato dal divieto di atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Riguardo alla proprietà dei suoli, la facoltà di godimento è limitata da piani regolatori

che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate all‟agricoltura, quali ad


insediamenti industriali o commerciali, ecc. In questo caso l‟interesse generale ad un uso equilibrato del suolo prevale sull‟interesse particolare del singolo proprietario.

OBBLIGHI DEL PROPRIETARIO

 

Il proprietario di terreni ha l‟obbligo di provvedere alla loro coltivazione in quanto la terra è una risorsa fondamentale il cui sfruttamento corrisponde all‟interesse generale. Le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta.

Il proprietario ha inoltre l‟obbligo di consentire l‟accesso al suolo:

 

  • al vicino che abbia necessità di entrarvi per eseguire opere sul proprio fondo

 

  • a chi voglia riprendere la cosa propria che vi si trovi accidentalmente (es. il pallone)

 

LE COSE OGGETTO DI DIRITTI: LA CLASSIFICAZIONE DEI BENI

 

Il codice civile regola soltanto i beni in senso giuridico (siano sotto il nome di cosa o di bene).

BENE IN PATRIMONIO: bene di proprietà di qualcuno.

 

BENE DI NESSUNO: bene senza proprietario, pur potendolo avere (es. i pesci nel mare).

 

BENE IMMOBILE: suolo, sorgenti, corsi d‟acqua e tutto ciò che è incorporato al suolo sia naturalmente (es. alberi) sia artificialmente (es. costruzioni). Il suolo oggetto di proprietà è detto fondo: fondo rustico à suoli destinati all‟agricoltura

fondo urbano à suolo edificabile per insediamenti industriali o commerciali

 

BENE MOBILE: tutti i beni che non sono considerati beni immobili, come il denaro (bene mobile per eccellenza), le energie naturali, i prodotti del suolo che diventano mobili nel momento della separazione (i frutti degli alberi).

La distinzione tra bene mobile e immobile è molto importante per la legge di circolazione dei beni (norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario a un altro):

  • i beni MOBILI circolano in modo rapido, passano da un proprietario all‟altro con regole molto semplici per favorire al massimo la circolazione della ricchezza (vale il principio dell‟economia liberale per il quale tanto più la ricchezza circola tanto più contribuisce alla formazione di nuova ricchezza)
  • i beni IMMOBILI invece circolano in modo meno rapido, la circolazione ha forme più complesse in quanto il proprietario ha un interesse maggiore a conservare la proprietà.

BENI IN POSIZIONE INTERMEDIA: beni mobili iscritti ai pubblici registri, la loro legge di circolazione ha analogie con quella degli immobili ma sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (es. autoveicoli, navi e aeromobili).

UNIVERSALITA‟ DI COSE: più cose mobili se appartengono a un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria (es. collezione di quadri, un gregge). La loro condizione giuridica tende ad essere assimilata a quella degli immobili.

PERTINENZE: cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un‟altra cosa, mobile o immobile (es. scialuppe di salvataggio, arredo di un albergo, garage di una villa).

Il rapporto pertinenziale stabilito tra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (vendo la nave e anche le scialuppe), che possono comunque formare oggetto di atti separati (vendo le scialuppe senza vendere la nave).

Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale à può accadere che il proprietario trasferisca la cosa principale compresa di pertinenze che non gli appartengono e così l‟acquirente acquista anche le pertinenze a meno che egli non fosse in mala fede, cioè sapesse al momento dell‟acquisto che le pertinenze non appartenevano al venditore.

RAPPORTO DI CONNESSIONE: più cose vengono unite tra loro in modo da formare un‟unica cosa.

COSA COMPOSTA: unico bene formato dal montaggio di una pluralità di beni (es. l‟automobile).

Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa composta perda la propria identità (un‟automobile senza ruote cessa di essere un‟automobile, invece un‟automobile senza radio è pur sempre un‟automobile).

ALTRE CLASSIFICAZIONI DEI BENI:

 

-cose fungibili e cose infungibilià le cose fungibili (beni di genere) appartengono a un genere all‟interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con un altro (es. banconote, copie di un libro, oggetti prodotti in serie) e sono prese in considerazione in base a peso, numero o misura; le cose infungibili (beni di specie), invece, esistono in un unico esemplare o hanno propri caratteri distintivi (qualunque immobile) e sono prese in considerazione in base alla loro identità

  • cose consumabili e cose inconsumabilià le cose consumabili si estinguono per l‟uso (alimenti, carburante); le cose inconsumabili consentono un uso ripetuto nel tempo, anche se l‟uso può deteriorarli (automobili, indumenti)

LA PROPRIETA’ FONDIARIA


Il fondo (rustico o urbano) è delimitato nello spazio:

 

  • in senso orizzontaleà è il carattere geometrico che segna i confini dell‟area

 

  • in senso verticaleà la proprietà estende al sottosuolo (e a tutto ciò che esso contiene) e allo spazio sovrastante (si possono innalzare costruzioni)

Il criterio che identifica il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica, infatti il proprietario non ha un diritto illimitato: la proprietà si estende sin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni a tutti (es. volo aereo o scavi per galleria).

I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà.

NORMA SULLO STILLICIDIO: il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino.

Il proprietario deve, inoltre, astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo opere che possano recare danno al vicino.

Alla facoltà di godimento di ciascun proprietario fondiario sono imposti limiti atti a conciliare il godimento del suo fondo con il godimento del fondo confinante.

LE DISTANZE LEGALI

 

Esistono norme che limitano la facoltà di godimento, imponendo di rispettare determinate

distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi, piantare alberi:

 

  • costruzioni: se non sono unite àalmeno tre metri (salvo regolamenti locali), distanza minima affinché le costruzioni vicine non si tolgano aria e luce e pregiudichino la loro sicurezza.

PREVENZIONE TEMPORALE: risulta favorito, tra i due confinanti, quello che costruisce per primo à egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine stesso o avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino (pagando metà del valore del muro) o in aderenza (pagando il valore del suolo occupato) o per innestare un capo del proprio muro (pagando un‟indennità per l‟innesto). Se il secondo viola le distanze legali il primo può esigere la riduzione in pristino (demolizione della parte che eccede).

Talvolta i regolamenti comunali prescrivono le distanze non tra le costruzioni ma dal confine, annullando il principio di prevenzione temporale. Prescrivono inoltre limiti massimi di altezza e volume delle costruzioni poste nell‟interesse generale ad un razionale ed equilibrato uso del territorio.

  • pozzi, cisterne e tubià almeno due metri dal confine; fossià distanza dal confine uguale alla loro profondità

  • alberi di alto fusto (tronco superiore ai tre metri di altezza) à almeno tre metri gli altri alberi à un metro e mezzo

viti e siepi à mezzo metro

 

Il vicino può comunque recidere i rami che superano il confine.

 

LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino. VEDUTE: aperture che consentono di affacciarvisi

Per le luci non sono previste distanze minime dal confine ma devono essere:

 

  • munite di inferriate e grate fisse

 

  • collocate ad una altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento (due metri se sono ai piani superiori)

Le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno un metro e mezzo dal confine. Il vicino che abbia il diritto di costruire in aderenza può accecare le luci ma non può chiudere le vedute.

7. LE IMMISSIONI

 

Esistono criteri legali di regolazione nel caso di immissioni, da un fondo all‟altro, di sostanze inquinanti, vibrazioni, ecc. (es. fumo, calore, rumori) in quanto il godimento di un proprietario interferisce con il godimento del vicino.

Il criterio legale per risolvere il conflitto è quello della normale tollerabilità: non si possono impedire le propagazioni o immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la capacità di sopportazione dell‟uomo di media tolleranza. In caso contrario il vicino può richiedere l‟applicazione di dispositivi anti-rumore, anti-inquinamento o la cessazione dell‟attività (è chiaramente un criterio di favore per le attività produttive).

Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile solo come rapporto tra proprietari ma poiché possono pregiudicare anche il diritto alla salute, che spetta a tutti, sotto questo aspetto assume rilievo il codice penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica (es. inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque).

9. LE AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’

 

Il diritto di proprietà gode di protezione giurisdizionale: il proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo diritto.

ATTORE: chi agisce in giudizio (e propone un‟AZIONE) CONVENUTO: persona contro la quale l‟azione è proposta

Le azionipetitorieà azioni a difesa del diritto di proprietà, sono:


  • l’azione di rivendicazioneà spetta a chi si dichiara proprietario di una cosa della quale altri abbia il possesso o la detenzione. Mira ad ottenere dal giudice l’accertamento del diritto di proprietà e la condanna del possessore alla restituzione della cosa.

L‟azione di rivendicazione è resa alquanto ardua dal fatto che l‟attore deve dare la prova, spesso non facile, del proprio diritto di proprietà. Questa azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa.

  • l’azione negatoriaàspetta al proprietario contro chi pretende di avere diritti reali minori sulla cosa (usufrutto, servitù, ecc.). Mira ad ottenere dal giudice l’inesistenza del diritto altrui e l‟ordine, al convenuto, di cessare eventuali molestie sulla proprietà.

L‟attore si limiterà a dare la prova del proprio diritto di proprietà, mentre al convenuto spetta l‟onere di provare l‟esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.

  • l’azione di regolamento dei confinià spetta a ciascuno dei proprietari immobiliari confinanti quando è incerto il confine che separa i due fondi. Mira alla determinazione del confine e per l‟accertamento è ammesso qualsiasi mezzo di prova.

Il diritto di proprietà non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche se per decenni non viene esercitato.

La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri che ne diventa proprietario (usucapione).

CAPITOLO QUINTO: IL POSSESSO

 

CONCETTO DI POSSESSO

 

Proprietà e possesso sono, giuridicamente, situazioni diverse. PROPRIETA‟: situazione di dirittoà si è titolari del diritto POSSESSO: situazione di fattoà si esercita il diritto

In genere proprietario e possessore coincidono, ma non sempre (es. in caso di furto).

 

Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, cioè separata dalla protezione del diritto di proprietà.

POSSESSO PIENO: possesso corrispondente al diritto di proprietà.

 

POSSESSO MINORE: possesso corrispondente ad altri diritti reali o alla comproprietà.


DETENZIONE: avere la cosa nella propria materiale disponibilità (es. guidare un automezzo, coltivare un fondo).

Per essere possessore occorre l‟animo o l‟intenzione di possedere, cioè senza riconoscere in altri il proprietario (e quindi non pagando affitto, noleggi, ecc.).

Si può detenere la cosa:

 

  • nel proprio interesse (es. auto a noleggio, casa in affitto)

 

  • nell‟interesse altrui, cioè per ragioni di servizio (es. detenzione di strumenti di lavoro) Si può possedere la cosa:
  • direttamente à detenendo la cosa con l‟animo di considerarla propria

 

  • indirettamente à per mezzo di altri che ne abbia la detenzione (riscuotendo affitto, ecc.)

 

Vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, cioè ne è materiale detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che egli ha cominciato ad esercitarlo come semplice detentore.

 

 

L‟ interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso) può verificarsi in due casi:

  • quando il titolo per il quale si ha la materiale disponibilità della cosa venga mutato per cause provenienti da terzi
  • quando il detentore faccia opposizione contro il possessore, cioè si vanta apertamente proprietario della cosa e faccia notare al possessore che intende tenere la cosa propria o con esplicita dichiarazione (opposizione espressa) o con atti concreti (opposizione tacita)

La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede:

 

  • mala fedeà chi sa di possedere la cosa altrui (il ladro, possessore di mala fede, è protetto giuridicamente)
  • buona fedeà chi possiede la cosa ignorando di ledere il diritto altrui; il possessore di buona fede, però, fruisce di protezione giuridica maggiore.

Lo stato di buona fede è escluso dalla colpa grave: è in mala fede chi, pur ignorando l‟altruità della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (es. acquisto a un prezzo eccessivamente basso).

Presunzione di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria. Per considerare il possesso in buona fede basta che il possessore sia originariamente in buona fede anche se successivamente diviene di mala fede.


Presunzioni per la prova di durata del possesso:

 

  • chi prova di essere possessore attuale e anche in tempo remoto à si presume abbia posseduto anche nel tempo intermedio
  • chi prova il possesso attuale e il titolo in forza del quale possiede à si presume abbia posseduto dalla data del titolo

SUCCESSIONE DEL POSSESSO: l‟erede continua il possesso del defunto conservandone l‟originaria qualificazione (se il possesso del defunto era in buona fede resta tale quello dell‟erede, anche se fosse in mala fede).

ACCESSIONE DEL POSSESSO: il successore può sommare, se gli giova, al proprio possesso quello dell‟alienante (non gli giova se l‟alienante era possessore di mala fede).

DIRITTI DEL POSSESSORE NELLA RESTITUZIONE AL PROPRIETARIO

 

Se il possessore deve restituire la cosa al proprietario ma nel frattempo la cosa ha prodotto frutti, a chi spettano i frutti? In teoria spetterebbero al proprietario ma ciò appare ingiusto nei confronti del possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella convinzione di esserne il proprietario. Perciò l‟art. 1148 distingue:

  • possessore di buona fede à fa propri i frutti

 

  • possessore di mala fede à deve restituire i frutti

 

Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.

Solo il possessore di buona fede ha, inoltre, il diritto a un‟indennità pari al maggior valore che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati.

Al possessore spetta il diritto di ritenzione: rifiutarsi di restituire la cosa sin quando il proprietario non gli abbia corrisposto le indennità dovute.

LE AZIONI POSSESSORIE

 

Le azioni possessorieà azioni a difesa del possesso, sono:

 

  • azione di reintegrazione o di spoglioà spetta al possessore che sia stato violentemente o clandestinamente spossessato della cosa sia mobile che immobile. Consente al possessore spogliato di ottenere la reintegrazione del possesso con la restituzione della cosa. Può essere citata entro un anno. Questa azione è data a qualsiasipossessore, indipendentemente dalla durata del suo possesso.
  • azione di manutenzioneà riguarda solo i beni immobili. Spetta al possessore:

 

    • che sia stato molestato nel possesso della cosa

 

    • che abbia subito uno spoglio non violento o clandestino

Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la restituzione della cosa. Può essere esercitata entro un anno. Questa azione è data solo se il possesso dura da oltre un anno.

 

 

LE AZIONI DI NUNCIAZIONE

 

Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono:

  • denuncia di nuova operaà è la denuncia di una nuova opera, intrapresa da altri, per la quale si teme posso arrecare danno alla propria cosa (es. il vicino non rispetta le distanze legali)
  • denuncia di danno temuto à è la denuncia di un danno grave e imminente che si teme possa nuocere alla propria cosa, derivante da cosa altrui (es. la casa del vicino sta per crollare, travolgendo il proprio edificio)

 

CAPITOLO SESTO: I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’

 

 

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E A TITOLO DERIVATIVO


TITOLO DERIVATIVO: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è trasferita dal precedente proprietario al nuovo proprietario:

  • con un contratto à contratto di vendita

 

  • per successione

 

DANTE CAUSA: chi trasferisce il diritto AVENTE CAUSA: chi acquista il diritto

L‟avente causa acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era proprietario (compresi quindi eventuali diritti reali minori).

TITOLO ORIGINARIO: diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Accade quando non c‟è un precedente proprietario o quando la cosa è stata abbandonata.

La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario (si estinguono eventuali diritti reali o garanzie).

L’OCCUPAZIONE E L’INVENZIONE

 

OCCUPAZIONE: modo di acquisto della proprietà di cose che non appartengono a nessuno. Richiede l‟impossessamento della cosa e l‟intenzione di farla propria.

Sono di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a un privato (beni vacanti) sono di proprietà dello Stato.

Il codice civile considera cose di nessuno:

 

  • le cose abbandonate à il proprietario si è liberato del possesso con l‟intenzione di rinunciare alla proprietà
  • gli animali oggetto di pesca

 

NB: la fauna selvatica è diventata patrimonio indisponibile dello Stato

 

COSE SMARRITE: il proprietario ha perduto il possesso ma senza l‟intenzione di rinunciare alla proprietà; avendo quindi ancora un proprietario non possono formare oggetto di occupazione.

INVENZIONE o RITROVAMENTO: chi trova una cosa mobile che si presume smarrita e non abbandonata deve consegnarla al sindaco che ne rende noto il ritrovamento. Se trascorso un anno lo smarritore non si presente, questo perde la proprietà e ne diventa proprietario il ritrovatore.

L’ACCESSIONE, L’UNIONE, LA COMMISTIONE E LA SPECIFICAZIONE


ACCESSIONE: la proprietà di una cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose

accessorie.

 

Si conoscono tre forme:

 

  • accessione di cosa mobile a cosa immobileà ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a questo
  • accessione di cosa immobile a cosa immobileà in caso di alluvione se il fiume modifica l‟estensione del fondo, il proprietario acquista per accessione la parte aggiuntiva
  • accessione di cosa mobile a cosa mobileà se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite (unione) o sono mescolate (commistione) in modo da formare un tutt‟uno inseparabile, il proprietario della cosa principalediventa proprietario del tutto, pagando all‟altro il valore della sua cosa (es. vernice dell‟automobile)

SPECIFICAZIONE: modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa (es. scultore che crea statua di marmo), pagando il prezzo della materia.

CAPITOLO SETTIMO: I DIRITTI REALI SU COSE ALTRUI

 

 

CONCETTO DI DIRITTO REALE SU COSA ALTRUI

 

Si parla di diritto reale su cosa altrui quando si presuppone che altri sia il proprietario della cosa sulla quale si esercita il diritto (è detto anche diritto reale minore, parziario o limitato). La costituzione di questi diritti riduce il contenuto del diritto di proprietà perché determina facoltà che possono essere esercitate anche da chi non è il proprietario.

DIRITTO DI SEGUITO: essendo diritti sulla cosa, essi permangono nonostante il mutamento del proprietario, sono diritti opponibili a tutti i successivi proprietari.

I diritti reali su cosa altrui sono solo sei e i privati non possono crearne altri (tipicità del diritto). Il favore legislativo è per la piena proprietà, in modo da assicurare:

  • più intensità di sfruttamento della ricchezza

 

  • la massima circolazione

Inoltre un bene gravato da diritti altrui è molto meno vendibile di un bene in piena proprietà, per questo motivo la legge

à impone una durata temporanea (usufrutto)

 

à impone il superamento della situazione di coesistenza di più diritti sulla stessa cosa (enfiteusi)

I diritti reali su cosa altrui cadono in prescrizione dopo vent‟anni (la proprietà invece è imprescrittibile).

AZIONE CONFESSORIA: azione in giudizio a difesa dei diritti sulla cosa altrui contro

chiunque ne contesti l‟esercizio.

 

CONSOLIDAZIONE: quando il diritto su cosa altrui si estingue (per qualunque causa), si ristabilisce la piena proprietà.

IL DIRITTO DI SUPERFICIE

 

DIRITTO DI SUPERFICIE: diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una propria costruzione.

NB: Questo diritto sospende il diritto di accessioneà ogni opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo.

In questo caso il proprietario della costruzione ha la proprietà sulla costruzione (proprietà superficiaria) e il diritto di superficie sul suolo; il proprietario del suolo ha la proprietà sul suolo.

Il diritto di superficie può essere perpetuo o a tempo determinato. Scaduto il termine, il diritto si estingue e riprende vigore il principio di accessione.

Il diritto di superficie temporaneo è anche uno strumento di politica urbanistica: i suoli espropriati restano proprietà dei comuni per evitare le private speculazioni sull‟incremento del valore dei suoli:

-vantaggio à il costruttore paga un prezzo più basso perché acquista solo il diritto di superficie influenzando positivamente il prezzo di vendita delle costruzioni

- svantaggio àuna scadente qualità delle costruzioni (perché eseguite in modo da non durare oltre il diritto di superficie).

L’USUFRUTTO, L’USO E L’ABITAZIONE

 

Il diritto dell‟usufruttuario comprende:

 

  • facoltà di godere della cosa à utilizzarla a proprio vantaggio nel rispetto della destinazione economica espressa dal proprietario
  • la facoltà di fare propri i frutti, naturali o civili, della cosa

FRUTTI NATURALI: i prodotti del suolo o i parti degli animali

 

FRUTTI CIVILI: gli interessi patrimoniali (canone di locazione, interessi dei capitali ricevuti in usufrutto, utili dell‟azienda di cui si è usufruttuari).

L‟usufruttuario ha la stessa capacità di godere della cosa spettante al proprietario ad eccezione della destinazione economica della cosa.

TEMPORANEITA‟ DEL DIRITTO DI USUFRUTTO:

 

  • se l‟usufruttuario è una persona fisica à il diritto si estingue con la sua morte

 

  • se l‟usufruttuario è una persona giuridica à termine di trent‟anni

 

  • se l‟usufruttuario lo cede ad altri per vendita, donazione, ecc. à il diritto si estingue con la morte del primo titolare

L‟usufrutto può essere:

 

  • volontario à costituito per contratto o testamento

 

  • legale à costituito direttamente dalla legge (es. beni di figli minorenni)

 

Al termine dell‟usufrutto l‟usufruttuario deve restituire la cosa al proprietario nello stesso stato in cui l‟ha ricevuta. Se la cosa è consumabili o fungibile (es. denaro), l‟usufruttuario dovrà restituire l’equivalente in quantità e qualità.

DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: criterio in base al quale giudicare il modo con il quale egli ha custodito e amministrato la cosa.

Il diritto reale di uso differisce dall‟usufrutto per la limitata facoltà di godere della cosa à l‟usuario ne gode limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, al proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura.

Il diritto reale di abitazione ha invece per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.

Né l‟uso né l‟abitazione consentono di cedere il diritto o di dare in locazione la cosa.

 

L’ENFITEUSI

 

E‟ il diritti reale su cose altrui più esteso e quindi considerato come una forma di proprietà.

 

Ha per oggetto fondi rustici o urbani. L‟enfiteuta ha gli la stessa facoltà di godimento del proprietario ma con due obblighi:

migliorare il fondo

 

  • concedere al proprietario un canone periodico

 

Dominio utileà diritto che spetta al lavoratore del fondo


Dominio diretto à diritto che spetta al proprietario del fondo (il ricavo economico)

 

L‟enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, di durata non inferiore a

vent’anni e può essere ceduto e trasmesso agli eredi. DIRITTO SPETTANTE ALL‟ENFITEUTA

Il diritto di affrancazioneà facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al proprietario (che non può rifiutare) una capitalizzazione del canone annuo (canone annuo X 15).

DIRITTO SPETTANTE AL CONCEDENTE

 

Diritto di devoluzioneà l‟estinzione del diritto di enfiteusi, nel caso in cui l‟enfiteuta:

 

  • non migliori il fondo

 

  • non paghi due annualità di canone

 

LE SERVITU’ PREDIALI

 

Sono un peso imposto sopra un fondo per l‟utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario. Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile (fondo servente) al quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile (fondo dominante), un esempio è la servitù di passaggio.

Le servitù vengono classificate in:

 

  • servitù positive e negativeà positive: il proprietario del fondo dominante utilizza direttamente il fondo servente; il proprietario del fondo servente sopporta l‟attività altrui. Negative: il proprietario del fondo servente ha l‟obbligo di non fare
  • servitù continue e discontinueà continue: non è necessario il fatto dell‟uomo. Discontinue: è necessario il comportamento attivo del titolare
  • servitù apparenti e non apparentià apparenti: sul fondo servente esistono opere visibili e permanenti, destinante al servizio del fondo dominante (es. servitù di acquedotto).Non apparenti: le opere non sono visibili (es. servitù di passaggio, servitù di attingere l‟acqua)

La servitù può essere costituita:

 

  • volontariamenteà per contratto o testamento

 

-coattivamenteà nel caso in cui la legge riconosca al proprietario di un fondo il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo e quest‟ultimo si rifiutasse di costituirla volontariamente

La servitù si può acquistare:


  • per usucapioneà l‟esercizio di fatto, prolungato nel tempo, del diritto sulla cosa altrui (valido solo per le servitù apparenti)
  • per destinazione del padre di famigliaà il rapporto di servizio stabilito tra due fondi appartenenti allo stesso proprietario (valido solo per le servitù apparenti)

La servitù, come tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, si estinguono per prescrizione ventennale.

Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare ma solo in un

non fare o sopportare.

 

  • CONTINUA: SERVITU’ COATTIVE

 

Sono le servitù costituite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo serviente, con sentenza dell‟autorità giudiziaria (su domanda dell‟interessato) che determina l‟indennità che il proprietario del fondo dominante deve al proprietario del fondo servente.

La servitù di passaggio può essere costituita coattivamente sul fondo (non su case, giardini o cortili) nei seguenti casi:

  • il fondo è intercluso à non ha un‟uscita sulla via pubblica

 

  • il fondo ha già un accesso alla strada pubblica che tuttavia non basta ai bisogni del fondo e non può essere ampliato
  • il fondo ha già un accesso alla strada pubblica che tuttavia è insufficiente al passaggio di veicoli e può essere ampliato sconfinando nel fondo vicino

La servitù di passaggio coattivo prevede comunque che l‟interessato utilizzi i terreni per i quali l‟accesso sia più conveniente e arrechi minor danno.

La servitù può essere soppressa quando cessano le cause per cui era stata chiesta.

 

ACQUEDOTTO COATTIVO: servitù di far passare acque attraverso il fondo altrui per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo. La servitù può essere chiesta per un periodo che non superi i venti anni (a meno che non si rinnovi).

Nel caso di elettrodotto coattivo, acquedotto pubblico, metanodotto o passaggio di linee telefoniche la servitù coattiva è costituita con provvedimento dell‟autorità amministrativa.

 

CAPITOLO OTTAVO: LA COMUNIONE


LA COMUNIONE IN GENERALE

 

COMUNIONE: è la situazione per la quale sulla medesima cosacoesistono diritti di più persone ma aventi uguale contenuto.

La comunione può essere:

 

  • volontaria à dipendente dalla volontà dei partecipanti alla comunione (es. acquisto di un bene)
  • incidentale à non dipendente dalla volontà dei partecipanti (es. medesimo bene lasciato in eredità)
  • forzosa à non ci si può sottrarre (es. condominio di un edificio)

 

La coesistenza, sulla medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza con la scomposizione ideale della cosa in una pluralità di quote, che segnano la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione.

In linea di principio, le quote di partecipazione si presumono uguali ma per legge o per volontà delle parti, possono essere anche disuguali.

FACOLTA‟ DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE DELLA COSA

 

Si distinguono quattro situazioni diverse:

 

  • uso della cosa comune à in linea di principio spetta, separatamente, a ciascun partecipante che non deve alterarne la destinazione economica e deve comportarsi in modo da non impedirne l‟uso da parte di ciascun partecipante. Tuttavia la natura del bene non è sempre tale da consentirne l‟uso individuale (es. un appartamento, nel caso si affitta)
  • amministrazione della cosa comune à spetta collettivamente ai partecipanti che deliberano a maggioranza di quote, non di numero. Tuttavia per le innovazioni (es. mutamento della destinazione economica) e gli atti di straordinaria amministrazione (es. pavimentare il cortile) occorre una doppia maggioranza: maggioranza di numero dei partecipanti che rappresentino almeno i due terzi del valore della cosa.
  • atti di disposizione della propria quotaà ciascun partecipante può alienarla, darla in usufrutto, ipotecarla, ecc. senza dover richiedere il consenso degli altri partecipanti
  • atti di disposizione dell’intera cosa comuneà richiedono il consenso unanime dei partecipanti

Lo stato di comunione è guardato con sfavore dalle legge per gli ostacoli che oppone al mutamento della destinazione del bene e alla sua circolazione. Da qui la regola secondo la quale ciascun partecipante può in ogni momento domandare la divisione della cosa comune che può attuarsi:


  • in natura dividendo in parti fisiche il bene (es. un terreno)

 

  • con la vendita del bene (ripartendo il ricavato)

 

  • assegnando la proprietà solitaria ad uno dei partecipanti (che verserà agli altri il valore della loro quota)

IL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI

 

Nel condominio si verifica una duplice situazione: i singoli appartamenti sono oggetto di proprietà solitaria dei rispettivi proprietari ; invece i muri maestri, il tetto, le scale e, in genere, le cose destinate all‟uso comune sono oggetto di comproprietà tra tutti i proprietari degli appartamenti.

Questa situazione riguarda sia il condominio orizzontale à più edifici tra loro separati ma inseriti nel medesimo complesso residenziale (le parti comuni sono il parco o la piscina condominiale); sia il condominio verticale à più appartamenti in un medesimo edificio.

E‟ un caso di comproprietà forzosa alla quale i proprietari degli appartamenti non possono sottrarsi, contribuendo alle spese di conservazione e godimento delle parti comuni (se però alcune parti comuni servono in modo diverso o esclusivo alcuni condomini, le spese sono ripartite in modo proporzionale, es. l‟ascensore).

Nel condominio le deliberazioni sull‟amministrazione sono prese da un’assemblea di condomini che:

  • se con un numero di partecipanti maggiore di quattro, prevede la nomina di un

amministratore

 

  • se con un numero di partecipanti maggiore di dieci, prevede la formazione di un

regolamento per l‟uso delle cose comuni

 

 

 MULTIPROPRIETA‟

 

Uno stesso appartamento viene venduto, separatamente, a più persone che ne possono godere a turno in un predeterminato periodo dell‟anno. Il diritto di ciascun multiproprietario è perpetuo e disponibile; la cosa oggetto di multiproprietà è indivisibile e le parti comuni sono in condominio.

 

 

CAPITOLO NONO: L’OBBLIGAZIONE

 

 

DIRITTO REALE E DIRITTO DI OBBLIGAZIONE


Dai diritti REALI (diritti che spettano agli uomini sulle cose) si distinguono i diritti di OBBLIGAZIONE, o diritti di credito, o diritti personali (diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini).

DIRITTI REALI                                                      DIRITTI DI OBBLIGAZIONE

 

  • sono diritti sulle cose                                   - sono diritti ad una prestazione personale, cioè a un dato comportamento del soggetto che deve dare, fare o non fare

 

 

  • sono diritti assolutià spettano a un             - sono diritti relativià spettano a un soggetto nei confronti di tutti                             soggetto nei confronti di uno o più soggetti

determinati o determinabili

 

 

  • fruiscono di una difesa assoluta: sia             - fruiscono di una difesa relativa: il titolare proprietario sia titolare di diritti minori    può difenderli in giudizio solo nei

ha azione in giudizio contro chiunque                confronti della persona dell‟obbligato contesti l‟esercizio del suo diritto

 

 

  • sono suscettibili di possesso e si                   - si possono acquistare solo a titolo possono acquistare anche a titolo              derivativo

originario

 

  • IL RAPPORTO OBBLIGATORIO

 

L‟ obbligazione è un rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l‟esecuzione di una data prestazione. Si distinguono:

  • un soggetto attivo dell‟obbligazione: creditore (spetta il diritto di esigere la prestazione)

 

  • un soggetto passivo dell‟obbligazione: debitore (è tenuto ad eseguire la prestazione)

 

  • un oggetto dell‟obbligazione: la prestazione dovuta dal debitore al creditore

 

I soggetti possono essere più di uno: possono esserci più creditori o più debitori. Quando sorge l‟obbligazione il soggetto deve essere:


  • determinatoà si è già provveduto ad identificarlo univocamente (es. chi promette la mancia per il ritrovamento di un oggetto smarrito)
  • determinabileà non è ancora identificato ma è stato stabilito un criterio di determinazione (es. chi ritrova l‟oggetto smarrito)

L‟oggetto della prestazione deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica à deve consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. retribuzione di un lavoro) o in un diverso comportamento del debitore che sia comunque traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. due imprenditori sono obbligati a non farsi concorrenza: se uno viola l‟obbligazione l‟altro può richiedere una somma di denaro pari al mancato maggior profitto).

Non è però necessario che anche l‟interesse del creditore alla prestazione abbia carattere patrimoniale: andando al cinema si riceve una prestazione (la proiezione del film) che è suscettibile di valutazione economica (si paga il biglietto) ma è un interesse di natura culturale o di svago.

Il carattere patrimoniale della prestazione equivale al valore economico delle cose. Il valore economico è quindi l’elemento comune al diritto reale e al diritto di obbligazione: entrambi compongono la categoria dei diritti patrimoniali. Il carattere patrimoniale distingue i diritti reali dai diritti della personalità: diritti assoluti (come i diritti reali) ma privi del carattere della patrimonialità. Esso inoltre distingue i diritti dell’obbligazione dai diritti dei rapporti di famiglia: diritti relativi (come i diritti dell’obbligazione) ma privi del carattere della patrimonialità. Patrimonio: insieme di tutti i diritti patrimoniali (reali e di obbligazione) che appartengono ad una medesima persona ad esclusione dei diritti della personalità e dei diritti di famiglia.

La prestazione che forma l‟oggetto dell‟obbligazione può essere classificata in:

 

  • prestazione di dare o consegnare: può consistere nel pagamento di una somma di denaro e nella consegna di un bene. Una sottospecie è la restituzione.

La prestazione di consegnare può dar luogo a:

 

  • obbligazioni di genereà consegna di una cosa determinata solo nel genere (somma di denaro, una certa quantità di terreno, ecc.)
  • obbligazioni di specieà consegna di una cosa determinata nella sua identità (quel terreno, quell‟appartamento)

 

 

  • prestazione di fare, che dà luogo a due sottospecie:

 

  • obbligazione di mezzià il debitore è obbligato a svolgere una determinata attività senza garantire il risultato che il creditore si aspetta. Il rischio per la mancata realizzazione del risultato incombe sul creditore (es. il medico che cura il malato)

  • obbligazione di risultatoà il debitore è obbligato a conseguire il risultato. Il rischio per la mancata realizzazione del risultato incombe sul debitore (es. l‟autista non deve solo trasportare ma anche arrivare alla destinazione fissata dal creditore)
  • prestazione di non fare: è detta anche prestazione negativa (es. concorrenza tra imprenditori)
  • prestazione di contrattare: obbligo di concludere un futuro contratto

 

  • prestazione di garanzia: il debitore è obbligato ad assumersi il rischio del verificarsi di un evento non dipendente dalla sua volontà

 

 

OBBLIGAZIONI CON PLURALITA’ DI SOGGETTI O DI OGGETTI

 

In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori verso un medesimo debitore o più debitori verso un medesimo creditore. L‟obbligazione può essere quindi solidale o parziaria.

OBBLIGAZIONE SOLIDALE

 

Si divide in:

 

  • solidarietà attiva (+ creditori)à ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo l‟intera prestazione liberando il debitore dall‟obbligazione nei confronti degli altri creditori
  • solidarietà passiva (+ debitori)à ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad esigere l‟intera prestazione liberando dall‟obbligazione anche gli altri debitori

OBBLIGAZIONE PARZIARIA

 

Si divide in:

 

  • parzialità attiva (+ creditori)à ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte
  • parzialità passiva (+ debitori)à ciascuno dei debitori di un medesimo creditore può essere costretto a pagare solo la sua parte

Nel caso di più debitori la solidarietà è la regola e la parziarietà è l‟eccezione (vale solo se prevista dalla legge o dalle parti).


Nel caso di più creditori il rapporto regola-eccezione è invertito: la solidarietà deve essere pattuita, altrimenti l‟obbligazione è parziaria

Le regole generali rispecchiano il principio di favore per il creditore: in caso di pluralità di debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralità di creditori ognuno riscuote la sua parte.

Eccezione: quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibileà l‟obbligazione è necessariamente solidale (anche nel caso di più creditori).

L‟obbligazione può avere in oggetto più prestazioni in alternativa tra loro: il debitore si libera dall‟obbligazione eseguendo l‟una o l‟altra prestazione e la facoltà di scelta spetta, di regola, al debitore. Se, prima della scelta, una delle prestazioni diventa impossibile l‟obbligazione si concentra nell‟altra. Se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta, il debitore è liberato dall‟obbligazione.

 

FONTI DELLE OBBLIGAZIONI

 

Art. 1173 del codice civile:

 

  • il contrattoà accordo di due o più parti. E‟ una fonte volontaria: sorge con il concorso della volontà del debitore
  • il fatto illecitoà ogni fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto ed è fonte dell‟obbligazione di risarcire il danno. E‟ una fonte non volontaria: sorge come conseguenza del compimento del fatto illecito
  • ogni altro fatto o dannoà comprende sia fonti volontarie di obbligazioni (diverse dal contratto), sia fonti non volontarie non qualificabili come fatti illeciti

 

CAPITOLO DECIMO: L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO

 

L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

 

ADEMPIMENTO: esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell‟obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell‟obbligazione e la liberazione del debitore.

L‟esattezza della prestazione deve rispettare sei criteri:


  • MODALITÀ dell‟esecuzione: nell‟adempiere l‟obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), cioè dell‟uomo medio à non si esige un‟eccezionale diligenza ma quella che l‟uomo di media diligenza presta per l‟assolvimento dei suoi impegni. La prestazione deve essere eseguita per intero.
  • TEMPO dell‟esecuzione: la prestazione deve essere eseguita

 

à a richiesta del creditore: il creditore può esigere la prestazione in qualsiasi momento

(art. 1183) finché il suo diritto di credito non si estingua per prescrizione (10 anni, art. 2946)

à alla scadenza del termine: in genere, fissato a favore del debitore. Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine

  • LUOGO dell‟esecuzione: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti. Valgono tre regole:

à l‟obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l‟obbligazione

à l‟obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell‟adempimento

à ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell‟adempimento

  • PERSONA che esegue la prestazione: deve essere, in linea di principio, il debitore. Ma nel caso di una consegna di una somma di denaro o altre cose fungibili il creditore non ha alcun interesse a rifiutare l‟adempimento di un terzo. Il creditore può rifiutare l‟adempimento del terzo solo se:

à se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (es. non è la stessa cosa che sul posto di lavoro si presenti un‟altra persona che non sia il dipendente assunto)

à se il debitore ha manifestato al creditore la sua opposizione all‟adempimento altrui (in questo caso il creditore ha la facoltà di rifiutare l‟adempimento del terzo, non il dovere)

L‟adempimento, per il debitore, è un atto dovuto: non occorre perciò che l‟adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere.

  • DESTINATARIO della prestazione: la capacità di intendere e di volere del creditore è, invece, rilevante. Chi paga il creditore incapace (invece del legale rappresentante) non è liberato, a meno che non provi che quanto pagato sia stato rivolto a vantaggio dell‟incapace (art. 1190).

Nell‟ipotesi più frequente, l‟adempimento è dovuto ad una persona autorizzata a riceverlo (es. il commesso, il cassiere, l‟impiegato delle ferrovie). In tal caso il debitore è liberato dall‟obbligazione se:


à la circostanza è creata da circostanze univoche (il cliente ha pagato la merce a chi stava dietro il bancone con scritto „cassa‟)

à il debitore, nel pagare al non legittimato, è in buona fede (ignorava che alla cassa ci fosse una persona non autorizzata)

  • IDENTITÀ della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta e non se esegue una prestazione diversa ma di uguale o maggior valore.

Il creditore può, tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella dovuta: è il caso della prestazione in luogo dell‟adempimento à il debitore in difficoltà finanziarie può chiedere ai creditori di accettare le merci del proprio magazzino o beni di sua proprietà in sostituzione del denaro dovuto. Il debitore è liberato solo quando la prestazione è eseguita o il credito è riscosso. Il debitore che adempie una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza (ricevuta): attestazione del creditore che riconosca l‟avvenuto pagamento (art. 1199).

 

 

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

 

Obbligazioni (o debiti di valuta) che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro (sia il prezzo di una cosa venduta, o la restituzione di una somma ricevuta in prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro, ecc.).

Esse si adempiono con la moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento: se, tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento, la valuta nazionale è cambiata, si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima. Se nell‟obbligazione è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di adempiere sia nella moneta estera che nella corrispondente quantità di moneta italiana.

PRINCIPIO NOMINALISTICO: la moneta è presa in considerazione, agli effetti dell‟adempimento, per il suo valore nominale e non per il suo potere d‟acquisto

(art. 1277). Nel periodo di inflazione, questo principio al debitore e nuoce al creditore (il debitore paga una somma, in termini reali, inferiore a quella per la quale si era obbligato). Accade invece il contrario in caso di deflazione, ma si tratta solo di un‟ipotesi teorica essendo l‟aumento del potere d‟acquisto della moneta un fenomeno sconosciuto al nostro tempo.

Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé ma come valore di un altro bene, ad es. l‟obbligazione di risarcire un danno. Nel momento in cui il valore del bene viene liquidato (cioè tradotto in una somma di denaro) il debito di valore si trasforma in un debito di valuta.

Il denaro è un bene produttivo: produce frutti civili, che sono gli interessi. L‟obbligazione di pagare una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, è sempre accompagnata da


un‟obbligazione accessoria: quella di corrispondere gli interessi secondo il tasso legale (fissato annualmente dal ministro del tesoro) o il tasso stabilito dalle parti.

 

 

Si distinguono gli interessi:

 

  • compensativi: interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine (quindi sempre esigibili) oppure sottoposti a termine e scaduti ma senza costituzione in mora del debitore
  • moratori: interessi che il debitore deve corrispondere a seguito della sua costituzione in mora da parte del creditore, anche se in precedenza non dovuti come interessi compensativi

 

 

L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

 

Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente.

Primo principio: al prodursi del fatto oggettivo dell‟inadempimento consegue la responsabilità del debitore. Egli deve risarcire il danno che il suo adempimento ha cagionato al creditore.

Secondo principio: il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile.

Nel codice civile i due principi sono fusi in un‟unica norma: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218).

Favore del creditore: può pretendere il risarcimento del danno in base al solo fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione.

Il debitore, invece, può liberarsi da responsabilità solo offrendo una duplice prova:

 

  • deve provare l‟impossibilità oggettiva (prestazione ineseguibile da chiunque)

 

  • deve provare, ulteriormente, che l‟impossibilità è dovuta da causa a lui non imputabile

(ogni evento imprevedibile e inevitabile) Serie di prestazioni:

    • prestazione di dare con oggetto una cosa di genere: il debitore è sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione. La prestazione può diventare

soggettivamente impossibile ma mai oggettivamente impossibile perché una cosa di genere è sempre in circolazione (es. denaro)

    • prestazione di dare con oggetto una cosa di specie o di genere limitato: la prestazione può diventare oggettivamente impossibile. Il debitore, per liberarsi, deve dimostrare l‟impossibilità per causa a lui non imputabile e provare che la causa era imprevedibile e inevitabile.
    • prestazione di fare consistente in prestazione di mezzi: il lavoratore non si presenta al lavoro, il musicista non tiene il concerto, ecc. La responsabilità può essere la colpa per la mancata diligenza o prudenza dovuta e l‟onere di provare la colpa del debitore spetta al creditore. La prestazione può diventare oggettivamente impossibile (il musicista si è rotto un braccio praticando sport) ma, nell‟interesse del creditore, egli doveva astenersi da qualunque attività che avrebbe potuto pregiudicare la sua idoneità fisica alla prestazione dovuta.
    • prestazione di fare consistente nel realizzare un risultato: sono i casi dell‟appaltatore, del vettore, ecc. In questi casi la mancata realizzazione della prestazione può derivare da impossibilità soggettiva oppure da impossibilità oggettiva.

3) prestazione di non fare:

 

  • il debitore è volontariamente inadempiente à è in dolo

 

  • l‟inadempimento dipende da impossibilità oggettiva derivante da cause imputabili al debitore à è in colpa
  • il debitore risponde all‟adempimento derivante da impossibilità soggettiva o impossibilità oggettiva derivante da cause ignote à ha responsabilità oggettiva, o responsabilità senza colpa

 

 

MORA DEL DEBITORE E MORA DEL CREDITORE

 

MORA DEL DEBITORE: ritardo del debitore nell‟adempiere la prestazione dovuta. Il ritardo è già un inadempimento (la prestazione non rispetta i tempi) ma può preludere, quando la natura della prestazione lo consente, una sua tardiva esecuzione.

Affinché il debitore sia in mora non basta il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre l‟atto formale della costituzione in mora, richiesta scritta di adempiere dal creditore al debitore (art. 1219).

La costituzione in mora diventa superflua quando:

 

  • il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere

 

  • si tratta di una prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore

  • si tratta di obbligazione da fatto illecito

 

  • si tratta di obbligazione di non fare

 

Ci si domanda perché è richiesta la costituzione in mora visto che il ritardo nell‟adempimento è già inadempimento dovendo la prestazione essere eseguita esattamente, anche riguardo al tempo dell‟adempimento. Il fatto è che il ritardo del debitore nell‟eseguire la prestazione si presume tollerato dal creditore, sul quale incombe l‟onere, per vincere questa presunzione, di fare al debitore formale richiesta della prestazione.

La mora del debitore produce due effetti:

 

  • aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente a meno che non provi che l‟oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (la valanga avrebbe comunque distrutto la casa, anche se il locatario l‟avesse restituita al proprietario)
  • obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell‟inadempimento e del ritardo dell‟inadempimento. È la responsabilità contrattuale: il debitore deve al creditore una somma di denaro pari ai danni subiti. Il danno da risarcire è composta da:
  • danno emergente: l‟effettiva perdita subita dal creditore
  • mancato guadagno: perdita di denaro che il creditore avrebbe potuto guadagnare L‟obbligazione pecuniaria non diventa mai impossibile: il debitore, anche dopo la

costituzione in mora, è sempre tenuto ad eseguirla e oltre alla somma dovuta il debitore dovrà gli interessi moratori secondo il tasso legale.

MORA DEL CREDITORE: ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore. (art. 1206).

Il debitore ha solo il dovere di adempiere, e non anche il diritto; il creditore ha solo la facoltà di esigere la prestazione, non l‟obbligo di esigere.

Dovere di cooperazione del creditore all‟adempimento del debitore: il creditore, per non essere in mora, deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l‟obbligazione.

La costituzione in mora del creditore si effettua con l’offerta della prestazione al creditore. L‟offerta è:

  • reale à per le cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (offerta materiale)

 

  • per intimazione à per gli immobili e le cose mobili da consegnare in luogo diverso

Effetti della costituzione in mora del creditore:

 

  • l‟impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore
  • non sono più dovuti dal debitore interessi sulle somme di denaro

 

  • sono dovuti dal creditore il rimborso per lespese di custodia della cosa e il

risarcimento deidanni che il debitore ha subito a causa della mora

 

Inoltre il debitore può, persistendo il rifiuto del creditore, conseguire l‟ulteriore effetto della

propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca.

 

 

ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO

 

L‟obbligazione può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa non imputabile al debitore. L‟impossibilità può essere:

  • temporanea à l‟obbligazione non si estingue e il debitore non sarà responsabile per il ritardo (l‟impossibilità temporanea diventa definitiva, e libera il debitore, se il tempo dell‟adempimento doveva considerarsi essenziale, ad es. la malattia del musicista per quel dato concerto)
  • parziale à il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile Altre cause sono: novazione, remissione del debito, confusione, compensazione.

NOVAZIONE: estinzione di un‟obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l‟oggetto o per il titolo.

La nuova obbligazione può essere diversa:

 

  • per l’oggetto: ad es. quella originaria consisteva nel pagamento di una somma di denaro e quella nuova nel trasferimento di un immobile (non confondere con prestazione in luogo dell‟adempimento, in tal caso una diversa prestazione non libera il debitore)
  • per il titolo: le parti possono convenire che, se il debitore deve una somma di denaro a titolo di prezzo di una vendita, l‟obbligazione si estingua con la sostituzione ad essa di una nuova obbligazione per la quale la stessa somma di denaro sia dovuta a titolo di mutuo

Non c‟è novazione nella semplice modificazione del tempo dell‟adempimento originariamente previsto (es. dilazione del pagamento).

L‟obbligazione originaria è l‟unica ragione che giustifica la costituzione della nuova obbligazione: se la prima obbligazione non esisteva (es. viene dichiarato nullo il contratto) la nuova obbligazione è senza effetto.


REMISSIONE: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, sia per dichiarazione espressa o per volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito. La remissione estingue l‟obbligazione a meno che il debitore non dichiari, entro un tempo ragionevole, di opporvisi (nessuno può essere costretto a ricevere un favore dagli altri).

CONFUSIONE: debitore e creditore sono la medesima persona (es. il debitore è l‟erede del creditore). Non c‟è estinzione per confusione nel caso di cambiali o assegni.

COMPENSAZIONE: due debiti si estinguono, totalmente o in parte, per le quantità corrispondenti.

La compensazione può essere:

 

  • legale à si attua tra debiti omogenei (hanno per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere) liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine non ancora scaduto)
  • giudiziale à attuata dal giudice, quando i due debiti sono omogenei ed esigibili ma uno dei due non è liquidato (es. l‟ammontare non ancora stimato per risarcimento)
  • volontaria à stabilita per accordo tra le parti quando mancano i presupposti per una compensazione legale o giudiziale.

 

 

CAPITOLO UNDICESIMO: IL CONTRATTO

 

 

IL CONTRATTO E L’AUTONOMIA CONTRATTUALE

 

Funzioni già incontrate del contratto:

 

  • funzione di strumento per la circolazione dei beni, tra i modi di acquisto della proprietà (vendita, donazione, ecc.)
  • funzione di strumento mediante il quale ci si procura il diritto alle altrui prestazioni, tra le fonti delle obbligazioni

Nozione generale à l‟ art. 1321 definisce il contratto come l‟accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale: deve cioè avere come oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica.

La regolazione del contratto si articola, nel codice civile, in due serie di norme:

 

  • la prima serie riguarda i contratti in generale (art. 1321-1469) à norme comuni a tutti i contratti

  • la seconda serie riguarda i singoli contratti, cioè contratti che hanno una disciplina particolare (quarto/quinto libro, art. 1470-1986) à norme valide solo per i contratti a cui si riferiscono

Ciò che costituisce, regola, o estingue un rapporto patrimoniale è l‟accordo tra le parti: i contraenti si accordano e l‟effetto giuridico è prodotto dalla volontà delle parti interessate.

La grande importanza del contratto deriva dal riconoscimento legislativo della signoria della volontà: la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, regolazione o estinzione dei rapporti patrimoniali.

LIBERTÀ O AUTONOMIA CONTRATTUALE: legge o autonomia del privato che si manifesta sotto un duplice aspetto, negativo e positivo:

  • libertà o autonomia contrattuale in senso negativoà nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni a favore di altri contro o indipendentemente dalla propria volontà. Ciascuno ubbidisce alla propria volontà e non può essere vincolato, se la legge non lo consente, dalla volontà altrui. Il contratto vincola solo chi ha partecipato all’accordo.
  • libertà o autonomia contrattuale in senso positivoà i privati possono, con un proprio atto di volontà, costituire, regolare o estinguere i rapporti patrimoniali. Possono disporre dei propri beni e possono obbligarsi ad eseguire prestazioni a favore di altri

L‟autonomia contrattuale in senso positivo si manifesta in tre forme:

 

  • è libertà di scelta tra i diversi tipi di contratto previsti dalla legge

 

  • è libertà di determinare, entro i limiti imposti dalla legge, il contenuto del contratto (es. determinare il prezzo di vendita) attraverso la determinazione delle parti di clausole o patti che nell‟insieme formano il regolamento contrattuale
  • è libertà di concludere contratti atipici o innominati, cioè contratti non previsti dal codice civile ma ideati dal mondo degli affari (es. leasing, franchising). I contratti atipici sono validi purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l‟ordinamento giuridico, devono avere cioè una causa, così come avviene per i contratti tipici.

In contratto può essere:

 

  • bilaterale à le parti sono necessariamente due (es. vendita, locazione)

 

  • plurilaterale à le parti sono più di due (contratto di società o associazione)

 

Il concetto di parte non coincide col concetto di persona: per parte si intende centro di interesse e ciascuna parte può essere costituita da più persone. La vendita resta un contratto bilaterale anche se ad essa partecipano più persone (es. comproprietari) perché costituiscono un‟unica parte venditrice.


ATTI UNILATERALI: dichiarazione di volontà di una sola parte di per sé produttiva di effetti giuridici (es. voto dei partecipanti alla comunione).

I contratti costituiscono una categoria aperta perché includono anche i contratti atipici. Gli atti unilaterali invece formano un numero chiuso: sono solo quelli previsti dalla legge.

Inoltre gli atti unilaterali non hanno una disciplina generale ma solo la disciplina particolare relativa a ciascuno di essi.

 

 

I REQUISITI DEL CONTRATTO: a) L’ACCORDO DELLE PARTI

 

I requisiti del contratto sono: l‟accordo delle parti, la causa, l‟oggetto e la forma.

 

L‟accordo delle parti è l‟incontro delle dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo se e quando si raggiunge piena coincidenza tra le dichiarazioni di volontà da entrambe le parti. Il contratto può essere concluso:

  • in modo espresso: la volontà delle parti è dichiarata per iscritto o oralmente

 

  • in modo tacito: la volontà delle parti (o una di esse) si desume dal loro comportamento L‟accordo si può formare:
  • in modo simultaneo: le dichiarazioni di volontà delle parti coincidono nella stessa unità di tempo
  • per fasi successive: le dichiarazioni di volontà delle parti prendono il nome di proposta e accettazione (caso più frequente)

La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l‟iniziativa del contratto.

 

L’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente. L‟accettazione vale solo se conforme alla proposta: se non è conforme ha il valore di nuova proposta e richiede l‟accettazione dell‟originario proponente (es. trattazione del prezzo).

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’accettazione dell’altra parte, che deve pervenire entro il termine stabilito dal proponente o comunque in tempi ragionevoli.

La proposta contrattuale può essere rivolta a un destinatario determinato o proposta al pubblico (es. annunci dei quotidiani).

Finché il contratto non è concluso, proposta e accettazione possono essere revocate da chi le ha formulate.

La conoscenza della proposta e dell‟accettazione è una conoscenza presunta: si presumono conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono al suo indirizzo ma il


destinatario è ammesso a provare d‟essere stato impossibilitato nell‟averne notizia, senza sua colpa.

Particolari tecniche di formazione dell‟accordo riguardano:

 

  • contratti con l‟obbligazione del solo proponente à il silenzio del destinatario è valutato come tacita accettazione e il contratto è concluso se il destinatario non rifiuta la proposta (es. trasporto gratuito se il proponente è il vettore)
  • contratti che ammettono esecuzione prima della risposta dell‟accettante à il contratto è concluso nel luogo e nel tempo in cui ha avuto inizio l‟esecuzione. Si ha accettazione tacita della proposta per fatto concludente.

 

 

CONTINUA: I LIMITI DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE

 

Art. 1322.: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Questi limiti sono, da un lato, il manifesto della odierna società industriale basata sulla produzione in serie; dall‟altro sono imposti dalle esigenze di governo pubblico dell‟economia, cioè di intervento dei pubblici poteri nella regolazione dei rapporti di mercato.

I limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano sotto due aspetti dal punto di vista sociologico:

  • limiti imposti all‟autonomia contrattuale di una delle partià decorre nel contratto in serie
  • limiti imposti all‟autonomia contrattuale di entrambi le parti à decorre nel contratto isolato

CONTRATTO IN SERIE: contratto il cui contenuto è, in tutto, predeterminato da una delle parti e l‟altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”. Ubbidisce all‟esigenza di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i consumatori dei prodotti o con gli utenti dei servizi.

CONTRATTO ISOLATO: contratto frutto di trattative intercorse tra le parti contraenti che si trovano in condizione di parità economica e possono quindi trattare ciascuna clausola del contratto (es. tra grandi imprese).

Dal punto di vista giuridico i limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano nelle condizionigenerali di contratto: condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere per tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori. Esse sono efficaci per l‟altro contraente se questi le ha conosciute o se avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. La conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità.


Il consumatore (o l‟utente) è, rispetto al contraente che predispone le condizioni generali di contratto, un contraente debole che la legge si preoccupa di proteggere. Per questo sono previste alcune eccezioni: devono essere specificamente approvate per iscritto (quindi conosciute e volute, non solo conoscibili) le clausole vessatorie, cioè quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

OBBLIGO A CONTRARRE

 

L‟obbligo di contrattare è un limite a carico del contraente forte e a protezione del contraente debole: chi esercita un‟impresa in condizione di monopolio legale ha l‟obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano l‟oggetto dell‟impresa, con parità di trattamento. Questo limite riguarda la scelta di concludere o meno il contratto: per l‟utente questa scelta è libera ma non per l‟imprenditore che, davanti alla proposta altrui, deve accettare. Egli deve giustificare le ragioni del diniego di prestazione e rispettare comunque la parità di trattamento, deve cioè soddisfare le richieste non secondo il proprio arbitrio ma secondo criteri obiettivi.

FONTI DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

 

Ci sono casi in cui l‟autonomia contrattuale è limitata per entrambi i contraenti, come nel caso della determinazione dei prezzi di vendita dei beni di largo consumo o delle tariffe di determinati servizi pubblici. L‟organo pubblico che provvede alla variazione di prezzi e tariffe è il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP); gli interessi protetti sono connessi alla direzione pubblica dell‟economia (controllo del costo della vita, lotta all‟inflazione). I prezzi e le clausole contrattuali imposte dall‟autorità pubblica entrano direttamente a far parte del contenuto del contratto anche in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti.

L‟inserzione automatica si verifica anche quando una clausola contrattuale è contraria a una norma imperativa di legge: la clausola diventa nulla ed è automaticamente sostituita dalla norma.

Il contratto non è solo frutto dell‟accordo delle parti ma è la risultante di una pluralità di componenti che il codice civile esprime con il seguente principio: il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e le equità.

Si distingue perciò:

 

  • contenuto pattizio à voluto dalle parti

 

  • contenuto legale à imposto dalla legge

 

Fonti del regolamento contrattuale:

 

  • volontà espressa delle parti

 

  • norme imperative di legge e clausole direttamente inserite per disposizione di legge

  • usi

 

  • equità

 

I REQUISITI DEL CONTRATTO: b) LA CAUSA

 

La concorde volontà delle parti è un requisito necessario ma non sufficiente del contratto: occorre altresì una causa.

La causa è la funzione economico-sociale dell‟atto di volontà, è la giustificazione dell‟autonomia privata.

Il bene non passa e l‟obbligazione non sorge se manca una giustificazione economico- sociale dell‟atto: la causa della vendita è lo scambio di cosa con prezzo, la causa della permuta è lo scambio di cosa con cosa, la causa del contratto di lavoro è lo scambio di prestazione di lavoro per retribuzione in denaro, ecc.

Contratto a titolo oneroso: la causa si basa su uno scambio di prestazioni

 

Contratto a titolo gratuito: la prestazione di una delle parti non trova una controprestazione dell‟altra parte ed hanno una propria causa: ad es. la causa della donazione è lo spirito di liberalità

I contratti tipici sono previsti e regolati dalla legge e hanno tutti una causa tipica e per essi non si pone il problema di mancanza di una funzione economico-sociale. I contratti tipici sono quindi modelli o schemi precostituiti di operazioni economiche secondo i quali i privati possono regolare i loro interessi.

Per i contratti atipici o innominati, cioè non previsti dall‟ordinamento giuridico, si pone il problema della causa in astratto: il giudice dovrà accertare se nel modello di operazione economica non previsto dalla legge con il quale le parti hanno regolato i propri interessi ricorra il requisito della causa (causa atipica).

È così riconosciuto un controllo giudiziario sull‟uso che i privati fanno della propria autonomia contrattuale. Il giudice controlla:

  • in senso negativo à per accertare se si tratti di interessi illeciti (causa illecita)

 

  • in senso positivo à per accertare che gli interessi perseguiti dalle parti siano meritevoli di tutela pur essendo interessi leciti.

Il potere di controllo dell‟autonomia contrattuale è riconosciuto al giudice non a protezione di interessi pubblici ma a protezione degli stessi contraenti, soprattutto del contraente più debole.

Contratto con causa mista: contratto atipico risultante dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici.


CONTRATTI COLLEGATI: pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno una autonoma causa anche se nel loro insieme mirano ad attuare un‟unitaria e complessa operazione economica. Il criterio distintivo non è dato dalla pluralità dei documenti contrattuali (un contratto può avere più testi e un testo può avere più contratti), ma dalla pluralità di cause.

ASTRAZIONE DELLA CAUSA

 

Sono inammissibili i contratti astratti: contratti diretti a produrre effetti per la sola volontà delle parti, indipendentemente dall‟esistenza di una causa, sia tipica che atipica. La semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono dichiarazioni astratte perché non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori.

ASTRAZIONE PROCESSUALE: secondo i principi generali sull‟onere della prova, anziché essere il creditore a dover provare il titolo costitutivo del credito, sarà il debitore a doverne provare l‟esistenza per sottrarsi al pagamento.Si attua una inversione dell‟onere della prova: l‟esistenza di questo si presume sino a prova contraria.

CONTRATTO DI ACCERTAMENTO: con esso le parti non dispongono, l‟una a favore dell‟altra, di propri diritti; esse mirano invece ad eliminare l‟incertezza relativa a situazioni giuridiche tra esse intercorrenti e si vincolano reciprocamente ad attribuire al fatto o all‟atto preesistente gli effetti che risultano dall‟accertamento contrattuale.

MOTIVI DEL CONTRATTO

 

La causa è la funzione oggettiva del contratto: è unica per entrambi i contraenti ed è sempre la stessa per i contratti di quel determinato tipo.

I motivi invece sono le ragioni che inducono le parti del contratto e sono diverse da un contraente all‟altro. I motivi sono, di regola, irrilevanti per il diritti: acquistano rilevanza solo nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi.

 

 

I REQUISITI DEL CONTRATTO: c) L’OGGETTO

 

OGGETTO DEL CONTRATTO: cosa o, più in generale, il diritto reale o di credito che il contratto trasferisce da una parte all‟altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell‟altra.

Il contratto, in genere, ha più oggetti ma l‟oggetto è unico nei contratti che traferiscono cose o diritti o titolo gratuiti o in quelli con obbligazioni di una sola parte.

Art. 1346: l‟oggetto del contratto deve essere:

 

  • possibileà l‟oggetto deve esistere o la prestazione deve essere materialmente eseguibile. Una cosa può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire ad esistenza, cioè le cose future, ad es. i frutti dell‟albero o case in costruzione. L‟oggetto

deve anche essere possibile giuridicamente: deve essere per legge un bene giuridico, cioè deve formare oggetto di diritti. Sono oggetti impossibili i beni inalienabili o fuori commercio

lecito

 

  • determinatoà deve contenere elementi che permettano una sicura identificazione della cosa
  • determinabileà in base ai criteri di individuazione enunciati nel contratto stesso o ricavabili

 

 

I REQUISITI DEL CONTRATTO: d) LA FORMA

 

PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERTA‟ DELLE FORME: i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse o essere invece contratti taciti; i contratti espressi possono a loro volta essere contratti orali o scritti. Affinché il contratto sia valido e produttivo di effetti è sufficiente che la volontà delle parti si sia manifestata, qualunque sia il modo o la forma della sua manifestazione.

Fanno eccezione i contratti specialmente indicati dalla legge e i contratti immobiliari: contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili o che costituiscono o modificano o estinguono diritti reali su questi beni. Questi contratti devono essere conclusi per atto scritto, pena la nullità.

La forma scritta può consistere:

 

  • in un atto pubblico à documento redatto dal notaio il quale attesta le volontà dichiarate dalle parti in sua presenza
  • in una scrittura privata à documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti. Può essere autenticata da un notaio che si limita ad accertare l‟autenticità delle firme

L‟atto pubblico e l‟autenticazione della scrittura privata sono solo speciali mezzi di prova. Inoltre servono per formare il titolo per la trascrizione del contratto nei registri immobiliari.

Forma solenne: caso eccezionale in cui la mancanza dell‟atto pubblico annulla il contrato, ad es. nel caso delle donazioni e del contratto di società per azioni.

Validità del contratto: in mancanza della forma prescritta il contratto è nullo.

 

Prova del contratto: il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto ma nel caso in cui se ne contesti l‟esistenza è necessaria una prova.

 

 

IL CONTRATTO PRELIMINARE


CONTRATTO PRELIINARE: contratto con il quale le parti si obbligano, l‟una nei confronti dell‟altra, a concludere un futurocontratto del quale predeterminano il contenuto essenziale.

La figura più diffusa è il preliminare di vendita: non trasferisce la proprietà della cosa da una parte all‟altra, ma è fonte di obbligazione, per , di vendere e, per l‟altra, di comprare. Il trasferimento della proprietà si ha solo quando le parti concludono il contratto definitivo.

Il codice civile ne prescrive la forma, che deve essere la stessa del contratto definitivo (pena la nullità) e prevede l‟eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: in tal caso l‟altra parte può rivolgersi a un giudice ed ottenere l‟esecuzione forzata dell‟obbligazione di contrattare e il giudice emetterà una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.

Un‟altra figura è la minuta di contratto: le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto ma non ancora su punti essenziali (es. il prezzo). In tal caso se non si raggiunge il successivo accordo sui punti mancanti si è in presenza di un contratto con oggetto non determinato e non determinabile, quindi nullo.

 

 

I CONTRATTI CON IL CONSUMATORE

 

Le norme a tutela del consumatore fanno riferimento al contratto che intercorre tra le seguenti parti:

  • un professionista à persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che svolge in modo non occasionale un‟ attività diretta alla produzione o distribuzione di beni o la prestazione di servizi
  • un consumatore à persona solo fisica che si procura, per contratto, i beni o i servizi del professionista per utilizzarli a fini personali

Il contratto che intercorre tra questi due soggetti è valutato come contratto con il quale il contraente forte (il professionista) può imporre al contraente debole (consumatore), con la propria forza contrattuale, condizioni contrattuali che provocano, a danno del secondo, uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

CLAUSOLA VESSATORIA: clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio oggettivo dei diritti e degli obblighi reciproci.

L‟art. 33 presume vessatorie venti clausole, fino a prova contraria del professionista.

 

La categoria delle clausole è una categoria aperta: il consumatore può sempre dare prova che una data clausola provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che è, quindi, una clausola vessatoria.


Nel caso di una contrattazione condotta fuori dei locali commerciali (porta a porta o a distanza) il codice del consumatore prevede il diritto di recesso dal contratto entro dieci giorni lavorativi perché il consumatore:

  • può essere indotto a sottoscrivere un contratto per sollecitazioni di un abile venditore che non gli lascia il tempo per una ponderata decisione
  • nelle vendita per televisione accetta in assenza del professionista e senza poter chiedere informazioni

 

 

CAPITOLO DODICESIMO: VALIDITA’ E INVALIDITA’ DEL CONTRATTO

 

 

Differenza tra nullità e annullabilità del contratto (sta essenzialmente negli effetti):

 

  • contratto nullo à è come se non fosse mai esistito, non produce alcun effetto tra le parti. Una pronuncia di nullità ha effetto retroattivo nei confronti delle parti e dei terzi
  • contratto annullabile à smette di produrre effetti solo nel momento in cui viene dichiarato l'annullamento e restano validi gli effetti che ha prodotto tra i terzi

 

 

LE CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO

 

Il contratto che contrasta con le norme imperative può essere:

 

  • nullo à ricorre quando una norma imperativa è stata violata (specie di carattere

generale)

 

  • annullabile à ricorre quando è espressamente prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una norma imperativa (specie di carattere speciale)

La nullità è virtuale, l‟annullabilità è testuale.

 

Art. 1418: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente sono quelle dell‟annullabilità del contratto).

Norme imperative: norme non derogabili per volontà delle parti (non contengono l‟inciso “salvo patto contrario”).

Norme dispositive: ammettono una diversa volontà delle parti. Il contratto è nullo se:

  • è contrario a norme imperative

  • in mancanza di uno dei requisiti del contratto: accordo delle parti, causa, oggetto o

.                                                                           forma

 

Volontà e dichiarazione: l‟accordo si compone di due o più dichiarazioni di volontà nelle quali si distingue: la volontà (che il soggetto forma nella propria mente) e la dichiarazione (con la quale la volontà interna si manifesta all‟esterno). La sola volontà interna del soggetto è irrilevante per il diritto: gli effetti giuridici si producono solo in quanto alla dichiarazione corrisponda una volontà del dichiarante.

  • in mancanza della volontà interna delle parti di produrre effetti giuridici nonostante la dichiarazione contrattuale resa all‟esterno. Questo avviene in due casi:
  • dichiarazione non seria: contratto dichiarato per finzione scenica (attori nel film) o per semplificazione didattica (il prof finge di vendere a un allievo per spiegare la vendita)
  • violenza fisica: il fatto di un terzo provoca una dichiarazione non voluta +(in un‟asta il vicino afferra il braccio del contraente e lo solleva contro la sua volontà oppure il contraente è sotto ipnosi e incapace di intendere e di volere)

 

 

CONTINUA: IL CONTRATTO ILLECITO

 

Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell‟oggetto dei motivi. Assume rilievo la contrarietà a norme imperative del risultato che, con il contratto, le parti si propongono di realizzare sotto il triplice aspetto dell‟oggetto dedotto in contratto, della causa o dei motivi del contratto.

L‟oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. La formula legislativa esprime la difesa dei valorifondamentali della società, sia collettivi sia individuali. L‟atto di autonomia contrattuale che viola questi valori, per il risultato che si propone, è quindi nullo.

La difesa di questi valori fondamentali è generalmente realizzata con la formulazione legislativa di norme imperative ma è necessaria per l‟applicazione di una pena, non lo è per la dichiarazione di nullità.

L‟ordine pubblico è costituito da norme imperative che salvaguardano i valori fondamentali non esplicitamente formulate dalla legge ma che si ricavano per implicito, soprattutto dalla Costituzione.

Il buon costume è costituito da norme anch‟esse ricavabili per implicito dal sistema legislativo ma che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà.

L‟illiceità del contratto si articola nell‟illiceità dell‟oggetto, della causa e dei motivi.


L’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, all‟ordine pubblico o al buon costume o quando la prestazione è un‟attività vietata.

L‟illiceità della causa, invece, riguarda la funzione del contratto: questo può avere un oggetto lecito ma una causa illecita, ad es. uno scambio di prestazioni lecite ma delle quali è vietato lo scambio oppure contratti conclusi in frode alla legge perché costituiti per eludere l’applicazione di una norma imperativa.

Il motivo è, di regola, irrilevante per il diritto ma diventa irrilevante quando è illecito, cioè contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il motivo illecito rende nullo il contratto quando è motivo esclusivo del contratto ed è motivo comune ad entrambe le parti (non basta che il motivo illecito sia noto all‟altra parte, occorre che l‟altra ne sia partecipe e miri a trarre vantaggio personale dall‟attività illecita che la prima si propone di esercitare).

 

 

LE CAUSE DI ANNULLABILITA’: a) L’INCAPACITA’ DI CONTRATTARE

 

Il contratto è annullabile solo nei casi in cui la legge ricollega espressamente alla violazione di norme imperative la conseguenza dell‟annullabilità. Un primo ordine di casi è quello dell‟incapacità di contrattare di una delle parti, o per incapacità legale o naturale.

 INCAPACITA‟ LEGALE

 

Sono legalmente incapaci di contrattare i minori di diciotto anni e gli interdetti (infermi totali di mente).

Sono parzialmente privi della capacità di contrattare gli emancipati (minori che hanno contratto il matrimonio) e gli inabilitati (parziali infermi di mente). Questi non possono compiere atti di amministrazione straordinaria del loro patrimonio.

Il contratto concluso dall‟incapace legale di agire è annullabile con una domanda al giudice:

  • da chi esercita la potestà su minore, emancipato, interdetto o inabilitato

 

  • dallo stesso minore o emancipato raggiunta la maggiore età o interdetto o inabilitato revocato lo stato di interdizione o inabilitazione
  • dagli eredi aventi causa del minore

 

L‟annullamento del contratto non può in ogni caso essere chiesto dall‟altro contraente capace.

 INCAPACITA‟ NATURALE


È incapace naturalmente (cioè di intendere e di volere) chi è, giuridicamente, dotato di capacità legale:

  • il maggiorenne affetto da infermità mentale ma né interdetto né inabilitato

 

  • il maggiorenne in stato di ubriachezza o intossicazione da stupefacenti o in uno stato alteri le facoltà mentali del soggetto

La legge esige, oltre alla prova dell‟incapacità, ulteriori requisiti:

 

  • gli atti unilaterali sono annullabili solo se si prova che dall‟atto deriva un grave pregiudizio all‟incapace
  • i contratti sono annullabili solo se si prova, oltre al pregiudizio per l‟incapace, anche la mala fede dell’altro contraente (cioè conosceva lo stato di incapacità naturale o avrebbe potuto accertarlo con l‟ordinaria diligenza)

La legge considera l‟incapacità naturale non come fattore che altera la volontà ma come fattore che altera la causa dell‟atto o del contratto a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa: nel caso in cui l‟ubriaco acquisti un oggetto che non gli serve ma a un prezzo di mercato giusto non sussiste alterazione dell‟equilibrio causale e il contratto è perfettamente valido.

L‟affidamento di chi ha contratto con l‟incapace ignorandone l‟incapacità è protetto per un interesse giudicato prevalente: l‟interesse generale ad una vasta e sicura circolazione dei beni. Fanno eccezione la donazione e la violenza fisica: in questi casi il contratto è nullo e non semplicemente annullabile.

 

CONTINUA: b) L’ERRORE MOTIVO E L’ERRORE OSTATIVO

 

Il contratto è, inoltre, annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza. Queste tre ipotesi rientrano nella categoria dei vizi della volontà (o del consenso in caso di contratti).

L‟errore si divide in due specie: l‟errore motivo (o errore-vizio) e l‟errore ostativo. ERRORE MOTIVO

È l‟errore che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all‟esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato.

L‟errore motivo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere un errore essenziale (art. 1428). È essenziale l‟errore determinante del volere cioè per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso; è tale se ricorre una delle ipotesi che prevede la legge. L‟errore può cadere:


  • sulla natura o sull’oggetto del contrattoà il primo è l‟errore sul tipo di contratto che si conclude, il secondo riguarda la cosa o la prestazione dedotta in contratto
  • sull‟identità dell‟oggettoà compro un terreno credendo che il contratto ne indicasse un altro, che era quello che volevo comprare

sulla qualità dell‟oggetto à oppure non avrei comprato quel mobile sapendo che non era autentico

È , invece, irrilevante, l‟errore sul valore: non ci si può rivolgere al giudice per rimediare a un cattivo affare a meno che a indurre il contraente in errore l‟altro contraente con raggiri. L‟errore sul prezzo, invece, non è errore motivo ma errore ostativo.

  • sull‟identità dell’altro contraenteà credo di contrattare con Tizio invece contratto con Caio

sulle qualità personali dell’altro contraenteà il contraente è Tizio ma non è, come erroneamente credevo, in buone condizioni economiche

Questo errore assume rilievo solo nei contratti personali, cioè quei contratti in cui l‟identità o le condizioni personali dell‟altro contraente sono sempre determinanti del consenso; in questi casi basta la sola prova dell‟errore su identità e qualità personali dell‟altro contraente in quanto i due elementi costituiscono l’essenza del contratto.

  • sui motivi del contratto, se si tratta di errore di dirittoà i motivi, di norma, sono irrilevanti ma assumono rilievo quando sono motivi illeciti a entrambi i contraenti e quando sono motivi causati dall‟ignoranza della legge e costituiscono la ragione esclusiva o principale del contratto: compro il terreno agricolo per costruire una villa ma ignoro che il comune vieta di costruire in quella zona

Le prime tre ipotesi riguardano errori di fatto, cioè determinati da una falsa conoscenza di fatti, cose o persone. La quarta ipotesi riguarda errori di diritto, cioè provocato dall‟ignoranza o falsa conoscenza delle norme di legge.

L‟errore, per consentire l‟annullamento del contratto, deve essere essenziale e anche riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428), deve cioè essere tale che una persona di normale diligenza avrebbe potuto evitarlo, conosciute le circostanze.

Anche questo principio protegge l’affidamento dell‟altro contraente e la sicurezza nella circolazione dei beni; vanno perciò considerati il contenuto e le circostanze del contratto, nonché le qualità dei contraenti.

ERRORE OSTATIVO

 

È l‟errore che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla sua esterna dichiarazione oppure è l‟errore commesso dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l‟errore è commesso dal dichiarante, nel secondo caso è commesso da un terzo. Solo il codice civile italiano equipara l‟errore ostativo all‟errore


motivo con la conseguenza che esso può portare all‟annullamento del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente.

 

CONTINUA: c) IL DOLO; d) LA VIOLENZA MORALE

 

IL DOLO

 

Corrisponde al concetto di inganno. Si divide in due tipi:

 

  • dolo determinante: i raggiri sono stati determinati dal consenso, cioè senza di essi la parte non avrebbe contrattato à il contratto è annullabile
  • dolo incidente: la parte avrebbe comunque contrattato ma a condizioni diverse à il contratto è valido ma l‟altro contraente deve risarcire il danno

Il raggiro del terzo, per comportare l‟annullamento del contratto, deve essere noto (non semplicemente riconoscibile come nel caso dell‟errore) al contraente che ne ha tratto vantaggio: basta che quest‟ultimo ne fosse a conoscenza, non occorre che avesse cospirato con il terzo nel tramare l‟inganno.

Il cosiddetto dolus bonus consiste nelle esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o della propria abilità professionale che, spesso, accompagnano l‟offerta di un bene o di una prestazione (è frequente nel contratto tra negoziante e cliente e nelle pubblicità dei prodotti industriali). Una persona di media avvedutezza sa che simili vanterie non corrispondono al vero perché frutto di esagerazione quindi nessuno può in questi casi chiedere l‟annullamento del contratto solo perché si è confidato nella veridicità della vanteria.

LA VIOLENZA

 

La violenza intesa come vizio del consenso è la cosiddetta violenza morale che consiste nell‟estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni op ai suoi familiari.

È diversa dalla violenza fisica, che esclude la volontà del dichiarante e comporta la

nullità del contratto.

 

La violenza morale, invece, è il mezzo con il quale si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte al ricatto tra rifiutare il consenso e subire il male minacciato oppure sottrarsi al male minacciato prestando il proprio consenso.

Il male minacciato può essere un male che minaccia:

 

  • la persona: minaccia della vita, dell‟integrità fisica o di ledere altri diritti della persona (reputazione, riservatezza, libertà personale)

  • i beni della persona, o del coniuge o degli ascendenti (genitori, nonni) o dei discendenti (figli, nipoti)

Se riguarda, invece, parenti in via collaterale (fratelli) o affini (cognati) o persone non legate al contraente da rapporti di parentela (amici, soci d‟affari) l‟annullamento del contratto è rimesso alla valutazione del giudice che terrà conto delle circostanze del caso concreto.

Deve comunque trattarsi di un male ingiusto, ossia contrario al diritto: il cliente che minaccia di cambiare banca, minaccia un male lecito che può adottare nell‟esercizio della propria libertà contrattuale.

Analoga ipotesi è quella della minaccia di far valere un diritto: questa è causa di annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti.

Il male minacciato deve, inoltre, essere notevole, cioè di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Questa valutazione deve tener conto dell‟impressionabilità dell‟uomo medio avuto riguardo all‟età, al sesso e alla condizione della persona (gli anziani sono più impressionabili, le donne si spaventano più facilmente, un ammalato teme di più per la sua vita).

La violenza può provenire da un terzo ma, a differenza del dolo, non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che ne ha tratto vantaggio.

 

LE CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ E DELL’ANNULLABILITA’

 

Dichiarazione di nullità: chiunque dimostri di avervi interesse, anche se terzo rispetto alle parti, è legittimato a chiederla.

Dichiarazione di annullamento: solo la parte a favore della quale è prevista l‟annullabilità è legittimata a chiederla (la parte incapace di agire o un suo rappresentante, o la parte vittima di errore, dolo o violenza).

La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in assenza di un‟apposita domanda dell‟interessato. L‟annullamento. Invece, può essere pronunciato dal giudice solo su domanda della parte legittimata.

L‟azione di nullità è imprescrittibile. L‟azione di annullamento è soggetta al termine di

prescrizione di cinque anni.

 

La sentenza di nullità del contratto opera retroattivamente (ed elimina ogni effetto del contratto) sia tra le parti sia rispetto a terzi, anche se questi sono in buona fede, cioè ignoravano la causa di nullità.

La sentenza di annullabilità del contratto, invece, opera retroattivamente tra le parti (e, tra queste, elimina ogni effetto del contratto) ma opera solo rispetto ai terzi di mala fede che


conoscevano la causa di annullabilità del contratto; non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Nel conflitto tra protezione dell‟autonomia contrattuale e sicurezza della circolazione dei beni, la legge:

- nel caso del contratto nullo à sacrifica la seconda e protegge la prima

 

. nel caso di contratto annullabile à esprime un‟opposta valutazione.

 

Se però il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l‟annullamento dipende da incapacità legale, la sentenza di annullamento produce gli stessi effetti di una sentenza di nullità.

Il contratto annullabile può essere convalidato (sanando il contratto ed evitando l‟azione di annullamento) in due modi:

  • conespressa dichiarazione di convalida dalla parte cui spetta l‟azione di annullamento

 

  • in modo tacito con la volontaria esecuzione del contratto proveniente dalla parte cui spetta l‟azione

Il contratto nullo, invece, non può essere convalidato ma è suscettibile di conversione: ciò accade quando un contratto presenta tuttavia i requisiti per un altro tipo di contratto.

Le cause di nullità che investono singole clausole del contratto comportano nullità solo di quelle clausole e non dell‟intero contratto:

  • se non erano clausole essenziali

 

  • se sono sostituite di diritto da norme imperative di legge CONTRATTO PLURILATERALE

La nullità o l‟annullabilità della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell‟intero contratto se la sua partecipazione al contratto non debba considerarsi essenziale e se il contratto può, pertanto, avere ugualmente attuazione con le parti restanti

 

CAPITOLO TREDICESIMO: EFFICACIA E INEFFICACIA DEL CONTRATTO

 

INVALIDITA’ E INEFFICACIA DEL CONTRATTO


Un contratto efficace produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale e, di regola, produce questo effetto nel momento stesso in cui si perfeziona, all‟atto della formazione dell‟accordo tra le parti.

Un contratto invalido è anche inefficace: la sua nullità o annullabilità lo rende improduttivo di effetti giuridici.

Il contratto valido, di regola, è anche efficace ma può accadere che un contratto, sebbene valido, sia inefficace.

Cause che possono rendere inefficace un contratto valido:

 

  • contratto sottoposto a termine o a condizione àtemporaneamente inefficace

 

  • contratto simulato àdefinitivamente inefficace Esistono forme di:
  • Inefficacia assoluta: opera sia tra le parti sia rispetto a terzi

 

  • Inefficacia relativa (o inopponibilità): agisce solo nei confronti di terzi o di determinati terzi

Le cause che provocano inefficacia sono a volte cause dello stesso ordine di quelle che producono nullità del contratto.

 

IL TERMINE E LA CONDIZIONE DEL CONTRATTO

 

Cause di inefficacia che agiscono nel tempo:

 

  • cause di inefficacia inizialeà ritardano l‟efficacia del contratto (termine iniziale) o ne rendono possibile un‟efficacia successiva (condizione sospensiva)
  • cause di inefficacia sopraggiuntaà tolgono effetti ad un contratto inizialmente efficace (termine finale e condizione risolutiva)

Termine iniziale: l‟efficacia iniziale del contratto può essere subordinata dalle parti al raggiungimento di un termine.

Termine finale: limita nel tempo l‟efficacia del contratto.

 

Condizione sospensiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l‟iniziale efficacia del contratto.

Condizione risolutiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata la cessazione degli effetti del contratto.


La condizione e termine, dunque, svolgono una funzione analoga. L‟unica differenza è che il termine si riferisce ad un avvenimento futuro ma certo; la condizione si riferisce ad un avvenimento futuro ma incerto.

L‟avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del contratto, non è ancora accaduto oppure è già accaduto ma del quale non si ha ancora notizia quando si conclude il contratto (es. cosa data per dispersa).

L‟avvenimento futuro e incerto può:

 

  • essere indipendente dalla volontà delle parti à condizione casuale

 

  • dipendere dalla volontà di una di esse à condizione sospensiva potestativa

 

È nullo, invece, il contratto consistente nel semplice arbitrio di una delle parti à condizione sospensiva meramente potestativa.

La condizione contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, sia essa sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto.

È impossibile la condizione che consiste in un evento irrealizzabile:

 

  • in assoluto à se gli asini volano

 

  • in concreto à morte di una persona defunta o ritorno di una nave affondata

 

Per questo si distinguono:

 

  • la condizione impossibile sospensivaà rende il contratto nullo, è destinato a non avere mai efficacia
  • la condizione impossibile risolutivaà si considera come non apposta, il contratto è destinato a non perdere mai efficacia e, perciò, si considera come non sottoposto a condizione

Condizione volontaria: condizione apposta al contratto per volontà delle parti.

 

Condizione legale: è la stessa legge a subordinare l‟efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto, ad es. l‟approvazione del contratto da parte delle autorità di controllo: senza autorizzazione ilo contratto non è efficace.

 

LA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO

 

Simulazione: i contraenti creano, con la propria dichiarazione, solo le parvenze esteriori di un contratto del quale non vogliono gli effetti oppure diverso da quello che essi hanno voluto.


La simulazione può assumere tre forme:

 

  • simulazione assolutaà ricorre quando le parti concludono un contratto e, con separato e segreto accordo, (controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto. L‟intento è di creare, di fronte ai terzi, l‟apparenza del trasferimento di un diritto da una parte all‟altra (o per sottrarre i propri beni alle pretese dei creditori o per evitarne la tassazione del fisco)
  • simulazione relativaà le parti creano l‟apparenza di un contratto diverso da quello che essi effettivamente vogliono. Si hanno due contratti: quello simulato destinato solo ad apparire all‟esterno, e quello dissimulato realmente voluto dalle parti. I due contratti possono differire per tipo contrattuale (simulo una vendita ma in realtà è una donazione) o per contenuto (in una vendita appare un prezzo inferiore nel contratto simulato, per motivi di natura fiscale)
  • interposizione fittizia di personaà è una specie di simulazione relativa che investe l‟identità di una delle parti: nel contratto simulato appare come contraente un soggetto (interposto) che è persona diversa dal reale contraente (interponente). Un bene acquistato appare come appartenente ad un fittizio proprietario (per questo si parla di intestazionefittizia di un bene).

Controindicazione: accordo di simulazione nel quale risulta la volontà di concludere un accordo simulato o di farlo concludere da altri.

L‟accordo di simulazione relativa e assoluta è, quanto meno, un accordo a due (a meno che non si simuli un contratto plurilaterale); nell‟interposizione fittizia, invece, deve essere quanto meno un accordo a tre in quanto partecipano le parti del contratto simulato e l‟interponente. Non basta un accordo a due tra interposto e interponente.

La simulazione è causa di inefficacia solo relativa del contratto e determina conseguenze diverse tra le parti rispetto a terzi:

  • tra le parti à il contratto simulato è inefficace e, nel caso di simulazione relativa o interposizione fittizia, l‟inefficacia del simulato comporta l‟efficacia del contratto dissimulato
  • rispetto ai terzi à è inefficace se i terzi hanno diritti pregiudicati dal contratto simulato
  • à è efficace per i terzi in buona fede che si sono fidati dell‟apparenza

.                             creata dal contratto simulato

 

Entrambe le regola proteggono i terzi ma hanno esigenze diverse:

 

  • la prima regola sventa il danno che, con il contratto simulato, si vuole arrecare ai terzi (protegge i creditori del simulato venditore)
  • la seconda regola è l‟applicazione del principio sulla sicurezza nella circolazione dei beni (protegge chi ha acquistato un bene da Tizio ignorando che questi era un simulato acquirente)

Prova del contratto simulato:

 

  • le parti à non possono provare per testimoni la simulazione, possono solo dare prova scritta dell‟accordo di simulazione o giovarsi della confessione o del giuramento (tranne nel caso in cui il contratto sia illecito)
  • i terzi à possono provare la simulazione anche per testimoni

 

Le norme sulla simulazione, oltre che ai contratti, si applicano anche agli atti unilaterali recettizi (cioè destinati a persona determinata) se sono simulati per accordo tra dichiarante e destinatario della dichiarazione.

Non è invece possibile parlare di simulazione per gli atti unilaterali non recettizi, come l‟offerta al pubblico: l‟eventuale controindicazione unilaterale non ha alcun valore giuridico, neppure se redatta per iscritto.

IL CONTRATTO FIDUCIARIO E IL CONTRATTO INDIRETTO

 

CONTRATTO FIDUCIARIO

 

Si ha quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto. Questo eccesso della causa risulta da uno specifico patto intercorso tra i contraenti (patto fiduciario) che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti (es. vendita a scopo di locazione o vendita a scopo di mandato a vendere).

Il contratto fiduciario si distingue dal contratto simulato perché mira a realizzare effetti che sono voluti dalle parti. Esso è, in linea di principio, valido ed efficace e in caso di inadempimento del patto fiduciario si può agire in giudizio per l‟adempimento.

Il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria, non efficacia reale: vincola tra loro le parti ma non è opponibile a terzi: chi acquista un bene con contratto fiduciario ne acquista la piena proprietà e può validamente e liberamente disporne.

Il contratto fiduciario è nullo se è un contratto in frode alla legge. CONTRATTO INDIRETTO

Si ha quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa, ad es. la vendita per una cifra irrisoria dove la vendita è utilizzata per la funzione di donazione.

Il contratto indiretto è nullo se risulta concluso in frode alla legge.

 

CAPITOLO QUATTORDICESIMO: LA RAPPRESENTANZA


IL CONTRATTO IN NOME ALTRUI

 

Può accadere che una o entrambe le parti del contratto siano soggetti diversi dalle parti del rapporto.

Rappresentanza: un soggetto (rappresentante) partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà e un altro soggetto (rappresentato) subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante acquistando i diritti e le obbligazioni che derivano dal contratto.

Il potere di rappresentanza può essere conferito:

 

  • dall‟interessato àrappresentanza volontaria: la rappresentanza è manifestazione di autonomia del soggetto (il soggetto preferisce affidare ad altri la conclusione del contratto accettando la volontà altrui)
  • dalla legge àrappresentanza legale: si manifesta l‟eteronomia del soggetto (mancanza di autonomia) e il soggetto è posto in balia del suo rappresentante legale, ad es. genitori/figli minori o tutore/incapace

In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, a patto che siano rispettate tre condizioni.

Il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato

 

Non basta che l‟altro contraente sapesse che egli non contrattava nel proprio interesse, occorre la spendita del nome: il contratto deve essere concluso in nome o con la menzione del nome del rappresentato. Se un soggetto agisce in nome proprio, omettendo di agire per conto altrui, il contratto produce effetti solo nei suoi confronti.

Nella rappresentanza legale il potere di rappresentanza è inerente a una qualità del rappresentante (quella di genitore o di tutore). Nella rappresentanza legale deriva da una dichiarazione di volontà del rappresentato che è la procura: è un atto unilaterale (un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo) e non recettizio (rivolto alla generalità di terzi e non a un destinatario determinato).

La procura può essere:

 

  • specialeà riguarda un singolo e determinato affare

 

  • generaleà riguarda una serie di affari (tutti gli affari di un certo tipo, tutti quelli di una certa zona) o relativa a tutti gli affari del rappresentato

La procura deve avere la stessa forma del contratto da concludere (ad es. la procura a vendere deve essere, anch‟essa, redatta per iscritto)

Il rappresentante deve concludere il contratto nei limiti delle facoltà conferitegli


Può accadere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri o può accadere che qualcuno, pur investito dei poteri rappresentativi, ecceda i limiti di questi poteri. In entrambi i casi si parla di falsus procurator, falso rappresentante. Il contratto concluso dal falso rappresentante è un contrattoinvalido einefficace: non può produrre effetti nei suoi confronti né tantomeno nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito.

La persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito può rettificare il contratto con una ratifica che sana l‟originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato. La ratifica può anche essere sollecitata dal terzo contraente e, se dichiarata, ha effetto retroattivo (il contratto diventa efficace dalla sua data non da quella della ratifica.

L‟inefficacia del contratto protegge adeguatamente il soggetto il cui nome sia stato falsamente speso ma sacrifica l‟interesse del terzo contraente à il rischio di imbattersi in un falso contraente ricade sul terzo contraente e non sul soggetto il cui nome è stato falsamente speso. Il terzo contraente può solo pretendere il risarcimento dei danni al falso rappresentante senza colpa, cioè senza negligenza da parte sua: se egli poteva rendersi conto con l‟uso dell‟ordinaria diligenza di contrattare con un falso rappresentante non ha neppure diritto al risarcimento del danno.

INTERESSE CONTRATTUALE NEGATIVO

 

Nel caso in cui la responsabilità del falso rappresentante sia una responsabilità da fatto illecito, l‟interesse contrattuale negativo è il danno risarcibile, corrispondente a una somma pari alla diminuzione patrimoniale che il terzo non avrebbe subito se non avesse contrattato con il falso rappresentante (considerando le spese per la contrattazione e il danno delle occasioni perdute).

Il rappresentante deve concludere il contratto nell’interesse del rappresentato

 

Il rappresentante non può utilizzare il potere di rappresentanza per realizzare il proprio interesse o quello di un terzo.

Questo può accadere quando il rappresentante conclude un contratto in una situazione di conflitto di interessi con il rappresentato: in questo caso il contratto è annullabile su domanda del solo rappresentato.

Un‟ipotesi tipica è quella del contratto che il rappresentante conclude con se stesso: anche in questo caso il contratto è annullabile su domanda del rappresentato a meno che il rappresentante non fosse autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contratto non fosse determinato in modo tale da escludere un conflitto di interessi.

 

RAPPRESENTANZA E AMBASCERIA

 

RAPPRESENTANZA


Il rappresentante agisce per procura del rappresentato e conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato.

La capacità legale di agire deve essere presente nel rappresentato perché è egli che dispone dei propri diritti e quindi ne deve essere legalmente capace. Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire il contratto è annullabile anche se concluso da un rappresentante pienamente capace.

Non è necessaria, invece, la capacità legale di agire del rappresentante : per la validità del contratto basta la capacità naturale di agire e quindi anche un minorenne, come rappresentante altrui, può concludere un contratto.

Il rappresentante è investito del potere di determinare il contenuto del contratto da concludere e questo potere, se la procura non pone limiti, comprende ogni elemento del contratto. Il rappresentante dichiara, a nome altrui, la propria volontà e ciò produce due conseguenze:

  • i vizi del consenso (errore, dolo, violenza morale) rendono annullabile il contratto solo se sono vizi della volontà del rappresentante
  • gli stati soggettivi (buona o mala fede) si considerano riguardo al rappresentante

 

Alcuni elementi del contratto possono essere predeterminati nella procura e, quindi, il contenuto del contratto è determinato sia dalla volontà del rappresentante che del rappresentato (il rappresentante dichiara una volontà solo in parte sua). Conseguenze:

  • i vizi del consenso (riguardanti elementi predeterminati) rendono annullabile il contratto solo se risulta viziata la volontà del rappresentato
  • stati soggettivi (riferiti ad elementi predeterminati dal contratto): se viene in considerazione la mala fede del contraente si deve valutare la mala fede del rappresentato (e irrilevante è la buona fede del rappresentante)

AMBASCERIA

 

Tutti gli elementi del contratto da concludere sono stati predeterminati dal rappresentato e il rappresentante si limita a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui. Colui che agisce è semplice portavoce della volontà di un altro soggetto.

In questo caso i vizi della volontà e gli altri stati soggettivi sono sempre e soltanto quelli del rappresentato. È, però, rilevante l‟errore ostativo del portavoce: se questo sbaglia nel dichiarare la volontà del rappresentato il contratto è annullabile.

 

MANDATO CON E SENZA RAPPRESENTANZA


In generale, quando l‟interno rapporto in base al quale un soggetto riceve una procura da un altro soggetto non è altrimenti qualificabile (non c‟è un contratto di lavoro, non c‟è un contratto di agenzia, ecc.) si è in presenza di un mandato.

Mandato: contratto con il quale un soggetto (mandatario) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo; il contratto si presume oneroso: il mandatario ha diritto, salvo patto contrario, a un compenso.

Differenza tra mandato e procura:

 

  • in forza del mandato à il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandato e questo è, a sua volta, obbligato a corrispondergli un compenso
  • in virtù della procura à il mandatario è inoltre legittimato ad agire, di fronte a terzi,

innome del mandante

 

Mandato senza rappresentanza: un soggetto conferisce a un altro soggetto un mandato e non anche una procura. In questo caso il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome, con la conseguenza che lui (e non il mandante) acquista diritti e assume obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il terzo. Il mandatario è, però, obbligato a ritrasferire al mandante i diritti che ha acquistato e ha diritto ad essere rimborsato per quanto ha dovuto pagare, essendosi obbligato in proprio nome, al terzo contraente.

CAPITOLO QUINDICESIMO: GLI EFFETTI DEL CONTRATTO

 

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI

 

Contratto come atto: fonte di obbligazione e di diritti delle parti:

 

Contratto come rapporto contrattuale: insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto

Esecuzione del contratto: adempimento, da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte con il contratto.

Si distinguono contratti:

 

  • a esecuzione istantaneaà contratti il cui adempimento si esaurisce, per ciascuna delle parti, nel compimento di un solo atto, simultaneo alla conclusione del contratto (es. la vendita si esegue con il solo atto della consegna della cosa e del solo atto del pagamento del prezzo)
  • a esecuzione differitaà nel caso della vendita, per l‟adempimento dell‟obbligazione di pagare il prezzo o di consegnare la cosa è fissato un termine. L‟adempimento può anche essere frazionato in una pluralità di atti (es. pagamento a rate)

  • a esecuzione continuata o periodicaà contratti che obbligano le parti, o una di esse, ad una prestazione continuativa o che deve essere periodicamente ripetuta nel tempo

Il contratto ha forza di legge: è, per ciascuna delle parti, un atto di autonomia privata che esse possono compiere o non compiere ma, una volta che l‟accordo è perfezionato, le parti sono tenute a rispettarlo alla stesso modo con cui sono tenute ad osservare la legge.

È possibile sciogliere il contratto:

 

  • con il mutuo dissensoà le parti stipulano un nuovo accordo diretto ad estinguere il già costituito rapporto contrattuale
  • con il recesso unilateraleà possibilità per una parte di estinguere tutte le obbligazioni che derivano dal contratto, senza il consenso della controparte. Se il contratto è in forma scritta, la dichiarazione di recesso deve assumere questa forma

Nei contratti a esecuzione istantanea e a esecuzione differita la facoltà di recesso può essere esercitata solo se la parte non ha eseguito o non ha cominciato ad eseguire la prestazione.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, invece il recesso è possibile anche se è già iniziata l‟esecuzione del contratto ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite.

Nei contratti plurilaterali il recesso di una parte non comporta il recesso dell‟intero contratto se la sua partecipazione al rapporto contrattuale non è considerata essenziale.

Sono analoghe le regole per le modificazioni del contratto: le parti non possono unilateralmente modificarlo a meno che la possibilità di modifica non sia stata prevista dal contratto.

Il contratto si può sciogliere anche per cause ammesse dalla legge che si dividono in due ordini:

  • alcune riguardano i contratti a titolo oneroso à risoluzione e rescissione

 

  • altre riguardano i contratti di durata I CONTRATTI DI DURATA

I contratti di durata instaurano tra le parti un vincolo destinato a protrarsi nel tempo e per questo pongono problemi di protezione della libertà contrattuale del contraente più debole.

La legge nega, in linea di principio, l‟ammissibilità di rapporti contrattuali perpetui che vincolino le parti per tutta la loro esistenza. Anche se il contratto è atto di autonomia contrattuale e che l‟accettazione di un contratto di durata è espressione della libertà del singolo, l‟accettazione di un simile vincolo equivale a una rinuncia alla libertà di contrattuale. Inoltre si oppongono anche esigenze di protezione dell’interesse generale: lo sviluppo economico dipende dal più proficuo impiego delle risorse e i vincoli contrattuali perpetui ne rappresentano un ostacolo.


Per soddisfare queste esigenze la legge utilizza due figure:

 

  • il termine massimo di durataà nei contratti a esecuzione continuata o periodica è requisito essenziale il termine di durata, in altri è stabilito il termine di durata massimo
  • il recessoà negli altri contratti è ammessa la durata a tempo indeterminato ma con facoltà di recesso il quale si distingue tra:

à recesso puro e semplice: mero atto di autonomia del singolo che non richiede .  . . . .

.. giustificazione

 

à recesso per giusta causa: deve essere giustificato dal contraente che recede

 

CONTINUA: CONTRATTI CON EFFETTI OBBLIGATORI E CON EFFETTI REALI, CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI

Effetti obbligatori si fa riferimento alle obbligazioni che derivano dal contratto.

 

Effetti reali: si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell‟accordo tra le parti.

Contratti con effetti obbligatori: contratti solo fonte di obbligazione delle parti

 

Contratti con effetti reali: contratti che producono l‟effetto di trasferire la proprietà o altri diritti, oltre ad essere fonti di obbligazioni.

Principio consensualistico: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.

Si diventa proprietari al momento del contratto. Se la consegna della cosa è differita nel tempo ci viene consegnata una cosa già nostra, anche se il pagamento è differito nel tempo paghiamo una cosa già nostra (l‟alienante non pagato è, comunque, protetto dalla legge).

Il principio consensualistico opera nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di una cosa determinata. Nel caso di cose determinate solo nel genere (tot barili di petrolio) la proprietà passa solo al momento dell‟individuazione fatta d‟accordo tra le parti (quei dati barili di petrolio). Se si tratta di merci da trasportare da un luogo a un altro la proprietà passa al momento della consegna allo spedizioniere.

È importante stabilire il momento in cui la proprietà passa perché il rischio del perimento della cosa incombe sul proprietario:


  • se è stata venduta una cosa determinata (quindi già di proprietà del compratore) e la cosa perisce prima della consegna per causa non imputabile al venditore il compratore deve ugualmente pagarne  il prezzo (il rischio è del compratore)
  • se si tratta di cosa di genere ed è già avvenuta l‟individuazione, in caso di perimento anche causato dal spedizioniere il compratore deve pagare il prezzo (il rischio è del compratore)

CONTRATTI CONSENSUALI  E CONTRATTI REALI

 

Contratti consensuali: contratti che si perfezionano per il solo accordo delle parti, che risulta quindi necessario e sufficiente..

Contratti reali: contratti il cui accordo delle parti è necessario ma non sufficiente: occorre anche la consegna della cosa che forma l‟oggetto del contratto, es. comodato, deposito, mutuo.

Nei contratti consensuali a consegna della cosa che forma oggetto del contratto è adempimento di un‟obbligazione già sorta al momento dell‟accordo. Nei contratti reali il contratto si perfeziona solo con la consegna.

La consegna, nei contratti consensuali, è comunque importante: se, con successivi contratti, una parte concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa prevale tra essi quello che per primo ha conseguito il godimento della cosa.

In generale: tra più acquirenti di un bene mobile prevale chi ha conseguito per primo il possesso; tra più acquirenti di un bene immobile prevale chi ha per primo trascritto l‟acquisto.

GLI EFFETTI DEL CONTRATTO RISPETTO A TERZI

 

Principio generale: il contratto vincola le parti ma non produce effetto rispetto a terzi. È un aspetto negativo dell‟autonomia contrattuale: nessuno può compiere un‟obbligazione o perdere un diritto contro la sua volontà.

PROMESSA DEL FATTO O DELL‟OBBLIGAZIONE DEL TERZO

 

Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo obbliga solo se stesso: se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso il promittente dovrà risarcire l‟altro contraente del danno subito (es. patto di non alienare l‟auto per sei mesi).

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

 

Al momento della conclusione del contratto, una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto. Questa facoltà è piuttosto usata da chi svolge un‟attività professionale di compravendita di immobili o valori mobiliari perché evita di fare un secondo passaggio di proprietà quando avrà trovato un nuovo compratore. La nomina


deve essere fatta entro tre giorni oppure entro il termine stabilito dal contratto e deve essere accompagnata dall‟accettazione del terzo (altrimenti si viola il principio generale).

CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

 

È un‟eccezione al principio generale che si giustifica per il fatto che il terzo non assume obbligazioni ma acquista solo diritti. Le parti del contratto sono lo stipulante (colui che contratta a favore di un terzo) e il promittente (colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo).

Non occorre, quindi, l‟accettazione del terzo: questo acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore. Se il terzo rifiuta la stipulazione la prestazione resta a beneficio dello stipulante.

La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un proprio interesse a procurare un beneficio al terzo: può essere un interesse di natura patrimoniale o basato su legami affettivi (es. assicurazione della propria vita a favore dei figli).

 

CAPITOLO SEDICESIMO: RISOLUZIONE E RESCISISONE DEL CONTRATTO

 

LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

 

La causa del contratto può essere:

 

  • onerosa à entrambe le parti sono obbligate l‟una nei confronti dell‟altra

 

  • gratuita à una sola delle parti assume un‟obbligazione Si distinguono così:
  • contratti a titolo oneroso à generalità dei contatti

 

  • contratti a titolo gratuito à mandato gratuito, deposito gratuito, mutuo senza interessi

La causa dei contratti a titolo oneroso è lo scambio di prestazioni tra le parti quindi questi contratti sono detti anche contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di una parte trova giustificazione nella prestazione dell‟altra.

Il rapporto di corrispettività tra prestazioni è detto sinallagma (che costituisce la causa del contratto) e si realizza nella fase di esecuzione del contratto.

Alterazione della causa del contratto: lo scambio in cui questa consiste non può più compiersi o non può compiersi alle condizioni economiche prestabilite.

A questo riguardo si parla di difetto funzionale della causa che si manifesta in sede di esecuzione del contratto e investe, anziché il contratto, il rapporto contrattuale e comporta la risoluzione del contratto.

Si parla invece di difetto genetico della causa quando il contratto ha una mancanza originaria della causa o una sua illiceità. In questo caso il difetto investe il contratto e comporta la sua nullità.

Risoluzione: scioglimento del contratto. Lo rendono possibile le cause ammesse dalla legge, ossia il contratto può sciogliersi senza necessità del mutuo consenso delle parti.

La risoluzione non è una vicenda del contratto, ma del rapporto contrattuale: il contratto resta valido ma il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo tra le parti (l‟effetto retroattivo della risoluzione non si produce rispetto a terzi).

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l‟effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Nei contratti plurilaterali vale la solita regola: la risoluzione del contratto rispetto a una parte non comporta lo scioglimento dell‟intero contratto a meno che la parte non sia considerata essenziale.

La legge prevede tre generali cause di risoluzione del contratto:

 

  • risoluzione per inadempimento

 

  • risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione

 

  • risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione

 

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

 

L‟inadempimento di una parte, che permetta la risoluzione del contratto, deve presentare un requisito ulteriore rispetto al comune concetto di inadempimento: si deve trattare di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all‟interesse dell‟altra parte (l‟inadempimento di una parte è tale da rendere non più giustificata la controprestazione dell‟altra).


La risoluzione per inadempimento può assumere due forme:

 

  • risoluzione giudizialeà se una delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive non adempie la propria obbligazione, l‟altra parte ha una scelta:
    • può agire in giudizio per l‟inadempimento chiedendo al giudice di condannare l‟inadempiente ad eseguire la prestazione mancata (potendo, inseguito, sempre domandare la risoluzione del contratto)
    • può agire per la risoluzione chiedendo al giudice di sciogliere il contratto (non potendo più chiedere l‟adempimento)
  • risoluzione stragiudiziale (utile per risolvere rapidamente il contratto) à il contratto può essere risolto per inadempimento senza necessità di un provvedimento giudiziario in tre forme:
    • diffida ad adempiere: la parte adempiente può intimare per iscritto l‟altra parte di adempiere entro un dato termine non inferiore a quindici giorni, altrimenti il contratto si intende risolto di diritto
    • clausola risolutiva espressa: le parti convengono che, se una di esse sarà inadempiente, il contratto si risolve di diritto. Occorre anche che la parte adempiente dichiari all‟altra che intende valersi di questa clausola: sarà questa dichiarazione a risolvere il contratto
    • è previsto un termine essenziale: una volta scaduto il contratto è risolto di diritto ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali legittima ciascuna parte al rifiuto di adempiere la propria prestazione se l‟altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.

Un'altra eccezione è basata sul mutamento delle condizioni patrimoniali dell‟altro contraente, divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione: la parte tenuta ad eseguire la prestazione per prima può sospendere l‟esecuzione della prestazione. La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte.

CLAUSOLA PENALE E CAPARRA

 

Il contratto può prevedere una penale che viene versata solo per l‟inadempimento o per il ritardo con il duplice effetto di:

  • dispensare dall‟onere di provare il danno

 

  • limitare il risarcimento del danno all‟ammontare della penale pattuita (a meno che non sia prevista la risarcibilità del danno superiore)

La caparra, invece, è una somma di denaro che una parte dà all‟altra nel momento stesso della conclusione del contratto (detta anche caparra confirmatoria). Possono allora verificarsi tre situazioni:

  • se la parte che ha dato la caparra adempie il contratto l‟altra parte deve restituirgliela o imputarla alla prestazione dovuta
  • se la parte che ha dato la caparra non adempie il contratto l‟altra parte può trattenerla e recedere dal contratto
  • se è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, chi l‟ha data può esigere il doppio della caparra e recedere dal contratto

La caparra penitenziale, invece, è sempre data al momento della conclusione del contratto ma il recedente la perde o deve il doppio di quella ricevuta.

 

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE E RISOLUZIONE PER ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA

L‟impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore comporta l‟estinzione dell‟obbligazione.

Nel caso in cui l‟obbligazione estinta derivi da un contratto a prestazioni corrispettive, l‟impossibilità sopravvenuta di una prestazione rende priva di ogni giustificazione la controprestazione. Essa comporta la risoluzione del contratto e l‟estinzione dell‟obbligazione dall‟altra parte (quindi la parte liberata dall‟obbligazione non può chiedere la controprestazione e, se l‟ha già ricevuta, deve restituirla).

Se l‟impossibilità sopravvenuta della prestazione è solo parziale, il contratto non si risolve ma l‟altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione e può recedere dal contratto.

Nella disciplina della sopravvenuta impossibilità parziale di una delle prestazioni non c‟è solo un rapporto di corrispettività, c‟è anche uno specifico rapporto di corrispettività tra il valore economico dell‟una e quello dell‟altra.

I contratti commutativi sono quei contratti a prestazioni corrispettive che hanno la funzione di attuare uno scambio tra prestazioni economicamente equivalenti dove le vicende straordinarie e imprevedibili, successive al contratto, che modificano il valore di una prestazione e provocano uno squilibrio economico influiscono sulla misura della controprestazione o, addirittura, sulla sorte del contratto.

L‟eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda i contratti a esecuzione differita e i contratti a esecuzione continuata o periodica.


La parte che deve la prestazione diventata eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto; l‟altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali.

NB: l‟onerosità sopravenuta deve essere eccessiva: deve consistere in un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo per una delle parti.

CONTRATTI ALEATORI: contratti nei quali un contraente si obbliga a una prestazione ma è incerto, al momento della conclusione del contratto, se gli sarà dovuta la controprestazione; accetta perciò il rischio di dover eseguire la propria prestazione senza ricevere nulla in cambio. Il contratto può essere aleatorio:

  • per sua natura, come il contratto di assicurazione

 

  • per volontà delle parti, come la vendita di cosa futura

 

Le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applicano ai contratti aleatori. Ad essi si applicano le norme sulla risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

 

LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO

 

È, invece, irrilevante lo squilibrio economico originario tra le prestazioni: in sede di formazione del contratto, domina il principio dell‟autonomia contrattuale che è insindacabile e incensurabile (ognuno è libero di contrattare a condizioni a sé svantaggiose e vantaggiose per la controparte).

A questo principio generale però sono stati apportati due temperamenti che vanno entrambi sotto il nome di rescissione.

 

Rescissione: scioglimento o risoluzione del contratto per le sue specifiche cause:

 

  • rescissione in caso di contratto concluso in stato di pericoloà chi assume obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona
  • rescissione in caso di contratto concluso in stato di bisogno (rescissine per lesione)à c‟è sproporzione tra le due prestazioni a causa di un bisogno economico di una parte e del quale l‟altra parte ha approfittato (es. chi svende i propri beni per avere denaro e il compratore ne approfitta offrendo un prezzo irrisorio conoscendo le condizioni di bisogno del venditore). La legge, però, stabilisce che occorre una lesione oltre la metà: la

prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto

La rescissione per lesione non può essere domandata per i contratti aleatori.

 

La parte contro cui è stata chiesta la rescissione del contratto può evitarla offrendo di modificare le condizioni del contratto in modo da ricondurle ad equità.

La rescissione è soggetta al termine di prescrizione di un anno.

 

LA PRESUPPOSIZIONE

 

Presupposizione: causa di risoluzione del contratto non prevista dalla legge ma riconosciuta dalla giurisprudenza. Consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente al momento della sua conclusione ma che non hanno menzionato nel contratto, es. chi prende in locazione un balcone per assistere ad una manifestazione pubblica ma poi la manifestazione viene spostata e questo pretende la restituzione del corrispettivo già versato.

Per molto tempo si è negato ogni valore giuridico alla presupposizione in quanto i motivi del contratto sono irrilevanti per il diritto. È accolta oggi l‟opposta soluzione basata sulla buona fede nell‟interpretazione e nell‟esecuzione del contratto e sul fatto che l‟evento sopraggiunto ha prodotto un‟alterazione funzionale della causa che non rende più giustificabile lo scambio tra le prestazioni.

 

Fonte: http://www.sharenotes.it/doc/appunti/pdf/ROLRIA201212121528.pdf

Sito web da visitare: http://www.sharenotes.it/

Autore del testo: O.Landi

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Riassunto diritto privato libro di Galgano

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Riassunto diritto privato libro di Galgano

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Riassunto diritto privato libro di Galgano