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CAPITOLO PRIMO: IL DIRITTO PRIVATO
DIRITTO: sistema di regole per la soluzione dei conflitti tra gli uomini (la convivenza umana è in perenne contesa, sia in famiglia che in società).
FUNZIONE DEL DIRITTO: risolvere i conflitti tra gli uomini con l‟applicazione di regole predeterminate, proibendo l‟uso della violenza.
Queste regole costituiscono un sistemache si rifà a un modello di equilibrio generale. I sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio.
L‟ORGANIZZAZIONE GIURIDICA
Per ordinare una società secondo il diritto occorre:
Nella nostra società le autorità che creano il diritto sono:
NB:
Nel sistema del COMMON LAW(sistema anglosassone) l’autorità giudiziaria ha anche il potere di creare il diritto (precedente giudiziario vincolante).La differenza con la Civili Law (sistema continentale) è che si parte da fatti individuali e concreti per arrivare alla formulazione di norme generali e astratte.
La complessità del sistema di diritto è dovuta a:
GLI ALTRI SISTEMI DI REGOLE
Queste sistemi possono coincidere con il diritto (es. uccidere, rubare) oppure no (es. matrimonio, pagare debiti di gioco).
A questi sistemi (talvolta con una forza obbligante superiore al diritto) si ubbidisce per adesione interiore; il diritto invece si distingue per il carattere di coercitività(è un sistema che impone l‟osservanza delle regole, attraverso azioni materiale o sanzioni).
LEGITTIMAZIONE DEL DIRITTO
Punto di vista formale: si legittima in forza del potereche ha l‟autorità che lo emana o che lo applica.
Punto di vista sostanziale: si legittima con il consensoin quanto il diritto è espressione della società ed è accettato dalla maggior parte dei cittadini.
Dibattito:
Concezione volontaristicaà il diritto è espressione della volontà sovrana Concezione organicisticaà il diritto è un‟autorganizzazione spontanea della società
Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto
Ordinamento giuridico: insieme delle norme che compongono il sistema Istituto: insieme di norme tra loro coordinate (es. istituto della proprietà) La norma consiste in un comando o precetto formulato in termini: generali à perché si rivolge a una serie di persona (non a una singola) astratti à perché riguarda serie ipotetica di fatti (non fatti concreti)
La norma è sempre precettiva(cioè contiene già di per sé un precetto, cosicché non c‟è bisogno di altre norme per applicarla). Solo a volte è apparentemente descrittiva.
Sentenza: provvedimento del giudice, è un comando individuale e concreto (opposto quindi alla norma)
Le regole sono precostituite per due motivi:
GRADI DI GENERALITA‟ E ASTRATTEZZA
-Norme del diritto comune o diritto generale: si rivolgono a chiunque o si riferiscono a
qualunque fatto (grado più alto)
DIRITTO PRIVATO: è il diritto senza ulteriori qualificazioni, meglio detto DIRITTO COMUNE, applicabile sia nel rapporto tra privati sia in quelli dove partecipa lo Stato
Istituti del diritto privato:
Tali norme si applicano sia a soggetti privati che pubblici (tranne diritto di famiglia o successione a causa di morte)
DIRITTO PUBBLICO: diritto che regola l‟esercizio della sovranità. Si distingue dal privato perché:
Stato di diritto: Stato che esercita la sovranità secondo le norme del diritto pubblico. Esso regola:
DIRITTO COSTITUZIONALE: riguarda le regole fondamentali di organizzazione dello Stato (libertà e doveri del cittadino) e a quali organi spetta l‟esercizio delle funzioni sovrane
DIRITTO AMMINISTRATIVO: riguarda compiti e attività della pubblica amministrazione DIRITTO PENALE: regola la potestà punitiva dello Stato
DIRITTO PROCESSUALE: riguarda l‟attività dei giudici di applicare il diritto a casi concreti
STATO A DIRITTO AMMINISTRATIVO à l‟attività dell‟esecutivo e degli enti pubblici si svolge per atti autoritativi regolati dal diritto amministrativo (come in Italia)
STATO A DIRITTO COMUNE à pubblica amministrazione agisce secondo il diritto privato (come in Gran Bretagna)
Diritto in senso OGGETTIVO: insieme delle norme che prescrivono agli individui dati comportamenti à prescrive obblighi e divieti. Ogni norma giuridica dispone a un possibile conflitto di interessi à impedisce la realizzazione di interessi valutati come non degni di tutela.
Diritto in senso SOGGETTIVO: pretesa di un soggetto ad esigere da un altro l‟osservanza di un dovere che una norma impone al secondo nell‟interesse del primo. Il rapporto regolato da una norma è detto rapporto giuridico, entro il quale si distinguono soggetto PASSIVO e soggetto ATTIVO à la struttura fondamentale del rapporto giuridico è il dovere del soggetto passivo e la pretesa del soggetto attivo.
Non sempre le norme di diritto oggettivo prescrivono doveri che riconoscono diritti soggettivi: sono le norme che proteggono gli interessi generali (es. imporre di pagare le tasse o vietare le riunioni armate), e il cui soggetto attivo è l‟intera società e quindi lo Stato o l‟ente pubblico. In questo tipo di rapporto giuridico al dovere del soggetto passivo si contrappone il potere sovrano o potestà di imperio (es. esigere il pagamento dei contributi).
Spesso, tuttavia, le norme imposte a tutela di interessi generali della società proteggono anche l‟interesse particolare dei suoi singoli membri (es. l‟equa e razionale utilizzazione del suolo o i limiti alla facoltà di costruire).
I diritti soggettivi includono due sottocategorie:
à i diritti della personalità (diritti assoluti della persona umana)
Essi comprendono à diritti di credito (il cui dovere correlativo è l‟obbligazione o debito)
à diritti di famiglia (il cui dovere correlativo è l‟obbligo)
SOGGEZIONE: ricorre quando una norma espone un soggetto a subire, passivamente, le conseguenze di un atto altrui (non è né un obbligo né un divieto). La situazione attiva , correlativa ad una soggezione, si definisce come potere.
Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto potere sovrano(es. lo Stato che espropria i beni del privato nei casi previsti dalla legge).
Se il potere è riconosciuto dal diritto pubblico è detto diritto potestativo (es. diritto di recesso).
ONERE: comportamento che il soggetto è libero o meno di osservare, ma che deve osservare se vuole realizzare un dato risultato (es. l‟onere della prova: il soggetto deve provare i fatti se vuole far valere un diritto in giudizio).
POTESTA‟: quando il diritto oggettivo attribuisce a un soggetto la protezione di interessi altrui. Non c‟è coincidenza tra portatore dell‟interesse e titolare del diritto (es. la potestà dei genitori sui figli).
Non è da confondere con il potere derivato: con esso un soggetto è abilitato ad agire nell‟interesse altrui per:
FATTO GIURIDICO: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l‟ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico, costitutivo, modificativo e estintivo dei rapporti giuridici.
Può essere un accadimento naturale(es. straripa un fiume che modifica l‟estensione di un campo coltivato) oppure un fatto umano (come effetto di un consapevole e volontario comportamento dell‟uomo).
Tra i fatti umani si distinguono:
NB: il soggetto è esonerato dalla responsabilità per fatto illecito se incapace di intendere e di volere.
ATTO GIURIDICO: atto destinato a produrre effetti giuridici. Sono una sottocategoria dei fatti giuridici perché affinché essi producano effetti non basta la capacità di intendere e di volere ma anche la capacità legale di agire.
Si dividono in:
NEGOZIO GIURIDICO: atto di volontà (rientra tra gli atti giuridici). E‟ un termine estraneo al linguaggio legislativo. In Germania è una categoria legislativa; Italia, Francia e l‟intero mondo del Common Law ignorano il concetto di negozio giuridico (destinato ormai a scomparire).
Se ne può parlare in due sensi:
-Fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche
-Fonti di cognizione: testi che contengono le norme che formate La legge è la principale fonte del diritto.
Le fonti si dividono in due ordini:
DIRITTO NAZIONALE: basato sulla sovranità dello Stato italiano DIRITTO SOVRANAZIONALE: basato sui poteri della Comunità europea Prelegge: disposizione sulla legge in generale.
Le preleggi indicano come fonti del diritto:
L‟ordine è gerarchico e se non viene rispettato si ha l‟illegittimità della norma che risulta in contrasto (le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione, ecc.)
Se una norma è in contrasto con la Costituzione è detta costituzionalmente illegittima (a giudizio della Corte costituzionale) e viene eliminata definitivamente dall‟ordinamento giuridico.
Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria:
Si dividono in:
-regolamenti governativi di esecuzione à emanati per regolare, nei dettagli, materie già regolate dalla legge
-regolamenti governativi indipendenti à emanati per regolare materie non regolate da nessuna legge.
Leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per essere conoscibili da chiunque à l‟ignoranza della legge non scusa.
Cessazione della loro efficacia:
à referendum popolare
à sentenza di illegittimità costituzionale
à per una nuova legge che regola la materia
NB: La legge non ha effetto retroattivo: non dispone per l‟avvenire.
L‟interpretazione della legge è un‟operazione preliminare, compiuta da chi applica la legge, che stabilisce:
La legge si applica se si attribuisce un senso reso palese da:
L‟interpretazione teleologica può dar luogo a:
-INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: si attribuisce alle parole un significato più ristretto di quello comune, giudicato più aderente all‟intenzione del legislatore.
L‟ANALOGIA
Ogni ordinamento giuridico presenta il carattere della completezza: non può ammettere lacune e deve dare soluzione ad ogni possibile conflitto. Se ciò non fosse possibile si provvede all‟applicazione analogica del diritto: il conflitto si risolve con casi simili e materie analogiche. Quindi in mancanza di una precisa norma di legge, il giudice non può creare la regola liberamente.
APPLICAZIONE DIRETTA: applicazione di una norma di legge ad un caso da essa previsto
APPLICAZIONE ANALOGICA: applicazione di una norma di legge ad un caso analogo a quello da essa previsto.
LIMITI DELL‟APPLICAZIONE ANALOGICA à Non possono essere applicate a casi simili le norme penali e le norme eccezionali.
Nel caso in cui non si trovi neanche una norma analogica il giudice deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (principi non scritti).
Con quale diritto regolare i rapporti tra cittadini di Stati diversi? Con quale diritto regolare i rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato?
IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA
Il principio della statualità del diritto non comporta, necessariamente, che sul territorio di ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati.
Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia, per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri Stati. Il rinvio non è una rinuncia alla sovranità, bensì espressione stessa di sovranità dello Stato.
Questa materia è regolata da una serie di norme dette norme di diritto internazionale privato che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando il diritto di altri Stati. Possono nascere però dei conflitti quando ciascuno Stato pretende che venga applicato il proprio diritto.
LA LEGGE NAZIONALEà criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri.
LEGGE DEL LUOGOà per la proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano.
TRATTAMENTO DELLO STRANIERO
Lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi previstidalla legge italiana, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall‟ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità: cioè solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini (es. lo straniero può avere delle proprietà in Italia, protette dal diritto italiano, solo se il suo Stato di appartenenza consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio).
NB: Questo principio non si applica sui diritti inviolabili dell‟uomo. ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE
Norma secondo la quale il diritto straniero non è applicabile in Italia se i suoi effetti sono contrari all‟ordine pubblico.
CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO
Il giudice è tenuto a conoscere non solo il diritto nazionale ma anche quello straniero (iurianovit curia) e, nel caso in cui non si reperisca la norma straniera applicabile, applicherà la legge italiana.
CAPACITA‟ GIURIDICA: attitudine dell‟uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte.
Il già concepito non ancora nato è privo di capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti subordinati all‟evento della nascita (se ciò non avviene questi perdono di efficacia).
NOME: ogni persona è identificata da un nome che consta del nome in senso stretto, o prenome, e del cognome. Il cognome, se il figlio è legittimo, è quello del padre, altrimenti risulta essere figlio di ignoti e il cognome è deciso dall‟ufficiale di stato civile. Se invece il figlio illegittimo è riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o, se riconosciuto da entrambi, il cognome del padre.
Il maggiorenne può cambiare sia nome che prenome.
DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari. RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona.
DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa, camera in affitto).
SOGGIORNO: luogo in cui la persona alloggia occasionalmente o momentaneamente (es. albergo).
ASSENZA E MORTE PRESUNTA
Se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno più notizie sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. I presunti successori possono chiedere la nomina di un curatore. Trascorsi due anni il tribunale dichiara l‟assenza della persona e i successori acquistano il possesso temporaneo dei beni: li amministrano e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli, ipotecarli o darli in pegno. Se l‟assente ritorna gli saranno restituiti i beni ma non le rendite.
Se trascorrono dieci anni il tribunale dichiara la morte presunta, che produce gli stessi effetti della morte naturale: si apre la successione ereditaria e gli eredi ne hanno la piena disponibilità. Se il presunto morto ricompare gli saranno restituiti i beni ma nello stato in cui si trovano.
CAPACITA‟ DI AGIRE: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il raggiungimento della maggiore età.
Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale.
Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poiché sottoposto alla potestà dei genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore: amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito politico).
EMANCIPATO: il sedicenne che contrae matrimonio à acquista piena capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l‟assistenza e il consenso di un curatore.
INTERDETTO: il maggiorenne, essendo in condizione di abituale infermità mentale, è privato della capacità di agire. Viene perciò nominato un tutore che ha gli stessi poteri di rappresentanza legale del minore.
INABILITATO: maggiorenne in uno stato di infermità mentale non talmente graveda giustificare la totale privazione della capacità di agire, ad es. i prodighi (coloro che sperperano il proprio patrimonio), o coloro che abitualmente abusano di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. La sua posizione corrisponde a quella del minorenne emancipato. E‟ quindi nominato un curatore.
Recentemente è stata introdotta la figura dell‟amministratore di sostegno: subentra quando il maggiorenne è impossibilitato a provvedere ai propri interessi a causa di qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Il decreto deve indicare quali atti l‟amministratore può compiere in nome del beneficiario e quali può compiere solo con l‟assistenza del primo. Il beneficiario conserva comunque la capacità di agire.
Per il codice civile, l‟uomo è una persona fisica; alle organizzazioni collettive (enti pubblici, associazioni, fondazioni) si dà il nome di persone giuridiche.
Le norme che fanno riferimento al proprietario, al creditore o al debitore sono riferibili sia alle persone fisiche che giuridiche (ad esclusione dei rapporti di famiglia e delle successioni per causa di morte che possono instaurarsi solo tra persone fisiche).
Anche se le organizzazioni collettive sono formate da essere esseri umani, il diritto considera le persone giuridiche come un soggetto a sé stante, ulteriore alle persone fisiche che compongono l‟organizzazione.
La persona giuridica ha quindi capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri.
La persona giuridica ha anche la capacità di agire: compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi.
Dibattito dell‟Ottocento:
Teoria della finzioneà le persone giuridiche sono “soggetti artificiali”, pure creazioni del diritto
Teoria della realtàà le persone giuridiche sono organismi sociali dotati di una propria volontà e portatori di un proprio interesse.
Conclusione di oggi:
Teoria linguisticaà la persona giuridica è un‟immagine del parlare figurato, giustificata dal fatto che le norme che regolano le organizzazioni collettive sono analoghe a quelle che regolano i rapporti tra persone fisiche.
4. CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI Le persone giuridiche si dividono in:
ENTE PUBBLICO: ente il cui compito è destinato a soddisfare i pubblici interessi, ossia gli interessi generali della comunità.
Si distinguono:
Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive che si dividono in:
SOCIETA‟: organizzazione collettiva volontaria con lo scopo della divisione degli utili realizzati con l‟esercizio di un‟attività economica.
ASSOCIAZIONE: organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici, sindacati).
L‟associazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi:
FONDAZIONE: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica).
Differenze dalla associazione:
per la sola volontà del fondatore
à testamento: l‟atto di fondazione diventa efficace
solo al momento della successione
ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE
Le associazioni non riconosciute non sono riconosciute come persone giuridiche o perché non l‟hanno chiesto (come ad es. partiti e sindacati) o perché non hanno ottenuto il riconoscimento a causa di un patrimonio sufficiente.
In teoria se un‟associazione non è una persona giuridica significa che non è un soggetto autonomo di diritto ma in realtà non è così: la condizione giuridica della associazioni non riconosciute è parificata a quella della associazioni riconosciute (compresa la qualità di soggetti di diritto), ad eccezione di ulteriori e specifiche prerogative.
La differenze tra associazioni riconosciute e non sta nella posizione degli amministratori: nelle associazioni non riconosciute sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell‟associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori: nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l’associazione con il suo patrimonio.
COMITATO: organizzazione nella quali i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità (pronto soccorso, beneficienza) sono raccolti da una pluralità di promotori che rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte.
I diritti della personalità (o dell‟uomo o della persona umana) si dicono solo trovati dal diritto, cioè esistono indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca
BENE: attitudine delle cose a soddisfare i bisogni umani.
BENE DI CONSUMO: bene che soddisfa direttamente i bisogni umani.
BENE PRODUTTIVO (o mezzo di produzione): bene che soddisfa indirettamente i bisogni umani, perché crea altri beni a loro volta destinati a soddisfare i bisogni umani.
COSE COMUNI A TUTTI: ciò che la natura offre in quantità superiore ai bisogni dell‟uomo (es. sole, aria, acqua, vento). Non appartengono a nessuno perché nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza.
Per i beni non comuni a tutti (es. suole, giacimenti di minerali) il rapporto tra uomo e le cose è impari in quanto la loroutilizzazione da parte di alcuni implica l’esclusione degli altri. Il rapporto tra uomo e cose si trasforma dunque in un rapporto tra uomini che costituisce un conflitto che mira all‟appropriazione delle risorse.
Il diritto si occupa delle cose solo se costituiscono materia di conflitto tra gli uomini à per il codice civile sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti, cioè le cose che l‟uomo aspira a fare proprie escludendo gli altri dal loro utilizzo (quindi non sono beni, giuridicamente, le cose comuni a tutti).
Le energie naturale, per il diritto, sono beni se hanno un valore economico, cioè se per procurarsele si è disposti a pagare una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. energia elettrica, energia atomica).
Ogni sistema giuridico:
PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO: foreste, miniere, cave, fauna selvatica. I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione.
BENI DEMANIALI: oltre al demanio naturale, comprende le cose immobili di valore storico, archeologico o artistico e le cose mobili inserite in musei, biblioteche. I beni demaniali sono inalienabili, non si può acquistare la proprietà.
Entrambe le categorie rappresentano cose fuori commercio.
BENI DISPONIBILI DELLO STATO: beni che lo Stato acquista in forza della sua capacità di diritto privato e sui quali esercita il comune diritto di proprietà.
Differenza tra beni pubblici e cose comuni a tuttià entrambi sono destinati all‟uso di tutti ma la differenza sta nella limitatezza dei beni pubblici che comporta la loro attribuzione allo Stato, cui spetta di garantire il disciplinato uso di tutti.
I diritti sulle cose sono detti diritti reali. Nel nostro sistema giuridico sono sette:
Per studiare il diritto di proprietà si deve scomporre in ciascuno dei suoi elementi:
“Il diritto (a) di godere e (b) di disporre della cosa (c) in modo pieno ed (d) esclusivo, (e) entro i limiti e (f) con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico .”
Gli elementi a) e b) sono facoltà che spettano al proprietario:
Facoltà di utilizzare la cosa:il proprietario può usarla o non usarla, decidere come usarla, trasformarla e distruggerla. Per le cose fruttiere la facoltà di godimento include il diritto di fare propri i frutti della cosa, sia naturali che civili.
Facoltà di vendere o non vendere la cosa, di donarla, di lasciarla per testamento, di costituire sulla cosa diritti reali minori a favore di altri, ecc. Il proprietario ha anche la facoltà di costituire su di essa garanzie reali (ipoteca o pegno) per garantire l‟adempimento di un debito.
Gli elementi c) e d) indicano i caratteri riconosciuti alle facoltà di godere e disporre della cosa:
Il proprietario può godere e disporre delle cose in modo pieno: può farne tutto ciò che non sia espressamente vietato. Il proprietario gode di facoltà illimitate: può godere e disporre della cosa a proprio piacimento.
Se sulla cosa vengono costituiti diritti reali minori, che limitano fortemente la facoltà di godimento del proprietario, non si parla più di piena proprietà ma di nuda proprietà.
il proprietario può escludere chiunque altro dal godimento e dalla disposizione della cosa. La pretesa del proprietario è protetta, contro chiunque la violi, dall‟autorità giudiziaria.
Gli elementi e) e f) costituiscono dei correttivi ai caratteri di pienezza ed esclusività. Con essi si ricerca un punto di equilibrio tra l‟interesse del proprietario e l‟interesse dell‟intera collettività.
Un limite è rappresentato dal divieto di atti di emulazione: il proprietario non può giovarsi della sua cosa per compiere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri.
Riguardo alla proprietà dei suoli, la facoltà di godimento è limitata da piani regolatori
che stabiliscono quali aree del territorio comunale sono destinate all‟agricoltura, quali ad
insediamenti industriali o commerciali, ecc. In questo caso l‟interesse generale ad un uso equilibrato del suolo prevale sull‟interesse particolare del singolo proprietario.
Il proprietario di terreni ha l‟obbligo di provvedere alla loro coltivazione in quanto la terra è una risorsa fondamentale il cui sfruttamento corrisponde all‟interesse generale. Le terre incolte possono essere assegnate per la coltivazione a chi ne faccia richiesta.
Il proprietario ha inoltre l‟obbligo di consentire l‟accesso al suolo:
Il codice civile regola soltanto i beni in senso giuridico (siano sotto il nome di cosa o di bene).
BENE IN PATRIMONIO: bene di proprietà di qualcuno.
BENE DI NESSUNO: bene senza proprietario, pur potendolo avere (es. i pesci nel mare).
BENE IMMOBILE: suolo, sorgenti, corsi d‟acqua e tutto ciò che è incorporato al suolo sia naturalmente (es. alberi) sia artificialmente (es. costruzioni). Il suolo oggetto di proprietà è detto fondo: fondo rustico à suoli destinati all‟agricoltura
fondo urbano à suolo edificabile per insediamenti industriali o commerciali
BENE MOBILE: tutti i beni che non sono considerati beni immobili, come il denaro (bene mobile per eccellenza), le energie naturali, i prodotti del suolo che diventano mobili nel momento della separazione (i frutti degli alberi).
La distinzione tra bene mobile e immobile è molto importante per la legge di circolazione dei beni (norme che regolano il passaggio dei beni da un proprietario a un altro):
BENI IN POSIZIONE INTERMEDIA: beni mobili iscritti ai pubblici registri, la loro legge di circolazione ha analogie con quella degli immobili ma sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (es. autoveicoli, navi e aeromobili).
UNIVERSALITA‟ DI COSE: più cose mobili se appartengono a un medesimo proprietario ed hanno una destinazione unitaria (es. collezione di quadri, un gregge). La loro condizione giuridica tende ad essere assimilata a quella degli immobili.
PERTINENZE: cose, mobili o immobili, destinate durevolmente al servizio o ad ornamento di un‟altra cosa, mobile o immobile (es. scialuppe di salvataggio, arredo di un albergo, garage di una villa).
Il rapporto pertinenziale stabilito tra più cose influisce sulla circolazione delle pertinenze: gli atti che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (vendo la nave e anche le scialuppe), che possono comunque formare oggetto di atti separati (vendo le scialuppe senza vendere la nave).
Il rapporto pertinenziale può essere costituito solo dal proprietario della cosa principale à può accadere che il proprietario trasferisca la cosa principale compresa di pertinenze che non gli appartengono e così l‟acquirente acquista anche le pertinenze a meno che egli non fosse in mala fede, cioè sapesse al momento dell‟acquisto che le pertinenze non appartenevano al venditore.
RAPPORTO DI CONNESSIONE: più cose vengono unite tra loro in modo da formare un‟unica cosa.
COSA COMPOSTA: unico bene formato dal montaggio di una pluralità di beni (es. l‟automobile).
Ciascuna delle cose che formano la cosa composta non può essere separata dalle altre senza che la cosa composta perda la propria identità (un‟automobile senza ruote cessa di essere un‟automobile, invece un‟automobile senza radio è pur sempre un‟automobile).
ALTRE CLASSIFICAZIONI DEI BENI:
-cose fungibili e cose infungibilià le cose fungibili (beni di genere) appartengono a un genere all‟interno del quale ogni bene è indifferentemente sostituibile con un altro (es. banconote, copie di un libro, oggetti prodotti in serie) e sono prese in considerazione in base a peso, numero o misura; le cose infungibili (beni di specie), invece, esistono in un unico esemplare o hanno propri caratteri distintivi (qualunque immobile) e sono prese in considerazione in base alla loro identità
Il fondo (rustico o urbano) è delimitato nello spazio:
Il criterio che identifica il limite della proprietà in senso verticale è di natura economica, infatti il proprietario non ha un diritto illimitato: la proprietà si estende sin dove il proprietario può dimostrare di avere un interesse ad esercitare il suo diritto esclusivo. Oltre questo limite il sottosuolo e lo spazio aereo sono cose comuni a tutti (es. volo aereo o scavi per galleria).
I confini del fondo segnano, in senso orizzontale, il limite entro il quale ciascun proprietario esercita la facoltà di godimento insita nel suo diritto di proprietà.
NORMA SULLO STILLICIDIO: il proprietario deve costruire i tetti in modo che le acque piovane scolino sul suo terreno e non su quello del vicino.
Il proprietario deve, inoltre, astenersi dal compiere sul proprio fondo o nel sottosuolo opere che possano recare danno al vicino.
Alla facoltà di godimento di ciascun proprietario fondiario sono imposti limiti atti a conciliare il godimento del suo fondo con il godimento del fondo confinante.
Esistono norme che limitano la facoltà di godimento, imponendo di rispettare determinate
distanze minime nel costruire edifici, scavare pozzi, piantare alberi:
PREVENZIONE TEMPORALE: risulta favorito, tra i due confinanti, quello che costruisce per primo à egli può costruire a meno di un metro e mezzo dal confine o sul confine stesso o avanzarlo per costruire in appoggio al muro del vicino (pagando metà del valore del muro) o in aderenza (pagando il valore del suolo occupato) o per innestare un capo del proprio muro (pagando un‟indennità per l‟innesto). Se il secondo viola le distanze legali il primo può esigere la riduzione in pristino (demolizione della parte che eccede).
Talvolta i regolamenti comunali prescrivono le distanze non tra le costruzioni ma dal confine, annullando il principio di prevenzione temporale. Prescrivono inoltre limiti massimi di altezza e volume delle costruzioni poste nell‟interesse generale ad un razionale ed equilibrato uso del territorio.
viti e siepi à mezzo metro
Il vicino può comunque recidere i rami che superano il confine.
LUCI: aperture nel muro che non consentono di affacciarsi sul fondo del vicino. VEDUTE: aperture che consentono di affacciarvisi
Per le luci non sono previste distanze minime dal confine ma devono essere:
Le vedute invece devono essere aperte a una distanza di almeno un metro e mezzo dal confine. Il vicino che abbia il diritto di costruire in aderenza può accecare le luci ma non può chiudere le vedute.
Esistono criteri legali di regolazione nel caso di immissioni, da un fondo all‟altro, di sostanze inquinanti, vibrazioni, ecc. (es. fumo, calore, rumori) in quanto il godimento di un proprietario interferisce con il godimento del vicino.
Il criterio legale per risolvere il conflitto è quello della normale tollerabilità: non si possono impedire le propagazioni o immissioni provenienti dal fondo vicino se queste non superano la capacità di sopportazione dell‟uomo di media tolleranza. In caso contrario il vicino può richiedere l‟applicazione di dispositivi anti-rumore, anti-inquinamento o la cessazione dell‟attività (è chiaramente un criterio di favore per le attività produttive).
Le propagazioni nocive sono prese in considerazione dal codice civile solo come rapporto tra proprietari ma poiché possono pregiudicare anche il diritto alla salute, che spetta a tutti, sotto questo aspetto assume rilievo il codice penale, che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica (es. inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque).
Il diritto di proprietà gode di protezione giurisdizionale: il proprietario può agire in giudizio nei confronti di chiunque violi il suo diritto.
ATTORE: chi agisce in giudizio (e propone un‟AZIONE) CONVENUTO: persona contro la quale l‟azione è proposta
Le azionipetitorieà azioni a difesa del diritto di proprietà, sono:
L‟azione di rivendicazione è resa alquanto ardua dal fatto che l‟attore deve dare la prova, spesso non facile, del proprio diritto di proprietà. Questa azione presuppone che il proprietario non abbia altro titolo per ottenere la restituzione della cosa.
L‟attore si limiterà a dare la prova del proprio diritto di proprietà, mentre al convenuto spetta l‟onere di provare l‟esistenza del suo preteso diritto sulla cosa.
Il diritto di proprietà non si prescrive, permane in capo al suo titolare (e agli eredi) anche se per decenni non viene esercitato.
La proprietà si perde per non uso solo se al non uso del diritto da parte del proprietario corrisponde il possesso della cosa prolungato nel tempo da parte di altri che ne diventa proprietario (usucapione).
Proprietà e possesso sono, giuridicamente, situazioni diverse. PROPRIETA‟: situazione di dirittoà si è titolari del diritto POSSESSO: situazione di fattoà si esercita il diritto
In genere proprietario e possessore coincidono, ma non sempre (es. in caso di furto).
Il possesso ha una protezione giuridica autonoma, cioè separata dalla protezione del diritto di proprietà.
POSSESSO PIENO: possesso corrispondente al diritto di proprietà.
POSSESSO MINORE: possesso corrispondente ad altri diritti reali o alla comproprietà.
DETENZIONE: avere la cosa nella propria materiale disponibilità (es. guidare un automezzo, coltivare un fondo).
Per essere possessore occorre l‟animo o l‟intenzione di possedere, cioè senza riconoscere in altri il proprietario (e quindi non pagando affitto, noleggi, ecc.).
Si può detenere la cosa:
Vige una presunzione: chi esercita il potere di fatto sulla cosa, cioè ne è materiale detentore, si presume possessore, salvo che non si provi che egli ha cominciato ad esercitarlo come semplice detentore.
L‟ interversione del possesso (il mutamento della detenzione in possesso) può verificarsi in due casi:
La protezione giuridica del possesso prescinde dallo stato di buona o mala fede:
Lo stato di buona fede è escluso dalla colpa grave: è in mala fede chi, pur ignorando l‟altruità della cosa, poteva venirne a conoscenza usando un minimo di diligenza (es. acquisto a un prezzo eccessivamente basso).
Presunzione di legge: il possessore si presume in buona fede, salvo prova contraria. Per considerare il possesso in buona fede basta che il possessore sia originariamente in buona fede anche se successivamente diviene di mala fede.
Presunzioni per la prova di durata del possesso:
SUCCESSIONE DEL POSSESSO: l‟erede continua il possesso del defunto conservandone l‟originaria qualificazione (se il possesso del defunto era in buona fede resta tale quello dell‟erede, anche se fosse in mala fede).
ACCESSIONE DEL POSSESSO: il successore può sommare, se gli giova, al proprio possesso quello dell‟alienante (non gli giova se l‟alienante era possessore di mala fede).
Se il possessore deve restituire la cosa al proprietario ma nel frattempo la cosa ha prodotto frutti, a chi spettano i frutti? In teoria spetterebbero al proprietario ma ciò appare ingiusto nei confronti del possessore di buona fede, che ha utilizzato la cosa nella convinzione di esserne il proprietario. Perciò l‟art. 1148 distingue:
Ogni possessore, anche di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Solo il possessore di buona fede ha, inoltre, il diritto a un‟indennità pari al maggior valore che la cosa ha conseguito per effetto dei miglioramenti apportati.
Al possessore spetta il diritto di ritenzione: rifiutarsi di restituire la cosa sin quando il proprietario non gli abbia corrisposto le indennità dovute.
Le azioni possessorieà azioni a difesa del possesso, sono:
Mira ad ottenere un provvedimento che ordini la cessazione delle molestie o la restituzione della cosa. Può essere esercitata entro un anno. Questa azione è data solo se il possesso dura da oltre un anno.
Sono azioni che spettano sia al possessore, sia al proprietario non possessore, sia al titolare di un altro diritto reale. Hanno la funzione di prevenire un danno che minaccia la cosa. Sono:
TITOLO DERIVATIVO: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è trasferita dal precedente proprietario al nuovo proprietario:
DANTE CAUSA: chi trasferisce il diritto AVENTE CAUSA: chi acquista il diritto
L‟avente causa acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era proprietario (compresi quindi eventuali diritti reali minori).
TITOLO ORIGINARIO: diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Accade quando non c‟è un precedente proprietario o quando la cosa è stata abbandonata.
La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario (si estinguono eventuali diritti reali o garanzie).
OCCUPAZIONE: modo di acquisto della proprietà di cose che non appartengono a nessuno. Richiede l‟impossessamento della cosa e l‟intenzione di farla propria.
Sono di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a un privato (beni vacanti) sono di proprietà dello Stato.
Il codice civile considera cose di nessuno:
NB: la fauna selvatica è diventata patrimonio indisponibile dello Stato
COSE SMARRITE: il proprietario ha perduto il possesso ma senza l‟intenzione di rinunciare alla proprietà; avendo quindi ancora un proprietario non possono formare oggetto di occupazione.
INVENZIONE o RITROVAMENTO: chi trova una cosa mobile che si presume smarrita e non abbandonata deve consegnarla al sindaco che ne rende noto il ritrovamento. Se trascorso un anno lo smarritore non si presente, questo perde la proprietà e ne diventa proprietario il ritrovatore.
ACCESSIONE: la proprietà di una cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose
Si conoscono tre forme:
SPECIFICAZIONE: modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa (es. scultore che crea statua di marmo), pagando il prezzo della materia.
Si parla di diritto reale su cosa altrui quando si presuppone che altri sia il proprietario della cosa sulla quale si esercita il diritto (è detto anche diritto reale minore, parziario o limitato). La costituzione di questi diritti riduce il contenuto del diritto di proprietà perché determina facoltà che possono essere esercitate anche da chi non è il proprietario.
DIRITTO DI SEGUITO: essendo diritti sulla cosa, essi permangono nonostante il mutamento del proprietario, sono diritti opponibili a tutti i successivi proprietari.
I diritti reali su cosa altrui sono solo sei e i privati non possono crearne altri (tipicità del diritto). Il favore legislativo è per la piena proprietà, in modo da assicurare:
Inoltre un bene gravato da diritti altrui è molto meno vendibile di un bene in piena proprietà, per questo motivo la legge
à impone una durata temporanea (usufrutto)
à impone il superamento della situazione di coesistenza di più diritti sulla stessa cosa (enfiteusi)
I diritti reali su cosa altrui cadono in prescrizione dopo vent‟anni (la proprietà invece è imprescrittibile).
AZIONE CONFESSORIA: azione in giudizio a difesa dei diritti sulla cosa altrui contro
chiunque ne contesti l‟esercizio.
CONSOLIDAZIONE: quando il diritto su cosa altrui si estingue (per qualunque causa), si ristabilisce la piena proprietà.
DIRITTO DI SUPERFICIE: diritto di edificare e mantenere sul suolo o sottosuolo altrui una propria costruzione.
NB: Questo diritto sospende il diritto di accessioneà ogni opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del suolo.
In questo caso il proprietario della costruzione ha la proprietà sulla costruzione (proprietà superficiaria) e il diritto di superficie sul suolo; il proprietario del suolo ha la proprietà sul suolo.
Il diritto di superficie può essere perpetuo o a tempo determinato. Scaduto il termine, il diritto si estingue e riprende vigore il principio di accessione.
Il diritto di superficie temporaneo è anche uno strumento di politica urbanistica: i suoli espropriati restano proprietà dei comuni per evitare le private speculazioni sull‟incremento del valore dei suoli:
-vantaggio à il costruttore paga un prezzo più basso perché acquista solo il diritto di superficie influenzando positivamente il prezzo di vendita delle costruzioni
- svantaggio àuna scadente qualità delle costruzioni (perché eseguite in modo da non durare oltre il diritto di superficie).
Il diritto dell‟usufruttuario comprende:
FRUTTI NATURALI: i prodotti del suolo o i parti degli animali
FRUTTI CIVILI: gli interessi patrimoniali (canone di locazione, interessi dei capitali ricevuti in usufrutto, utili dell‟azienda di cui si è usufruttuari).
L‟usufruttuario ha la stessa capacità di godere della cosa spettante al proprietario ad eccezione della destinazione economica della cosa.
TEMPORANEITA‟ DEL DIRITTO DI USUFRUTTO:
L‟usufrutto può essere:
Al termine dell‟usufrutto l‟usufruttuario deve restituire la cosa al proprietario nello stesso stato in cui l‟ha ricevuta. Se la cosa è consumabili o fungibile (es. denaro), l‟usufruttuario dovrà restituire l’equivalente in quantità e qualità.
DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA: criterio in base al quale giudicare il modo con il quale egli ha custodito e amministrato la cosa.
Il diritto reale di uso differisce dall‟usufrutto per la limitata facoltà di godere della cosa à l‟usuario ne gode limitatamente a quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia, al proprietario spettano i frutti che eccedono questa misura.
Il diritto reale di abitazione ha invece per oggetto una casa e consiste nel diritto di abitarla limitatamente ai bisogni del titolare del diritto e della sua famiglia.
Né l‟uso né l‟abitazione consentono di cedere il diritto o di dare in locazione la cosa.
E‟ il diritti reale su cose altrui più esteso e quindi considerato come una forma di proprietà.
Ha per oggetto fondi rustici o urbani. L‟enfiteuta ha gli la stessa facoltà di godimento del proprietario ma con due obblighi:
Dominio utileà diritto che spetta al lavoratore del fondo
Dominio diretto à diritto che spetta al proprietario del fondo (il ricavo economico)
L‟enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, di durata non inferiore a
vent’anni e può essere ceduto e trasmesso agli eredi. DIRITTO SPETTANTE ALL‟ENFITEUTA
Il diritto di affrancazioneà facoltà di acquistare la proprietà del fondo pagando al proprietario (che non può rifiutare) una capitalizzazione del canone annuo (canone annuo X 15).
DIRITTO SPETTANTE AL CONCEDENTE
Diritto di devoluzioneà l‟estinzione del diritto di enfiteusi, nel caso in cui l‟enfiteuta:
Sono un peso imposto sopra un fondo per l‟utilità di un altro fondo appartenente a un diverso proprietario. Il “peso” è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile (fondo servente) al quale corrisponde un diritto del proprietario di un altro immobile (fondo dominante), un esempio è la servitù di passaggio.
Le servitù vengono classificate in:
La servitù può essere costituita:
-coattivamenteà nel caso in cui la legge riconosca al proprietario di un fondo il diritto di ottenere una servitù dal proprietario di un altro fondo e quest‟ultimo si rifiutasse di costituirla volontariamente
La servitù si può acquistare:
La servitù, come tutti gli altri diritti reali su cosa altrui, si estinguono per prescrizione ventennale.
Un carattere proprio delle servitù è che esse non consistono mai in un fare ma solo in un
Sono le servitù costituite indipendentemente dalla volontà del proprietario del fondo serviente, con sentenza dell‟autorità giudiziaria (su domanda dell‟interessato) che determina l‟indennità che il proprietario del fondo dominante deve al proprietario del fondo servente.
La servitù di passaggio può essere costituita coattivamente sul fondo (non su case, giardini o cortili) nei seguenti casi:
La servitù di passaggio coattivo prevede comunque che l‟interessato utilizzi i terreni per i quali l‟accesso sia più conveniente e arrechi minor danno.
La servitù può essere soppressa quando cessano le cause per cui era stata chiesta.
ACQUEDOTTO COATTIVO: servitù di far passare acque attraverso il fondo altrui per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo. La servitù può essere chiesta per un periodo che non superi i venti anni (a meno che non si rinnovi).
Nel caso di elettrodotto coattivo, acquedotto pubblico, metanodotto o passaggio di linee telefoniche la servitù coattiva è costituita con provvedimento dell‟autorità amministrativa.
COMUNIONE: è la situazione per la quale sulla medesima cosacoesistono diritti di più persone ma aventi uguale contenuto.
La comunione può essere:
La coesistenza, sulla medesima cosa, dell‟uguale diritto di più persone si realizza con la scomposizione ideale della cosa in una pluralità di quote, che segnano la misura della partecipazione di ciascuno alla comunione.
In linea di principio, le quote di partecipazione si presumono uguali ma per legge o per volontà delle parti, possono essere anche disuguali.
FACOLTA‟ DI GODIMENTO E DI DISPOSIZIONE DELLA COSA
Si distinguono quattro situazioni diverse:
Lo stato di comunione è guardato con sfavore dalle legge per gli ostacoli che oppone al mutamento della destinazione del bene e alla sua circolazione. Da qui la regola secondo la quale ciascun partecipante può in ogni momento domandare la divisione della cosa comune che può attuarsi:
Nel condominio si verifica una duplice situazione: i singoli appartamenti sono oggetto di proprietà solitaria dei rispettivi proprietari ; invece i muri maestri, il tetto, le scale e, in genere, le cose destinate all‟uso comune sono oggetto di comproprietà tra tutti i proprietari degli appartamenti.
Questa situazione riguarda sia il condominio orizzontale à più edifici tra loro separati ma inseriti nel medesimo complesso residenziale (le parti comuni sono il parco o la piscina condominiale); sia il condominio verticale à più appartamenti in un medesimo edificio.
E‟ un caso di comproprietà forzosa alla quale i proprietari degli appartamenti non possono sottrarsi, contribuendo alle spese di conservazione e godimento delle parti comuni (se però alcune parti comuni servono in modo diverso o esclusivo alcuni condomini, le spese sono ripartite in modo proporzionale, es. l‟ascensore).
Nel condominio le deliberazioni sull‟amministrazione sono prese da un’assemblea di condomini che:
regolamento per l‟uso delle cose comuni
MULTIPROPRIETA‟
Uno stesso appartamento viene venduto, separatamente, a più persone che ne possono godere a turno in un predeterminato periodo dell‟anno. Il diritto di ciascun multiproprietario è perpetuo e disponibile; la cosa oggetto di multiproprietà è indivisibile e le parti comuni sono in condominio.
Dai diritti REALI (diritti che spettano agli uomini sulle cose) si distinguono i diritti di OBBLIGAZIONE, o diritti di credito, o diritti personali (diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini).
DIRITTI REALI DIRITTI DI OBBLIGAZIONE
determinati o determinabili
ha azione in giudizio contro chiunque confronti della persona dell‟obbligato contesti l‟esercizio del suo diritto
L‟ obbligazione è un rapporto o vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l‟esecuzione di una data prestazione. Si distinguono:
I soggetti possono essere più di uno: possono esserci più creditori o più debitori. Quando sorge l‟obbligazione il soggetto deve essere:
L‟oggetto della prestazione deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica à deve consistere nel pagamento di una somma di denaro (es. retribuzione di un lavoro) o in un diverso comportamento del debitore che sia comunque traducibile in una somma di denaro che ne rappresenti il valore economico (es. due imprenditori sono obbligati a non farsi concorrenza: se uno viola l‟obbligazione l‟altro può richiedere una somma di denaro pari al mancato maggior profitto).
Non è però necessario che anche l‟interesse del creditore alla prestazione abbia carattere patrimoniale: andando al cinema si riceve una prestazione (la proiezione del film) che è suscettibile di valutazione economica (si paga il biglietto) ma è un interesse di natura culturale o di svago.
Il carattere patrimoniale della prestazione equivale al valore economico delle cose. Il valore economico è quindi l’elemento comune al diritto reale e al diritto di obbligazione: entrambi compongono la categoria dei diritti patrimoniali. Il carattere patrimoniale distingue i diritti reali dai diritti della personalità: diritti assoluti (come i diritti reali) ma privi del carattere della patrimonialità. Esso inoltre distingue i diritti dell’obbligazione dai diritti dei rapporti di famiglia: diritti relativi (come i diritti dell’obbligazione) ma privi del carattere della patrimonialità. Patrimonio: insieme di tutti i diritti patrimoniali (reali e di obbligazione) che appartengono ad una medesima persona ad esclusione dei diritti della personalità e dei diritti di famiglia.
La prestazione che forma l‟oggetto dell‟obbligazione può essere classificata in:
La prestazione di consegnare può dar luogo a:
In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori verso un medesimo debitore o più debitori verso un medesimo creditore. L‟obbligazione può essere quindi solidale o parziaria.
OBBLIGAZIONE SOLIDALE
Si divide in:
OBBLIGAZIONE PARZIARIA
Si divide in:
Nel caso di più debitori la solidarietà è la regola e la parziarietà è l‟eccezione (vale solo se prevista dalla legge o dalle parti).
Nel caso di più creditori il rapporto regola-eccezione è invertito: la solidarietà deve essere pattuita, altrimenti l‟obbligazione è parziaria
Le regole generali rispecchiano il principio di favore per il creditore: in caso di pluralità di debitori non subisce il rischio di insolvenza per uno di essi, in caso di pluralità di creditori ognuno riscuote la sua parte.
Eccezione: quando la prestazione consiste nella consegna di una cosa indivisibile o in una prestazione di fare indivisibileà l‟obbligazione è necessariamente solidale (anche nel caso di più creditori).
L‟obbligazione può avere in oggetto più prestazioni in alternativa tra loro: il debitore si libera dall‟obbligazione eseguendo l‟una o l‟altra prestazione e la facoltà di scelta spetta, di regola, al debitore. Se, prima della scelta, una delle prestazioni diventa impossibile l‟obbligazione si concentra nell‟altra. Se la prestazione diventa impossibile dopo la scelta, il debitore è liberato dall‟obbligazione.
Art. 1173 del codice civile:
ADEMPIMENTO: esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell‟obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell‟obbligazione e la liberazione del debitore.
L‟esattezza della prestazione deve rispettare sei criteri:
à a richiesta del creditore: il creditore può esigere la prestazione in qualsiasi momento
(art. 1183) finché il suo diritto di credito non si estingua per prescrizione (10 anni, art. 2946)
à alla scadenza del termine: in genere, fissato a favore del debitore. Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine
à l‟obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l‟obbligazione
à l‟obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell‟adempimento
à ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell‟adempimento
à se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (es. non è la stessa cosa che sul posto di lavoro si presenti un‟altra persona che non sia il dipendente assunto)
à se il debitore ha manifestato al creditore la sua opposizione all‟adempimento altrui (in questo caso il creditore ha la facoltà di rifiutare l‟adempimento del terzo, non il dovere)
L‟adempimento, per il debitore, è un atto dovuto: non occorre perciò che l‟adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere.
Nell‟ipotesi più frequente, l‟adempimento è dovuto ad una persona autorizzata a riceverlo (es. il commesso, il cassiere, l‟impiegato delle ferrovie). In tal caso il debitore è liberato dall‟obbligazione se:
à la circostanza è creata da circostanze univoche (il cliente ha pagato la merce a chi stava dietro il bancone con scritto „cassa‟)
à il debitore, nel pagare al non legittimato, è in buona fede (ignorava che alla cassa ci fosse una persona non autorizzata)
Il creditore può, tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella dovuta: è il caso della prestazione in luogo dell‟adempimento à il debitore in difficoltà finanziarie può chiedere ai creditori di accettare le merci del proprio magazzino o beni di sua proprietà in sostituzione del denaro dovuto. Il debitore è liberato solo quando la prestazione è eseguita o il credito è riscosso. Il debitore che adempie una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza (ricevuta): attestazione del creditore che riconosca l‟avvenuto pagamento (art. 1199).
Obbligazioni (o debiti di valuta) che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro (sia il prezzo di una cosa venduta, o la restituzione di una somma ricevuta in prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro, ecc.).
Esse si adempiono con la moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento: se, tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento, la valuta nazionale è cambiata, si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima. Se nell‟obbligazione è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di adempiere sia nella moneta estera che nella corrispondente quantità di moneta italiana.
PRINCIPIO NOMINALISTICO: la moneta è presa in considerazione, agli effetti dell‟adempimento, per il suo valore nominale e non per il suo potere d‟acquisto
(art. 1277). Nel periodo di inflazione, questo principio al debitore e nuoce al creditore (il debitore paga una somma, in termini reali, inferiore a quella per la quale si era obbligato). Accade invece il contrario in caso di deflazione, ma si tratta solo di un‟ipotesi teorica essendo l‟aumento del potere d‟acquisto della moneta un fenomeno sconosciuto al nostro tempo.
Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé ma come valore di un altro bene, ad es. l‟obbligazione di risarcire un danno. Nel momento in cui il valore del bene viene liquidato (cioè tradotto in una somma di denaro) il debito di valore si trasforma in un debito di valuta.
Il denaro è un bene produttivo: produce frutti civili, che sono gli interessi. L‟obbligazione di pagare una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, è sempre accompagnata da
un‟obbligazione accessoria: quella di corrispondere gli interessi secondo il tasso legale (fissato annualmente dal ministro del tesoro) o il tasso stabilito dalle parti.
Si distinguono gli interessi:
Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente.
Primo principio: al prodursi del fatto oggettivo dell‟inadempimento consegue la responsabilità del debitore. Egli deve risarcire il danno che il suo adempimento ha cagionato al creditore.
Secondo principio: il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile.
Nel codice civile i due principi sono fusi in un‟unica norma: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218).
Favore del creditore: può pretendere il risarcimento del danno in base al solo fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione.
Il debitore, invece, può liberarsi da responsabilità solo offrendo una duplice prova:
(ogni evento imprevedibile e inevitabile) Serie di prestazioni:
soggettivamente impossibile ma mai oggettivamente impossibile perché una cosa di genere è sempre in circolazione (es. denaro)
3) prestazione di non fare:
MORA DEL DEBITORE: ritardo del debitore nell‟adempiere la prestazione dovuta. Il ritardo è già un inadempimento (la prestazione non rispetta i tempi) ma può preludere, quando la natura della prestazione lo consente, una sua tardiva esecuzione.
Affinché il debitore sia in mora non basta il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre l‟atto formale della costituzione in mora, richiesta scritta di adempiere dal creditore al debitore (art. 1219).
La costituzione in mora diventa superflua quando:
Ci si domanda perché è richiesta la costituzione in mora visto che il ritardo nell‟adempimento è già inadempimento dovendo la prestazione essere eseguita esattamente, anche riguardo al tempo dell‟adempimento. Il fatto è che il ritardo del debitore nell‟eseguire la prestazione si presume tollerato dal creditore, sul quale incombe l‟onere, per vincere questa presunzione, di fare al debitore formale richiesta della prestazione.
La mora del debitore produce due effetti:
costituzione in mora, è sempre tenuto ad eseguirla e oltre alla somma dovuta il debitore dovrà gli interessi moratori secondo il tasso legale.
MORA DEL CREDITORE: ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore. (art. 1206).
Il debitore ha solo il dovere di adempiere, e non anche il diritto; il creditore ha solo la facoltà di esigere la prestazione, non l‟obbligo di esigere.
Dovere di cooperazione del creditore all‟adempimento del debitore: il creditore, per non essere in mora, deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l‟obbligazione.
La costituzione in mora del creditore si effettua con l’offerta della prestazione al creditore. L‟offerta è:
Effetti della costituzione in mora del creditore:
risarcimento deidanni che il debitore ha subito a causa della mora
Inoltre il debitore può, persistendo il rifiuto del creditore, conseguire l‟ulteriore effetto della
propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca.
L‟obbligazione può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa non imputabile al debitore. L‟impossibilità può essere:
NOVAZIONE: estinzione di un‟obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l‟oggetto o per il titolo.
La nuova obbligazione può essere diversa:
Non c‟è novazione nella semplice modificazione del tempo dell‟adempimento originariamente previsto (es. dilazione del pagamento).
L‟obbligazione originaria è l‟unica ragione che giustifica la costituzione della nuova obbligazione: se la prima obbligazione non esisteva (es. viene dichiarato nullo il contratto) la nuova obbligazione è senza effetto.
REMISSIONE: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, sia per dichiarazione espressa o per volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito. La remissione estingue l‟obbligazione a meno che il debitore non dichiari, entro un tempo ragionevole, di opporvisi (nessuno può essere costretto a ricevere un favore dagli altri).
CONFUSIONE: debitore e creditore sono la medesima persona (es. il debitore è l‟erede del creditore). Non c‟è estinzione per confusione nel caso di cambiali o assegni.
COMPENSAZIONE: due debiti si estinguono, totalmente o in parte, per le quantità corrispondenti.
La compensazione può essere:
Funzioni già incontrate del contratto:
Nozione generale à l‟ art. 1321 definisce il contratto come l‟accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale: deve cioè avere come oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica.
La regolazione del contratto si articola, nel codice civile, in due serie di norme:
Ciò che costituisce, regola, o estingue un rapporto patrimoniale è l‟accordo tra le parti: i contraenti si accordano e l‟effetto giuridico è prodotto dalla volontà delle parti interessate.
La grande importanza del contratto deriva dal riconoscimento legislativo della signoria della volontà: la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, regolazione o estinzione dei rapporti patrimoniali.
LIBERTÀ O AUTONOMIA CONTRATTUALE: legge o autonomia del privato che si manifesta sotto un duplice aspetto, negativo e positivo:
L‟autonomia contrattuale in senso positivo si manifesta in tre forme:
In contratto può essere:
Il concetto di parte non coincide col concetto di persona: per parte si intende centro di interesse e ciascuna parte può essere costituita da più persone. La vendita resta un contratto bilaterale anche se ad essa partecipano più persone (es. comproprietari) perché costituiscono un‟unica parte venditrice.
ATTI UNILATERALI: dichiarazione di volontà di una sola parte di per sé produttiva di effetti giuridici (es. voto dei partecipanti alla comunione).
I contratti costituiscono una categoria aperta perché includono anche i contratti atipici. Gli atti unilaterali invece formano un numero chiuso: sono solo quelli previsti dalla legge.
Inoltre gli atti unilaterali non hanno una disciplina generale ma solo la disciplina particolare relativa a ciascuno di essi.
I requisiti del contratto sono: l‟accordo delle parti, la causa, l‟oggetto e la forma.
L‟accordo delle parti è l‟incontro delle dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo se e quando si raggiunge piena coincidenza tra le dichiarazioni di volontà da entrambe le parti. Il contratto può essere concluso:
La proposta è la dichiarazione di volontà di chi assume l‟iniziativa del contratto.
L’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente. L‟accettazione vale solo se conforme alla proposta: se non è conforme ha il valore di nuova proposta e richiede l‟accettazione dell‟originario proponente (es. trattazione del prezzo).
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’accettazione dell’altra parte, che deve pervenire entro il termine stabilito dal proponente o comunque in tempi ragionevoli.
La proposta contrattuale può essere rivolta a un destinatario determinato o proposta al pubblico (es. annunci dei quotidiani).
Finché il contratto non è concluso, proposta e accettazione possono essere revocate da chi le ha formulate.
La conoscenza della proposta e dell‟accettazione è una conoscenza presunta: si presumono conosciute dal destinatario nel momento in cui giungono al suo indirizzo ma il
destinatario è ammesso a provare d‟essere stato impossibilitato nell‟averne notizia, senza sua colpa.
Particolari tecniche di formazione dell‟accordo riguardano:
Art. 1322.: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Questi limiti sono, da un lato, il manifesto della odierna società industriale basata sulla produzione in serie; dall‟altro sono imposti dalle esigenze di governo pubblico dell‟economia, cioè di intervento dei pubblici poteri nella regolazione dei rapporti di mercato.
I limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano sotto due aspetti dal punto di vista sociologico:
CONTRATTO IN SERIE: contratto il cui contenuto è, in tutto, predeterminato da una delle parti e l‟altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”. Ubbidisce all‟esigenza di regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con i consumatori dei prodotti o con gli utenti dei servizi.
CONTRATTO ISOLATO: contratto frutto di trattative intercorse tra le parti contraenti che si trovano in condizione di parità economica e possono quindi trattare ciascuna clausola del contratto (es. tra grandi imprese).
Dal punto di vista giuridico i limiti all‟autonomia contrattuale si manifestano nelle condizionigenerali di contratto: condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere per tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori. Esse sono efficaci per l‟altro contraente se questi le ha conosciute o se avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. La conoscenza effettiva del regolamento contrattuale è sostituita dalla mera conoscibilità.
Il consumatore (o l‟utente) è, rispetto al contraente che predispone le condizioni generali di contratto, un contraente debole che la legge si preoccupa di proteggere. Per questo sono previste alcune eccezioni: devono essere specificamente approvate per iscritto (quindi conosciute e volute, non solo conoscibili) le clausole vessatorie, cioè quelle clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
OBBLIGO A CONTRARRE
L‟obbligo di contrattare è un limite a carico del contraente forte e a protezione del contraente debole: chi esercita un‟impresa in condizione di monopolio legale ha l‟obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano l‟oggetto dell‟impresa, con parità di trattamento. Questo limite riguarda la scelta di concludere o meno il contratto: per l‟utente questa scelta è libera ma non per l‟imprenditore che, davanti alla proposta altrui, deve accettare. Egli deve giustificare le ragioni del diniego di prestazione e rispettare comunque la parità di trattamento, deve cioè soddisfare le richieste non secondo il proprio arbitrio ma secondo criteri obiettivi.
FONTI DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO
Ci sono casi in cui l‟autonomia contrattuale è limitata per entrambi i contraenti, come nel caso della determinazione dei prezzi di vendita dei beni di largo consumo o delle tariffe di determinati servizi pubblici. L‟organo pubblico che provvede alla variazione di prezzi e tariffe è il Comitato Interministeriale Prezzi (CIP); gli interessi protetti sono connessi alla direzione pubblica dell‟economia (controllo del costo della vita, lotta all‟inflazione). I prezzi e le clausole contrattuali imposte dall‟autorità pubblica entrano direttamente a far parte del contenuto del contratto anche in sostituzione delle clausole difformi poste dalle parti.
L‟inserzione automatica si verifica anche quando una clausola contrattuale è contraria a una norma imperativa di legge: la clausola diventa nulla ed è automaticamente sostituita dalla norma.
Il contratto non è solo frutto dell‟accordo delle parti ma è la risultante di una pluralità di componenti che il codice civile esprime con il seguente principio: il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e le equità.
Si distingue perciò:
La concorde volontà delle parti è un requisito necessario ma non sufficiente del contratto: occorre altresì una causa.
La causa è la funzione economico-sociale dell‟atto di volontà, è la giustificazione dell‟autonomia privata.
Il bene non passa e l‟obbligazione non sorge se manca una giustificazione economico- sociale dell‟atto: la causa della vendita è lo scambio di cosa con prezzo, la causa della permuta è lo scambio di cosa con cosa, la causa del contratto di lavoro è lo scambio di prestazione di lavoro per retribuzione in denaro, ecc.
Contratto a titolo oneroso: la causa si basa su uno scambio di prestazioni
Contratto a titolo gratuito: la prestazione di una delle parti non trova una controprestazione dell‟altra parte ed hanno una propria causa: ad es. la causa della donazione è lo spirito di liberalità
I contratti tipici sono previsti e regolati dalla legge e hanno tutti una causa tipica e per essi non si pone il problema di mancanza di una funzione economico-sociale. I contratti tipici sono quindi modelli o schemi precostituiti di operazioni economiche secondo i quali i privati possono regolare i loro interessi.
Per i contratti atipici o innominati, cioè non previsti dall‟ordinamento giuridico, si pone il problema della causa in astratto: il giudice dovrà accertare se nel modello di operazione economica non previsto dalla legge con il quale le parti hanno regolato i propri interessi ricorra il requisito della causa (causa atipica).
È così riconosciuto un controllo giudiziario sull‟uso che i privati fanno della propria autonomia contrattuale. Il giudice controlla:
Il potere di controllo dell‟autonomia contrattuale è riconosciuto al giudice non a protezione di interessi pubblici ma a protezione degli stessi contraenti, soprattutto del contraente più debole.
Contratto con causa mista: contratto atipico risultante dalla combinazione in un unico contratto di più contratti tipici.
CONTRATTI COLLEGATI: pluralità coordinata di contratti che conservano ciascuno una autonoma causa anche se nel loro insieme mirano ad attuare un‟unitaria e complessa operazione economica. Il criterio distintivo non è dato dalla pluralità dei documenti contrattuali (un contratto può avere più testi e un testo può avere più contratti), ma dalla pluralità di cause.
ASTRAZIONE DELLA CAUSA
Sono inammissibili i contratti astratti: contratti diretti a produrre effetti per la sola volontà delle parti, indipendentemente dall‟esistenza di una causa, sia tipica che atipica. La semplice promessa di pagamento o il semplice riconoscimento del debito sono dichiarazioni astratte perché non emerge la causa in forza della quale si promette il pagamento o ci si riconosce debitori.
ASTRAZIONE PROCESSUALE: secondo i principi generali sull‟onere della prova, anziché essere il creditore a dover provare il titolo costitutivo del credito, sarà il debitore a doverne provare l‟esistenza per sottrarsi al pagamento.Si attua una inversione dell‟onere della prova: l‟esistenza di questo si presume sino a prova contraria.
CONTRATTO DI ACCERTAMENTO: con esso le parti non dispongono, l‟una a favore dell‟altra, di propri diritti; esse mirano invece ad eliminare l‟incertezza relativa a situazioni giuridiche tra esse intercorrenti e si vincolano reciprocamente ad attribuire al fatto o all‟atto preesistente gli effetti che risultano dall‟accertamento contrattuale.
MOTIVI DEL CONTRATTO
La causa è la funzione oggettiva del contratto: è unica per entrambi i contraenti ed è sempre la stessa per i contratti di quel determinato tipo.
I motivi invece sono le ragioni che inducono le parti del contratto e sono diverse da un contraente all‟altro. I motivi sono, di regola, irrilevanti per il diritti: acquistano rilevanza solo nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi.
OGGETTO DEL CONTRATTO: cosa o, più in generale, il diritto reale o di credito che il contratto trasferisce da una parte all‟altra, oppure la prestazione che una parte si obbliga ad eseguire a favore dell‟altra.
Il contratto, in genere, ha più oggetti ma l‟oggetto è unico nei contratti che traferiscono cose o diritti o titolo gratuiti o in quelli con obbligazioni di una sola parte.
Art. 1346: l‟oggetto del contratto deve essere:
deve anche essere possibile giuridicamente: deve essere per legge un bene giuridico, cioè deve formare oggetto di diritti. Sono oggetti impossibili i beni inalienabili o fuori commercio
PRINCIPIO GENERALE DELLA LIBERTA‟ DELLE FORME: i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse o essere invece contratti taciti; i contratti espressi possono a loro volta essere contratti orali o scritti. Affinché il contratto sia valido e produttivo di effetti è sufficiente che la volontà delle parti si sia manifestata, qualunque sia il modo o la forma della sua manifestazione.
Fanno eccezione i contratti specialmente indicati dalla legge e i contratti immobiliari: contratti che trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili o che costituiscono o modificano o estinguono diritti reali su questi beni. Questi contratti devono essere conclusi per atto scritto, pena la nullità.
La forma scritta può consistere:
L‟atto pubblico e l‟autenticazione della scrittura privata sono solo speciali mezzi di prova. Inoltre servono per formare il titolo per la trascrizione del contratto nei registri immobiliari.
Forma solenne: caso eccezionale in cui la mancanza dell‟atto pubblico annulla il contrato, ad es. nel caso delle donazioni e del contratto di società per azioni.
Validità del contratto: in mancanza della forma prescritta il contratto è nullo.
Prova del contratto: il contratto è valido anche se non è redatto per iscritto ma nel caso in cui se ne contesti l‟esistenza è necessaria una prova.
CONTRATTO PRELIINARE: contratto con il quale le parti si obbligano, l‟una nei confronti dell‟altra, a concludere un futurocontratto del quale predeterminano il contenuto essenziale.
La figura più diffusa è il preliminare di vendita: non trasferisce la proprietà della cosa da una parte all‟altra, ma è fonte di obbligazione, per , di vendere e, per l‟altra, di comprare. Il trasferimento della proprietà si ha solo quando le parti concludono il contratto definitivo.
Il codice civile ne prescrive la forma, che deve essere la stessa del contratto definitivo (pena la nullità) e prevede l‟eventualità che una delle parti non adempia il preliminare: in tal caso l‟altra parte può rivolgersi a un giudice ed ottenere l‟esecuzione forzata dell‟obbligazione di contrattare e il giudice emetterà una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso.
Un‟altra figura è la minuta di contratto: le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto ma non ancora su punti essenziali (es. il prezzo). In tal caso se non si raggiunge il successivo accordo sui punti mancanti si è in presenza di un contratto con oggetto non determinato e non determinabile, quindi nullo.
Le norme a tutela del consumatore fanno riferimento al contratto che intercorre tra le seguenti parti:
Il contratto che intercorre tra questi due soggetti è valutato come contratto con il quale il contraente forte (il professionista) può imporre al contraente debole (consumatore), con la propria forza contrattuale, condizioni contrattuali che provocano, a danno del secondo, uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
CLAUSOLA VESSATORIA: clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio oggettivo dei diritti e degli obblighi reciproci.
L‟art. 33 presume vessatorie venti clausole, fino a prova contraria del professionista.
La categoria delle clausole è una categoria aperta: il consumatore può sempre dare prova che una data clausola provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e che è, quindi, una clausola vessatoria.
Nel caso di una contrattazione condotta fuori dei locali commerciali (porta a porta o a distanza) il codice del consumatore prevede il diritto di recesso dal contratto entro dieci giorni lavorativi perché il consumatore:
Differenza tra nullità e annullabilità del contratto (sta essenzialmente negli effetti):
Il contratto che contrasta con le norme imperative può essere:
La nullità è virtuale, l‟annullabilità è testuale.
Art. 1418: il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente (le ipotesi per le quali la legge dispone diversamente sono quelle dell‟annullabilità del contratto).
Norme imperative: norme non derogabili per volontà delle parti (non contengono l‟inciso “salvo patto contrario”).
Norme dispositive: ammettono una diversa volontà delle parti. Il contratto è nullo se:
. forma
Volontà e dichiarazione: l‟accordo si compone di due o più dichiarazioni di volontà nelle quali si distingue: la volontà (che il soggetto forma nella propria mente) e la dichiarazione (con la quale la volontà interna si manifesta all‟esterno). La sola volontà interna del soggetto è irrilevante per il diritto: gli effetti giuridici si producono solo in quanto alla dichiarazione corrisponda una volontà del dichiarante.
Il contratto è nullo per illiceità della causa, dell‟oggetto dei motivi. Assume rilievo la contrarietà a norme imperative del risultato che, con il contratto, le parti si propongono di realizzare sotto il triplice aspetto dell‟oggetto dedotto in contratto, della causa o dei motivi del contratto.
L‟oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. La formula legislativa esprime la difesa dei valorifondamentali della società, sia collettivi sia individuali. L‟atto di autonomia contrattuale che viola questi valori, per il risultato che si propone, è quindi nullo.
La difesa di questi valori fondamentali è generalmente realizzata con la formulazione legislativa di norme imperative ma è necessaria per l‟applicazione di una pena, non lo è per la dichiarazione di nullità.
L‟ordine pubblico è costituito da norme imperative che salvaguardano i valori fondamentali non esplicitamente formulate dalla legge ma che si ricavano per implicito, soprattutto dalla Costituzione.
Il buon costume è costituito da norme anch‟esse ricavabili per implicito dal sistema legislativo ma che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà.
L‟illiceità del contratto si articola nell‟illiceità dell‟oggetto, della causa e dei motivi.
L’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo strumento di attività contrarie a norme imperative, all‟ordine pubblico o al buon costume o quando la prestazione è un‟attività vietata.
L‟illiceità della causa, invece, riguarda la funzione del contratto: questo può avere un oggetto lecito ma una causa illecita, ad es. uno scambio di prestazioni lecite ma delle quali è vietato lo scambio oppure contratti conclusi in frode alla legge perché costituiti per eludere l’applicazione di una norma imperativa.
Il motivo è, di regola, irrilevante per il diritto ma diventa irrilevante quando è illecito, cioè contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Il motivo illecito rende nullo il contratto quando è motivo esclusivo del contratto ed è motivo comune ad entrambe le parti (non basta che il motivo illecito sia noto all‟altra parte, occorre che l‟altra ne sia partecipe e miri a trarre vantaggio personale dall‟attività illecita che la prima si propone di esercitare).
Il contratto è annullabile solo nei casi in cui la legge ricollega espressamente alla violazione di norme imperative la conseguenza dell‟annullabilità. Un primo ordine di casi è quello dell‟incapacità di contrattare di una delle parti, o per incapacità legale o naturale.
INCAPACITA‟ LEGALE
Sono legalmente incapaci di contrattare i minori di diciotto anni e gli interdetti (infermi totali di mente).
Sono parzialmente privi della capacità di contrattare gli emancipati (minori che hanno contratto il matrimonio) e gli inabilitati (parziali infermi di mente). Questi non possono compiere atti di amministrazione straordinaria del loro patrimonio.
Il contratto concluso dall‟incapace legale di agire è annullabile con una domanda al giudice:
L‟annullamento del contratto non può in ogni caso essere chiesto dall‟altro contraente capace.
INCAPACITA‟ NATURALE
È incapace naturalmente (cioè di intendere e di volere) chi è, giuridicamente, dotato di capacità legale:
La legge esige, oltre alla prova dell‟incapacità, ulteriori requisiti:
La legge considera l‟incapacità naturale non come fattore che altera la volontà ma come fattore che altera la causa dell‟atto o del contratto a condizioni gravemente pregiudizievoli per essa: nel caso in cui l‟ubriaco acquisti un oggetto che non gli serve ma a un prezzo di mercato giusto non sussiste alterazione dell‟equilibrio causale e il contratto è perfettamente valido.
L‟affidamento di chi ha contratto con l‟incapace ignorandone l‟incapacità è protetto per un interesse giudicato prevalente: l‟interesse generale ad una vasta e sicura circolazione dei beni. Fanno eccezione la donazione e la violenza fisica: in questi casi il contratto è nullo e non semplicemente annullabile.
Il contratto è, inoltre, annullabile se la volontà di una delle parti è stata dichiarata per errore o carpita con dolo o estorta con violenza. Queste tre ipotesi rientrano nella categoria dei vizi della volontà (o del consenso in caso di contratti).
L‟errore si divide in due specie: l‟errore motivo (o errore-vizio) e l‟errore ostativo. ERRORE MOTIVO
È l‟errore che insorge nella formazione della volontà, prima che questa venga dichiarata all‟esterno: consiste in una falsa rappresentazione della realtà che induce il soggetto a dichiarare una volontà che, altrimenti, non avrebbe dichiarato.
L‟errore motivo, per essere causa di annullabilità del contratto, deve essere un errore essenziale (art. 1428). È essenziale l‟errore determinante del volere cioè per cui il contraente, se non fosse incorso in errore, non avrebbe concluso; è tale se ricorre una delle ipotesi che prevede la legge. L‟errore può cadere:
sulla qualità dell‟oggetto à oppure non avrei comprato quel mobile sapendo che non era autentico
È , invece, irrilevante, l‟errore sul valore: non ci si può rivolgere al giudice per rimediare a un cattivo affare a meno che a indurre il contraente in errore l‟altro contraente con raggiri. L‟errore sul prezzo, invece, non è errore motivo ma errore ostativo.
sulle qualità personali dell’altro contraenteà il contraente è Tizio ma non è, come erroneamente credevo, in buone condizioni economiche
Questo errore assume rilievo solo nei contratti personali, cioè quei contratti in cui l‟identità o le condizioni personali dell‟altro contraente sono sempre determinanti del consenso; in questi casi basta la sola prova dell‟errore su identità e qualità personali dell‟altro contraente in quanto i due elementi costituiscono l’essenza del contratto.
Le prime tre ipotesi riguardano errori di fatto, cioè determinati da una falsa conoscenza di fatti, cose o persone. La quarta ipotesi riguarda errori di diritto, cioè provocato dall‟ignoranza o falsa conoscenza delle norme di legge.
L‟errore, per consentire l‟annullamento del contratto, deve essere essenziale e anche riconoscibile dall’altro contraente (art. 1428), deve cioè essere tale che una persona di normale diligenza avrebbe potuto evitarlo, conosciute le circostanze.
Anche questo principio protegge l’affidamento dell‟altro contraente e la sicurezza nella circolazione dei beni; vanno perciò considerati il contenuto e le circostanze del contratto, nonché le qualità dei contraenti.
ERRORE OSTATIVO
È l‟errore che cade, anziché sulla formazione della volontà, sulla sua esterna dichiarazione oppure è l‟errore commesso dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l‟errore è commesso dal dichiarante, nel secondo caso è commesso da un terzo. Solo il codice civile italiano equipara l‟errore ostativo all‟errore
motivo con la conseguenza che esso può portare all‟annullamento del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente.
IL DOLO
Corrisponde al concetto di inganno. Si divide in due tipi:
Il raggiro del terzo, per comportare l‟annullamento del contratto, deve essere noto (non semplicemente riconoscibile come nel caso dell‟errore) al contraente che ne ha tratto vantaggio: basta che quest‟ultimo ne fosse a conoscenza, non occorre che avesse cospirato con il terzo nel tramare l‟inganno.
Il cosiddetto dolus bonus consiste nelle esagerate vanterie delle qualità del proprio bene o della propria abilità professionale che, spesso, accompagnano l‟offerta di un bene o di una prestazione (è frequente nel contratto tra negoziante e cliente e nelle pubblicità dei prodotti industriali). Una persona di media avvedutezza sa che simili vanterie non corrispondono al vero perché frutto di esagerazione quindi nessuno può in questi casi chiedere l‟annullamento del contratto solo perché si è confidato nella veridicità della vanteria.
LA VIOLENZA
La violenza intesa come vizio del consenso è la cosiddetta violenza morale che consiste nell‟estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni op ai suoi familiari.
È diversa dalla violenza fisica, che esclude la volontà del dichiarante e comporta la
nullità del contratto.
La violenza morale, invece, è il mezzo con il quale si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte al ricatto tra rifiutare il consenso e subire il male minacciato oppure sottrarsi al male minacciato prestando il proprio consenso.
Il male minacciato può essere un male che minaccia:
Se riguarda, invece, parenti in via collaterale (fratelli) o affini (cognati) o persone non legate al contraente da rapporti di parentela (amici, soci d‟affari) l‟annullamento del contratto è rimesso alla valutazione del giudice che terrà conto delle circostanze del caso concreto.
Deve comunque trattarsi di un male ingiusto, ossia contrario al diritto: il cliente che minaccia di cambiare banca, minaccia un male lecito che può adottare nell‟esercizio della propria libertà contrattuale.
Analoga ipotesi è quella della minaccia di far valere un diritto: questa è causa di annullamento del contratto solo se è diretta a realizzare vantaggi ingiusti.
Il male minacciato deve, inoltre, essere notevole, cioè di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. Questa valutazione deve tener conto dell‟impressionabilità dell‟uomo medio avuto riguardo all‟età, al sesso e alla condizione della persona (gli anziani sono più impressionabili, le donne si spaventano più facilmente, un ammalato teme di più per la sua vita).
La violenza può provenire da un terzo ma, a differenza del dolo, non occorre che la violenza del terzo sia nota al contraente che ne ha tratto vantaggio.
Dichiarazione di nullità: chiunque dimostri di avervi interesse, anche se terzo rispetto alle parti, è legittimato a chiederla.
Dichiarazione di annullamento: solo la parte a favore della quale è prevista l‟annullabilità è legittimata a chiederla (la parte incapace di agire o un suo rappresentante, o la parte vittima di errore, dolo o violenza).
La nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in assenza di un‟apposita domanda dell‟interessato. L‟annullamento. Invece, può essere pronunciato dal giudice solo su domanda della parte legittimata.
L‟azione di nullità è imprescrittibile. L‟azione di annullamento è soggetta al termine di
prescrizione di cinque anni.
La sentenza di nullità del contratto opera retroattivamente (ed elimina ogni effetto del contratto) sia tra le parti sia rispetto a terzi, anche se questi sono in buona fede, cioè ignoravano la causa di nullità.
La sentenza di annullabilità del contratto, invece, opera retroattivamente tra le parti (e, tra queste, elimina ogni effetto del contratto) ma opera solo rispetto ai terzi di mala fede che
conoscevano la causa di annullabilità del contratto; non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede.
Nel conflitto tra protezione dell‟autonomia contrattuale e sicurezza della circolazione dei beni, la legge:
- nel caso del contratto nullo à sacrifica la seconda e protegge la prima
. nel caso di contratto annullabile à esprime un‟opposta valutazione.
Se però il terzo ha acquistato diritti a titolo gratuito o se l‟annullamento dipende da incapacità legale, la sentenza di annullamento produce gli stessi effetti di una sentenza di nullità.
Il contratto annullabile può essere convalidato (sanando il contratto ed evitando l‟azione di annullamento) in due modi:
Il contratto nullo, invece, non può essere convalidato ma è suscettibile di conversione: ciò accade quando un contratto presenta tuttavia i requisiti per un altro tipo di contratto.
Le cause di nullità che investono singole clausole del contratto comportano nullità solo di quelle clausole e non dell‟intero contratto:
La nullità o l‟annullabilità della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell‟intero contratto se la sua partecipazione al contratto non debba considerarsi essenziale e se il contratto può, pertanto, avere ugualmente attuazione con le parti restanti
Un contratto efficace produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale e, di regola, produce questo effetto nel momento stesso in cui si perfeziona, all‟atto della formazione dell‟accordo tra le parti.
Un contratto invalido è anche inefficace: la sua nullità o annullabilità lo rende improduttivo di effetti giuridici.
Il contratto valido, di regola, è anche efficace ma può accadere che un contratto, sebbene valido, sia inefficace.
Cause che possono rendere inefficace un contratto valido:
Le cause che provocano inefficacia sono a volte cause dello stesso ordine di quelle che producono nullità del contratto.
Cause di inefficacia che agiscono nel tempo:
Termine iniziale: l‟efficacia iniziale del contratto può essere subordinata dalle parti al raggiungimento di un termine.
Termine finale: limita nel tempo l‟efficacia del contratto.
Condizione sospensiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l‟iniziale efficacia del contratto.
Condizione risolutiva: avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata la cessazione degli effetti del contratto.
La condizione e termine, dunque, svolgono una funzione analoga. L‟unica differenza è che il termine si riferisce ad un avvenimento futuro ma certo; la condizione si riferisce ad un avvenimento futuro ma incerto.
L‟avvenimento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del contratto, non è ancora accaduto oppure è già accaduto ma del quale non si ha ancora notizia quando si conclude il contratto (es. cosa data per dispersa).
L‟avvenimento futuro e incerto può:
È nullo, invece, il contratto consistente nel semplice arbitrio di una delle parti à condizione sospensiva meramente potestativa.
La condizione contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, sia essa sospensiva o risolutiva, rende nullo il contratto.
È impossibile la condizione che consiste in un evento irrealizzabile:
Per questo si distinguono:
Condizione volontaria: condizione apposta al contratto per volontà delle parti.
Condizione legale: è la stessa legge a subordinare l‟efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto, ad es. l‟approvazione del contratto da parte delle autorità di controllo: senza autorizzazione ilo contratto non è efficace.
Simulazione: i contraenti creano, con la propria dichiarazione, solo le parvenze esteriori di un contratto del quale non vogliono gli effetti oppure diverso da quello che essi hanno voluto.
La simulazione può assumere tre forme:
Controindicazione: accordo di simulazione nel quale risulta la volontà di concludere un accordo simulato o di farlo concludere da altri.
L‟accordo di simulazione relativa e assoluta è, quanto meno, un accordo a due (a meno che non si simuli un contratto plurilaterale); nell‟interposizione fittizia, invece, deve essere quanto meno un accordo a tre in quanto partecipano le parti del contratto simulato e l‟interponente. Non basta un accordo a due tra interposto e interponente.
La simulazione è causa di inefficacia solo relativa del contratto e determina conseguenze diverse tra le parti rispetto a terzi:
. creata dal contratto simulato
Entrambe le regola proteggono i terzi ma hanno esigenze diverse:
Prova del contratto simulato:
Le norme sulla simulazione, oltre che ai contratti, si applicano anche agli atti unilaterali recettizi (cioè destinati a persona determinata) se sono simulati per accordo tra dichiarante e destinatario della dichiarazione.
Non è invece possibile parlare di simulazione per gli atti unilaterali non recettizi, come l‟offerta al pubblico: l‟eventuale controindicazione unilaterale non ha alcun valore giuridico, neppure se redatta per iscritto.
CONTRATTO FIDUCIARIO
Si ha quando la causa del contratto eccede lo scopo che le parti perseguono attraverso il contratto. Questo eccesso della causa risulta da uno specifico patto intercorso tra i contraenti (patto fiduciario) che ha la funzione di riportare il contratto entro i limiti dello scopo dei contraenti (es. vendita a scopo di locazione o vendita a scopo di mandato a vendere).
Il contratto fiduciario si distingue dal contratto simulato perché mira a realizzare effetti che sono voluti dalle parti. Esso è, in linea di principio, valido ed efficace e in caso di inadempimento del patto fiduciario si può agire in giudizio per l‟adempimento.
Il patto fiduciario ha efficacia meramente obbligatoria, non efficacia reale: vincola tra loro le parti ma non è opponibile a terzi: chi acquista un bene con contratto fiduciario ne acquista la piena proprietà e può validamente e liberamente disporne.
Il contratto fiduciario è nullo se è un contratto in frode alla legge. CONTRATTO INDIRETTO
Si ha quando un determinato contratto viene utilizzato dalle parti per realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa, ad es. la vendita per una cifra irrisoria dove la vendita è utilizzata per la funzione di donazione.
Il contratto indiretto è nullo se risulta concluso in frode alla legge.
Può accadere che una o entrambe le parti del contratto siano soggetti diversi dalle parti del rapporto.
Rappresentanza: un soggetto (rappresentante) partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà e un altro soggetto (rappresentato) subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante acquistando i diritti e le obbligazioni che derivano dal contratto.
Il potere di rappresentanza può essere conferito:
In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, a patto che siano rispettate tre condizioni.
Non basta che l‟altro contraente sapesse che egli non contrattava nel proprio interesse, occorre la spendita del nome: il contratto deve essere concluso in nome o con la menzione del nome del rappresentato. Se un soggetto agisce in nome proprio, omettendo di agire per conto altrui, il contratto produce effetti solo nei suoi confronti.
Nella rappresentanza legale il potere di rappresentanza è inerente a una qualità del rappresentante (quella di genitore o di tutore). Nella rappresentanza legale deriva da una dichiarazione di volontà del rappresentato che è la procura: è un atto unilaterale (un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo) e non recettizio (rivolto alla generalità di terzi e non a un destinatario determinato).
La procura può essere:
La procura deve avere la stessa forma del contratto da concludere (ad es. la procura a vendere deve essere, anch‟essa, redatta per iscritto)
Può accadere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri o può accadere che qualcuno, pur investito dei poteri rappresentativi, ecceda i limiti di questi poteri. In entrambi i casi si parla di falsus procurator, falso rappresentante. Il contratto concluso dal falso rappresentante è un contrattoinvalido einefficace: non può produrre effetti nei suoi confronti né tantomeno nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito.
La persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito può rettificare il contratto con una ratifica che sana l‟originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato. La ratifica può anche essere sollecitata dal terzo contraente e, se dichiarata, ha effetto retroattivo (il contratto diventa efficace dalla sua data non da quella della ratifica.
L‟inefficacia del contratto protegge adeguatamente il soggetto il cui nome sia stato falsamente speso ma sacrifica l‟interesse del terzo contraente à il rischio di imbattersi in un falso contraente ricade sul terzo contraente e non sul soggetto il cui nome è stato falsamente speso. Il terzo contraente può solo pretendere il risarcimento dei danni al falso rappresentante senza colpa, cioè senza negligenza da parte sua: se egli poteva rendersi conto con l‟uso dell‟ordinaria diligenza di contrattare con un falso rappresentante non ha neppure diritto al risarcimento del danno.
INTERESSE CONTRATTUALE NEGATIVO
Nel caso in cui la responsabilità del falso rappresentante sia una responsabilità da fatto illecito, l‟interesse contrattuale negativo è il danno risarcibile, corrispondente a una somma pari alla diminuzione patrimoniale che il terzo non avrebbe subito se non avesse contrattato con il falso rappresentante (considerando le spese per la contrattazione e il danno delle occasioni perdute).
Il rappresentante non può utilizzare il potere di rappresentanza per realizzare il proprio interesse o quello di un terzo.
Questo può accadere quando il rappresentante conclude un contratto in una situazione di conflitto di interessi con il rappresentato: in questo caso il contratto è annullabile su domanda del solo rappresentato.
Un‟ipotesi tipica è quella del contratto che il rappresentante conclude con se stesso: anche in questo caso il contratto è annullabile su domanda del rappresentato a meno che il rappresentante non fosse autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contratto non fosse determinato in modo tale da escludere un conflitto di interessi.
RAPPRESENTANZA
Il rappresentante agisce per procura del rappresentato e conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato.
La capacità legale di agire deve essere presente nel rappresentato perché è egli che dispone dei propri diritti e quindi ne deve essere legalmente capace. Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire il contratto è annullabile anche se concluso da un rappresentante pienamente capace.
Non è necessaria, invece, la capacità legale di agire del rappresentante : per la validità del contratto basta la capacità naturale di agire e quindi anche un minorenne, come rappresentante altrui, può concludere un contratto.
Il rappresentante è investito del potere di determinare il contenuto del contratto da concludere e questo potere, se la procura non pone limiti, comprende ogni elemento del contratto. Il rappresentante dichiara, a nome altrui, la propria volontà e ciò produce due conseguenze:
Alcuni elementi del contratto possono essere predeterminati nella procura e, quindi, il contenuto del contratto è determinato sia dalla volontà del rappresentante che del rappresentato (il rappresentante dichiara una volontà solo in parte sua). Conseguenze:
AMBASCERIA
Tutti gli elementi del contratto da concludere sono stati predeterminati dal rappresentato e il rappresentante si limita a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui. Colui che agisce è semplice portavoce della volontà di un altro soggetto.
In questo caso i vizi della volontà e gli altri stati soggettivi sono sempre e soltanto quelli del rappresentato. È, però, rilevante l‟errore ostativo del portavoce: se questo sbaglia nel dichiarare la volontà del rappresentato il contratto è annullabile.
In generale, quando l‟interno rapporto in base al quale un soggetto riceve una procura da un altro soggetto non è altrimenti qualificabile (non c‟è un contratto di lavoro, non c‟è un contratto di agenzia, ecc.) si è in presenza di un mandato.
Mandato: contratto con il quale un soggetto (mandatario) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo; il contratto si presume oneroso: il mandatario ha diritto, salvo patto contrario, a un compenso.
Differenza tra mandato e procura:
innome del mandante
Mandato senza rappresentanza: un soggetto conferisce a un altro soggetto un mandato e non anche una procura. In questo caso il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome, con la conseguenza che lui (e non il mandante) acquista diritti e assume obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il terzo. Il mandatario è, però, obbligato a ritrasferire al mandante i diritti che ha acquistato e ha diritto ad essere rimborsato per quanto ha dovuto pagare, essendosi obbligato in proprio nome, al terzo contraente.
Contratto come atto: fonte di obbligazione e di diritti delle parti:
Contratto come rapporto contrattuale: insieme dei diritti e delle obbligazioni reciproche che nascono dal contratto
Esecuzione del contratto: adempimento, da parte dei contraenti, delle obbligazioni assunte con il contratto.
Si distinguono contratti:
Il contratto ha forza di legge: è, per ciascuna delle parti, un atto di autonomia privata che esse possono compiere o non compiere ma, una volta che l‟accordo è perfezionato, le parti sono tenute a rispettarlo alla stesso modo con cui sono tenute ad osservare la legge.
È possibile sciogliere il contratto:
Nei contratti a esecuzione istantanea e a esecuzione differita la facoltà di recesso può essere esercitata solo se la parte non ha eseguito o non ha cominciato ad eseguire la prestazione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, invece il recesso è possibile anche se è già iniziata l‟esecuzione del contratto ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite.
Nei contratti plurilaterali il recesso di una parte non comporta il recesso dell‟intero contratto se la sua partecipazione al rapporto contrattuale non è considerata essenziale.
Sono analoghe le regole per le modificazioni del contratto: le parti non possono unilateralmente modificarlo a meno che la possibilità di modifica non sia stata prevista dal contratto.
Il contratto si può sciogliere anche per cause ammesse dalla legge che si dividono in due ordini:
I contratti di durata instaurano tra le parti un vincolo destinato a protrarsi nel tempo e per questo pongono problemi di protezione della libertà contrattuale del contraente più debole.
La legge nega, in linea di principio, l‟ammissibilità di rapporti contrattuali perpetui che vincolino le parti per tutta la loro esistenza. Anche se il contratto è atto di autonomia contrattuale e che l‟accettazione di un contratto di durata è espressione della libertà del singolo, l‟accettazione di un simile vincolo equivale a una rinuncia alla libertà di contrattuale. Inoltre si oppongono anche esigenze di protezione dell’interesse generale: lo sviluppo economico dipende dal più proficuo impiego delle risorse e i vincoli contrattuali perpetui ne rappresentano un ostacolo.
Per soddisfare queste esigenze la legge utilizza due figure:
à recesso puro e semplice: mero atto di autonomia del singolo che non richiede . . . . .
.. giustificazione
à recesso per giusta causa: deve essere giustificato dal contraente che recede
Effetti obbligatori si fa riferimento alle obbligazioni che derivano dal contratto.
Effetti reali: si fa riferimento agli effetti prodotti direttamente dal contratto, al momento stesso della formazione dell‟accordo tra le parti.
Contratti con effetti obbligatori: contratti solo fonte di obbligazione delle parti
Contratti con effetti reali: contratti che producono l‟effetto di trasferire la proprietà o altri diritti, oltre ad essere fonti di obbligazioni.
Principio consensualistico: nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato.
Si diventa proprietari al momento del contratto. Se la consegna della cosa è differita nel tempo ci viene consegnata una cosa già nostra, anche se il pagamento è differito nel tempo paghiamo una cosa già nostra (l‟alienante non pagato è, comunque, protetto dalla legge).
Il principio consensualistico opera nel contratto che ha per oggetto il trasferimento di una cosa determinata. Nel caso di cose determinate solo nel genere (tot barili di petrolio) la proprietà passa solo al momento dell‟individuazione fatta d‟accordo tra le parti (quei dati barili di petrolio). Se si tratta di merci da trasportare da un luogo a un altro la proprietà passa al momento della consegna allo spedizioniere.
È importante stabilire il momento in cui la proprietà passa perché il rischio del perimento della cosa incombe sul proprietario:
CONTRATTI CONSENSUALI E CONTRATTI REALI
Contratti consensuali: contratti che si perfezionano per il solo accordo delle parti, che risulta quindi necessario e sufficiente..
Contratti reali: contratti il cui accordo delle parti è necessario ma non sufficiente: occorre anche la consegna della cosa che forma l‟oggetto del contratto, es. comodato, deposito, mutuo.
Nei contratti consensuali a consegna della cosa che forma oggetto del contratto è adempimento di un‟obbligazione già sorta al momento dell‟accordo. Nei contratti reali il contratto si perfeziona solo con la consegna.
La consegna, nei contratti consensuali, è comunque importante: se, con successivi contratti, una parte concede a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa prevale tra essi quello che per primo ha conseguito il godimento della cosa.
In generale: tra più acquirenti di un bene mobile prevale chi ha conseguito per primo il possesso; tra più acquirenti di un bene immobile prevale chi ha per primo trascritto l‟acquisto.
Principio generale: il contratto vincola le parti ma non produce effetto rispetto a terzi. È un aspetto negativo dell‟autonomia contrattuale: nessuno può compiere un‟obbligazione o perdere un diritto contro la sua volontà.
PROMESSA DEL FATTO O DELL‟OBBLIGAZIONE DEL TERZO
Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo obbliga solo se stesso: se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso il promittente dovrà risarcire l‟altro contraente del danno subito (es. patto di non alienare l‟auto per sei mesi).
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE
Al momento della conclusione del contratto, una delle parti può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto. Questa facoltà è piuttosto usata da chi svolge un‟attività professionale di compravendita di immobili o valori mobiliari perché evita di fare un secondo passaggio di proprietà quando avrà trovato un nuovo compratore. La nomina
deve essere fatta entro tre giorni oppure entro il termine stabilito dal contratto e deve essere accompagnata dall‟accettazione del terzo (altrimenti si viola il principio generale).
CONTRATTO A FAVORE DI TERZO
È un‟eccezione al principio generale che si giustifica per il fatto che il terzo non assume obbligazioni ma acquista solo diritti. Le parti del contratto sono lo stipulante (colui che contratta a favore di un terzo) e il promittente (colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo).
Non occorre, quindi, l‟accettazione del terzo: questo acquista il diritto verso il promittente per effetto della stipulazione a suo favore. Se il terzo rifiuta la stipulazione la prestazione resta a beneficio dello stipulante.
La stipulazione a favore di terzi è valida solo se lo stipulante vi abbia un proprio interesse a procurare un beneficio al terzo: può essere un interesse di natura patrimoniale o basato su legami affettivi (es. assicurazione della propria vita a favore dei figli).
La causa del contratto può essere:
La causa dei contratti a titolo oneroso è lo scambio di prestazioni tra le parti quindi questi contratti sono detti anche contratti a prestazioni corrispettive: la prestazione di una parte trova giustificazione nella prestazione dell‟altra.
Il rapporto di corrispettività tra prestazioni è detto sinallagma (che costituisce la causa del contratto) e si realizza nella fase di esecuzione del contratto.
Alterazione della causa del contratto: lo scambio in cui questa consiste non può più compiersi o non può compiersi alle condizioni economiche prestabilite.
A questo riguardo si parla di difetto funzionale della causa che si manifesta in sede di esecuzione del contratto e investe, anziché il contratto, il rapporto contrattuale e comporta la risoluzione del contratto.
Si parla invece di difetto genetico della causa quando il contratto ha una mancanza originaria della causa o una sua illiceità. In questo caso il difetto investe il contratto e comporta la sua nullità.
Risoluzione: scioglimento del contratto. Lo rendono possibile le cause ammesse dalla legge, ossia il contratto può sciogliersi senza necessità del mutuo consenso delle parti.
La risoluzione non è una vicenda del contratto, ma del rapporto contrattuale: il contratto resta valido ma il rapporto contrattuale si scioglie con effetto retroattivo tra le parti (l‟effetto retroattivo della risoluzione non si produce rispetto a terzi).
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica l‟effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.
Nei contratti plurilaterali vale la solita regola: la risoluzione del contratto rispetto a una parte non comporta lo scioglimento dell‟intero contratto a meno che la parte non sia considerata essenziale.
La legge prevede tre generali cause di risoluzione del contratto:
L‟inadempimento di una parte, che permetta la risoluzione del contratto, deve presentare un requisito ulteriore rispetto al comune concetto di inadempimento: si deve trattare di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all‟interesse dell‟altra parte (l‟inadempimento di una parte è tale da rendere non più giustificata la controprestazione dell‟altra).
La risoluzione per inadempimento può assumere due forme:
Il rapporto di corrispettività tra le prestazioni contrattuali legittima ciascuna parte al rifiuto di adempiere la propria prestazione se l‟altra non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria.
Un'altra eccezione è basata sul mutamento delle condizioni patrimoniali dell‟altro contraente, divenute tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione: la parte tenuta ad eseguire la prestazione per prima può sospendere l‟esecuzione della prestazione. La parte inadempiente è in ogni caso tenuta a risarcire il danno cagionato alla controparte.
CLAUSOLA PENALE E CAPARRA
Il contratto può prevedere una penale che viene versata solo per l‟inadempimento o per il ritardo con il duplice effetto di:
La caparra, invece, è una somma di denaro che una parte dà all‟altra nel momento stesso della conclusione del contratto (detta anche caparra confirmatoria). Possono allora verificarsi tre situazioni:
La caparra penitenziale, invece, è sempre data al momento della conclusione del contratto ma il recedente la perde o deve il doppio di quella ricevuta.
L‟impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore comporta l‟estinzione dell‟obbligazione.
Nel caso in cui l‟obbligazione estinta derivi da un contratto a prestazioni corrispettive, l‟impossibilità sopravvenuta di una prestazione rende priva di ogni giustificazione la controprestazione. Essa comporta la risoluzione del contratto e l‟estinzione dell‟obbligazione dall‟altra parte (quindi la parte liberata dall‟obbligazione non può chiedere la controprestazione e, se l‟ha già ricevuta, deve restituirla).
Se l‟impossibilità sopravvenuta della prestazione è solo parziale, il contratto non si risolve ma l‟altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione e può recedere dal contratto.
Nella disciplina della sopravvenuta impossibilità parziale di una delle prestazioni non c‟è solo un rapporto di corrispettività, c‟è anche uno specifico rapporto di corrispettività tra il valore economico dell‟una e quello dell‟altra.
I contratti commutativi sono quei contratti a prestazioni corrispettive che hanno la funzione di attuare uno scambio tra prestazioni economicamente equivalenti dove le vicende straordinarie e imprevedibili, successive al contratto, che modificano il valore di una prestazione e provocano uno squilibrio economico influiscono sulla misura della controprestazione o, addirittura, sulla sorte del contratto.
L‟eccessiva onerosità sopravvenuta riguarda i contratti a esecuzione differita e i contratti a esecuzione continuata o periodica.
La parte che deve la prestazione diventata eccessivamente onerosa può domandare la risoluzione giudiziale del contratto; l‟altra parte, se vuole evitare la risoluzione, può offrire di modificare equamente le condizioni contrattuali.
NB: l‟onerosità sopravenuta deve essere eccessiva: deve consistere in un forte squilibrio tra il valore economico delle due prestazioni che abbia reso il contratto sensibilmente iniquo per una delle parti.
CONTRATTI ALEATORI: contratti nei quali un contraente si obbliga a una prestazione ma è incerto, al momento della conclusione del contratto, se gli sarà dovuta la controprestazione; accetta perciò il rischio di dover eseguire la propria prestazione senza ricevere nulla in cambio. Il contratto può essere aleatorio:
Le norme sulla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non si applicano ai contratti aleatori. Ad essi si applicano le norme sulla risoluzione per inadempimento o per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
È, invece, irrilevante lo squilibrio economico originario tra le prestazioni: in sede di formazione del contratto, domina il principio dell‟autonomia contrattuale che è insindacabile e incensurabile (ognuno è libero di contrattare a condizioni a sé svantaggiose e vantaggiose per la controparte).
A questo principio generale però sono stati apportati due temperamenti che vanno entrambi sotto il nome di rescissione.
Rescissione: scioglimento o risoluzione del contratto per le sue specifiche cause:
prestazione ricevuta deve essere inferiore alla metà del valore che la prestazione eseguita aveva al tempo del contratto
La rescissione per lesione non può essere domandata per i contratti aleatori.
La parte contro cui è stata chiesta la rescissione del contratto può evitarla offrendo di modificare le condizioni del contratto in modo da ricondurle ad equità.
La rescissione è soggetta al termine di prescrizione di un anno.
Presupposizione: causa di risoluzione del contratto non prevista dalla legge ma riconosciuta dalla giurisprudenza. Consiste in un presupposto oggettivo del contratto che le parti hanno avuto presente al momento della sua conclusione ma che non hanno menzionato nel contratto, es. chi prende in locazione un balcone per assistere ad una manifestazione pubblica ma poi la manifestazione viene spostata e questo pretende la restituzione del corrispettivo già versato.
Per molto tempo si è negato ogni valore giuridico alla presupposizione in quanto i motivi del contratto sono irrilevanti per il diritto. È accolta oggi l‟opposta soluzione basata sulla buona fede nell‟interpretazione e nell‟esecuzione del contratto e sul fatto che l‟evento sopraggiunto ha prodotto un‟alterazione funzionale della causa che non rende più giustificabile lo scambio tra le prestazioni.
Fonte: http://www.sharenotes.it/doc/appunti/pdf/ROLRIA201212121528.pdf
Sito web da visitare: http://www.sharenotes.it/
Autore del testo: O.Landi
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