Riassunto libro delle proprietà

Riassunto libro delle proprietà

 

 

 

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Riassunto libro delle proprietà

LIBRO DELLE PROPRIETA’

AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ.
Azioni petitorie
Si caratterizzano perché spettano a chiunque si trovi ad interferire con il pacifico godimento della proprietà. Da una parte mirano ad affermare la titolarità del diritto di proprietà, sia contro chi la contesti direttamente (persona che si rivolge al proprietario di quei determinati terreni) sia nei confronti di chi vanti un diritto su quel bene.

  • Azione di rivendicazione (art. 948 CC): viene concessa a favore di colui che si afferma essere proprietario del bene, che però non ha il possesso di quel bene e vuole la consegna da parte di chi lo detiene. È necessario dimostrare di essere divenuti proprietari di quel bene, la dimostrazione deve avvenire a titolo originario.
    • Nel caso di bene immobile è sufficiente che si dimostri che fra me e il soggetto dal quale mi viene trasferito il diritto, il bene è stato posseduto per un tempo necessario ad uso capirlo (più di 20 anni).
    • Nel caso di bene mobile, vale l’articolo 1153 CC: colui al quale viene alienato il bene mobile da parte di chi non è proprietario acquista la proprietà quando esiste possesso, buona fede, un titolo idoneo al trasferimento del bene.
  • Azione negatoria (art 949 CC): scopo: il proprietario della cosa chiede al giudice che venga dichiarata l’inesistenza di diritti che sono affermati sulla cosa di cui si pretende proprietario da altre persone, quando pretende di tenerne pregiudizio. Il proprietario può chiedere la cessazione di eventuali molestie fino a tenere il risarcimento del danno.
  • Azione di regolamento di confini (art 950 CC): presuppone l’incertezza del confine tra due fondi, è incerta l’estensione della proprietà contigua. Il giudice si affida alle mappe catastali. Vedere esattamente dov’è il confine tra un terreno e un altro.
  • Azione per apposizione di termini (art 951): i proprietari di due fondi continui non riescono ad accordarsi perché i segni che delimitano la proprietà non sono visibili o riconoscibili. C’è già il confine ma non è ben delimitato.

DIRITTI REALI MINORI
Diritti reali limitati: limitano la proprietà altrui e attribuiscono al titolare la possibilità di trarre determinate utilità dalla cosa che è di proprietà altrui:

  • Superficie (art 952 CC): diritto di fare o di mantenere una costruzione al di sopra o anche al di sotto di un suolo altrui, vi è una dissociazione tra la proprietà della costruzione e la proprietà del fondo (quando il proprietario del suolo attribuisca ad altre persone la facoltà di costruire su proprio terreno). In genere viene costituito per un tempo determinato, e alla scadenza del termine il proprietario del suolo diventa anche il proprietario della costruzione fattavi sopra o sotto.
  • Enfiteusi: diritto che è strettamente inerente alla proprietà agraria. Diritto di godimento che spetta al proprietario: è possibile migliorare il fondo, apportarvi delle migliorie, ma il proprietario ha diritto a ricevere un canone annuo. Può essere perpetua o anche a tempo determinato. Il legislatore apporta un limite minimo di 20 anni.
  • Usufrutto (art 981 CC): diritto di godere e di disporre di una cosa e usarla per trarne frutti, con il solo obbligo di rispettare la destinazione economica. Può essere costituito per legge. (genitori hanno l’usufrutto legale sui beni di proprietà del figlio). Può essere costituito anche per testamento. Comporta una limitazione notevole del diritto di proprietà: non si può mutare la destinazione economica del bene oggetto di usufrutto. L’usufrutto è un bene temporaneo, limite massimo che se viene costituito a favore di una persona fisica è relativo alla durata di vita della stessa, nel caso vi sia usufrutto nei confronti di una cosa, l’usufrutto non potrà durare più di 20 anni. Ci possono essere usufrutti che hanno per oggetto cose consumabili, al termine dell’usufrutto ci sarà l’obbligo dell’usufruttuario di corrispondere con una somma in denaro
  • Diritto di uso: diritto che consente al titolare di servirsi di una determinata cosa e se questa dà frutti, di percepirli in proporzione al bisogno proprio e della propria famiglia. Dato il carattere personale, questo diritto non si può né cedere, né dare in locazione, e si estingue alla morte della persona che lo detiene.
  • Diritto d’abitazione: diritto che dà il godimento di una casa limitatamente ai bisogni del titolare o della famiglia. Non si può né cedere né dare in dotazione.
  • Diritto di servitù (art. 1027 CC): si parla di servitù previale. È un peso che viene imposto su un fondo per l’utilità di un altro fondo, attiguo, che appartiene a un diverso proprietario. Attribuisce il diritto di godimento di un bene immobile che si definisce fondo servente, per la migliore utilizzazione di un altro immobile, definito fondo dominante.

Servitù negative: quando il proprietario del fondo deve astenersi dal compiere una determinata attività.
Servitù affermative: il contrario -.-“
Possono essere apparenti o non apparenti. Apparenti: quando esistono delle opere visibili destinate alla servitù. Nascono per contratto o per testamento o per destinazione di padre di famiglia (quando due fondi che attualmente sono divisi, precedentemente sono appartenuti ad un proprietario unico, mantengono la servitù che avevano quando erano uniti). La servitù si può ottenere anche mediante sentenza del giudice.
Azione confessoria: azione con cui il titolare chiede che sia accertata dal giudice l’esistenza del suo diritto nei confronti di chi lo nega o lo contesta.

Il diritto di proprietà era inerente al diritto di proprietà spettante a una sola persona.
Comunione di proprietà: la proprietà spetta in comune a più persone. La comunione del diritto di proprietà può sorgere per contratto. La comunione può essere di quote uguali o di quote diverse. La proprietà in comunione si può vendere solamente con il consenso di tutti i partecipanti. Può essere volontaria quando si costituisce per volontà delle parti. Può essere anche incidentale quando ci sono due proprietari di due fondi con un muro che separa le due proprietà, i proprietari avranno in comunione la metà del muro.

POSSESSO (art 1140)
Potere di fatto, potere sulla cosa, che si manifesta in un’attività che corrisponde all’esercizio della proprietà o di altro esercizio reale. Viene esercitato sulla cosa da un soggetto che non è titolare del diritto di proprietà. Il possesso allude alla situazione di fatto per cui una determinata persona ha la disponibilità di una determinata cosa a prescindere da qualsiasi diritto sulla cosa stessa. Elementi del possesso:

  • Corpus: oggetto, bene materiale.
  • Animus: volontà di esercitare su quella determinata cosa il diritto di proprietà.

Es. il furto di un’autovettura non fa perdere la proprietà della vettura, ma ne fa perdere il possesso: ne sottrae il potere di fatto che quella persona ha sulla propria autovettura.
Si può esercitare in diversi modi:

  • Utilizzando la cosa direttamente;
  • Tenendo a disposizione la cosa;
  • Per mezzo di un dipendente (quando faccio guidare la macchina dall’autista);
  • Facendo custodire la cosa da terzi;
  • Concedendo il godimento a terzi.

Tutela del possesso: si acquista con azioni possessorie: il possessore viene tutelato indipendentemente se il suo possesso sia legale o meno.
Azioni possessorie:

  • Azione di reintegrazione (Art 1168,): funzione recuperatoria: tende a reintegrare nel possesso del bene chi ne è stato spogliato e consente al possessore che sia stato violentemente o occultamente spossessato di una cosa mobile, di chiedere al giudice la reintegrazione del possesso. Concessa anche a chi ha il potere formale sulla cosa (detentore) o a chi detiene la cosa per ragioni di servizio. Questa tutela è concessa indipendentemente dal modo in cui il possesso è stato acquistato.
  • Azione di manutenzione (Art 1170): azione accordata a chi ha subito delle molestie nel possesso di un bene mobile, la persona può chiedere che siano cessate le azioni che provocano disturbo (danneggiamenti, minacce, intimidazioni). Il possessore molestato deve detenere il possesso per oltre un anno in modo continuo e non interrotto.

Entrambe le azioni vanno esercitate entro un anno dalle turbative, possono essere esercitate indipendentemente da ogni possessore.

  • Azioni di nunciazione: azioni che hanno la finalità di prevenire un danno o un pregiudizio che possa derivare alla cosa oggetto del possesso.
    • denuncia di nuova opera: denuncia effettuata dal proprietario, possessore che abbia motivo di temere che da una nuova opera che sia stata iniziata da un anno e non ancora conclusa possa derivare un danno grave per il possesso.
    • denuncia di danno temuto: azione di competenza sia del proprietario che del possessore, quando vi è un pericolo di un danno grave o molto vicino, derivante da una cosa molto vicina (edificio, albero) non da una persona.
  • Usu capione: istituto per il quale il possesso protratto per un certo periodo di tempo si produce l’acquisto della proprietà. Il possesso non dev’essere acquistato né in modo violento né clandestino. Per i beni immobili si compie in 20 anni, per i beni mobili registrati 10 anni.

ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DI UNA COSA MOBILE DA PARTE DI CHI NON È TITOLARE DELLA PROPRIETÀ SUL BENE (art 1153)
Definisce gli effetti dell’acquisto del possesso di beni mobili affermando come colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà quando esiste il possesso, la buona fede (a meno che non dipenda da colpa) ed un titolo idoneo al possesso di questo.

Acquisto in buona fede (Art. 1155): se un soggetto con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella che ha acquistato in buona fede il possesso, è preferita alle altre anche se il suo titolo è di data posteriore.

Detenzione: consiste nell’avere la cosa nella propria immediata disponibilità materiale. Elementi:

  • Corpus

Non esiste l’intenzione di esercitare sulla cosa il potere di proprietario, ma esiste l’audatio possessionis:  riconoscimento che un altro soggetto è possessore di questa cosa.
Es. il ladro ruba un gioiello, diventa possessore dell’oggetto rubato. Il ladro ha il possesso perché esercita abusivamente un potere che corrisponde al potere relativo al diritto di proprietà. Nel caso in cui il ladro consegni il gioiello al suo complice, questo complice ne ha la detenzione, perché riconosce che il suo amico è comunque possessore.

 

IV LIBRO: OBBLIGAZIONI

Obbligazione: rapporto tra due parti per il quale una di queste è obbligata ad eseguire una determinata prestazione a favore dell’altra parte. Ha il dovere giuridico di tenere un determinato comportamento. Mentre nei diritti reali un soddisfacimento del diritto reale poteva essere eseguito mediante l’uso diretto del bene, nelle obbligazioni il creditore ha bisogno del debitore per poter essere soddisfatto. Un’altra differenza è che il diritto reale è un diritto che è opponibile erga omnes, mentre il diritto di credito si può far valere solo nei confronti del debitore.
Il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. Se la pretesa del creditore rimane insoddisfatta può rivolgersi al giudice per applicare delle misure coercitive.

Ci sono due tipi di obbligazioni:

  • Obbligazioni civili:
    •  Quando il debitore deve tenere una determinata condotta, deve adempiere una determinata prestazione nei confronti del debitore.
    •  Il creditore ha una pretesa ad ottenere una prestazione, ma solamente nei confronti di quel debitore, non di altri.
  • Obbligazione naturale: qualsiasi dovere morale, sociale in forza del quale una persona sia tenuta ad eseguire una prestazione patrimoniale nei confronti di un altro soggetto. Questa attribuzione patrimoniale non fa sorgere alcun obbligo giuridico. (il debitore naturale non è obbligato ad adempiere dal punto di vista giuridico, ma solamente in forza di doveri valutabili sul piano morale, es. debito di gioco).
  • Fonti delle obbligazioni (Art 1173)

Le obbligazioni derivano da due sorgenti: da contratto in primis, e secondariamente da fatto illecito. Derivano anche da ogni altro atto a fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. La prestazione cui il debitore obbligato può consistere in una prestazione di dare, fare o non fare.

Prestazione: comportamento dovuto e risultato di quel comportamento. La prestazione deve comunque avere carattere patrimoniale: deve essere suscettibile di una valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse del debitore, che può anche essere non patrimoniale.
Requisiti che deve avere la prestazione:

  • Deve avere carattere patrimoniale.
  • Deve soddisfare l’interesse del creditore: esigente patrimoniali, culturali o morali.
  • Deve essere possibile: l’impossibilità della prestazione rende nullo il contratto. Per parlare di impossibilità non basta che vi sia una semplice difficoltà.
  • Deve essere lecita: non contraria all’ordine pubblico, al buon costume.
  • Deve essere determinata.

DIRITTI REALI: assoluti, si fanno valere per tutti. I diritti obbligazionari, solo relativi: si fanno valere solo nei confronti di determinati soggetti.
Il diritto reale è un diritto di cui il titolare gode di per sé, senza la collaborazione di soggetti terzi. Per il diritto obbligazionario è necessaria la cooperazione.

Le obbligazioni si estinguono attraverso l’adempimento: l’esatta estinzione della prestazione. Rapporto temporaneo, destinato ad estinguersi con l’adempimento della prestazione.
Il debitore deve curare la sua prestazione, con attenzione, perizia e prudenza.
Nell’obbligazione inerente a un’attività professionale l’adempimento si concretizza quando la prestazione deve essere realizzata.
adempido adempire adempimi adempifa adempisol adempila adempiSì!

Mancano appunti
ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE

Tempo dell’adempimento (Art 1183): è sempre necessario un termine, se manca viene stabilito dal giudice. Quando viene dato un termine per l’adempimento è sempre a favore del debitore. Nel caso sia indicato un temine per l’adempimento il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine. Il pagamento dev’essere fatto al creditore o al suo rappresentante legale (anche agenzia della banca). Solamente il pagamento che viene fatto al creditore o al rappresentante legale libera il debitore. Egli rischia di dover pagare nuovamente se il creditore non ratifica il pagamento fatto.
Prestazione in luogo dell’adempimento (Art 1197): il creditore ha diritto all’esatta esecuzione della prestazione, e quindi può legittimamente esigere una prestazione diversa che abbia valore uguale o maggiore. Vi dev’essere il consenso. Il debitore che senza il consenso del creditore esegua una prestazione diversa da quella stabilita si giudicherà inadempiente. Il creditore se crede può accettare che il debitore si liberi effettuando una prestazione diversa da quella dovuta. La prestazione eseguita consiste quasi sempre nel trasferimento della proprietà di una cosa. In questo il debitore è tenuto a evitare che la cosa sia priva di vizi, difetti e deve dare una garanzia di edizione (che non sia di altri).

MODI DI SODDISFAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
Modi satisfatori:

  • Compensazione: quando tra le persone ci sono reciproche obbligazioni: l’uno è creditore e l’altro è debitore della stessa somma.
  • Compensazione legale: quando vi è l’omogeneità di entrambe le prestazioni. Esse hanno un carattere liquido (denaro contante).
  • Confusione: quando si riuniscono nella stessa persona sia il creditore che il debitore. Es. tizio debitore di caio diviene suo erede.

Modo non satisfatori:

  • Novazione: estinzione dell’obbligazione per volontà delle parti che la sostituiscono con una nuova obbligazione. La volontà di estinguere l’obbligazione deve essere nota e deve pervenire da ambo le parti.
  • Remissione: dichiarazione del creditore di rinunciare al proprio diritto.
  • Impossibilità sopravvenuta (art. 1256): quando l’obbligazione si estingue per una causa che non si può imputare al debitore. Non può verificarsi in relazioni a obbligazioni generiche, ma dev’essere obbligazione definita. Se la prestazione ha per oggetto una cosa determinata e viene impossibile per causa da imputare a un terzo soggetto, il debitore non ha responsabilità. Non costituiscono causa d’impossibilità quei fatti che rendono difficile al debitore l’adempimento.

Inadempimento
Il debitore deve eseguire esattamente la prestazione. Se il debitore non adempie si definisce inadempiente. Tale inadempimento dà luogo a responsabilità contrattuale, perché è in diretta contrapposizione con la responsabilità che deriva da fatto illecito (Art. 2043). Perché sono delle obbligazioni che non nascono da contratto (es. investo una vecchia). Può essere una scelta del debitore che decide di non pagare. Può essere derivante anche da errori di calcolo del debitore, o derivante anche da negligenza. Il debitore risponde dell’inadempimento con l’obbligo di risarcire i danni che la mancata esecuzione dell’obbligazione ha provocato al debitore. Non c’è quando la causa dell’inadempimento non è imputabile al debitore. Può concretarsi in due fattispecie:

  • Inadempimento inesatto: la prestazione differisce da quella dovuta sia in modo qualitativo che quantitativo
  • Inadempimento assoluto: la prestazione non è stata definita e l’adempimento non potrà più verificarsi, o perché la prestazione è divenuta impossibile o perché è decorso il termine essenziale per l’esecuzione della prestazione.

Mora del debitore quando vi è un inadempimento relativo.

Inadempimento relativo: il debitore non ha ancora eseguito la prestazione ma l’adempimento può ancora verificarsi anche con ritardo. Ho l’obbligo di risarcire il danno al creditore oltre all’esecuzione dell’obbligazione originaria. Se ci si avvale dell’opera di un terzo nell’adempimento dell’obbligazione, il debitore risponde non solo dei fatti propri ma anche del terzo.

Mora debendi: può verificarsi o automaticamente, per il solo fatto del ritardo, o ex persona, attraverso un atto di costituzione in mora con cui il creditore chiede per iscritto l’adempimento al debitore.
Automaticamente:

  • Quando l’obbligazione deriva da un fatto illecito, perché la lesiona di un dirittoi altrui chiede una riparazione pronta; ???
  • Quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler assolutamente adempiere l’obbligazione;
  • Quando è scaduto il termine.

Gli effetti giuridici sono il risarcimento del danno per il ritardo. Se il ritardo non è imputabile al debitore, egli resta sempre responsabile del mancato inadempimento: il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione che deriva da una causa a lui non imputabile se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito verso il creditore. Il debitore che si trova in mora, sarà liberato solo se prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito verso il creditore. Causa altanativa ipotetica. Nel caso di risarcimento del danno questo comprenderà sia la perdita del creditore, danno emergente, sia il lucro cessante. È risarcibile il danno che deriva da conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento ed è onere del creditore provare questi singoli fatti. Nel caso non si riesca a dare prova dell’ammontare richiesto dal debitore starà al giudice provvedere.
Mora cipiendi: anche il creditore può essere in mora.
Art. 1206: due situazioni di mora del creditore:

  • Rifiuto ingiustificato da parte del creditore nel ricevere la prestazione.
  • Mancato compimento di quanto necessario affinché il debitore possa adempiere.

La mora del creditore non estingue l’obbligazione, ma il debitore potrà pretendere il risarcimento danni.

I soggetti delle obbligazioni si possono modificare: sia dal punto di vista attivo che passivo. I soggetti originari del rapporto obbligatorio possono essere sostituiti.
Punto di vista attivo
Cessione del credito (Art 1260): avviene quando il creditore trasferisce ad altri il proprio diritto di credito. Questa cessione si può fare senza il consenso del debitore. Il credito non deve essere oggetto strettamente personale o non deve essere vietato dalla legge. Al debitore verrà notificata la cessione. Qualora il debitore ignorasse l’esistenza di questa cessione, e pagasse al creditore originario, se in buona fede è liberato dall’obbligazione. Colui che cede il credito deve garantire l’esistenza del diritto di credito, e a volta può garantire la solvenza del debitore.
Punto di vista passivo
I soggetti dal lato passivo si possono modificare con la delegazione (Art 1268). La si ha quando un soggetto ordina al debitore di eseguire un determinato pagamento a un terzo.
Estromissione: quando un terzo soggetto estraneo al rapporto obbligatorio assume il debito nei confronti del debitore senza delegazione del creditore. L’elemento che differenzia l’estromissione è la spontaneità. Accollo: contratto con cui il debitore e un terzo si accordano affinché il terzo paghi il debito del primo. Il terzo si assume l’onere di pagare il debito.

ALTRO ARGOMENTO
Negozio giuridico: dichiarazione di volontà con la quale vengono enunciati degli scopi perseguiti. A questa dichiarazione l’ordinamento giuridico ricollega determinati effetti giuridici al risultato voluto. Ciò esiste perché il legislatore ha voluto lasciare ai singoli soggetti autonomia entro la quale possano decidere come regolare i propri interessi. L’atto giuridico dev’essere lecito. Volontà di ciascun soggetto che produce determinati effetti giuridici. In quest’ambito vengono fatti rientrare: i contratti, il testamento, il matrimonio, tutti i contratti cui la legge ricollega determinati effetti. La persona che pone in essere il negozio giuridico pone in essere la sua volontà.
Il codice esclude che siano applicabili ai contratti in generale le norme collegate agli atti che non hanno contenuto patrimoniale.
Parte del contratto: la parte del contratto non coincide con la parte di persone, può essere formata anche da più persone. Le parti contraenti sono un centro di interessi.
Art 1321: definisce il contratto. Accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. In questo modo il contratto si distingue dal testamento o dal matrimonio.
Art. 1322: principio di autonomia contrattuale: le parti possono determinare il contenuto del contratto liberamente, entro i limiti imposti dalla legge. Le parti sono vincolate agli impegni che hanno assunto. Essa si manifesta in diversi aspetti:

  • Libertà di determinare il contenuto del contratto;
  • Libertà di scelta di figure contrattuali che non appartengono all’ordinamento giuridico;
  • Libertà di concludere il contratto personalmente o attraverso un altro soggetto.

L’unico limite è che gli interessi regolati in tal modo non siano in contrasto con gli interessi della legge.
Requisiti del contratto (Art 1325): definisce 4 elementi essenziali senza il quali il contratto non può esistere:

  • Accordo
  • Causa
  • Oggetto
  • Forma

Accordo delle parti: l’incontro tra le dichiarazioni di volontà che provengono da ciascuna delle parti. Questo incontro è raggiunto quando vi è una piena convergenza tra queste dichiarazioni. C’è la possibilità di negoziare o effettuare accertamenti tecnici. Durante le trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede. Chi trasgredisce tale obbligo, dovrà risarcire l’altra parte contraente delle spese avvenute e del danno subito. Altro obbligo consiste nell’informare l’altra parte dell’esistenza di altre cause che potrebbero sfociare nell’invalidità del contratto: una delle parti è minorenne, la cosa oggetto del contratto non è in proprietà.
Due atti fondamentali della formazione del contratto:

  • Proposta
  • Accettazione

Sono elementi prenegoziali quelli che perfezionano il contratto. Ad essi è strettamente connessa la capacità di agire e la volontà, le quali devono esistere fino al momento della conclusione dell’accordo, altrimenti il contratto è nullo.

Il contratto si definisce concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte. Tale dichiarazione di accettazione deve essere conforme alla proposta.

Inconvenienti: il proponente cambia idea. La legge stabilisce la presunzione di conoscenza che vale per la proposta e l’accettazione. Accettazione, proposta e revoca eventuale si reputano conosciute nel momento in cui arrivano all’indirizzo del destinatario se questo però non dimostra di non esserne al corrente.

Finché non si raggiunge il consenso ognuna delle parti può revocare la propria dichiarazione: la proposta può essere revocata finché il contratto non è concluso. Esisterà un risarcimento nei confronti di chi ha iniziato l’esecuzione del contratto. Il silenzio assenso vale solo se esiste un accordo tra le parti o nel caso in cui vi sia una espressa disposizione di legge.

La proposta può essere anche revocabile: il proponente si è prodigato a tenere ferma una proposta per un certo tempo. Nel caso in cui il proponente abbia fatto questa proposta revocabile e sopraggiunga morte o incapacità, non determina la caduta della proposta quando fatta nell’esercizio di una attività economica.
Esiste anche l’opzione: accordo in base al quale le parti stabiliscono che una persona viene vincolata alla sua proposta e l’altra parte ha la facoltà di accettarla o meno. L’altra parte perfeziona il contratto solo con la sua dichiarazione di accettazione.

Offerta al pubblico (Art 1336): valida quando questa è indirizzata a soggetti indeterminati purché contenga elementi essenziali del contratto. Es. esposizione di merce nella vetrina di un negozio. L’offerta al pubblico è revocabile, ma mentre una proposta che viene indirizzata ad un destinatario determinato può essere revocata solo quando la revoca viene fatta con la conoscenza dell’altro soggetto, ciò non vale nell’ambito dell’offerta al pubblico, essa è efficace anche nei confronti di chi è venuto a conoscenza della revoca. Possono mancare le trattative tra le parti; esse sono assenti in una serie di contratti caratterizzati dal fatto che una delle parti predispone interamente il contenuto del contratto e l’altra può solamente dare o non dare la sua adesione (contratti di serie).
Contratti di serie: conclusi con moduli. Mentre le parti quando sottoscrivono il contratto cercano di disporre delle condizioni più vantaggiose, si complica nei contratti di serie: NEI CONTRATTI DI SERIE LE CLAUSOLE AGGIUNTE PREVALGONO .

Condizioni generali di contratto sono efficaci solo quando la parte che le ha predisposte abbia fatto in modo che la controparte sia in grado di conoscerle attraverso l’ordinaria diligenza. In caso dubbio, le clausole già inserite nel contratto si interpretano sempre a favore del contraente debole. Non hanno effetto se non sono approvate specificatamente per iscritto le clausole vessatorie.
Clausole vessatorie: stabiliscono a favore di chi sono predisposti i formulari delle limitazioni di responsabilità o speciali facoltà di recedere dal contratto o proroghe tacite e deroghe. Pongono in uno stato di non parità il contraente debole.

Causa del contratto (Art 1325, requisiti del contratto)
Non viene definita dal legislatore. Definita come la ragione giustificatrice del contratto dal punto di vista dei soggetti che pongono in essere il contratto.
Giustificazione finale dell’atto: regolamento che le parti vogliono dare al rapporto patrimoniale. Non è importante per il matrimonio, l’adozione, riconoscimento di un figlio naturale. Il privato può scegliere se compiere o meno l’atto, ma non interferire con i suoi effetti.
Un contratto senza causa non è valido. La causa si definisce illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume, che comporta la nullità del contratto.
Il contratto illecito è quando le parti sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe.

La causa e il motivo differiscono. Es. compravendita di una casa. Causa: scambio della cosa contro il prezzo (ragione giustificatrice del contratto). Motivo: tutti gli scopi ulteriori (abbattere la casa, beneficienza). I motivi personali non hanno rilevanza dal punto di vista giuridico.
I motivi diventano rilevanti solo quando la loro realizzazione diviene oggetto di un patto contrattuale. Es. acquisto un pezzo di terra a patto che possa costruirvi un centro commerciale.
Ci può essere il contratto in frode alla legge: quando le parti tendono direttamente ad un risultato vietato, ma attraverso un inserimento di clausole tendono ad ottenere un risultato equivalente a qualcuno vietato da una norma imperativa. Due parti con l’inserimento di clausole lecite ottengono un risultato vietato dalla legge, però il contratto ad un primo esame appare legale.

Oggetto del contratto: elemento di scambio, ha 4 caratteristiche:

  • Possibile
  • Lecito
  • Determinato
  • Determinabile

L’impossibilità iniziale dell’oggetto rende nullo il contratto.

La forma del contratto: requisito essenziale solo quando è prescritta dalla legge sotto pena di nullità. Atto pubblico o scrittura privata sotto pena nullità per tutti quei contratti che hanno per oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili, o la costituzione di diritti di godimento su beni immobili per durata superiore a 9 anni. (art. 1350)

Contratto preliminare (Art 1351): è nullo se non viene eseguito nella stessa forma che la legge prevede per il contratto definitivo.
Le parti si obbligano a stipulare un contratto definitivo successivo, di cui devono aver già determinato il contenuto essenziale. L’oggetto consiste nel prestare un consenso futuro deciso dalle parti. Le parti hanno interesse a ricorrervi quando ritengono conveniente rinviare la stipulazione di un accordo in un secondo momento per aspetti di carattere accessorio, o per svolgere un’indagine sull’oggetto del contratto. Quando il contratto è definitivo non deve esserci più alcuna discussione tra le parti, il prezzo è determinato preliminarmente e anche le modalità di pagamento. Nel tempo tra il preliminare e il contratto definitivo le parti svolgono controlli o accertamenti, ma non cambiamenti sul contratto. Se una delle parti non vuole concludere il contratto, il legislatore predispone la possibilità di risarcimento di danni subiti a causa dell’inadempienza di una delle parti. (Art. 2932 esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto). Nel caso in cui la controparte abbia venduto la cosa a un terzo il rimedio sarà un risarcimento del danno all’altra parte.

Contratto preliminare unilaterale: un solo soggetto si impegna alla conclusione del contratto definitivo, l’altro è libero di valutare se concludere il contratto o meno. Affinché il contratto sia perfetto occorre che vi sia una nuova manifestazione del consenso della parte che si è obbligata. Es. uno si impegna a vendere a qualcun altro un appartamento, e l’altro può accettare o meno.

Patto di opzione: quando le parti si accordano affinché una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione. Basta l’accettazione di una parte affinché il contratto sia perfetto.
Patto di prelazione: un soggetto o una parte si impegna nei confronti di un’altra persona a preferirla rispetto ad altri soggetti qualora decida di concludere il contratto.

 

ELEMENTI ACCIDENTALI DEL CONTRATTO
Elementi che le parti possono apporre o meno a seconda della natura del contratto. Sono 3:

  • Condizione: avvenimento futuro e incerto da cui le parti fanno dipendere o la produzione degli effetti del negozio o l’eliminazione degli stessi. Ci sono due tipi di condizione:
    • Condizione sospensiva, che si ha quando l’effetto del negozio manca in un primo tempo, ma è destinato a prodursi nel caso in cui la condizione si avveri. Es. tizio compra un appartamento a Roma a condizione che riesca a trasferirvisi entro un tot di tempo stabilito.
    • Condizione risolutiva, l’effetto negoziale si produce subito ma è destinato a venir meno nel caso in cui la condizione si avveri. Es. tizio acquista un appartamento a Venezia, il contratto si risolve se ottiene il trasferimento per Milano.

Non tutti i negozi tollerano la posizione di condizione, in particolare i negozi del diritto di famiglia. Può essere anche casuale o per volontà di terzi.
Una condizione che dipende dalla volontà delle parti è definita potestativa. Può essere mista e dipendere sia dal caso che dalla volontà delle parti.

Negozi mortis causa (inerenti alle disposizioni testamentarie): una condizione illecita si considera come non apposta. Negli altri negozi (atti inter vivos) la condizione illecita rende nullo il negozio.
Si parla di condizione impossibile quando esiste un avvenimento che è irrealizzabile.

Avveramento della condizione (Art. 1359): in attesa che la condizione si avveri le parti devono comportarsi secondo buona fede, altrimenti la condizione si considera come avvenuta.

Termine: avvenimento futuro e certo. Le parti fanno dipendere l’efficacia del contratto da esso. Ci sono negozi che non tollerano la posizione di termini. Es. istituzione di erede non può essere sottoposta a termine (non si può essere eredi per un periodo di tempo determinato). Termine essenziale: termine entro il quale la prestazione dovuta deve accadere in un determinato momento, una prestazione successiva non ha senso né valore.
Modo, onere: clausola accessoria che si appone ad una liberalità allo scopo di limitarla. Es. porre all’erede in un testamento di fare o non fare qualcosa.

 

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO (Art 1362)

Interpretazione: ricostruire il significato proprio delle volontà contrattuali espresse dai contraenti. Tali volontà hanno un significato unico, cioè sono intese nello stesso modo da entrambe le parti. A volte possono sorgere equivoci, quindi il principio che viene tutelato e accolto è quello che nell’interpretare il contratto è necessario guardare la reale intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole. Significa valutare il comportamento delle parti anche successivamente alla conclusione del contratto. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, cioè il significato dato a esse deve essere corretto e legale da parte del contraente.
Conservazione del contratto (Art. 1367): nel dubbio il contratto deve interpretarsi nel senso in cui possa avere qualche effetto. Tutelare l’espansione dell’autonomia del contratto. Eventuali clausole che possono dar luogo ad ambiguità vengono interpretate secondo ciò che si pratica nel luogo in cui il contratto è concluso per avere un significato del contratto. Per le clausole predisposte dalle condizioni generali dei contratti, esposte mediante moduli, questi si interpreteranno a vantaggio del contribuente e contro colui che le ha predisposte.

EFFETTI DEL CONTRATTO
Finché il contratto non è perfezionato le parti sono libere di agire. Dal momento in cui il contratto è concluso esso ha forza di legge tra le parti. Le obbliga non solo a quanto stabilito, ma a tutte le conseguenze che possono derivarne attraverso la legge. Non è ammesso il recesso unilaterale: il diritto di liberarsi unilateralmente degli obblighi assunti dal contratto. Tuttavia il recesso può essere concordato: la facoltà di recedere dall’esecuzione del contratto deve però essere esercitata prima che esso abbia un inizio di esecuzione. Tranne nei contratti ad esecuzione continuata o periodica: il recesso non ha effetto in relazione a prestazione già eseguite.

MODI PER CLASSIFICARE I CONTRATTI
Modo di formazione (perfezionamento del contratto):

    • Contratti consensuali: perfetti con il consenso, (es. donazione di un bene molto prezioso);
    • Contratti reali: perfetti con la consegna della cosa, (es. donazione di modico valore).

EFFETTI DEL CONTRATTO
A seconda degli effetti prodotti si definiscono a effetti reali o a effetti obbligatori.
Effetti reali: quando si produce il trasferimento di un diritto reale su un bene.
Effetti obbligatori: producono l’insorgere di un diritto di obbligazione, non fanno sorgere diritti reali.
Tutti i contratti producono effetti obbligatori, poiché tutti fanno sorgere comportamenti obbligatori per le parti.
Gli effetti del contratto sono limitati alle parti, il contratto non produce effetti rispetto a terzi.
Il divieto di alienazione (di vendita) ha effetti solamente tra le parti solo se contenuto entro convenienti limiti di tempo.

Le parti possono inserire nel contratto una clausola: clausola penale. Con riferimento all’obbligazione che assumono, uno dei contraenti deve pagare una data cifra a titolo di penale nel caso in cui dovesse rendersi inadempiente. La parte sarà tenuta a pagare la penale stabilita senza che l’altra parte debba provare di aver subito un danno corrispondente alla misura del mancato perfezionamento del contratto. Può intervenire il giudice per l’ammontare della penale. Può essere dovuta sia per inadempimento del contratto sia per ritardo del contratto.

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA
Istituto per il quale ad un soggetto viene attribuito un apposito potere di sostituirsi a un altro soggetto nel compimento di un atto giuridico. Si differenzia dall’attività di nuntius, che svolge la stessa funzione di un portavoce. Il rappresentante interviene all’atto che stipula per conto del rappresentato, con la volontà propria. Il genitore di un minorenne è rappresentante legale.
Nel caso di rappresentanza diretta, gli effetti del negozio si producono direttamente nella sfera del rappresentato: il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato.
Nel caso in cui il rappresentante dichiari di non agire per conto altrui si ha la rappresentanza indiretta, gli effetti del negozio concluso del rappresentante cadono nella sfera giuridica del rappresentante, quindi è necessario un atto, detto convalida, che permetta al rappresentato di... Non in tutti i negozi è ammessa la rappresentanza, è esclusa per i negozi di diritto familiare, testamentari. Una persona per agire in nome altrui deve avere poteri garantitegli dalla legge (potere legale), per la rappresentanza volontaria il negozio si definisce procura e quindi il rappresentante si definisce a sua volta procuratore. Può essere procura speciale se stabilita solo per alcuni affari o generale se ha un ampio raggio d’azione. Il rappresentante che tratta con terzi deve rendere noto che tratta per il dominus, o rappresentato, e che egli è autorizzato a trattare in suo nome.
La procura è un atto unilaterale rilasciato dal dominus che deve avere le stesse forme prescritte per le forme di contratto che il rappresentante deve concludere. È necessaria la capacità legale del rappresentato. Il rappresentato, o dominus, può cambiare l’oggetto e i limiti della procura, e questo deve essere portato a conoscenza di terzi, oppure può revocare la procura e quindi farne terminare gli effetti. La revoca deve anch’essa essere portata a conoscenza di terzi con mezzi idonei.

Conflitto d’interessi (Art. 1394): quando il rappresentante è portatore di interessi fortemente in contrasto con gli interessi del rappresentato. Quando vi è un conflitto di interessi il contratto è annullabile su domanda del rappresentato.

Contratto con se stesso: un rappresentante di un venditore acquista per se la merce che dovrebbe vendere a terzi. Contratto annullabile.

Nel caso in cui vi sia la rappresentanza senza potere (Art 1398) il soggetto acquista una cosa che pensava potesse servire al rappresentato, agendo senza il suo consenso (falsus procurato). Il rappresentato può ratificare il negozio del rappresentante senza potere, o il rappresentante può invitare il rappresentato a dichiarare se accetta in determinato termine o meno, altrimenti la ratifica si ritiene respinta. In tal caso il falsus procurato deve risarcire i danni che derivano da una responsabilità precontrattuale. Non c’è stato l’atto di procura.

Contratto a favore di terzi (Art. 1411): consente la figura di contratto in cui le parti attribuiscono ad un terzo il diritto di pretendere l’adempimento di un contratto, alla condizione che lo stipulante vi abbia interesse, morale o economico, che sia meritevole di tutela, alla condizione che vi sia vantaggio per questa terza persona. Se la prestazione viene fatta dopo la morte dello stipulante, esso può revocare tale beneficio con disposizione testamentaria.

Contratto simulato (Art 1414): non produce effetti tra le parti. Esse documentano tale stipulazione del contratto con l’unico fine di porlo davanti un terzo, ma accordandosi perché il contratto non produca effetti.
Simulazione assoluta: quando le parti fingono di stipulare un contratto, ma non vogliono stipularne alcuno. Simulazione relativa: quando le parti fanno finta di stipulare un contratto e si accordano per volere un contratto totalmente diverso da quello voluto.
Effetti della simulazione tra le parti: se è assoluta il negozio simulato non comporta alcun effetto; se la simulazione è relativa fra le parti avrà effetto il contratto dissimulato, cioè il contratto di donazione, quello che le parti hanno voluto.
Comportamento di terzi davanti a una simulazione. Se i terzi, estranei al contratto simulato, ne sono danneggiati, possono far valere la nullità (creditori del soggetto che fa finta di vendere il terreno ad altri). Se i terzi sono avvantaggiati da tale simulazione, sono protette purché siano in buona fede e non a conoscenza della finzione. LOL

 

INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Si esprime sia attraverso la nullità che l’annullamento.

Cause che producono la nullità (Art 1418):

  • Mancanza dell’oggetto
  • Mancanza degli elementi essenziali del contratto
  • Illiceità sia della causa che dei motivi
  • Il contratto stesso è contrario a norme imperative

Il vizio che determina la nullità del contratto può investire sia l’intero contratto che alcune clausole: nullità totale o nullità parziale.
Nullità parziale: se alcune clausole sono nulle, sarà nullo qualora i contraenti non l’avrebbero voluto senza le clausole annullate (considerate essenziali). Se le parti sono d’accordo anche se le clausole sono nulle, l’accordo è valido per la parte non colpita da nullità.
Il contratto nullo non ha effetti giuridici.
Caratteristiche della nullità:

  • L’azione di nullità è imprescrittibile
  • Il contratto è insanabile, non può essere reso valido

La nullità di un contratto può essere fatta valere da chiunque abbia interesse (assolutezza dell’azione di nullità). Possono far valere la nullità sia le parti che terzi. La nullità può essere dichiarata dal giudice d’ufficio, che di sua iniziativa può esaminare l’eventualità che un contratto sia affetto da nullità. :D

Annullabilità
Il negozio annullabile produce effetti, che vengono meno quando viene proposta e accolta l’azione di annullamento.
Differenza tra nullità e annullamento. Nel caso di annullamento del contratto la legittimazione dell’annullamento spetta solamente alla parte che … annullamento è un’azione relativa perché può essere chiesto della parte stabilita dalla legge, la nullità può invece essere richiesta anche da terzi. L’annullamento non può essere rilevato dal giudice ed è soggetto a termine di prescrizione che dura 5 anni, mentre il termine per dichiarare la nullità non è soggetto a prescrizione.

Cause di annullamento:

  • Il soggetto è legalmente incapace di contrarre (difetto di capacità dei contraenti): è annullabile il contratto stipulato da persone incapaci, da minori.
  • Vizi del consenso: la volontà per concludere un contratto si può formare in maniera distorta per influenza di elementi perturbatori che possono influire sul modo di formazione della mia volontà.
    • Errore. Falsa conoscenza della realtà che concorre a determinare la volontà del soggetto. Affinché sia valido deve essere un errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. Un errore è essenziale se è tale da aver determinato una parte a concludere un contratto. L’errore può cadere sulla natura del contratto, o sull’oggetto, sulla qualità della cosa, sull’identità dell’altro contraente, sulla quantità della prestazione. Non è essenziale l’errore che cade sul motivo del contratto, solamente nel contesto del testamento quando l’errore ha valore determinante. L’errore deve essere riconoscibile: l’altro contraente deve riconoscere l’errore usando la normale diligenza.
    • Violenza: minaccia di far valere un male fisico per distorcere il consenso alla stipulazione di un contratto. Assume rilievo per l’annullamento di un contratto solo se diretta a ottenere un comportamento negoziale nei riguardi della persona verso cui uso violenza. Timore reverenziale non è motivo di annullamento. La violenza deve essere tale da infliggere male su una persona media, e il male minacciato deve essere ingiusto e notevole. Non è un male ingiusto la minaccia di far valere un diritto. Un terzo non può denunciare la violenza per conto di una delle parti.
    • Violenza contro terzi
    • Dolo

Elemento del dolo: artificio, ogni raggiro con cui un soggetto che deve contrarre viene tratto in inganno, viene a stipulare un contratto che altrimenti non sarebbe stato concluso.
3 elementi del dolo:

  • Raggiro: azione che induce a trarre in inganno la vittima;
  • Il dolo deve essere determinante del consenso: senza quell’inganno la controparte non avrebbe concluso il contratto;
  • L’inganno deve provenire dalla controparte, non da un terzo.

Dolus malus: intenzione della controparte di ingannare il secondo soggetto.
Dolus bonus: esaltazione bonaria della propria merce.

Nel dolo determinante si distingue il dolo incidente: quando la vittima dell’inganno conclude il contratto a condizioni diverse, il contratto non è annullabile perché il comportamento di chi ha raggirato il soggetto non è determinante per la conclusione del contratto.

Gli effetti dell’annullamento si fanno riferire solamente dalla parte contraente a protezione della quale la legge prevede l’annullamento del contratto. Solo il soggetto che la legge favorisce può chiedere l’annullamento del contratto.
Eccezione in cui TUTTI i contraenti possono chiedere l’annullamento: ipotesi in cui la causa dell’annullamento del contratto è l’incapacità in cui si viene a trovare il contraente per un’interdizione legale.

Il contratto annullabile produce effetti fino alla sentenza che ne determina l’annullamento.

Effetti dell’annullamento nei confronti di terzi (Art 1445): l’annullamento che non dipenda da capacità legale non pregiudica i diritti acquistati da terzi in buona fede e a titolo oneroso, salvo gli effetti della domanda di trascrizione.

Il contratto annullabile può essere sanato con la convalida: il contraente a cui spetta l’azione di annullamento può dichiarare che intende rinunciare a questa azione.

 

ESTINZIONE DEL CONTRATTO
Caso in cui il contratto perde in modo definitivo la sua efficacia.

Casi:

  • Quando il contratto viene annullato;
  • Rescissione: modo in cui esiste uno squilibrio tra le due prestazioni corrispettive, in particolare si tratta di uno squilibrio originario che si determina nel momento stesso in cui viene concluso a causa della pressione psicologica di una parte sull’altra, o in caso di circostante che portano una parte a recedere.
    • Rescissione dovuta ad uno stato di pericolo di uno dei contraenti, che deve poter portare un grave danno alla persona e non alla cosa (incendio); lo stato di pericolo deve essere tale anche se il soggetto si è posto volontariamente nello stato di pericolo. Iniquità delle condizioni: una parte deve accettare le condizioni dell’altra. Il giudice può assegnare alla controparte un equo consenso in relazione al pericolo.
    • Rescissione per lesione: deve esservi una sproporzione tra la prestazione eseguita e quella dell’altra; la prestazione eseguita dalla vittima deve superare il valore della controprestazione più del doppio. (io salgo su un albero e non so scendere, mi vengono chiesti 50 euro per salvarmi, la persona che viene a salvarmi me ne chiede 100: c’è una sproporzione). Nella rescissione per lesione deve esservi anche uno stato di bisogno (non stato di povertà, ma difficoltà economica tale che induce a vendere i beni ad un prezzo irrisorio perché mi è stato chiesto). Terzo elemento della rescissione per lesione è che l’altra parte si approfitti della condizione del secondo soggetto.

Una volta rescisso il contratto non può essere convalidato, per fare valere il fatto ho tempo un anno, dopo di che non è possibile rescindere.

  • Risoluzione del contratto: rimedio che provoca inefficacia del contratto. Si verifica quando ci possono essere eventi che bloccano il funzionamento tra le prestazioni. Opera solamente per i contratti a prestazioni corrispettive cioè che generano due prestazioni contrapposte. Si può avere per:
    • Inadempimento del contratto: il contraente può scegliere se insistere per l’adempimento degli accordi e come tale chiedere la manutenzione del contratto, e chiedere la condanna della controparte ad eseguire una prestazione che non sia stata ancora adempiuta. È possibile ancora adempiere da parte della controparte anche con ritardo.
    • Risoluzione giudiziale: è possibile anche andare dal giudice e chiedere la risoluzione del contratto (fa si che il contratto non sia mai esistito). Una volta richiesta non è più possibile agire per chiedere l’adempimento del contratto, né una tardiva esecuzione del contratto che sia al di là del termine prefissato dalle parti.
    • Risoluzione di diritto: non avviene con intervento del giudice, poiché ci sono 3 casi previsti dal legislatore.
      •  Clausola risolutiva espressa: le parti possono prevedere che il contratto si risolva automaticamente quando una obbligazione non venga adempiuta o non avvenga secondo le modalità pattuite. Una parte può dichiarare di avvalersi di tale clausola se l’altra non adempie.
      • Diffida ad adempiere: dichiarazione con cui una parte intima all’altro contraente di adempiere soprattutto entro un determinato termine che il legislatore fissa come termine congruo (15 giorni) con l’avvertenza che se la parte intimata ad adempiere non effettua il comportamento positivo il contratto viene “risolto”.
      • Termine essenziale: quando la prestazione diviene inutile per il creditore nel caso in cui la prestazione non sia eseguita entro il termine pattuito.
    • Per impossibilità sopravvenuta (Art 1463): nei contratti a prestazioni corrispettive, l’impossibilità di prestazione di una parte porta alla risoluzione del contratto anche se l’altra prestazione è possibile. Se una prestazione è divenuta parzialmente impossibile: si ha diritto a una riduzione del corrispettivo o è possibile recedere.

Contratti che comportano il trasferimento di proprietà o la costituzione di un diritto reale (Art 1465): in questi casi la controprestazione è a carico dell’acquirente.

    • Eccessiva onerosità sopravvenuta (prestazioni corrispettive): tra la stipulazione del contratto e l’esecuzione intercorre un certo termine di tempo. Possono esserci degli eventi che modifichino i tempi e che per questo portino a un aumento delle spese. Quando vi è grave squilibrio tra prestazione e controprestazione posso chiedere la risoluzione del contratto causandola come eccessiva onerosità sopravvenuta. Una parte può venire incontro all’altra offrendo una modificazione del contratto in senso equitativo.

CONTRATTI TIPICI
Contratti espressamente menzionati dal legislatore e disciplinati dal CC.

Classificazione inerente alla natura della prestazione e alla funzione del contratto :

  • Contratti inerenti alla circolazione di beni (contratto di vendita, contratto di permuta, somministrazione)
  • Contratti che fanno capo al godimento di beni (contratto di locazione, contratto di comodato, contratto d’affitto)
  • Contratti che hanno per oggetto esecuzione di opere (contratto d’opera, contratto di deposito)
  • Contratti che hanno per oggetto la
  • Contratti bancari (contratto di sconto)
  • Contratti aleatori
  • Contratti per dirimere le controversie (transazione o cessione di beni)
  • Contratti inerenti al diritto di famiglia (matrimonio)
  • Contratti inerenti alla donazione e alla successione
  • Contratti relativi al lavoro

CONTRATTO RELATIVO ALLA CIRCOLAZIONE DEI BENI:
Vendita (Art 1470)
Trasferimento della proprietà di una cosa o di un diritto reale con un determinato corrispettivo (il prezzo è un elemento essenziale del contratto di vendita). La funzione della vendita viene individuata nello scambio tra il bene e un corrispettivo pecuniario. È un contratto consensuale, che si perfezione con il consenso, cioè con l’accordo delle parti senza bisogno della consegna del bene. Contratto ad effetti reali perché la proprietà si trasmette con il consenso delle parti e ha per oggetto il trasferimento d un diritto reale. La proprietà passa nel momento in cui c’è l’accordo tra le parti anche se il termine di consegna viene posticipato nel tempo. Il contratto di vendita è un contratto a titolo oneroso (entrambe le parti ricevono un vantaggio economico). In alcune ipotesi il contratto ha efficacia obbligatoria, o ha effetti obbligatori: quando la proprietà non passa immediatamente, ma a carico di chi vende sorge l’obbligo di far procurare l’acquisto al compratore.
Caso classico: vendita di cosa futura: quando la cosa sia venuta ad esistere. Nel caso in cui ci sia un evento sfavorevole tale per cui la cosa non venga ad esistere il contratto è nullo per mancanza dell’oggetto.
Nel caso di vendita ad effetti obbligatori rientra nella vendita di cosa generica: vendita di un oggetto determinato solo dal genere. In quest’ambito è necessaria un’individuazione del quantitativo, obbligo delle parti di individuare il quantitativo.
Altro caso di efficacia obbligatoria è la vendita di cosa altrui: di una cosa che al momento della stipulazione del contratto non è di proprietà del contrattore ma fa parte del patrimonio di un terzo.

Obblighi del venditore:

  • Far acquistare al compratore la proprietà della cosa.
  • Consegna della cosa al compratore.
  • Il bene deve essere consegnato nello stato in cui si trova al momento della vendita e la consegna deve comprendere i frutti, le pertinenze e tutti gli accessori che fanno capo alla cosa.
  • Il venditore deve garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.

Evizione: pretese che terze persone possono fare nei confronti delle cose che ho acquistato.
Ci sono casi che il compratore può ignorare: diritti vantati da terzi sulla cosa (risoluzione del contratto). Se il compratore sapeva che c’erano terzi che paventavano diritto sulla cosa, egli ha acquistato un diritto limitato ( e non un’evizione totale).
Vizi della cosa: fattori e alterazioni che si rifanno alle caratteristiche fisiche della cosa e non la rendono atta a svolgere la sua funzione. La garanzia per vizi non è dovuta se il compratore conosceva già i vizi della cosa o se i vizi erano visibilmente riconoscibili. Il compratore deve denunciare l’esistenza di vizi entro 8 giorni dalla consegna rivolgendosi al venditore nel caso in cui ci sia la garanzia per vizi. Vizi apparenti: quando ciascuno di noi è in grado di accorgersi dei vizi. Nel caso ci siano vizi, il compratore può chiedere o la risoluzione del contratto o una riduzione di prezzo.
Va distinta la tutela che spetta all’acquirente. Consegna aliud pro aliud: viene consegnato un bene totalmente diverso da quello ordinato; il compratore può esercitare la risoluzione del contratto.
Obblighi del compratore: pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissato dal contratto. Mancando un prezzo di mercato le parti ricorrono a un terzo. ???

Vendita con patto di riscatto
Vendita sottoposta a una condizione risolutiva. La si ha quando il venditore vende il bene ma si riserva il diritto di avere la cosa venduta mediante la restituzione del prezzo. C’è un limite di tempo fissato dalle parti: 5 anni per la vendita di beni immobili, e 2 anni per beni mobili.
Vendita a rate con riserva di proprietà
Un soggetto acquista un bene mobile convenendo un termine di tempo in cui pagherà a rate (patto di riservato dominio). Colui che compra non diviene immediatamente proprietario ma lo diviene solamente pagando l’ultima rata del prezzo. Il compratore si assume il rischio del perimento della cosa. Colui che compra a rate non può rivendere la cosa fino a che non ne acquista completamente la proprietà. Se non paga le rate, il venditore può risolvere il contratto per inadempimento, non può richiedere la risoluzione se non è stata pagata una sola rata che non superi l’ottava parte del prezzo.

Contratti di scambio:

  • Permuta: contratto che ha per oggetto un trasferimento reciproco della proprietà di cose da un contraente all’altro. Non vi è lo scambio con un prezzo, ma uno scambio di cosa con cosa. Es.: quando un soggetto permuta la proprietà del suolo con la proprietà con una porzione di appartamento che viene costruito sul terreno di cui dispone.
  • Contratto estimatorio: una parte, definita tradens, consegna all’altra parte (accipiens) una o più cose mobile. Essa si obbliga a pagarne il prezzo salvo che restituisca le cose ad un termine stabilito. (soprattutto nel commercio)
  • Somministrazione: contratto per cui una parte si obbliga con un corrispettivo di prezzo a compiere prestazioni periodiche nei confronti dell’altra. È compito delle parti fissare la durata della somministrazione. È un contratto a tempo determinato.

 

CONTRATTI CHE CONTEMPLANO IL GODIMENTO DI BENI:

Contratto di locazione
La parte definita locatore, si obbliga a far godere a un’altra parte una cosa mobile o immobile per un determinato tempo con un determinato corrispettivo.
Obblighi del locatore: consegnare la cosa al compratore affinché egli possa iniziare a goderne. Il bene deve essere in buono stato di manutenzione. garantire il pacifico godimento della cosa intervenendo se ci sono terzi che reclamano diritti su di essa.
Obblighi del compratore: prendere in consegna la cosa, restituire la cosa nello stato in cui è ricevuta.
Locazione: determinati beni.
Il contratto di locazione può essere a tempo determinato o indeterminato. Le parti possono recedere dal contratto con congruo preavviso. Può esserci anche un rinnovo tacito, se quando scaduto il termine le parti continuano l’una ad utilizzare la cosa e l’altra a ricevere il corrispettivo. L’alienazione della cosa al compratore non pone fine al contratto di locazione. Il locatore ha l’obbligo di far eseguire le riparazioni necessarie tranne se sono di lieve entità.

Contratto di affitto: in merito a beni che si qualificano come produttivi (impresa).

Contratto di comodato: contratto con cui una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché questa se ne serva per un tempo determinato e ha l’obbligo di restituire la stessa cosa senza dover pagare alcun corrispettivo. Contratto a titolo gratuito: il requisito della gratuità non viene meno se si devono eseguire della prestazioni accessorie.

 

 

CONTRATTI TIPICI
Menzionati dal legislatore nel Codice Civile

Classificazione relativa alla circolazione dei beni:
Contratto di vendita: scambio della proprietà di un bene verso il corrispettivo pecuniario.

Contratto consensuale: si perfeziona con il consenso (accordo tra le parti), senza bisogno della consegna.

  • contratto reale: ha per oggetto il trasferimento di un diritto reale.
  • contratto a titolo oneroso: entrambe le parti ricevono un guadagno.
  • contratto a effetti obbligatori: quando la proprietà non passa direttamente, ma sorge un obbligo in capo al venditore di procurare la cosa all'acquirente.
  • vendita futura
  • vendita di cosa altrui

Obblighi venditore:

  • acquisire la proprietà della cosa;
  • consegna della cosa;
  • garantire la cosa da evizione (es: bene sottoposto a pignoramento) e vizi (alterazioni o imperfezioni di bene).

Se il compratore vuol far valere la garanzia deve rivolgersi al venditore entro 8 giorni.
diritto a: risoluzione contratto o riduzione prezzo cosa acquistata

Obblighi compratore:

  • pagare prezzo nel termine/luogo fissato
  • vendita con patto di riscatto = sottoposta a condizione (risolutiva)

→ vende il bene, garantendosi di poter riottenere il bene restituendo il prezzo in danaro
termine: 2 anni per cosa mobile, 5 per cosa immobile

  • vendita a rate (con riserva di proprietà): acquisto bene mobile, pagando il prezzo frazionatamente

→ chi compra diviene proprietario solo pagando l'ultima rata del prezzo
ATT: rischio perimento cosa

  • permuta = contratto, oggetto: trasferimento reciproco della proprietà di cose da un contraente all'altro

caratteristica: scambio di cosa a cosa (no denaro, es: terreno-porzione edificio che sarà costruito)

  • contratto estimatorio: una parte (tradens) consegna all'altra parte (accipens) una o più cose mobili, l'acquirente  è obbligato a pagarne il prezzo salvo che restituisca le cose entro un tempo definito
  • somministrazione = fornitura periodica, prestazione periodiche (o continuative) di cose

ATT: è un contratto a tempo indeterminato

Contratti che contemplano il godimento di beni:

  • locazione: una parte (locatore) si obbliga a far godere ad un'altra (conduttore) una cosa mobile/immobile affinché ne possa trarre godimento

obbligo locatore: consegna bene/buono stato bene/garantire pacifico godimento della cosa

  • affitto: in merito a beni produttivi (es: impresa)
  • comodato (o prestito): una parte da all'altra una cosa (mobile/immobile) affinché questa se ne serva per un tempo determinato ed ha l'obbligo di restituire la stessa cosa

ATT: gratuità = requisito necessario

CONTRATTI DI ESECUZIONE OPERE / SERVIZI
Appalto (Art 1655)
Una parte (appaltatore) si assume, con organizzazione e mezzi necessari, il compimento di un opera per un committente, verso un corrispettivo in denaro. Tutta la gestazione è responsabilità dell'appaltatore (imprenditore).
Compenso ulteriore (rispetto a quello pattuito): quando si manifestano difficoltà di esecuzione dipendenti da cause imprevedibili dalle parti (es: avvenimenti geologici).
In di caso di vizi (di rilievo), il committente potrà richiedere che l'appaltatore se ne assuma le spese.
Responsabilità dell’appaltatore: dura 10 anni (purché si denunci il vizio entro un anno dalla scoperta)

Opera (Libro V)
Un soggetto si obbliga verso un corrispettivo a compiere un opera o un servizio con lavoro prevalente di questi (diverso dall'appalto perché non presuppone impiego di un impresa).

Trasporto
Una parte (vettore) si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all'altro, dietro compenso.
Vi è una disciplina giuridica diversa fra:
cose: affidate al vettore, obbligato a provvedere alla custodia di questa;
persone: (non in custodia del vettore) devono cooperare con il vettore per buon esito del viaggio.
Il vettore ha obbligo di trasportare e assicurare l’incolumità del viaggiatore durante il tragitto.
La responsabilità per danni o sinistri che colpiscono il viaggiatore è del vettore (carattere contrattuale).
Risarcimento = dimostrare esistenza: contratto trasporto (biglietto) / danno / causa vettore.
Il vettore deve dimostrare la massima diligenza o di non aver colpe (intervento di terzo o caso fortuito).
Diritti del mittente (Art 1685): il mittente può sospendere il trasporto e ordinare la consegna in un luogo diverso con l’obbligo di rimborso spese o del risarcimento danni.

Trasporto gratuito
Caratterizzato da assenza di corrispettivo (es: cliente hotel dall'aeroporto).

Trasporto amichevole (o di cortesia)
Diverso dal gratuito perché prestazione viene data per amicizia. Manca vincolo giuridico.

Deposito (Art 1776)
Una parte si obbliga a ricevere una cosa mobile, che deve custodire o restituire in natura.
Assicurare custodia di una cosa (es: valigia nel reparto bagaglio).
Può essere eseguito da chiunque, non dev'essere ne proprietario ne possessore.
Deposito irregolare (Art 1782)
Ha per oggetto una somma di denaro o quantità di cose fungibili (grano, farina).
Il depositario acquista la proprietà come per il deposito regolare, però la merce restituita non sarà la stessa che ho depositato.
Deposito in albergo:

  • Custodia albergatore, risponde illimitatamente.
  • Non affidate a custodia albergatore, risponde limitatamente.

(fino un massimo di 100 volte il valore il prezzo di locazione alla giornata dell'albergo)

CONTRATTI DI PROMOZIONE DI AFFARI
Mandato (Art 1703)
Una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici ad opera di un altro. Contratto che regola la rappresentanza:

  • con rappresentanza: quando dal mandante viene conferita una procura al mandatario;
  • senza rappresentanza: quando il mandatario agisce in nome proprio, acquista diritti e obblighi che

             ne derivano dall'atto che pone in essere ed ha l'obbligo di trasferire questi effetti sul mandante.
diligenza buon padre di famiglia per mandatario / impegno per agevolarlo da parte del mandante

  • Commissione: esempio di mandato senza rappresentanza. Acquisto o vendita beni di una parte per conto di un’altra parte.
  • Spedizione (Art. 1707): mandato senza rappresentanza. Una parte (spedizioniere) assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto.

Agenzia
Una parte assume stabilmente nei confronti dell'altra l'incarico di promuovere la stipulazione e la conclusione di contratti con terzi in una determinata zona.
Caratteri: stabilità, delimitazione territorio, autonomia organizzativa.
L’agente si limita a trasmettere all'imprenditore (preponente) gli ordini che riceve in zona.
Indennità = diritto dell'agente quando la sua opera abbia comportato profitti.

Mediazione (Art 1754)
Intervento di una persona che mette in relazione due parti estranee tra di esse, a cui non è legata da un rapporto di dipendenza (agisce in maniera autonoma).
Caratteristiche: indipendenza / imparzialità.
Provvigione nei confronti del mediatore (anche se il contratto fra le parti non viene stipulato).

CONTRATTI BANCARI

Deposito (irregolare)

Apertura di credito
Una banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro.
Caratteristica: disponibilità, che la banca offre al cliente nell’usufruire di questa cifra.

  • A tempo determinato (banca può recedere solo in presenza di giusta causa);
  • A tempo indeterminato (recessione possibile in ogni momento).

Sconto
L’imprenditore ha bisogno di incassare dei crediti (liquidità).

Mutuo (Art 1813)
La banca consegna ad una parte una quantità di denaro (o cose fungibili). L’altra parte si impegna a restituire cose dello stesso genere, pagando un interesse equo.

CONTRATTI ALEATORI
Alla prestazione sicura di una parte corrisponde una prestazione incerta dell'altra parte.
Non è noto il vantaggio a cui si espongono le parti.

Assicurazione: una parte (assicuratore) dietro pagamento di una somma (premio) si obbliga a rivalere l'assicurato o dal danno prodotto da un sinistro/dal soggetto assicurato, o pagando un capitale al verificarsi di un avvenimento inerente alla vita umana.
Causa (motivo) contratto assicurazione = trasferimento del rischio economico. ???
Rischio: possibilità che si verifichi un evento dannoso per il soggetto in questione. L'assicurazione opera per il trasferimento del rischio sull'assicuratore.
Viene specificato il rischio assicurato in funzione del quale viene pagato il premio.
Cessazione rischio: scioglimento del contratto di assicurazione (dopo una dichiarazione dell'assicurato).
Aggravamento rischio: l’assicuratore può recedere da contratto o modificarlo.
Contratto nullo SE rischio non è mai esistito (es: barca assicurata, appena rubata).
Onere assicurato di dichiarare tutte le fonti di rischio all'assicuratore, pena l’annullabilità contratto, perché l'assicurato agisce con dolo.

Assicurazione contro danni
Esclusi i danni dovuti a dolo/colpa grave dell’assicurato.
Rapporto di relazione: stipula l’assicurazione per un interesse (anche se non sono proprietaria del bene).
Principio indennitario: somma data dall'assicuratore (indennizzo) che non può superare l'effettivo danno sofferto dall'assicurato.

 

Assicurazione sulla vita (Art 1927)
Suicidio assicurato: assicurazione non paga se non sono trascorsi due anni dalla stipula.

RESPONSABILITA’ CIVILE

Dei fatti illeciti
(Art 2043 – 2059): un elemento pregiudizievole può influire sulla situazione economica (danno patrimoniale) o sulla situazione fisica (danno morale).

Risarcimento per fatto illecito (Art 2043): responsabilità civile (lex aquilia, diritto romano): qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri danno ingiusto obbliga colui che l’ha commesso al risarcimento del danno. Per esservi risarcimento il danno deve essere ingiusto. Un danno è risarcibile solamente quando viene provocato con colpa o con dolo.
Colpa: quando non è stato determinato in modo intenzionale, ma si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia. Il giudice dovrà accertare se il danneggiante poteva agire diversamente. La colpa è esclusa quando vi è caso fortuito, o la forza maggiore, o cause che il danneggiante non ha potuto evitare.
Dolo: ha importanza dal punto di vista dell’intenzionalità; il soggetto ha una coscienza e una volontà di commettere l’atto.
Nesso di causalità: il danno deve essere provocato dal soggetto dal quale si pretende di essere risarciti. È necessario individuare le conseguenze dannose che si sono prodotte. Può essere interrotto quando un evento risulta essere provocato da una causa di carattere eccezionale, quando vi è un evento talmente forte che non può essere fatto ricadere sul primo soggetto.
Un evento dannoso può essere causato sia da un’azione che da un’omissione.
Concorso di colpa: quando lo stesso danneggiato abbia tenuto un comportamento dannoso. Il danneggiante deve risarcire i danni che siano conseguenza immediata e diretta del suo comportamento illecito.
Cause di giustificazione: circostanze in presenza delle quali un comportamento pregiudizievole, che comunque sarebbe fonte di responsabilità del soggetto, diventa giustificato in modo tale che non vi sia un risarcimento da pagare.

  • Legittima difesa: quando si attua un comportamento per difendere sé o altri da un pericolo. La difesa deve essere proporzionata all’offesa altrimenti si cade nell’eccesso colposo.
  • Stato di necessità: un soggetto è costretto a salvare o se stesso o un’altra persona da una situazione pericolosa che non poteva evitare o che lui stesso ha causato (solo quando il danno è indirizzato alla persona).

Imputabilità del fatto dannoso (Art 2046): un reato non è tale nel codice penale se chi l’ha commesso non aveva capacità di intendere e di volere a meno che questa non derivi da sua colpa.

Danno cagionato dall’incapace (Art 2047): qualora il danno sia stato provocato da un incapace, il danneggiato ha diritto a pretendere un risarcimento da parte del tutore del soggetto.

Leciti tipici
Atti sanzionabili dal punto di vista penale, per i quali un soggetto non può essere punito se non per aver commesso espressamente un illecito.
Nel diritto civile esiste l’atipicità dell’illecito: risarcibile a seconda della fattispecie, che viene giudicata caso per caso dal giudice.

Responsabilità oggettiva: per poter ottenere un risarcimento il danneggiato deve provare di aver subito un danno e chi lo ha provocato.

Esercizio di un’attività pericolosa (Art 2050): chiunque la esercita è tenuto ad adottare ogni precauzione per evitare un danno a terzi, il danneggiante può liberarsi da tale responsabilità solo se dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie e che l’evento dannoso non è imputabile a una causa da lui derivante.

Danno cagionato da cosa in custodia (Art 2051): ogni persona è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che non si provi il caso fortuito.
Danno cagionato da animali (Art 2052): il proprietario è sempre responsabile (a meno che non scappi, ecc), a meno che non si provi il caso fortuito. La regola non vale per animali selvatici.

Rovina di edificio (Art 2053): il proprietario di un edificio è responsabile dei danni che vengono provocati dalla sua rovina. Deve provare che la causa di questo incidente non sia da ricondurre da un vizio di manutenzione.

Circolazione dei veicoli (Art 2054): (comprende soste e fermate) non è certo che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno. Per escludere la colpa devo provare il caso fortuito. Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente, a meno che non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. Se la macchina ha un vizio di manutenzione, anche se il conducente non se ne accorge gli sarà attribuita la colpa, poiché è suo compito accertarsi del buon funzionamento del veicolo.

 

RESPONSABILITÀ INDIRETTA O PER FATTO ALTRUI

Responsabilità dei padroni o dei committenti (Art. 2049): responsabilità del datore di lavoro per danni arrecati da un fatto illecito commesso dai sottoposti, dai dipendenti nell’esercizio delle loro mansioni. La condizione base è che vi sia un vincolo di subordinazione, cioè che il rapporto di lavoro esista. Vincolo che può essere anche temporaneo o occasionale.
Proprietario del veicolo: egli risponde per i danni causati da un soggetto diverso dal proprietario della macchina.

Responsabilità contrattuale: deriva dalla violazione di un dovere che trova la sua origine in un precedente rapporto obbligatorio. Solamente i danni prevedibili sono risarcibili. Chi pretende il risarcimento deve dimostrare l’esistenza dell’obbligazione, del contratto che non è stato soddisfatto. Termine di prescrizione di 10 anni.
Responsabilità extracontrattuale (Art 2043 – 2059): deriva dalla violazione del dovere generico, dovere di non ledere la sfera giuridica altrui. Sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta del danno. Chi vuol essere risarcito deve dimostrare la condotta illecita del terzo, il danno subito, il nesso di causalità e il dolo/colpa del soggetto terzo. Termine di prescrizione di 5 anni.

Danno patrimoniale: esso comprende tutte le conseguenze patrimoniali derivanti dalla lesione che siano immediate e dirette. Comprende quindi sia il danno emergente, che il lucro cessante.
Danno emergente: la diminuzione che io ho nel mio patrimonio a causa del danno.
Lucro cessante: mancato guadagno determinato dal fatto dannoso.
Danno non patrimoniale (Art 2059): danno in cui non viene toccata la sfera prettamente economica del soggetto, ma viene creato un danno direttamente alla persona. Deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.

Danno biologico: lesione che deriva a un soggetto relativamente all’integrità psicofisica.
Danno morale
Danno esistenziale: compromissione di attività che rappresentano un mezzo per la realizzazione del soggetto. La vittima non riesce più a vivere la vita che conduceva precedentemente.

IMPRENDITORE

Chi esercita in modo professionale un’attività organizzata per produrre beni e servizi viene chiamato imprenditore. Ogni sorta di produttore, qualunque siano gli scopi e le forme dell’attività produttiva e la natura dell’attività esercitata.
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale hanno una propria disciplina normativa ulteriore.

Imprenditore agricolo (Art 2135)
Colui che esercita le seguenti attività:

  • coltivazione del fondo
  • silvicoltura
  • allevamento di animali

E’ sufficiente l’esercizio di una sola di esse per qualificare qualcuno come imprenditore agricolo.

Attività connesse: considerate agricole solo quando esercitate da chi eserciti contemporaneamente un’attività considerata agricola (vedi sopra).
Non ha influenza il grado di industrializzazione dell’attività (riguardo i capitali investiti, il livello tecnologico dei macchinari).
L’attività di coltivazione deve avere per oggetto il fondo (espressione non da prendere alla lettera secondo la giurisprudenza: attività dirette alla cura, e non strettamente alla produttività).
L’allevamento degli animali non cessa di essere attività agricola anche quando è svolto in batteria.
Se l’imprenditore oltre ad effettuare la coltivazione vuole provvedere ad altre attività (es. coltivazione uva e seguente trasformazione in vino) la giurisprudenza ritiene che egli debba comunque essere considerato come imprenditore agricolo; se c’è un rapporto di connessione (soggettiva: attività esercitata dal medesimo imprenditore) tra le attività, l’imprenditore è comunque considerato agricolo. Chi coltiva il fondo per soddisfare unicamente il fabbisogno personale non è un imprenditore agricolo poiché non offre al mercato i propri prodotti. Connesse all’attività agricola sono le attività di agriturismo.

Imprenditore commerciale (Art 2145)

  • Obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese
  • Obbligo di soggezione al fallimento.

Sono soggetti alla registrazione presso il registro delle imprese coloro che esercitato attività previste dall’art. 2145: chi esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, un’attività intermediaria nella circolazione dei beni, attività di trasporto, attività bancaria o assicurativa, attività ausiliarie delle attività precedenti.

 

Classificazione relativa alle dimensioni dell’impresa (Art 2083)

Piccolo imprenditore
coltivatore diretto del fondo, artigiano, piccolo commerciante, tutti coloro che esercitano un’attività professionale che viene organizzata con il lavoro proprio e quello della famiglia. Nell’ambito della propria impresa occorre che egli presti il proprio lavoro manuale, e che esso possa essere valutato prevalente. Il piccolo imprenditore non è soggetto alle norme che riguardano gli imprenditori commerciali: non ha l’obbligo di tenere le scritture contabili, di iscriversi presso il registro delle imprese, non è sottoposto alle procedure di fallimento.

Imprenditore d’azienda
Impresa: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Azienda (Art 2555): complesso di beni che sono in particolar modo quei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’imprenditore non è necessariamente proprietario degli strumenti di produzione (la proprietà dà luogo alla figura del “capitalista” alla quale si contrappone quella dell’imprenditore, che è colui che utilizza a proprio rischio gli strumenti di produzione). Dissociazione tra titolarità dell’impresa e proprietà degli strumenti di produzione. L’azienda può essere formata non da beni propri dell’imprenditore, ma da beni organizzati dall’imprenditore per mettere a frutto la produzione.

L’azienda viene considerata in relazione al trasferimento.
Fenomeno del trasferimento d’azienda: non consiste unicamente nel trasferimento di proprietà dei beni aziendali, o nel trasferimento di godimento.
Cessione dei contratti (nell’ambito del trasferimento): assicurano all’attore alienante il godimento dei beni di cui non era proprietario.
Successione nei contratti (Art. 2558): se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati dall’azienda stessa che non abbiano carattere personale; ovvero sia in caso di cessione dell’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario, e il lavoratore al quale viene ceduta continua con gli obblighi. Ciò non vale con i contratti stipulati tra più persone che aveva stipulato il cedente.
Trasferimento d’azienda, azienda ceduta.
Contratti che non siano stati ancora eseguiti (Art 2558): caso in cui il contratto era stato integralmente eseguito dall’imprenditore alienante, contratto non eseguito dal terzo contraente vi sarà una cessione di credito relativo all’azienda ceduta.

Accollo dei debiti (Art 2560): Se il contratto viene integralmente eseguito dal terzo contraente, ma che l’imprenditore non abbia fornito il denaro per i beni, colui che acquista l’azienda avrà un accollo per il debito.
Crediti relativi all’azienda ceduta (Art. 2559): quando vi è un trasferimento d’azienda automaticamente nel registro delle imprese si scrivono le eventuali cessioni dei crediti o accolli dei debiti.
Avviamento (Art 2557): chi aliena l’azienda deve astenersi per un periodo di 5 anni dall’iniziare una nuova impresa che per ubicazione, oggetto o altre circostanze possa sviare la clientela dell’azienda ceduta.
Avviamento soggettivo: dipende dalle capacità dell’imprenditore e dalle scelte che egli fa nel mercato.

 

Succede che l’attività imprenditoriale venga esercitata con nome altrui: un soggetto interpone tra se stesso e i terzi un prestanome, al quale dà tutto il denaro necessario per l’esercizio di un impresa, le direttive, egli utili. Per i terzi ogni atto di impresa è compiuto dal prestanome. Il soggetto celato dal prestanome è detto imprenditore occulto. Egli esiste perché si vuole sottrarre da tutti i rischi che si possono incontrare nell’esercizio di un’impresa. Se l’impresa fallisce, è sul prestanome che ricade il fallimento, perché tra imprenditore e prestanome c’è un contratto di mandato.

Impresa famigliare (Art 230 bis)
È l’impresa in cui prestano attività continuative di lavoro il coniuge dell’imprenditore o i parenti fino al terzo grado, o affini entro il secondo, non è detto che il lavoro dei famigliari prevalga sui dipendenti. Prima della riforma del diritto di famiglia, l’attività lavorativa del famigliare che aiutava il capofamiglia non era tutelata giuridicamente. Con la legge 151 è stato riconosciuto ai famigliari dell’imprenditore una serie di diritti:

  • diritto alla partecipazione agli utili d’impresa, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato;
  • diritto sulla quita dei beni acquistati con gli utili;
  • diritto su una quota degli incrementi d’azienda.

Nel caso di fallimento, fallisce solamente l’imprenditore titolare.

Legge 55 del 2006. Introdotta la possibilità di stipulare accordi di successione diretti a regolamentare la successione dell’azienda: patto di famiglia. È un contratto con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda a uno o più discendenti. Questo contratto deve essere stipulato per atto pubblico, e a tutela sia del coniuge sia di altri è prevista la partecipazione nell’accordo a coloro che ne saranno esclusi.

 

Statuto dell’imprenditore commerciale
Deve attuarsi innanzitutto con un sistema di pubblicità che consiste nell’iscrizione nel registro delle imprese.
Ogni imprenditore che esercita un’attività commerciale entro 30 giorni dall’inizio dell’impresa deve iscriversi nel registro delle imprese fornendo sede, generalità, e ogni modificazione inerente a tutti gli elementi in relazione all’impresa.
Soggetti che hanno l’obbligo d’iscrizione nel registro delle imprese:

  • imprenditori che esercitano un’attività commerciale
  • società
  • consorzi
  • enti pubblici
  • piccoli imprenditori
  • imprenditori agricoli
  • società semplici

Gli imprenditori commerciali hanno l’obbligo di tenere in modo continuativo la propria attività documentandola con apposite strutture contabili. Sono previste sanzioni nei confronti dell’imprenditore che non tenga strutture contabili solo in caso di fallimento: in caso di bancarotta semplice o di bancarotta fraudolenta.
Libro degli inventari: l’inventario si chiude con il conto delle perdite e dei profitti.
L’imprenditore deve comunque tenere le altre scritture contabili richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa per 10 anni.

Collaboratori dell’imprenditore
Ci sono tre figure che affiancano l’imprenditore:

  • l’institore: soggetto preposto all’esercizio dell’impresa o a una sede secondaria dall’imprenditore; viene scelto fra gli altri dirigenti e può compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto ad esclusione dell’alienazione di beni immobili o di ipoteche su di essi. Possono essere più di uno e agire congiuntamente. La procura va registrata nel registro delle imprese.
  • Procuratore: coadiuva l’imprenditore per gli atti inerenti all’impresa anche se si differenziano dai primi perché non sono collocati al vertice della gerarchia dei dipendenti.
  • Commessi: soggetti che non hanno funzioni direttive ma sono abiti a mansioni a diretto contatto con la clientela.

Segni distintivi dell’imprenditore
Ditta, insegna, e marchio
Ditta: si contraddistingue l’imprenditore; è cioè il nome sotto il quale l’imprenditore viene ad esercitare l’impresa, di solito coincide con il nome dell’imprenditore. A ciascun imprenditore è riconosciuto un uso esclusivo del nome della ditta; vi è un onere di differenziazione: ogni altro imprenditore che abbia lo stesso nome dovrà differenziarla dal primo che l’ha posta in essere.
Insegna: segno distintivo dell’azienda e svolge le funzione di collettore di clientela, soprattutto per ristoranti, bar ecc.
Marchio: disciplinato dall’art 169 del 2005, è il segno distintivo degli imprenditori, i quali lo appongono sui beni in commercio.
Marchio di fabbrica: quello che è apposto sul prodotto dallo stesso commerciante (fiat).
Marchio di commercio: marchio del rivenditore (concessionario “stocazzo” che vende mercedes).
Marchio collettivo: marchio che è stato concesso a singoli imprenditori da parte di associazioni che vogliono garantire la natura, l’origine, la qualità di determinati prodotti (pura lana vergine, dop).
Marchio generale: (fiat) che contraddistingue tutti i prodotti.
Marchio speciale: (fiat punto).
Il marchio può consistere in un disegno, una denominazione (nutella), parole ed immagini, numero.
Il marchio deve possedere capacità distintiva dalla denominazione generica del prodotto.

Ogni titolare deve servirsi in modo esclusivo del marchio. Gli è riconosciuta un’azione inibitoria nei confronti di chi viene a contraffare determinati prodotti. Il diritto all’uso esclusivo del marchio si acquista con la registrazione presso l’ufficio italiano marchi e brevetti (marchio registrato). Oppure vi può essere anche il marchio di fatto, quando l’imprenditore utilizzi un determinato marchio senza registrarlo e questo abbia una grande popolarità. Il marchio è protetto in ambito nazionale e internazionale, qualora la registrazione del marchio abbia registrazione presso l’organizzazione mondiale della proprietà intellettuale a Ginevra. Il diritto all’uso esclusivo di un marchio dura 10 anni e può essere prorogato, se non viene utilizzato entro 5 anni può essere revocato.

 

TITOLO V, SOCIETA’

Tipi di società (Art 2249): le società che hanno per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati secondo il capo terzo (il legislatore non vuole che ci siano società atipiche).
Il sistema societario è un sistema chiuso: le parti possono scegliere i diversi tipi previsti dal cc, ma non possono da origine a tipi che sono diversi da quelli espressamente previsti.
Clausole atipiche del contratto societario sono possibili: non fanno parte né di un tipo di una società né di un altro, a meno che non snaturino completamente i tipi di società, pena la nullità che si estende all’intero contratto di società.

Contratto di società (Art. 2247): un contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Due o più persone conferiscono beni o servizi. Conferimenti: prestazione a cui le parti del contratto di società si obbligano. Nel contratto di società le parti conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività, l’interesse di ogni parte si realizza per effetto dell’attività comune (divisione degli utili). Mentre nel contratto di vendita la prestazione di una parte realizza definitivamente l’interesse dell’altra.
Conferire a beni: apportare una determinata modificazione alla natura giuridica del bene.
Per tutta la durata della società i beni conferiti formano il patrimonio sociale.

Esercizio in comune dell’attività economica.
Ciò che fa di un’attività economica un’attività esercitata in comune è il fatto che più persone si assumono il rischio di una medesima attività economica, con modalità che variano a seconda del tipo di società (in alcune società il rischio è illimitato, non rischiano solamente ciò che hanno conferito, in altri tipi di società il rischio può essere limitato al conferimento).

Causa del contratto di società.
Inerisce a tre interessi:

  • EFFICIENZA Trasformare la ricchezza che viene conferita dai soci in una organizzazione imprenditoriale che si definisce efficiente, l’interesse sociale sarà quello che tende a maggiorare il volume della produzione e il volume degli scambi anche dal punto di vista di nuovi mercati. (primario)
  • PROFITTO Massimizzazione del profitto: produrre una ampia quantità di utili.(intermedio)
  • DIVIDENDO Massimizzazione del dividendo: l’interesse che i profitti realizzati vengano il più equamente distribuiti tra i soci. (finale)

 

SOCIETÀ DI PERSONE (Art. 2262)
Ogni socio in quanto tale ha un preciso diritto alla divisione annuale degli utili ed ha un diritto affinché questi utili siano integralmente divisi, salvo patto contrario sottoscritto dai soci. Le esigenze di espansioni sono messe in secondo piano: prevale l’interesse del socio ad una immediata ripartizione degli utili realizzati. Una politica di investimento degli utili è possibile solamente col consenso di tutti i soci i quali devono rinunciare al diritto riconosciuto loro dall’art. 2262.

Tipi: società semplice, a nome collettivo,  in accomandita semplice.
Responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali vale:

  • nei confronti di tutti i soci nelle società in nome collettivo senza eccezioni,
  • per tutti i soci nella società semplice ma vi è la possibilità di patto contrario per alcuni,
  • per i soci accomandatari nella società in accomandita semplice vale la responsabilità limitata.

Responsabilità: rispondere con i propri beni.
Ogni socio illimitatamente responsabile, in quanto tale, è anche amministratore della società. Ciò fa si che i soci vengano considerati soprattutto per le condizioni personali date dal patrimonio e dalle capacità imprenditoriali.
Intrasferibilità della qualità di socio senza il consenso degli altri.

SOCIETÀ DI CAPITALI
L’assemblea che approva il bilancio delibera a maggioranza se distribuire o meno gli utili ai soci e se si in quale misura. Prevale un interesse per cui l’utile realizzato e non distribuito vada ad incrementare il patrimonio della società, dei quali gli amministratori si servono per aumentare gli investimenti.
Perdono importanza le qualità di ogni socio, e prende importanza la quota di capitale che ognuno sottoscrive.
I soci godono del beneficio della responsabilità limitata: rischiano unicamente danaro o i beni che hanno conferito in società. Vi godono tutti i soci delle Spa e della responsabilità limitata e tutti gli accomandati della società in accomandita.
Il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio, il socio in quanto tale non è amministratore della società. La qualità di socio gli dà il potere di concorrere col proprio voto nella nomina degli amministratori.
Potere di amministrazione dissociato dalla qualità di socio.
La qualità di socio è liberamente trasferibile: la sostituzione del socio non richiede alcuna modificazione del contratto sociale, poiché non è un contratto in cui non varia l’intuito persones.

Diritto societario nell’ambito del diritto civile

SOCIETA’ DI PERSONE

Società semplice (Art 2251)
Società che non rappresenta alcun elemento di identificazione ulteriore rispetto a quello previsto dall’art. 2247.
Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali salvo alle forme richieste dalla natura dei beni conferiti. Il contratto di società semplice si può concludere anche oralmente: due soci possono comportarsi come tali senza che tra essi vi possa essere concluso alcun contratto di società (società di fatto), si conclude anche in modo tacito.

Art. 2247 con il contratto di società due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio di un’attività economica

Obbligazione di conferimento: essenziale per il contratto di una società, presenta caratteri diversi a seconda che siano considerate società di persone o di capitali. Nelle società di persone non è necessario che il conferimento sia espressamente determinato per la validità del contratto; si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro tutto ciò che è necessario sia conseguito all’oggetto della società (oggetto sociale: tipo di attività svolta dai soci).
In mancanza di una determinazione contrattuale dei conferimenti si presume che ogni socio sia obbligato a conferire quanto necessario per porre in essere l’attività della società che costituisce l’oggetto sociale. Una volta convenuto un iniziale conferimento dei beni, può essere:

  • Un conferimento in proprietà: la società acquista sul bene conferito tutte le facoltà inerenti al diritto di proprietà (vi è un rischio maggiore, poiché se le sorti della società sono negative, rischia di perdere il bene). Il perimento di una cosa che il socio conferisce in proprietà grava sulla società, e il socio (se la cosa è danneggiata o inutilizzabile) ha comunque il diritto di restare all’interno della società;
  • Conferimento in godimento: il socio resta proprietario della cosa e la società acquista su di essa solamente un diritto di godimento (meno rischio: perdere la rendita del bene per tutto il tempo di durata della società, al termine di essa, colui che ha goduto del bene ha l’obbligo di renderla e di risarcire eventuali deperimenti o danni). Il rischio delle cose che il socio conferisce in godimento resta al carico del socio che le ha conferite, nel caso la cosa conferita si deteriori, il socio perde il diritto a restare nella società.

Nell’ambito della società semplice può essere portato in conferimento ogni fattore utile al perseguimento dell’oggetto sociale (crediti). La società semplice permette il conferimento anche il proprio lavoro.

Modificazioni del contratto sociale: può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non diversamente provveduto. La norma ammette che i patti che sono intercorsi tra i soci al momento della costituzione della società ammette che questi possano essere modificati con altri patti di diverso contenuto, che possono riguardare l’ammissione di nuovi soci (in sostituzione o in aggiunta) o possono riguardare anche il regolamento contrattuale iniziale. Per fare questo è richiesta l’unanimità dei consensi (per la modificazione del contratto sociale).

Uso illegittimo delle cose sociali (Art. 2256): il socio non può servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei alla società senza il consenso degli altri soci. Possibilità dell’uso non imprenditoriale dei beni sociali.

Amministrazione (Art. 2257): si configura come un’attività di esecuzione del contratto sociale, attività unidirezionale (unicamente diretta all’esecuzione del contratto sociale).
Spetta in modo disgiunto a tutti i soci per intero e in modo individuale: ciascun socio è anche amministratore della società e quindi può intraprendere e concludere tutte le operazioni che rientrino nel sociale senza l’approvazione degli altri soci (amministrazione congiuntiva). A ciascun socio è consentito di opporsi all’operazione che un altro socio compie, prima che essa sia compiuta. Una delibera dei soci assume solamente un carattere eventuale.

Amministrazione congiuntiva (Art. 2258): i socio possono scegliere il sistema congiuntivo: sistema di amministrazione nel quale i soci esercitano collettivamente i poteri deliberativi.

Utili (Art. 2262): salvo patto contrario ciascun socio ha diritto alla sua parte di utili, dopo l’approvazione del rendiconto (prima grande differenza tra società di persone e di capitali). Esiste un diritto preciso per la divisione degli utili; diritto alla loro integrale divisione (salvo patto contrario) all’interno delle società di persone.
Limite dato dal divieto di patto leonino (Art. 2265): è nullo quel patto con cui uno o più soci sono esclusi dalla partecipazione alla distribuzione degli utili da parte della maggioranza.

[Società di capitali (Art 2433): l’assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Prevale un diverso interesse della pluralizzazione, spettante alla maggioranza, perché vi è un grosso interesse all’autofinanziamento dell’impresa.]

(ritorno alle società di persone)
La rappresentanza della società spetta ad ogni socio amministratore e non richiede particolari conferimenti di poteri: ogni socio, illimitatamente responsabile, ha il potere di decidere le operazioni sociali, ed è anche rappresentante di società: ha il potere, oltre che di decidere, anche di concludere le operazioni.

Responsabilità della società per le obbligazioni sociali (Art 2267): i creditori della società possono agire sul patrimonio sociale per far valere i loro diritti (patrimonio formato dai conferimenti iniziali e successivi dei soci). Rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società (responsabilità diretta).
Responsabilità diretta: il creditore può direttamente agire nei confronti dei soci senza doversi preventivamente rivolgere alla società (conseguenza della responsabilità illimitata e solidale: il socio nei confronti dei quali il creditore chiede il pagamento dei debiti sociali, può domandare la preventiva escursione del patrimonio sociale: esame del patrimonio sociale per far si che i creditori possano soddisfarsi meglio su quei beni che sono di pronta e facile convertibilità in una somma di denaro).

Responsabilità del socio nuovo (Art. 2269): responsabilità illimitata e solidale incombe su tutti coloro che sono soci, o al momento della richiesta del pagamento (anche se non erano soci al momento in cui sorse l’obbligazione) o al momento del sorgere dell’obbligazione anche se non erano più soci al momento della richiesta del pagamento. (riguarda chi entra a far parte o non è più parte della società).

Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi (Art. 2290): nel caso in cui il rapporto sociale si sciolga limitatamente a un socio, egli risponderà delle obbligazioni che sono sorte fino al momento delle sue dimissioni.
Ammesso il patto di limitazione della responsabilità purché sia sottoposto ad un onere pubblicitario: un patto che limita la responsabilità di un socio deve essere portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei.

Creditore particolare del socio (Art. 2270): creditore che ha nei confronti del socio un diritto di credito. Il creditore non può agire sul patrimonio sociale, ma può far valere i suoi diritti sui beni che spettano al socio suo debitore. Può compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione della società che spetta al debitore, e può chiedere la liquidazione della quota qualora gli altri beni non siano sufficienti per soddisfare la sua richiesta.
Lo scioglimento della società può avere anche un socio solamente: la morte, la fuoriuscita, la recessione di un socio non comportano lo scioglimento della società ma essa continua con i soci superstiti:

  • Morte: la società deve versare agli eredi una somma che corrisponde al valore della quota del socio defunto, non c’è alcun diritto in merito alla restituzione dei beni conferiti. È ammesso o che i soci superstiti sciolgano la società o che la continuino con gli eredi stessi, in questo caso gli eredi non dovranno dare alcun conferimento alla società.
  • Recesso: se la società è stata contratta a tempo determinato è possibile il recesso quando ricorra una giusta causa o un caso previsto del contratto sociale. Giusta causa: sorge un evento che non consente una naturale prosecuzione del rapporto sociale e che non sia attribuibile al socio che deve recedere (insanabile tra più soci).
  • Esclusione: non si può escludere immotivatamente un socio dalla società, non è possibile estromettere nessun componente della società senza una motivazione valida.

Cause di esclusione: gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dal contratto (il socio impedisce lo svolgimento naturale dell’attività economica oggetto sociale, interdizione o inabilitazione), sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera. Il socio escluso può fare denuncia al tribunale che però non dovrà indagare sul merito (motivazioni dell’esclusione) ma darà un giudizio strettamente inerente alla legittimità. Esclusione di diritto: quando uno dei soci venga dichiarato fallito, l’esclusione avviene in modo automatico.

In questi casi gli eredi o il socio stesso hanno diritto a un valore della quota di partecipazione, determinata in base alla situazione patrimoniale della società in base al giorno di scioglimento. Non si può pretendere di togliere beni sociali destinati all’azione produttiva.

Scioglimento della società (Art. 2272):

  • Se i soci non hanno deciso una proroga della società esplicita o tacita.
  • Conseguimento dell’oggetto sociale, o eventuale impossibilità di conseguirlo.
  • Venir a mancare della pluralità dei soci se nel termine di sei mesi questa pluralità non è costituita.

Avvenuto lo scioglimento i soci conservano il potere di amministrare relativamente gli affari urgenti: ogni attività di cui si possano occupare i soci è quella di operare limitatamente ad affari urgenti. I soci nominano i liquidatori che hanno il potere limitato agli atti necessari per la liquidazione del patrimonio, e non possono intraprendere nuove azioni.

Società in nome collettivo (Art 2291)
Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Comma 2: il patto di limitazione della responsabilità non ha effetto nei confronti dei terzi: si ammette che nella società il patto di limitazione della responsabilità è valido nei rapporti in termini tra soci, cioè opera come un patto di limitazione per il socio alle perdite che potrebbero verificarsi nell’arco di tempo in cui opera nella società.
Una volta adempiuta, l’obbligazione avrà azione di regresso per intero nei confronti degli altri soci. Se il socio a favore del quale è stato posto in essere un patto di limitazione viene chiamato dal creditore a pagare i debiti, avrà azione di regresso nei confronti di tutti i soci (devono pagare anche la sua quota).

È soggetta a una forma di pubblicità data dell’iscrizione nel registro delle imprese, se non adempie quest’obbligo, la società si definirà in nome collettivo irregolare e quindi i rapporti propri saranno quelli della società semplice.
Società in nome collettivo regolare: si iscrive nel registro delle imprese.

Riduzione di capitale (Art. 2305): il creditore particolare del socio, finché dura la società non può chiedere la liquidazione al socio che è debitore.

Atto costitutivo (Art. 2295): nell’ambito dell’atto costitutivo deve essere nominata la ragione sociale, in cui devono esserci:

  • la nomina di un socio e la sede (eventuale dichiarazione di fallimento, ufficio presso il quale registrarsi, usi nell’ambito di un determinato territorio applicabili al determinato contratto, tribunale a cui rivolgersi),
  • oggetto sociale,
  • conferimenti,
  • norme secondo cui gli utili devono essere divisi.

Non occorre che il socio di cui appare il nome sia vivente (può essere un socio o receduto o defunto) perché si vuole evitare che il recesso o esclusione del socio possa togliere avviamento all’azione sociale.

Limiti alla distribuzione degli utili (Art. 2303): vieta la ripartizione di somme tra i soci se non per utili realmente conseguiti. Non può farsi luogo alla ripartizione tra soci se non per utili realmente conseguiti.

Riduzione di capitale (Art. 2306): le delibere di riduzione del capitale possono essere eseguite solamente 3 mesi nel giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese a patto che non vi sia alcun creditore sociale.

Divieto di concorrenza (Art. 2301): al socio non è fatto divieto di esercitare un’altra attività commerciale, ma un’attività che sia in concorrenza con quella società.
Sia lo scioglimento che la sono regolate dalle norme per le società semplici.

Società in accomandita semplice S.A.S. (Art 2315)
Caratteristica principale: ha 2 tipologie di soci:

  • Soci accomandatari: hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci di una società in nome collettivo, responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Partecipano direttamente alla gestione della società;
  • Soci accomandanti: differiscono dai primi perché non partecipano all’amministrazione della società, godono del beneficio della responsabilità limitata, sono necessariamente dei soci capitalisti per quanto riguarda il conferimento nella società. Non partecipano alla gestione della società. Rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita.

La società agisce sotto una ragione sociale costituita da almeno un nome dei soci accomandatari, con la sigla s.a.s.

L’amministrazione della società può essere conferita solamente ai soci accomandatari anche se l’art. 2320 permette che i soci accomandanti possano compiere atti di amministrazione solamente attraverso una procura speciale per i singoli affari. I soci accomandanti hanno comunque diritto ad avere comunicazione annuale del bilancio e di controllare le esattezze.
L’accomandante nel caso in cui si inserisca nell’amministrazione, propria dei soci accomandatari, risponderà illimitatamente verso terzi per tutte le obbligazioni sociali. Interessa ad un corretto e responsabile esercizio dell’attività economica.

Solo gli accomandatari possono approvare il bilancio. Gli accomandanti possono agire solo se il bilancio presenta falsità.

Accessione della quota del socio accomandante (Art, 2322): se vi è il subingresso di una persona nella posizione di socio accomandante non comporta modifica del contratto sociale. La quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte. La morte dell’accomandante comporta la trasmissione automatica della sua quota di partecipazione agli eredi senza necessità di consenso di eredi e di soci.
Per l’accessione della quota del socio accomandante attraverso un atto inter vivos, è possibile un’accessione della quota ma vi dovrà essere il consenso della maggioranza dei soci TUTTI.

Scioglimento della società: si scioglie oltre che per le cause di società semplice o di nome collettivo, quando rimangano solamente soci o accomandatari o accomandati, sempre che entro 6 mesi non si sia sostituito il socio che è venuto meno. Caratterizzata da una costante presenza di entrambi i soci che deve permanere durante tutto l’arco di vita della s.a.s., altrimenti diventa una società in nome collettivo.

 

SOCIETA’ PER AZIONI S.P.A.

Responsabilità (Art 2325): limitazione della responsabilità dei soci limitatamente alla somma o al bene conferito. Risponde solamente la società con il suo patrimonio per le obbligazioni sociali.

Emissione delle azioni (Art. 2346): la partecipazione sociale è rappresentata da azioni.
Assumere responsabilità limitata: non correre altri rischi se non di perdere la somma o il bene conferito nella società. I creditori della società hanno in garanzia un capitale sociale minimo. La Spa non può costituirsi se non esiste un minimo di capitale proprio, altrimenti si scioglie.
Il rischio di società è corso solo in parte dai soci.

Condizioni per la costituzione di una Spa (Art 2329): occorre che sia stato sottoscritto per intero il capitale sociale, e che sia stato versato il 25% dei conferimenti in denaro.
Una volta costituita la società gli amministratori effettueranno il “richiamo dei centesimi mancanti”: sollecitare il restante conferimento.
Il capitale sociale è diviso in quote: il numero di quote sottoscritte dai soci dà la misura della sua partecipazione nella società, del voto in assemblea, agli utili (proporzionale al numero di quote acquistate). Quote di partecipazione: si definiscono in azioni.
Azione: bene mobile che può formare oggetto di diritti e di cui si può disporre come ogni altro bene mobile, possederne una significa far parte di una spa.

Una spa si costituisce:

  • Per contratto
  • Per atto unilaterale di un unico socio fondatore

La formazione dell’atto costitutivo della spa non ne implica la nascita, ma occorre che essa venga iscritta al registro delle imprese, altrimenti non esiste.
Il contratto di società risulta formato da due documenti distinti:

  • atto costitutivo: viene manifestata la volontà delle parte di dar vita al rapporto sociale. Deve contenere specificazioni:
    • generalità dei soci,
    • numero delle azioni acquistate da essi,
    • denominazione sede della spa,
    • l’oggetto sociale (attività economica che le parti vogliono esercitare) non può essere generica, ma esattamente descritta nei suoi particolari (determinazione dell’oggetto sociale: limita la sfera di potere dei soci, i quali non possono deliberare azioni estranee rispetto all’oggetto sociale, in caso contrario la delibera sarà annullabile),
    • ammontare del capitale sottoscritto e versato,
    • valore dei beni eventualmente e crediti conferiti in natura,
    • norme di spartizione degli utili solo se una determinata parte degli utili sia a favore della distribuzione tra soci,
    • benefici eventualmente accordati a promotori e soci fondatori (percentuali privilegiate nell’ambito della distribuzione degli utili che però non possono superare un certo limite di tempo di 5 anni),
    • nominati amministratori e poteri a loro conferiti,
    • numero componenti in collegio sindacale.
  • statuto: norme di funzionamento basilari della società.

Contratto di spa:

  • Simultanea: senza nessun intervallo di tempo tra la dichiarazione di volontà dei singoli contraenti,
  • Per pubblica sottoscrizione: quando l’iniziativa di dar vita a una nuova spa venga assunta da determinati promotori che annuncino il programma della costituenda società.

L’atto deve avere la forma dell’atto pubblico pena la nullità.

Necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese: ha efficacia costitutiva. Spesso l’atto costitutivo è accompagnato dalla formazione di accordi separati che possono esistere tra tutti i soci, o tra alcuni di essi. Questi patti si denominano patti parasociali: i soci dispongono attraverso un contratto separato di quei diritti che derivano loro dall’atto costitutivo impegnandosi ad esercitarli secondo un modo predeterminato (es. si possono accordare per effettuare aumenti di capitale ad una scadenza prestabilita, o decidere di ripartire gli utili in un modo diverso da quello previsto nell’atto costitutivo, o accordare per nominare ad ogni scadenza sempre la stessa persona in qualità di amministratore).
Sindacato di blocco: tutti i soci si obbligano a non vendere le proprie azioni o a venderle a determinate condizioni.
Sindacato di voto: esercizio del diritto di voto in assemblea, strategie di voto contrario o meno. I patti parasociali sono efficaci solamente tra le parti che li hanno sottoscritti. Da questi sono esclusi tutti gli acquirenti successivi delle azioni. La durata massima dei patti parasociali è di 5 anni e sono comunque rinnovabili alla scadenza.

Nullità della Spa (Art. 2332):

  • quando non esiste l’atto pubblico (vi è una mancata stipulazione dell’obiettivo sotto forma di atto pubblivo),
  • quando l’oggetto sociale è illecito,
  • quando all’atto costitutivo manca ogni elemento che possa identificare la società per azioni per quello che è.

Azioni: frazione minima di capitale sociale che bisogna acquisire per avere la qualità di socio. Essa è indivisibile anche se più persone possono esserne proprietarie, ma possono esercitarne l’azione solo attraverso la nomina di un rappresentante comune. Possono essere emesse con valore nominale o senza: in caso non lo abbiano, avranno l’indicazione del numero complessivo di azioni emesse e del capitale sociale (semplificare gli eventuali aumenti di capitale sociale). Possono essere nominative al portatore. Il loro trasferimento si attua esclusivamente per volontà dell’alienante e dell’acquirente.

Limiti alla circolazione delle azioni (Art. 2355 bis): lo statuto della società può sottoporre a particolari condizioni il trasferimento di azioni: condizioni personali (appartenenza a una categoria professionale, determinata residenza o cittadinanza). Clausole di gradimento che subordinano il trasferimento di azioni al consenso discrezionale degli organi sociali, sono inefficaci. Esse sono efficaci se prevedono a carico della società un obbligo di acquisto: si realizza un interesse della società di avere una piccola scelta di nuovi azionisti e interesse del socio a vendere le proprie azioni.

SOCIETÀ PER AZIONI

Esiste una clausola definita clausola di prelazione: lo statuto della società impone al socio che voglia vendere le proprie azioni di offrirle prima in vendita agli altri soci. La vendita di azioni a terze persone in violazione di tale clausola è inefficacie. Norma che vale in quanto quasi sempre viene compresa nello statuto della società.

Diritti e obblighi inerenti alle azioni
Due classi:

  • Diritti patrimoniali: diritto agli utili proprio di ogni socio, diritto alla quota di liquidazione, diritto di opzione. Hanno nella loro sfera un importo economico.
  • Amministrativi: diritto di voto, di intervento in assemblea, diritto di impugnare deliberazioni dell’assemblea che possono rivelarsi invalide, denuncia al collegio sindacale di fatti che gli azionisti ritengono censurabili che possono danneggiare i soci o la società. Altri diritti possono essere riconosciuti all’azionista solamente quando rappresenti una quota del capitale sociale determinata o una percentuale di soci determinata.

Le azioni devono essere di uguale valore (Art 2348): conferiscono ai possessori uguali diritti. (anche se chi possiede una grossa somma di azioni ha maggiori diritti reali rispetto a un’azionista minore).

Riforma 2003 del diritto societario: divieto di emettere azioni che possono avere un voto plurimo (che attribuiscono al possessore di queste azioni più voti).
Azioni ordinarie: attribuiscono al possessore il diritto a una parte proporzionale di utili.
Azioni privilegiate: hanno un privilegio alla partecipazione degli utili annuali risultanti dal bilancio.
Azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti: limitato per esempio alla nomina dei sindaci o degli amministratori.
Azioni emesse a favore dei prestatori di lavoro (Art 2249): un trasferimento può avvenire solamente nei confronti di altri prestatori di lavoro.

La società può anche acquistare delle proprie azioni, quando si vuole investire le proprie eccedenze (utili). Vi è un limite: questo acquisto non può eccedere la quinta parte del capitale sociale. L’acquisto deve essere subordinato all’autorizzazione dell’assemblea, e dev’essere effettuato con somme prelevate da utili distribuibili che risultino dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 2257). Atto proprio degli amministratori anche se l’autorizzazione viene dall’assemblea. In questi casi il diritto di voto inerente alle azioni acquistate è sospeso, perché altrimenti il voto verrebbe esercitato dagli amministratori che acquisterebbero una posizione di potenza eccessiva.
È permesso acquistare azioni anche di altre società.

Ci sono diversi organi sociali, ciascuno dei quali è investito di una propria competenza: i soci, perché tali, compongono uno di questi organi: l’assemblea, accanto alla quale si affiancano altri elementi con funzione di amministrazione e di controllo (collegio sindacale, ecc)
Assemblea: ordinaria e straordinaria. Si differenziano dal carattere dell’oggetto che viene posto in esame. Ne derivano due conseguenze:

  • Quorum: sia costitutivo che deliberativo sarà diverso a seconda dell’assemblea;
  • Il verbale dell’assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio: le delibvere prese nell’ambito di una assemblea straordinaria sono destinate all’iscrizione nel registro delle imprese.

Ordinari (Art 2364): argomenti su cui delibera l’assemblea ordinaria:

  • approvazione del bilancio,
  • nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci, e compenso di questi ultimi se non stabilito dallo statuto,
  • delibera sulla responsabilità di amministrazione dei sindaci,
  • altri oggetti che eventualmente vengono posti all’ordine del giorno su determinate richiest.e

Assemblea straordinaria ha due delibere:

  • Modificazioni da apportare allo statuto
  • Nomina e sostituzione e sui poteri dei liquidatori

L’assemblea non può impartire direttive generali, né dare ordini agli amministratori in relazione a determinati atti di amministrazione, non può sostituirsi agli amministratori.
La convocazione dell’assemblea spetta agli amministratori almeno una volta l’anno:

  • quando sia venuta a mancare la maggioranza degli amministratori,
  • quando debba essere integrato il collegio sindacale,
  • quando sia diminuito il capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite,
  • quando si verifichi un fatto previsto o meno che determini lo scioglimento della società.

Ci sono due casi eccezionali:

  • Convocata dal collegio sindacale
  • Dal tribunale

Per gravi irregolarità commesse dagli amministratori, o per grave dimenticanza od omissione degli amministratori o dei sindaci.

L’iniziativa della convocazione dell’assemblea è riconosciuta anche ai soci che però devono essere almeno un decimo del capitale sociale.
L’assemblea deve essere convocata con 15 giorni d’anticipo, e ciascuno dei partecipanti ha diritto di opporsi in relazione a determinati argomenti su cui si dichiara di non essere stato informato in modo esaustivo e sufficiente.
In assemblea possono intervenire solo i soci che hanno diritto di voto (non estranei, consulenti), ma possono intervenire i rappresentanti dei soci a cui sia stata data una procura scritta. La rappresentanza del socio non può essere conferita in assemblea a un amministratore.
L’assemblea è presieduta da un presidente che deve assicurarsi della qualità di socio dei presenti.
Esistono due quorum:

  • Quorum costitutivo dell’assemblea: dato dalla quota di capitale che deve essere presente affinché l’assemblea possa deliberare.
  • Deliberativo: quota di capitale sociale che deve esprimersi in senso favorevole alla delibera dell’assemblea.

Di volta in volta stabilito dall’assemblea. Le votazioni vengono fatte per alzata di mano o per mezzi telematici.

Nullità e annullabilità di delibera assembleare (Art 2377)
Delibere prese in conformità sia della legge che dell’atto costitutivo della società vincolano tutti i soci anche se non sono intervenuti in assemblea o che non vi hanno partecipato

Annullabilità: delibere che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo.
Tutte le volte in cui risulti viziata per cause inerenti alla sua formazione o alla regolare costituzione dell’assemblea (quorum inferiore a quello stabilito dallo statuto, o votazione effettuata su soggetti non compresi dall’ordine del giorno). La legittimazione all’azione d’annullamento può essere chiesta dal socio dissenziente, assente o astenuto. I soci possono impugnare la delibera annullabile ma devono rappresentare almeno l’un per mille del capitale (capitale di rischio: capitale che viene cercato presso privati o solamente da privati per almeno l’80%). È richiesto il 5% dei soci contro una delibera possono impugnare una delibera annullabile. Nel caso in cui i soci si trovino danneggiati e non riescano a ottenere la percentuale, potranno ottenere il risarcimento del danno per la delibera che li danneggia entro 90 giorni.
L’annullamento della delibera ha effetto per tutti i soci.

Nullità (Art 2379):
In tre casi:

  • Mancata convocazione dell’assemblea per x motivi;
  • Non è stato redatto il verbale;
  • Quando vi è una impossibilità o illiceità dell’oggetto

L’azione per la nullità può essere esercitata da chiunque abbia interesse, con un termine di prescrizione di 3 anni.

Prescrizione in decadenza (ultimo libro del codice)
Disciplinata dall’art. 2934: la perdita di un diritto perché il titolare non lo esercita, per prolungata inazione del titolare del diritto per un tempo determinato dalla legge. Ne deriva che solamente i diritti patrimoniali si estinguono per prescrizione; non sono soggetti alla prescrizione i diritti inestinguibili (alla personalità, potestà genitoriale, petizione di eredità: la richiesta che fa un erede di chiedere il riconoscimento della sua qualifica di erede nei confronti di quei soggetti che posseggono tutto o parte dei beni a lui spettanti, diritto di proprietà e l’azione di vendita, l’azione per far dichiarare la nullità di un contratto).
Viene stabilita dalla legge: le parti non possono modificare la durata dei termini di prescrizione(dieci anni). Ci sono altre più brevi: 5 anni diritto del risarcimento del danno provocato da fatto illecito, 2 anni diritto del risarcimento del danno da circolazione stradale.

Decadenza (Art 2964): la perdita di un diritto per un mancato esercizio dello stesso entro il termine stabilito dalla legge o anche da contratto: le parti possono sottoporre l’oggetto del contratto a un termine di decadenza purchè esso non renda eccessivamente difficile alle parti l’uso di questo contratto (decadenza convenzionale).

Amministratori
Amministratori: potere esecutivo, forte.
Poteri decisionali: hanno potere di iniziativa dell’attività assembleare.
Poteri esecutivi: danno esecuzione alle delibere dell’assemblea quando l’assemblea delibera l’azione di responsabilità gli amministratori non possono esercitare tale azione, esecutore nominato dall’atto costitutivo.
Se si trovano in conflitto di interesse con la società si scioglierà la prerogativa di dare delibere assembleari: quando l’assemblea delibera nei loro confronti la responsabilità di un’azione che danneggi la società.
Costituzione:

  • Da una sola persona: amministratore unico
  • Da più persona: consiglio di amministrazione

La nomina degli amministratori spetta all’assemblea, tranne i primi che possono essere nominati dall’atto costitutivo. Restano in carica per un periodo non superiore ai tre esercizi, e scadono alla data dell’assemblea che viene convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Anche al termine della loro carica sono rieleggibili.
L’assemblea può revocarli prima dello scadere del termine senza motivare le ragioni della revoca. Se la revoca avviene senza giusta causa, l’amministratore/i hanno diritto a risarcimento del danno.
Possono sempre rinunciare all’adempimento del loro ufficio con un determinato termine di avviso, a patto che rimanga in essere la maggioranza dei restanti. Nel caso in cui vengano a mancare diversi amministratori senza che venga meno la maggioranza, quest’ultima darà luogo alla cooptazione: gli amministratori rimasti provvedono con propria deliberazione a sostituire i mancanti. Gli amministratori cooptati (nuovi amministratori nominati) restano in carica fino all’assemblea successiva, nella quale decadono automaticamente (Art 2386). Il compenso degli amministratori è determinato dall’assemblea, nel caso in cui essa lo ometta sarà stabilito dal giudice.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, il voto non può essere esercitato per rappresentanza, le deliberazioni del consiglio di amministrazione non prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dal collegio sindacale, da amministratori dissenzienti.

Nelle società grandi il consiglio di amministrazione si esprime attraverso il comitato esecutivo al quale il consiglio di amministrazione delega le proprie attribuzioni: il consiglio di amministrazione ha funzione generale di sovrintendenza sull’amministrazione. Il comitato esecutivo è un organo dotato di competenze concorrenti a quello del consiglio di amministrazione, non può impartire istruzioni al comitato esecutivo.
Aumento di capitale e emissione di obbligazioni convertibili in azioni. La rappresentanza spetta agli amministratori, in generale al presidente del consiglio di amministrazione.
Il potere di rappresentanza è generale: le scelte effettuate dagli amministratori vincolano sempre la società.

Responsabilità verso la società (Art 2392)
Responsabilità degli amministratori verso i danni. Gli amministratori sono responsabili verso la società dei danni che sono derivati dall’inosservanza di determinati doveri: gli amministratori devono adempiere i doveri imposti loro dalla legge o dall’atto costitutivo. L’obbligazione dell’amministratore si configura come un’obbligazione di mezzi, all’amministratore viene richiesta una diligenza professionale da chi ha assunto il compito di gestire un’impresa. Non sarà colpevole di determinate scelte imprenditoriali che si sono in seguito rivelate sconvenienti.
Responsabilità di natura contrattuale, non per inadempimento del contratto, ma per violazione dello statuto della società.
Azione sociale di irresponsabilità è deliberata dall’assemblea. Collegio sindacale con la maggioranza dei componenti.
La delibera dell’azione di responsabilità degli amministratori non comporta la cessazione automatica degli amministratori. Una volta avviata l’azione di responsabilità la revoca degli amministratori viene effettuata solamente se la delibera è presa con un voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale.
Responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali (Art. 239).
Responsabilità da fatto illecito. Quando viene leso il patrimonio sociale (unica garanzia che nella spa la società offre ai creditori) da parte degli amministratori con atti che mettono a repentaglio il patrimonio stesso: commettono un danno ingiusto se violano gli atti inerenti alla conservazione del patrimonio sociale.
Responsabilità nei confronti di soci o di terzi. Anche il socio o il terzo può essere danneggiato da atti colposi o dolosi degli amministratori: quando gli amministratori avviano una falsa comunicazione in relazione alla situazione economica della società, per il quale il socio o il terzo è portato ad agire in un certo modo, ignaro della falsità.

Collegio sindacale: organo di controllo della società (art 2397). Composto da membri nominati dall’assemblea.
Compiti:

  • Compito di controllo,
  • vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto,
  • rispetto del principio della corretta, e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile.

Si compone di 3 o di 5 membri e di 2 membri supplenti. Sono ineleggibili i parenti entro il quarto grado di amministratori.
Per la funzione di controllo, si richiede che siano particolarmente preparate: requisiti di preparazione: almeno uno dei devono essere scelti dal registro dei revisori contabili.
Compiti:

  • Assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione alle riunioni del comitato esecutivo, hanno diritto a ricevere la parte di bilancio
  • Hanno poteri di controllo e ispezione
  • Facoltà di chiedere all’amministrazione delle notizie sull’andamento delle operazioni sociali poste in essere

I sindaci possono impugnare le delibere assembleari o amministrative che non siano prese in conformità della legge o dello statuto. Qualora i sindaci abbiano scoperto fatti gravi di cui si siano macchiati gli amministratori possono far denuncia al tribunale: per revocare gli amministratori e convocare l’assemblea.
Sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti di questi ultimi quando questo danno non si sarebbe verificato qualora avessero operato senza la diligenza richiesta. I sindaci rispondono con gli amministratori anche per i danni recati a soci o a singoli terzi.
Collegio sindacale tutela i soci (art 2408):
Forma di autotutela del singolo socio: ogni socio può denunciare al collegio sindacale i fatti censurabili per quanto riguarda gli amministratori, che il collegio sindacale dovrà tener conto e portare nella relazione da portare in assemblea. Se la denuncia proviene da un socio o da soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il collegio dovrà indagare senza ritardo su tali fatti e presentare le sue conclusioni e le eventuali proposte all’assemblea.
Cause di ineleggibilità e decadenza (Art 2409): quando c’è un sospetto fondato che gli amministratori abbiano commesso gravi irregolarità, i soci che rappresentino un decimo del capitale sociale possono denunciare tali fatti al tribunale. I soci denuncianti non hanno l’onere di provare la sussistenza delle irregolarità, è sufficiente che dimostrino l’esistenza di elementi di fondato sospetto. L’ispezione fatta dal tribunale sarà a carico dei soci. Qualora vi siano irregolarità accertate dal tribunale, potrà disporre opportuni provvedimenti cautelari o revocare gli amministratori e convocare l’assemblea per la nomina di nuovi amministratori.

Modifiche dello statuto.
Manifestazione di autonomia delle parti che ha la caratteristica di essere successiva alla costituzione della società. Avvengono quando i patti intercorsi tra soci vengono sostituiti con altri di contenuto diverso. Quando vengono introdotte delle clausole che sono destinate ad aggiungersi alle partizioni originali: comporta che non sono modificabili i principi statutari mediante comportamenti di fatto o degli amministratori.
Ogni modificazione deve essere effettuata mediante forma scritta. Le delibere vengono prese con le maggioranze proprie dell’assemblea straordinaria.
Nel caso in cui vi siano dei soci a cui non vadano bene le modifiche della maggioranza dei soci, vi è il diritto di recesso (art 2437).
Diritto riconosciuto al socio solo in presenza di determinate modifiche statutarie riconducibili a una profonda alterazione delle condizioni di rischio per le quali il socio ha aderito alla società:

  • trasferimento all’estero,
  • cambiamento oggetto sociale,
  • trasformazione della società,
  • proroga del termine di durata della società il recesso del socio comporta la liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso: questo intacca più o meno il capitale sociale.

Tra le modificazioni, vi è l’aumento di capitale: può essere o a titolo gratuito. Viene effettuato quando si vogliono immobilizzare delle riserve che altrimenti sarebbero disponibili (risorse che non vengono redistribuite ai soci). In questo caso l’aumento vi sono due modalità: o vengono emesse nuove azioni che verranno assegnate gratuitamente o viene aumentato il valore nominale di ciascuna azione già esistente.
L’aumento può essere anche a pagamento, quando si vuole acquisire nuovo capitale: diretto ad attirare verso la società nuovi conferimenti accrescendo il patrimonio sociale (art 1488). Non si possono emettere nuove azioni finchè quelle precedenti non siano interamente liberate (quando viene versato il 75% del valore dell’azione da parte del possessore).
Diritto di opzione (Art 2441): nel caso di bonifica del contratto sociale con aumento del capitale a pagamento ai vecchi azionisti spetta il diritto di opzione: le azioni di nuova produzione devono essere offerte come opzione agli azionisti che posseggono azioni vecchie (consente di mantenere inalterata la partecipazione di ciascun socio al capitale, soprattutto dei vecchi soci in relazione alla sua percentuale di azioni).  Due casi in cui non esiste il diritto di opzione dell’azionista:

  • Le azioni di nuova emissione devono essere liberate secondo conferimenti in natura: solo chi è proprietario del bene da conferire in natura potrà conferire quel bene
  • I vecchi soci non hanno diritto d’opzione quando queste azioni sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti.

 

 

Si può anche ridurre il capitale sociale: quando il capitale sia diminuito di oltre un terzo in seguito a perdite: gli amministratori devono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (art 2446) in relazione alla situazione reale che si viene a creare tenendo presente la situazione patrimoniale della società.

Riduzione facoltativa: quando si vuole liberare risorse finanziarie che altrimenti non sarebbe disponibile: la società vuole rendere possibile l’investimento di tali risorse verso altre risorse.
La modificazione si compie con la liberazione dei soci del versamento degli utili o mediante rimborso degli utili già effettuati.

Scioglimento della società (Art 2484)

  • Decorso del termine,
  • conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo,
  • di funzionamento perché l’assemblea non viene convocata o se convocata non riesce a deliberare per ostruzionismo dei soci.

Cause di scioglimento automatico o previsto dell’atto costitutivo. Gli amministratori hanno l’obbligo di procedere all’accertamento della causa e all’iscrizione nel registro delle imprese. In questo lasso di tempo devono astenersi dall’intraprendere nuove operazioni. Sono nominati dall’assemblea straordinaria che conferisce poteri e modalità di esercizio. Cessano dalla loro carica. La delibera assembleare che nomina i liquidatori dovrà fissare i criteri ai quali questi ultimi devono attenersi. Una volta soddisfatti creditori e soci la società si dice estinta.

Come spa esiste anche l’accomandita per azioni composta soci accomandati e accomandati. I soci accomandatari sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni e sociali e come tali amministratori della società. I soci accomandanti sono competenti per la quota conferita in società.

Un tipo di società intermedio tra società di persone e spa è la società a responsabilità limitata (Art 2462). L’Srl ha in comune con la spa la norma del 2462 per cui risponde la società con il suo patrimonio. Iscrizione nel registro delle imprese obbligatoria, altrimenti è inesistente. Nella Srl le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate dai soci, per cui il patrimonio è inferiore al capitale delle Spa.

 

Fonte: http://sidways.altervista.org/Joomla/upload_d/diritto_privato/lebanIIsemestre.docx

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