Costruzione di un fabbricato

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Costruzione di un fabbricato

 

DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI
Tutto ciò che c’è da sapere per orientarsi sull’argomento
Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza.
Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa.

In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il Codice Civile agli articoli 873 e ss. fino al 907.
Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.).
Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza.
Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di usucapione.
Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza.
Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente.
Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito.
Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici.

In tema di edifici, un altro argomento che sta molto a cuore ai proprietari è il c.d. diritto al panorama che potremmo definirlo come il diritto di ciascun proprietario di godere di luce aria e verde all’affaccio dalla finestra o dal balcone. Questo diritto tuttavia non esiste in quanto non vi è alcun articolo di legge che lo definisce o lo introduce, per cui laddove un proprietario si sentisse leso nel suo diritto a seguito di una orribile costruzione effettuata da un suo vicino o da un albero eccessivamente rigoglioso potrebbe far ricorso rifacendosi alle norme sulle distanze legali tra le costruzioni oppure a quelle sulle luci e le vedute (artt. da 900 a 907 c.c.).
Naturalmente se questo è quanto viene disposto a livello teorico e generale, talvolta il calcolo in concreto delle distanze al fine di determinare i diritti dei proprietari vicini può presentarsi non del tutto agevole anche in considerazione del fatto che bisognerebbe conoscere a fondo i criteri di calcolo nonché il giusto significato delle varie definizioni fornite dal legislatore.
In questo campo interviene la Cassazione definendo per esempio la costruzione come “qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo”.
Inoltre per quanto concerne da dove far partire la misurazione delle distanze nel caso di sporgenze, la Cassazione ha disposto che non contano le sporgenze ornamentali, né i canali di gronda o i loro sostegni ma solo i balconi e le scale esterne.
Comunque si segnala che tutte queste problematiche dovrebbero essere risolte dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani regolatori. Inoltre ricordiamo in tema di parcheggi che la legge Tognoli introduce un’eccezione al rispetto delle distanze in quanto viene permesso la costruzione di parcheggi anche nei cortili in possibile deroga “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”.

DISTANZE FRA LE COSTRUZIONI
Tutto ciò che c’è da sapere per orientarsi sull’argomento
Di seguito forniamo degli schemi sulle distanze, indicando a quale riferimento normativo si riferiscono i dati.
Cominciamo con lo schematizzare i dati sulle distanze forniti dal codice civile dagli articoli 873 al 907;
1) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
2) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3 metri di altezza; 0 metri.
3) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3 metri di altezza; 3 metri.
4) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie della parete del vicino.
5) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri.
6) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1 metro.
7) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base ai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza.
8) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità del fosso.
9) Alberi di alto fusto; 3 metri.
10) Alberi a basso fusto, inferiore a 3 metri di altezza; 1,5 metri.
11) Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto (con una altezza inferiore a 2,5 metri);1 metro.
Vediamo adesso le distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che non abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;
1) Nuovi edifici; 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate.
2) Nuovi complessi insediati in zone a bassa edificazione c.d. zone C; distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con finestre o tra un'unica parete con finestre e un'altra senza che si fronteggino per più di 12 metri.
3) Centri storici c.d. zona A; ristrutturazioni totali a distanze non inferiori a quelle esistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
Vediamo ora le distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;
1) Strade con una larghezza minore di 7 metri; larghezza più di 5 metri per lato.
2) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15 metri; larghezza più di 7,5 metri per lato.
3) Strade di larghezza superiore a 15 metri; larghezza più di 10 metri per lato.
Adesso le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada fuori dai centri abitati;
1) Autostrade; 60 m. edifici in generale; 30 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
2) Strade extraurbane principali; 40 m. edifici in generale; 20 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
3) Strade extraurbane secondarie; 30 m. edifici in generale; 10 m. edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
4) Strade locali; 20 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
5) Strade vicinali; 10 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; non previste muri di cinta.
E le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada nei centri abitati;
1) Autostrade; 30 m. edifici in generale; 30 m. edifici quando manca uno strumento urbanistico vigente; 3 m. muri di cinta.
2) Strade urbane di scorrimento; 20 m. edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
3) Strade urbane di quartiere; non previste per gli edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
4) Strade locali; non previste per gli edifici in generale; 10 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; non previste per i muri di cinta.

Vedi di seguito la normativa citata:
Legge dello Stato 24/03/1989 n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale. (c.d. Legge Tognoli)
(Gazzetta ufficiale 06/04/1989 n. 80)
Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
vedi il codice della strada
Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
(Suppl. ordinario G.U. 18/05/1992 n. 114)
vedi il regolamento attuativo
Decreto Pres. Repubblica 16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
(Gazzetta ufficiale 28/12/1992 n. s.o. 303)

Fonte: http://www.comune.laurito.sa.it/index.php?action=index&p=415

Sito web da visitare: http://www.comune.laurito.sa.it

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

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