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Significato di Ammortamento del libretto di risparmio
"Il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto (ad esempio gli eredi) per i libretti nominativi, in caso di smarrimento, furto o distruzione, devono fare immediata denuncia scritta alla filiale della banca emittente, indicando in essa tutti gli estremi utili all'identificazione precisa della posizione (dati anagrafici del titolare, numero del libretto, data di apertura ecc.). I libretti nominativi smarriti, rubati o distrutti sono assoggettati ad una procedura di ammortamento semplificata. La banca, ricevuta la denuncia dal depositante, appone un blocco sulla posizione del conto rendendolo inagibile e rende pubblico, mediante affissione ( esposta per 90 giorni) presso i locali della dipendenza che ha emesso il libretto, un avviso con il quale diffida l'ignoto detentore, entro il termine perentorio di 90 giorni, a consegnare il ""documento"" o a proporre opposizione davanti al magistrato competente. Trascorso inutilmente tale termine, senza che quindi il libretto sia stato rinvenuto o che siano state fatte opposizioni, la banca emittente rilascerà un duplicato del titolo con il saldo risultante all'epoca della perdita di possesso del vecchio documento. Per quanto riguarda i libretti al portatore, la banca, che riceve la denuncia di furto, smarrimento o distruzione, deve apporre il blocco alla relativa posizione , rendendo il titolo inagibile, quindi sospendere ogni operazione eventualmente richiesta. Il denunciante deve poi presentare all'autorità giudiziaria competente (pretore o presidente del tribunale nella cui giurisdizione si trova la filiale emittente) un ricorso per ottenere la dichiarazione di inefficacia del titolo che si asserisce distrutto, smarrito o sottratto. Copia in carta libera del ricorso, inoltre, deve essere inviata, a cura del ricorrente, alla banca emittente, quest'ultima, entro 5 giorni dal ricevimento di detto ricorso, deve trasmettere, all'autorità giudiziaria, copia dell'intera posizione relativa al libretto in questione. Una volta che il presidente del tribunale o il pretore riceve il ricorso di ammortamento del libretto al portatore, accertata la veridicità dei fatti e verificato il buon diritto del denunciante, viene emesso il decreto di inefficacia del titolo e si autorizza la banca emittente a rilasciare, tra i 90 e i 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, un duplicato del libretto, sempre che nel frattempo non venga fatta opposizione da parte del detentore del titolo."
Fonte: http://www.bccdegliulivi.it/attachments/214_GLOSSARIO%20TERMINI%20BANCARI.pdf
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Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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