I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Significato di Credito
"Nel settore creditizio: scambio di una somma di denaro contro la promessa di una controprestazione futura di pari valore o aumentata di un interesse. − agevolato: credito concesso a tassi più bassi di quelli di mercato con l'obbiettivo di incentivare particolari settori produttivi (artigianato, commercio, ecc) o geografici (aree depresse, colpite da calamità naturali ecc.). La differenza di tasso é di norma a carico di enti locali, istituzioni, enti finanziari incaricati ecc. − al consumo: credito finalizzato all'acquisto di beni durevoli o per turismo. E' regolato dalla Direttiva comunitaria 87/102 CEE, che impone che il rapporto sia improntato a ""trasparenza"", ""correttezza contrattuale"", ""completa informativa"". E' considerato credito al consumo anche la messa a disposizione tramite scoperto di conto. E' richiesta la forma scritta che riassuma ogni pattuizione. Ogni variazione delle caratteristiche contrattuali deve essere notificata, in mancanza, la revisione é inefficace. Sono esclusi da questa disciplina: - i crediti inferiori a 200 Euro e superiori a 20.000, - i mutui, - i crediti erogati per locare un bene senza possibilità di riscatto, - i crediti rimborsati nei 3 mesi o, nell'anno, in 4 rate, - i crediti senza interessi ovvero a tassi di interesse più bassi di quelli di mercato. − con garanzia reale: credito concesso a fronte della acquisizione di una garanzia costituita da un bene mobile (pegno) o immobile (ipoteca). − con garanzia personale: credito concesso a fronte della acquisizione della una garanzia offerta dall'intero patrimonio del garante (fideiussione). − di firma: è una forma di credito che non ha per oggetto l'erogazione diretta di una somma di denaro. La banca infatti affianca il cliente, garantendolo, nei confronti di chi successivamente entrerà con lui in rapporti finanziario o economici. − di cassa: è la possibilità concessa da una banca ad un cliente di utilizzare somme messe a disposizione a seguito di un affidamento (scoperto di conto, sconto ecc.). − edilizio: finanziamento finalizzato alla costruzione di beni immobili, in genere concesso per ""stati d'avanzamento − fondiario: finanziamento erogato allo scopo di permettere l'acquisto o la ristrutturazione di beni immobili. − in sofferenza: è definito così un credito non soddisfatto nonostante i ripetuti tentativi della banca nei confronti del debitore, fino alla sua chiamata in giudizio. Prima di essere definito ""in sofferenza"", cioé inesigibile, il credito di incerta esigibilità é classificato come ""incagliato"". − per accettazione: Vedi ""Accettazione bancaria""."
Fonte: http://www.bccdegliulivi.it/attachments/214_GLOSSARIO%20TERMINI%20BANCARI.pdf
Sito web da visitare: http://www.bccdegliulivi.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
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