Fondo interbancario di tutela dei depositi

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I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Significato di Fondo interbancario di tutela dei depositi

 

Fondo interbancario di tutela dei depositi

Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituito nel 1987 e inizialmente ad adesione volontaria, è oggi un consorzio obbligatorio riconosciuto dalla Banca d'Italia e la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. A tale fondo devono aderire tutte le banche italiane aventi come forma societaria la Società per azioni. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia l'adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi è volontaria, ed è finalizzata ad integrare la tutela offerta dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. Sono escluse le banche di Credito cooperativo che aderiscono al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il fondo garantisce una copertura massima fino a 103.291,38 euro (200 milioni di lire) per depositante e per istituto di credito (quindi, in caso si disponga di due conti da 100.000 € ciascuno in due banche diverse la garanzia è totale). Per legge gli istituti di credito non sono ammessi al fallimento. La Banca d'Italia dichiara lo stato d'insolvenza e avvia l'amministrazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa, nel contempo autorizza l'intervento del fondo che chiede ex‐post alle banche aderenti le somme per risarcire gli investitori. Sempre per legge i cittadini hanno diritto a effettuare prelievi di denaro contante dal proprio conto, in modo del tutto gratuito. Se la banca ha problemi di liquidità, il fondo interviene per garantire questo diritto, ad esempio in caso di temporanea insolvenza o di fallimento. Il fondo consiste in un accantonamento contabile e in un patto di solidarietà fra istituti di credito, che si impegnano a intervenire uno in soccorso dell'altro, nelle misure stabilite, mentre non vi sono reali accantonamenti di denaro o titoli messi a disposizione di un soggetto gestore del fondo. La Direttiva 2009/14/CE armonizza le coperture dei depositi fino a 100.000 euro entro il 2010, in modo da elevare la copertura dal 65 al 90% dei depositanti, secondo stime dell'Europarlamento. I tempi per l'erogazione sono ridotti da tre mesi a un massimo di 20 giorni lavorativi. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare provvedimenti per garantire questa copertura e, in caso limite, ad erogare direttamente le somme previste a garanzia dei risparmiatori.

 

Fonte: http://www.bccdegliulivi.it/attachments/214_GLOSSARIO%20TERMINI%20BANCARI.pdf

Sito web da visitare: http://www.bccdegliulivi.it/

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