I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
Significato di Successione
"Procedura legale per la definizione degli eredi (legittimi o testamentari) di una persona deceduta. In banca può avere rilevanza per permettere agli eredi di subentrare nelle posizioni contrattuali del defunto e nelle sottostanti disponibilità finanziarie. IL DECESSO DEL TITOLARE DEL CONTO CORRENTE: La morte dell'unico intestatario del conto corrente deve essere notificata alla banca dagli eredi, individuati da un atto notorio, tramite la consegna di un certificato di morte. E' necessario che gli aventi diritto richiedano alla banca di essere messi a conoscenza di tutti i rapporti con essa intrattenuti dal deceduto. La richiesta, oltre che da un interesse personale, é legittimata dalla necessità di individuare con la massima precisione la composizione dell'asse ereditario. Occorrerà quindi conoscere l'esistenza e la precisa consistenza di altri conti correnti o di libretti di risparmio, del contenuto della eventuale custodia titoli (i titoli di stato non devono essere denunciati perché esenti da tasse di successione, per le azioni si deve riportare il valore di mercato), di somme a disposizione presso la cassa ecc. Riconsegneranno gli assegni non utilizzati e quanto di proprietà della banca (Bancomat, Carta di credito ecc). Qualora non dovessero essere rinvenuti documenti fondamentali (ad esempio il libretto di risparmio) occorrerà procedere alla denuncia di smarrimento, in qualità di eredi, per ottenere il duplicato. L'istituto provvederà a bloccare il conto (o i conti) e tutti gli altri rapporti in essere a nome del deceduto rendendo inoperante l'azione di eventuali delegati e rifiutando le operazioni che dovessero presentare una data successiva a quella del giorno del decesso. Ad esempio, la banca pagherà gli assegni emessi dal titolare fino al giorno del decesso e pervenuti successivamente. Assegni portanti una data successiva sono chiaramente artefatti. Gli eredi dovranno impostare la pratica di successione (entro i termini fissati dalla vigente legislazione) elencando, per ogni istituto bancario coinvolto, i relativi tipi di rapporto e i rispettivi saldi (oltre alle altre eventuali voci costituenti l'eredità come gli immobili ecc.). Conclusa la pratica di successione con l'ottenimento della certificazione relativa (una copia della quale da presentare in banca), gli aventi diritto diventano a tutti gli effetti proprietari dei beni del deceduto. Disporranno pertanto dei saldi e/o dei titoli ereditati. Perfezionata la pratica in banca, daranno indicazione sulla destinazione finale dei beni e delle somme, magari con l'inoltro degli ordini di estinzione dei rapporti o procedendo all'apertura di nuovi rapporti a loro nome. IL DECESSO DI UNO DEI COINTESTATARI Se il conto corrente é intestato a più persone con possibilità di operare ""a firme disgiunte"" (comunque debitrici e creditrici in solido) ed uno degli intestatari muore, viene ad essere il principio delle norme generali sottoscritte in banca: ""Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all'articolo precedente [disposizioni e ordini a valere su un conto cointestato a firme disgiunte], ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente comma però l'azienda deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata"". Nel caso che ci occupa, il conto cointestato continua ad esistere e gli intestatari superstiti potranno operare a pieno titolo. Gli eventuali eredi potranno subentrare con una semplice variazione di intestazione: in luogo del defunto risulteranno i nomi degli eredi che , a differenza degli altri (vecchi) cointestatari che sono liberi di intervenire disgiuntamente, dovranno operare con firme congiunte tra loro. Qualora uno degli intestatari o degli eredi, dovesse fare opposizione in merito alla gestione e ai poteri di firma operativi sul conto corrente, la banca per movimentare il conto pretenderà la firma congiunta di tutti i titolari ( vecchi e nuovi). Più semplice é il caso di premorienza di uno degli intestatari operanti a ""firme congiunte"". In questo caso la banca bloccherà il conto fino alla individuazione certificata degli eredi legittimi del defunto. Questi, una volta investiti dei poteri di firma, dovranno operare congiuntamente all' intestatario superstite e decidere insieme del destino del rapporto."
Fonte: http://www.bccdegliulivi.it/attachments/214_GLOSSARIO%20TERMINI%20BANCARI.pdf
Sito web da visitare: http://www.bccdegliulivi.it/
Autore del testo: non indicato nel documento di origine
Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.
I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco
www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve