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LA LEGISLAZIONE TURISTICA
• LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL TURISMO.
> Gli enti pubblici implicati nel governo del settore turistico
> Stato ► rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e in Consiglio U.E.; coordinamento delle iniziative promozionali all’estero; potere sostitutivo in caso di inerzia delle Regioni; definizione delle “linee guida” del settore (ved. sotto)
> Regioni ► funzioni legislative esclusive e amministrative (escluse quelle espressamente riservate allo Stato:es. grandi infrastrutture, grandi opere, tutela e valorizzazione dei beni culturali: in particolare, rilascia autorizzazioni, costituisce le A.P.T., riconosce i Sistemi Turistici Locali, definisce i tipi di strutture ricettive, interviene a sostegno dello sviluppo, collabora nella conferenza Stato - Regioni ad elaborare le linee - guida ) Art. 118 Cost. riformato nel 2001: le funzioni amministrative spettano ai Comuni: vanno assegnate a Province, Regioni o Stato solo quando è necessario, per garantirne la gestione unitaria (Principio di sussidiarietà verticale; inoltre, principio di “adeguatezza” =>> le funzioni vanno attribuite agli Enti che hanno dimensioni, popolazione e risorse adeguate per svolgerle nel modo migliore)
> Province ► funzioni amministrative (escluse quelle riservate agli altri Enti)
> la Provincia si occupa di: difesa del suolo, valorizzazione dell’ambiente, beni culturali, viabilità e trasporti, protezione di flora e fauna, salvaguardia di parchi e riserve naturali.
> Per il turismo:
o - accerta requisiti di legge per l’attività di operatore turistico
o - concede l’autorizzazione per l’apertura di agenzie di viaggio ( su delega delle Regioni);
o - vigila sulle agenzie, sulle professioni turistiche e sulle associazioni senza scopo di lucro
o - si occupa di classificazione delle imprese alberghiere;
o - eroga i contributi alle imprese turistiche;
o - ha competenza per organizzazione di manifestazioni di competenza regionale;
o - si occupa di statistiche e raccolta - elaborazione dati turistici;
o – (in certe Regioni può nominare il Consiglio di Amministrazione delle Aziende di Promozione Turistica)
> Comuni ► funzioni amministrative
> in campo turistico:
o - coordinamento con le A.P.T. (Azienda Promozione Turistica);
o - promozione di attività ricreative e sportive;
o - gestione di impianti e servizi complementari all’attività turistica;
o - rilascio di autorizzazioni per agriturismo, licenze per alberghi e professioni turistiche
o - attività di polizia amministrativa per rifugi alpini, campeggi ed altri esercizi extra alberghieri
o – funzioni eventualmente delegate dalle Regioni: classificazione alberghiera, imposizione di vincoli di destinazione
> Ministero del Turismo; istituito con L. 617/1959; abrogato con referendum del giugno 1993; sostituito con d.p.c.m. 12 mar. 1994 da un Dipartimento per il Turismo presso la Presidenza del Consiglio, che l’ha poi delegato al Ministero dell’Industria, Commercio, Artigianato (poi Ministero Attività Produttive, dal 1999) poi, con D.p.r.16 mar. 2000 n. 116 dalla Direzione generale per il Turismo presso lo stesso Ministero, quindi riannessa alla Presidenza del Consiglio come Diparimento per lo sviluppo e la competitività del turismo con D.L. 181 / 2006 convertito in L. 233 / 2006; le funzioni statali sul turismo passano al Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dall’8 maggio 2009 ricostituito il Ministero del Turismo (senza portafoglio)
> Riforma della legge - quadro sul turismo: compiti dello Stato e delle Regioni (L. 203/1995, L. Quadro 217/1983; poi L. Quadro 135/2001 )
> Lo Stato detta le linee guida del settore, d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni – Province Autonome e sentite le Associazioni di categoria di operatori turistici e consumatori
> Linee guida = standard minimi dei servizi informazione – accoglienza; tipologie di imprese turistiche, con standard minimi uniformi nazionali; requisiti e modi di esercizio uniformi per professioni turistiche e ricettive; indirizzi generali per promozione all’estero; azioni per lo sviluppo di sistemi turistici locali e circuiti qualificati
> Conferenze permanenti fra:
> Stato, Regioni e Province autonome: istituita con L. 23 ago.1988 n. 400; coordina indirizzi di politica generale e interessi delle Regioni nelle materie ad essi affidate; designa i rappresentanti regionali nella rappresentanza italiana alla U.E.
> Stato, Città, Autonomie locali: istituita con D.p.c.m. 2 lug. 1996 e riordinata con D.lgs 281/1997 coordina i rapporti Stato – Enti locali su: organizzazione e funzionamento degli Enti, dei servizi pubblici locali (E’ convocata almeno ogni 3 mesi)
> Conferenza unificata: istituita con D.lgs 281/1997 delibera, promuove accordi e scambi di informazioni, nomina rappresentanti su temi comuni a tutti gli Enti coinvolti (anche le Comunità montane fra le autonomie locali); esprime parere su disegno di Legge finanziaria.
• ENTI ISTITUZIONALI E TURISMO.
> Enti nazionali: Enit; A.C.I.; C.A.I.: Compiti.
> Enit - Agenzia nazionale del Turismo (ex Ente nazionale italiano per il Turismo, Enit): nato nel 1919; (ultime riforme con L. 292/1990, L. 203/1995 e con L.14 mag. 2005 n.80: ampia autonomia contabile, potere di convenzionarsi con altri enti e costituire o aderire a società miste, riorganizzazione interna ). Controllato dal Ministro delle attività produttive; segue gli indirizzi del Comitato Nazionale per il Turismo. Ha 24 sedi estere, di cui 14 in Europa. Compiti:
> promozione turistica dell’Italia all’estero; promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica italiana, far conoscere le risorse turistiche nazionali e locali (di concerto con le Regioni; cooperazione obbligatoria se opera fuori dall’U.E.)
> studia strategie promozionali nazionali e internazionali; collegato con altri settori economici, attività culturali e ambientali (attua indirizzi del Dipartimento per lo sviluppo del Turismo)
> dà supporto tecnico a imprese italiane all’estero
> fa studi e ricerche di mercato, in Italia e all’estero, pubblicati annualmente in un rapporto in collaborazione con Istat
> dà consulenze, pareri e servizi, anche a pagamento, a soggetti pubblici e privati per armonizzare i servizi di accoglienza e informazione turistica locali
> collabora con la rete diplomatico – consolare del Ministero degli Esteri
> elabora il Piano Promozionale Triennale (PPN), approvato dal Ministro delle attività produttive, con i Programmi Annuali, attuativi; contiene direttive generali, obiettivi e strumenti attuativi, aree geografiche verso cui agire e previsioni di spesa
(Organi: Presidente, nominato con D.P.R. su indicazione del Presidente del Consiglio, con funzioni di rappresentanza e vigilanza sull’esecuzione delle delibere; Consiglio di Amministrazione, formato da Presidente, coordinatore Assesori regionali al Turismo, Presidente del Dipartimento per lo sviluppo del turismo, 6 rappresentanti delle Regioni, 3 delle maggiori associazioni di categoria; dura 3 anni, rinnovabili 1 sola volta, prende tutte le decisioni di gestione; Direttore Generale, nominato dal Ministro per lo sviluppo economico, esegue le delibere del Consiglio; Collegio dei Revisori, 3 membri + 1 supplente, il Presidnete scelto dalla Conferenza Stato - Regioni, gli altri dai Ministeri Attività produttive ed Economia e Finanze; controlla la regolarità delle attività, la tenuta dei libri contabili; Comitato tecnico-consultivo, con funzioni consultive in merito alle attività dell'Agenzia, nominato dal Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni)
Presso la Presidenza del Comitato nazionale per il turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo con compiti di studio, analisi e monitoraggio, misurazione del livello di competitività del sistema.
http://www.enit.it/
> Automobile Club d’Italia (ACI): nato nel 1905, disciplinato dalla L. 881/1950 e successive modifiche. “Ente preposto a pubblico servizio”, controllato dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (non più Direzione Generale del Turismo). E’ una federazione di 106 A.C. locali. Compiti:
> cura tutto ciò che riguarda la circolazione stradale
> gestisce il Pubblico Registro Automobilistico
> riscuote le Tasse automobilistiche (oggi per conto delle Regioni)
> promuove il turismo automobilistico e organizza attività sportive automobilistiche
> fa studi e ricerche sulla circolazione stradale, la sicurezza
> da assistenza tecnica, legale, assicurativa ai soci
> da consulenze e servizi
> predispone programmi di educazione stradale per insegnanti e studenti, insieme con il Ministero Infrastrutture
(Organi: Presidente, nominato con D.P.R. su indicazione del Presidente del Consiglio previa designazione dell’Assemblea, con funzioni di rappresentanza; Assemblea, 100 fra rappresentanti di AC locali, Anci, Upi, Regioni, ANAS, Commissione Sportiva Automobilistica Italiana (CSAI) Direzione generale del turismo, di vari Ministeri ( Infrastrutture, Trasporti, Finanze, Interni ...), con funzione deliberativa; Consiglio Generale, comprende di diritto il Presidente CSAI, rappresentanti di Regioni e Direzione generale del Turismo, delibera sul PRA e attua le decisioni dell’Assemblea; Comitato Esecutivo, delibera d’urgenza sui materie del Consigli Generale e cura i bilanci degli A.c. locali; Collegio dei Revisori, controlla la regolarità delle attività amministrative)
http://www.aci.it
> Club Alpino Italiano (CAI), “Ente preposto a pubblico servizio”, (in precedenza controllato dalla Direzione Generale per il turismo: ora sottoposto a limitati controlli dall’autorità governativa. Ved. Statuto ). Le sedi locali sono enti privati, quella nazionale è ente pubblico. Compiti:
> promuove il turismo montano
> difende e valorizza l’ambiente montano
> realizza e gestisce rifugi alpini, bivacchi d’alta quota, sentieri di montagna
> organizza corsi d’addestramento non professionale per guide alpine
> organizza e gestisce corsi d’addestramento per attività alpinistiche, sciistiche, speleologiche, escursionistiche, naturalistiche; forma gli istruttori
> promuove ricerche, attività tecniche anche per prevenire infortuni
> soccorre infortunati e recupera caduti
(Organi: Presidente generale, con funzioni di rappresentanza; Assemblea, presieduta dal Presidente generale, composta da rappresentanti dei soci delle sedi locali, con funzione deliberativa; Consiglio Centrale, gestisce l’Ente, con rappresentanti di Direzione generale del Turismo e vari Ministeri (Istruzione, Difesa); Comitato di Presidenza, delibera d’urgenza sui materie del Consiglio Centrale; Collegio dei Revisori, controlla la regolarità formale e contabile delle attività; Collegio dei Probiviri, cura i rapporti interni e dirime le controverse di gestione; Organi Tecnici, centrali e periferici, per i vari settori di attività)
http://www.cai.it/
> Enti locali: A.P.T., I.A.T, Automobile Club locali; compiti.
> Enti Provinciali per il Turismo, Enti Di diritto pubblico istituiti con R.D. 1425/1935, riordinati con D.P.R. 1044/1960; controllati dal Ministero, poi abrogato; aboliti dalla L. 217/1983, ma ancora esistenti di fatto in alcune Regioni (Molise, Campania, Sardegna, Sicilia). Compiti:
> promuove il turismo
> incentiva il flusso turistico straniero
> realizza iniziative e manifestazioni
> coordina l’attività di altri enti
> raccoglie ed elabora dati statistici
> collabora con altri operatori per affrontare i problemi del turismo
(Organi: Presidente, Consiglio di Amministrazione, Comitato esecutivo, Collegio dei Revisori)
> Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo, istituite nel 1926 nelle più importanti località, controllate dal Ministero, poi abrogato; riordinate con D.P.R. 1042/1960, abolite dalla L. 217/1983, ma ancora esistenti di fatto in alcune Regioni (Molise, Sardegna, Sicilia). Compiti:
> Gestire i luoghi di soggiorno e cura
> Aziende di Promozione Turistica, Enti di diritto pubblico istituiti con L. 217/1983, art 4; Enti strumentali, controllate dalle Regioni; Compiti:
> Promuovere e propagandare le risorse turistiche locali
> Informare e accogliere i turisti nelle aree di rilevante interesse turistico
> Valorizzare e promuovere il patrimonio turistico, artistico, archeologico e paesaggistico (non all’estero). Per questo
> Organizzano e promuovono attività turistiche
> Istituiscono gli I.A.T.
> Compilano materiale informativo e illustrativo
> Danno assistenza tecnica a Enti locali e operatori turistici
> Raccolgono ed elaborano dati statistici
> Danno consulenza su classificazione di strutture ricettive e autorizzazione agenzie
(Organi: Presidente, rappresenta l’Ente e presiede il C.d.A.; Consiglio di Amministrazione, delibera e gestisce l’Ente; Comitato esecutivo, solo in alcune Regioni, funzioni tecniche; Collegio dei Revisori dei conti, vigila sulla regolarità amministrativa e contabile)
> Uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (I.A.T.), istituiti con L. 217/1983, art 4; senza personalità giuridica, sono organi di A.P.T. o delle pro Loco (allora sono privati); istituiti da A.P.T. previo nullaosta regionale o da Pro Loco in base a disposizioni regionali. Compiti:
> Informano e accolgono i turisti su loro richiesta
> Automobile club locali (regionali, provinciali, comunali); sono persone giuridiche. Compiti: come l’A.C.I. nazionale, sul loro territorio
(Organi: Presidente, funzioni di rappresentanza e guida; Assemblea soci, funzione deliberativa; Consiglio direttivo, gestisce l’ente ed attua le delibere assembleari; Collegio dei revisori, vigila su regolarità amministrativa e contabile; Comitato regionale, formato dai Presidenti locali e retto dal Presidente regionale; coordina gli A.C. locali, cura i rapporti con Regione e altri enti competenti)
• ENTI PRIVATI DI RILEVANZA PUBBLICA NEL SETTORE TURISTICO. Touring Club Italiano, Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.I.G.), Associazione Turistica Pro Loco, Centro Turistico Studentesco Giovanile
> Touring Club Italiano (TCI): nato nel 1894, associazione senza scopo di lucro, sede a Milano. Compiti:
> Promuove il turismo, soprattutto in Italia, in particolare il turismo sociale
> Incoraggia il risparmio
> Coopera alla soluzione dei problemi del turismo e dell’ambiente
> Interviene a tutela del paesaggio
> Assiste i turisti italiani all’estero, in condizioni di reciprocità
> Pubblica riviste, guide e carte geografiche
(Organi: Presidente, dirige e amministra, insieme con il Direttore generale; Assemblea generale, di tutti i soci, una volta l’anno controlla bilancio e relazione sindacale sul bilancio, andamento sociale, nomina; Consiglio direttivo (18 –24 membri), amministra e dirige; Comitato esecutivo (5 – 7 membri ), nominato dal Consiglio direttivo, ne realizza le direttive; Collegio dei Sindaci (3 + 2 supplenti), controlla l’attività contabile; Comitato dei garanti; dal 2005 Organismo di Vigilanza Centrale)
http://www.touringclub.it/
> Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (A.i.g.) nata nel 1945, associazione senza scopo di lucro,ente morale in base al D.p.r. 4567/1948, sede a Roma. Patrocinata dalla Presidenza del Consiglio, collabora con vai Ministeri; Istruzione, Esteri, Interni, Beni culturali. E’ rappresentante italiana dell’International Youth Hostels Federations (Iyhf) Compiti:
> Contribuisce al miglioramento morale e intellettuale tramite turismo e viaggi, individuali e di gruppo
> Indirizza e sistema i flussi turistici giovanili
> Crea, controlla e gestisce alberghi per la gioventù (120 in Italia)
(Organi: Comitati zonali >> Comitati regionali >> organi di vertice: Assemblea, giudica l’opera svolta e indica le linee portanti di quella da svolgere; Comitato nazionale, con membri di diritto (Presidenti regionali, rappresentanti di Direzione nazionale del Turismo e Ministero Istruzione) e nominati dal Comitato stesso (max. metà di quelli di diritto) fra esperti di turismo: detta l’indirizzo o l’espansione dell’attività, ratifica la costituzione dei comitati zonali e la composizione di quelli regionali, approva il bilancio e decide l’ammontare delle quote sociali; nomina il Presidente nazionale, con funzioni rappresentative; Giunta esecutiva, composta da Presidente, Vice Presidente, rappresentanti del Governo dentro il Comitato nazionale e 3 membri nominati dal Comitato, esegue le delibere del Comitato e svolge i compiti da esso delegati; Segretario generale, nominato dal Comitato, gestisce gli uffici dell’associazione; Collegio dei Sindaci, nominati dal Comitato, 3 effettivi + 2 supplenti, funzioni di controllo; Reggenti, nominati dalla Giunta, organizzano gruppi di soci)
http://www.ostellionline.org/
> Federazione Italiana Campeggiatori (Confedercampeggio) nata nel 1950, associazione senza scopo di lucro, federazione di associazioni, persona giuridica in base al D.p.r. 1000/1963. Ne fanno parte il Campeggio Club d’Italia, il Caravan Club d’Italia, altre associazioni e gruppi ) Compiti:
> Promuove iniziative per lo sviluppo armonico del campeggio nel corretto uso di territorio e ambiente, in base a interessi locali e nazionali
> Promuove coordina e tutela l’attività di campeggio
> Collabora con soggetti pubblici e privati nel settore
> Promuove programmi di uso del territorio rispettando la natura
> Compila carte geografiche, guide e pubblicazioni in materia
> Sollecita norme a difesa del campeggio
> Realizza e gestisce campeggi su terreni in uso, locazione, concessione ...
> Promuove studi e ricerche
> Organizza corsi professionali per esperti e istruttori del settore
> Partecipa a organizzazioni nazionali e internazionali di sport, turismo, tempo libero
> Cura rapporti con organizzazioni straniere, assiste i campeggiatori stranieri
(Organi: Unioni regionali del campeggio stesse funzioni di quella nazionale. Presidente, eletto dal Consiglio nazionale, rappresenta l’Ente, presiede l’Assemblea e cura la regolarità del funzionamento; Assemblea, organo deliberante, composta da Presidente, ex Presidenti, rappresentanti delle Unioni regionali, eletti dalle assemblee regionali, rappresentanti di Comitati regionali, delle imprese del settore, delegati delle associazioni, di A.C.I., A.i.g., C.A.I., C.ON.I., F.M.I., T.C.I. (solo se accettano rappresentanti della Federcampeggio al loro interno); Consiglio nazionale, composto da Presidente, un consigliere di ogni Unione regionale, dal rappresentante del C.ON.I. e uno del Dipartimento del Turismo, attua le delibere dell’assemblea e gestisce l’associazione; il Comitato esecutivo, esegue le delibere del Consiglio nazionale, delibera nei casi di urgenza, con successiva ratifica del Consiglio nazionale; Collegio dei Revisori, eletti dall’Assemblea, 3 effettivi + 2 supplenti + rappresentante del Dipartimento del turismo e della Regione dove ha sede l’ente, funzioni di controllo contabile; Collegio dei Probiviri, 5, eletti dall’Assemblea, dirime le controversie)
http://www.federcampeggio.it/
> Associazioni Turistiche Pro Loco nate ai primi del ‘900 come associazioni private di cittadini, senza fini di lucro, a livello comunale. Riconosciute associazioni di utilità sociale. Se iscritte all’Albo regionale (una sola per Comune) partecipano al C.d.A delle A.P.T., istituiscono I.A.T., accedono a fondi regionali. Compiti:
> Stimola la conoscenza e valorizzazione turistica dei luoghi
> Promuove flussi turistici verso il suo territorio
> Dà informazioni e assistenza ai turisti
> Attiva iniziative culturali, ricreative, sportive, ecc..
(Organi: Assemblea, organo deliberante, composta tutti i soci iscritti; Presidente, funzioni di rappresentanza, presiede l’assemblea; Comitato esecutivo, attua le delibere assembleari; Collegio dei Revisori, controlla la regolarità amministrativa; Collegio dei Probiviri, dirime le controversie interne)
Condizioni per l’iscrizione all’Albo:
> Costituzione per atto pubblico
> Iscrizione aperta a tutti i cittadini
> Esistenza di risorse da valorizzare
> Partecipazione di rappresentanti del Comune
> Mancanza di altre Pro Loco iscritte
Sito dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia: www.unpli.info
> Centro Turistico Studentesco Giovanile (C.t.s.) Fondata nel 1974. Associazione senza fini di lucro; rientra nelle previsioni delle leggi 217/1983 e 135/2001: riconosciuta associazione di rilevanza culturale in base alla L. 203/1995 e associazione di tutela ambientale . Compiti:
> Promuove il turismo giovanile, studentesco e sociale per diffondere la conoscenza del patrimonio storico e culturale , i rapporti pacifici fra i popoli e la conoscenza reciproca per accrescere la solidarietà
> Tutela il patrimonio ambientale, storico e culturale
> Promuove i viaggi tra studenti e giovani per il perfezionamento morale, culturale, sociale e fisico; le attività culturali e sportive; una migliore utilizzazione del tempo libero
> Tutela gli interessi dei giovani fruitori di servizi
Per questo:
> Organizza viaggi e soggiorni in Italia e all’estero
> Promuove campagne di sensibilizzazione, iniziative, raccolte di fondi per la pace, l’unità europea, progetti nei Paesi in via di sviluppo
> Cura la formazione di animatori e guide naturalistiche, turistiche e culturali
> Gestisce strutture ricettive per i giovani
> Utilizza terreni di interesse ambientale per lo studio e la conservazione della natura
> Cura attività turistiche studentesche insieme con Enti pubblici, Università e scuole
> Fornisce assistenza in Italia e all’estero a studenti e giovani
> Redige e pubblica materiale didattico e informativo
(Organi: Assemblea generale dei soci, elegge il Consiglio nazionale; Presidente nazionale, rappresenta l’ente, dirige le attività e prende i provvedimenti necessari; Consiglio nazionale 15 membri, decide le linee programmatiche; Presidenza nazionale, Presidente + 1 – 3 vice, Segretario generale, Tesoriere nazionale eletti dal Consiglio, esegue le delibere del Consiglio; Collegio dei Revisori, controlla la gestione amministrativa e finanziaria; Collegio dei Probiviri, decide su tutti i ricorsi su violazioni di statuto o regolamenti)
http://www.cts.it/
> Compagnia Italiana Turismo (C.i.t.) nata come agenzia viaggi nel 1927, da un’intesa fra Enit, FS, Banco di Napoli e Banco di Sicilia; acquistata nel 1998 dalla multinazionale Progetto S.p.A. Compiti:
> Tour operating nazionale e internazionale; commercializzazione di viaggi, gestione alberghi e villaggi turistici, gestione di mansioni accessorie
http://www.citspa.it/
> Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno (Formez) Ente con personalità giuridica, risponde al Dipartimento funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Ne fanno parte Anci, Upi, Uncem. Compiti:
> Formazione e aggiornamento di operatori in vari settori, fra cui il turismo: con D.Lgs. 365/1996 anche assistenza a Enti locali per innovazione organizzativa e promozione sviluppo economico ed occupazionale
http://www.formez.it/
> Centro Turistico Giovanile (C.t.g.) nato all’interno dell’Azione Cattolica nel 1949, autonomo dal 1970, con ispirazione cristiana; riconosciuto Ente con fini assistenziali con D.M. Ministero Interni nel 1996 . Compiti:
> Si occupa di tempo libero con finalità educative, gestisce 300 gruppi, 1000 animatori, 40 centri vacanza; coinvolge nelle attività circa 100.000 persone
> Promuove turismo culturale e sociale, favorisce la socializzazione, promuove la crescita culturale, la tutela ambientale
http://www.ctg.it
> Associazione Italiana Turismo Responsabile (A.i.t.r.) nata nel 1977, “associazione di associazioni”, senza fini di lucro. Compiti:
> Promuove attività di utilità sociale per divulgare il turismo responsabile, soprattutto verso i Paesi in Via di Sviluppo
> Non organizza viaggi ma segnala gli operatori turistici italiani che rispettano i valori del turismo responsabile
http://www.aitr.org/
> Associazione Amici del Trekking, associazione senza fini di lucro. Compiti:
> Promuove la conoscenza e la difesa della natura, soprattutto montana e collinare
http://www.trekkingitalia.com
> Federazione Italiana Escursionismo (F.i.e.) nata a inizio ‘900, rifondata 1946, senza fini di lucro, iscritta alla Federazione Europea dell’Escursinismo (F.e.e.) come rappresentante italiana. Compiti:
> Si pone come riferimento per tutti i soggetti interessati all’escursionismo anche agonistico e alla gestione di rifugi
http://www.fieitalia.it/
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> Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica (E.b.i.t.) associazione senza scopo di lucro costituita nel 1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore. Compiti:
> Strumento per realizzare attività proposte dalle parti che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale del turismo, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali
> Opera per comporre le vertenze collettive e individuali
Organizzazioni associate: Federalberghi, Federazione Italiana Pubblici Esercizi (F.i.p.e.), Federazione Associazioni Italiane Complessi turistico – ricettivi all’aria aperta (F.a.i.t.a.), Federazione Italiana Associazioni Imprese di Viaggio e Turismo (F.i.a.v.e.t.), Federreti, Fillcams – C.G.I.L., Filascat – C.I.S.L., Uiltucs – U.I.L.
http://www.ebitnet.it/
Per l’Ente Bilaterale della Provincia del VCO ved. il sito http://www.ebturismo.it/
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• IMPRESE TURISTICHE.
> La figura dell'imprenditore: “...chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione e scambio di beni e servizi” (art.2082 C.C.)
> Le imprese turistiche nella legge - quadro 217/1983; “ ... svolgono attività di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici ...” (art. 5); regolate separatamente da agenzie viaggi ( descritte all’art. 9) e gestioni di attività ricreative
> obblighi dei titolari:
> iscrizione al R.E.C., Registro Esercenti Commercio (artt. 5, 7, 8 superati); oggi iscriz, al Registro imprese
> richiesta al Comune della licenza d’esercizio art. 19 D.lgs. 616/1977 ancora in vigore); revocabile, annullabile o sospendibile dal Prefetto per cause di ordine pubblico;
> classificazione: fatta dal Comune, in stelle, da 5 a 1; criteri indicati da leggi regionali (dimensioni, requisiti strutturali dei servizi, qualificazione degli addetti), requisiti minimi indicati dalla L. 217/1983; normalmente ha durata 5 anni, è modificabile
> Vincoli di destinazione per strutture ricettive: per la L. 217/1983 sono 2:
> Vincolo per conservazione patrimonio ricettivo esistente: (esclusi alloggi rurali, affittacamere, appartamenti per vacanze)
> Vincolo per miglioramento del territorio e sviluppo del turismo
Le Regioni fissano con legge le modalità di imporre i vincoli, conformemente alla programmazione: i Comuni fissano le aree per le strutture nei piani regolatori e i modi di utilizzo e tutela, in base ai programmi regionali
Vincoli rigidi, rimuovibili su richiesta del proprietario, solo per comprovati motivi di non convenienza economica e previa restituzione di eventuali contributi pubblici
Le Regioni, in caso di strutture finanziate pubblicamente hanno esteso i vincoli anche alle strutture escluse dalla legge
> Prezzi: inizialmente concordati fra Autorità pubbliche e operatori privati: liberalizzati con L. 284/1991
> Le imprese turistiche nella legge - quadro 135/2001: “ ... esercitano attività economiche organizzate per la produzione, commercializzazione, intermediazione, gestione di prodotti, di servizi tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione, facenti parte di sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.” (art. 7 c.1)
Ricompresi tutti gli esercizi e infrastrutture, es. agenzie viaggi, strutture ricreative; non si parla più di “annessi servizi...”. Regolate separatamente le associazioni non lucrative (art. 7 c. 9 – 10) Le Regioni riconoscono i sistemi turistici locali (art. 5)
> Tipologie; fissate nel D.P.C.M. contenente le “linee guida” (= standard minimi, delle strutture, criteri e modi di esercizio delle imprese)
> Obbligo di iscrizione al Registro imprese (D.p.r. 581/1995); soppressa la sezione speciale del R.E.C.
> Stesse agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici che all’industria (art. 17 D. Lgs 112/1998); anche finanziamenti ai sistemi turistici locali dal fondo unico per gli incentivi alle imprese (art. 52 L 448/1998: cofinanziamento Ministero Economia – Regioni per integrazione attività, adeguamento alla sicurezza, riqualificazione, standardizzazione)
> Operatori stranieri: possibile autorizzazione ad esercitare l’impresa turistica. Condizioni
> Iscrizione a registro imprese (requisiti: si presume fissati dalle Regioni in base alle linee guida)
> Principio di reciprocità per gli extracomunitari
> Obbligo di conservare una scheda con le generalità del cliente e darne copia all’autorità di pubblica sicurezza (art. 109 Testo Unico leggi di pubblica sicurezza n. 773/1931)
> Autorizzazione del Sindaco per le strutture ricettive (art.9) abilita anche a fornire prodotti vari (giornali, pellicole, bevande) e a realizzare strutture ricreative Revocabile per:
> Mancata attivazione entro 180 giorni; sospensione per oltre 12 mesi
> Mancata iscrizione al Registro imprese
> Inidoneità dei locali
Senza autorizzazione: cessazione. Violazione delle prescrizioni: sospensione (max 3 mesi)
> Lo "sportello unico per le attività produttive": istituito dai Comuni (o consorzi di Comuni) per semplificare le procedure autorizzative (artt. 23 – 25 D.Lgs 112/1998) ha la responsabilità di tutto il procedimento per realizzazione, ampliamento, cessazione, riattivazione, localizzazione (anche concessioni edilizie )
> Prezzi: liberalizzati con L. 284/1991
> Classificazione e vincoli di destinazione: lasciati alle “linee guida” indicate dal D.P.C.M.
> La "certificazione di qualità": attuata dalle Camere di Commercio per uniformare i criteri tra le varie Regioni e considerare anche la qualità del servizio, non considerata dalla classificazione in stelle. Marchio di qualità delle imprese alberghiere, (la “Q” rossa); conseguita con certificazioni ( es. ISO 9001 o 9002 su requisiti organizzativi e di servizi; UNI 14001 sul rispetto ambientale) in base a verifiche annuali
• LE ATTIVITA' RICETTIVE : NORME VIGENTI
> L. quadro 217/1983 art.6: elenca 12 tipi di strutture ricettive; alle Regioni il potere di individuarne altre
> Leggi regionali: individuano e disciplinano altri tipi di attività ricettive
Tipi di strutture ricettive; 3 categorie:
> Ricettività alberghiera: alberghi, motel, villaggi – albergo, residenze turistico – alberghiere
> Ricettività all’aria aperta: campeggi, mini aree di sosta, villaggi turistici
> Ricettività extra-alberghiera: “senza scopo di lucro” o “non convenzionali”
> Alberghi: esercizi aperti al pubblico, che forniscono alloggio, vitto ed accessori.
Requisiti minimi di legge:
a) almeno 7 stanze,
b) un servizio igienico ogni 10 posti letto,
c) un lavabo in ogni camera con acqua calda e fredda,
d) un locale ad uso comune (per televisione, ritrovo, eccetera),
e) impianti e personale adeguato
> Motels: alberghi per la sosta e l’assistenza di auto e imbarcazioni, con servizi di riparazione e rifornimento
> Villaggi – albergo: servizi centralizzati a unità abitative vicine ma in edifici diversi
> Residenze turistico – alberghiere: piccoli appartamenti autonomi, con eventuali servizi accessori. Classificati e regolati come alberghi (esistono perplessità; i servizi centralizzati sono spesso carenti), ma classificazione da 2 a 4 stelle
> Campeggi: esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per sosta e soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o mezzi autonomi di pernottamento (spesso alloggiano anche turisti sprovvisti) Classificazione da 1 a 4 stelle: aggiunta di una “A” a quelli aperti tutto l’anno (possono chiudere al massimo per 3 mesi, il periodo di chiusura va segnalato nelle guide ed all’ingresso; devono essere allestiti in località salubri, a distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, chiese, caserme, cimiteri, eccetera; devono avere il permesso a costruire)
> Mini aree di sosta: da 10 a 30 piazzole, attività integrata con altre extra – turistiche. Classificazione con 1 stella
> Villaggi turistici: esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi (es. bungalow), per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. (talvolta alloggiano anche turisti provvisti). Disciplina analoga ai campeggi, ma classificazione da 2 a 4 stelle
> Alloggi agrituristici: situati in fabbricati rurali, parte integrante di imprese agricole. Regolati dalla L. Quadro 730/1985 e da norme regionali: iscritti in un elenco regionale per avere l’autorizzazione comunale. Non esiste classificazione. L’alloggio può trovarsi in fabbricati diversi dall’azienda, anche in Comuni limitrofi.
Obbligo di comunicare i prezzi al Sindaco entro il 31 luglio ogni anno e pubblicizzarli (L. 284/1991)
Esclusi dai vincoli di destinazione; alcune Regioni li sottopongono a vincoli creditizi, per restituzione dei finanziamenti
Ved. legge quadro sull’agriturismo
> Affittacamere: strutture composte da max 6 camere, in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile; forniscono alloggio ed eventuali servizi complementari. Periodo di affitto: minimo 7 giorni, prezzo in anticipo, salvo diversi accordi. Autorizzazione rilasciata dal Comune delegato dalla Regione ( o dichiarazione da presentare al Comune), che accerta i requisiti, classifica e iscrive gli esercenti in un apposito registro.
Categorie:
1a : camere ammobiliate in modo signorile, con servizi e riscaldamento
2a : camere arredate decorosamente, con servizi e riscaldamento
3a : camere arredate con decoro.
Esclusi dai vincoli di destinazione; alcune Regioni li sottopongono a vincoli creditizi, per restituzione dei finanziamenti
> Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione: riconducibile al Bed and breakfast: di solito max 4 camere con max 8 posti letto. Istituiti in alcune Regioni: es. Lazio, Abruzzo, Friuli, Basilicata .. Inserire sul motore di ricerca di Google la frase: “- Esercizio saltuario di alloggio e prima colazione” per vedere alcune leggi regionali
> Case / appartamenti per vacanze: strutture gestite e regolate come imprese; appartamenti ammobiliati in locazione senza prestazioni accessorie (art. 6 L.217/1983) Le Leggi regionali fissano: numero minimo di unità immobiliari; autorizzazione comunale; talvolta classificazione. Escluso il vincolo di destinazione
> Case per ferie: strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni od enti religiosi, senza fini di lucro, per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, o da enti od aziende per propri dipendenti e loro familiari. Di solito sono attività strumentali rispetto ai fini degli enti; sono imprese solo se hanno complessità organizzativa e prevalenza dell’attività ricettiva sulle altre. Le Regioni indicano le caratteristiche per poter avere l’autorizzazione comunale in seguito a convenzione con indicazioni precise di prezzi, caratteristiche; alcune Regioni identificano strutture simili, dedicate a fasce o attività particolari (es. colonie per bambini, congressi)
> Ostelli per la gioventù (gestiti dall’A.I.G.) strutture di soggiorno e pernottamento per giovani. Autorizzazione comunale in seguito a convenzione con indicazioni precise di prezzi, caratteristiche; sono imprese solo se hanno complessità organizzativa e prevalenza dell’attività ricettiva sulle finalità dell’Ente gestore
> Rifugi alpini: strutture ricettive in alta quota, fuori dagli abitati. (Normalmente gestiti dal C.A.I. o altre associazioni del settore o da privati) Le Regioni indicano le caratteristiche per poter avere l’autorizzazione comunale; in particolare, il gestore deve essere guida alpina o avere conoscenza della zona e nozioni di primo soccorso
> Multiproprietà : più persone esercitano la proprietà su un immobile, usandolo a turni prestabiliti, ciascuno per periodi determinati. Di solito in località turistiche; uso dei locali a prezzi calcolati in base a durata e importanza del periodo di uso (alta o bassa stagione) Per la L. 135/2001 è “contratto d’acquisizione di diritti di uso a tempo parziale”
Secondo il D.lgs. 427/1998:
> Contratto scritto a pena di nullità,
> Le parti sono: il venditore, di solito un professionista; l’acquirente, che acquista per uso personale;
> Oggetto: un immobile o parte di esso, ad uso abitativo, anche turistico – ricettivo;
> Periodo di uso non inferiore a una settimana (quota proporzionata al periodo)
La L. 135/2001 a tutela dell’acquirente impone una fidejussione a carico del venditore (cui di solito spetta la manutenzione e gestione dell’immobile >> rischio di inadeguatezze e costi in più) che dev’essere menzionata nel contratto.
> Locazione di immobili per strutture ricettive (cd “locazione alberghiera”). L. 392/1978 sull’equo canone:
> Durata minima 9 anni; rinnovo automatico tacito senza disdetta di una delle parti almeno 18 mesi prima della scadenza;
> Alla prima scadenza il proprietario può disdire solo per:
> Comprovate esigenze personali o di famiglia (abitative)
> Se è un ente pubblico per esercitare attività legate ai suoi fini istituzionali
> Canone di locazione bloccato per i primi 3 anni; poi aggiornato ogni 2 anni >> aumenti pari al 75% dell’aumento dei prezzi rilevato da indici Istat
> Alla cessazione del contratto il locatore deve al locatario 21 mensilità di canone (calcolate in base al canone più recente) per la perdita dell’avviamento commerciale
> Diritto di prelazione del locatario in caso di vendita dell’immobile
> Locazione “di interesse turistico”; per strutture ricettive non alberghiere e agenzie viaggi:
> Durata minima 6 anni;
> Disdetta 12 mesi prima della scadenza;
> Indennità per perdita avviamento di 18 mensilità;
Stesse regole anche per la locazione per attività particolari (es. ricreative, assistenziali, scolastiche, in area urbana); strana la tutela minore verso attività di carattere sociale, in quanto non imprenditoriali
• IL CONTRATTO D'ALBERGO.
> Contratto con cui una parte (albergatore) si obbliga a fornire all’altra (cliente) alloggio in locali organizzati a questo scopo, eventualmente vitto e altri servizi accessori, verso il pagamento di un prezzo. Definizione data dalla dottrina e comunemente accettata. E’ un contratto atipico e non formale. Regolato dalle norme generali sui contratti (art. 1322 C.C. su autonomia contrattuale), consuetudini uniformi e Regolamento internazionale alberghiero, approvato dall’Associazione internazionale albergatori (Aih) nel 1954
> Diritti e obblighi del cliente e dell’albergatore:
• Cliente: diritti
> Diritto al servizio di alloggio;
> Veder esposto nel bureau e nelle stanze un cartello con : categoria, prezzi di stanza e pensione in alta e bassa stagione;
> Rifiutare pagamenti superiori e presentare reclamo alla Provincia (competente a controllare le tariffe)
> (stesse regole per bar e ristoranti; reclamo al Prefetto)
> Per una stanza a due letti non richiesta dal cliente singolo il prezzo è quello di una camera a un letto
> Non può essere richiesta alcuna tassa di soggiorno (abrogata con L. 24 apr. 1989 n.144 )
> Non può essere richiesto sovrapprezzo per servizio centralino ( compreso nel prezzo della camera, R.D. 24 ott. 1935 n.2049; si pagano solo le telefonate)
> L’I.V.A. dev’essere inclusa nel prezzo esposto; in caso di fattura, va scritta scorporandola
> Se manca o non è potabile l’acqua in camera: declassamento temporaneo. Diritto alla riduzione del prezzo e a bottiglie d’acqua minerale
• Cliente: obblighi
> Pagare il prezzo come esposto
> Usare la stanza con diligenza media, senza danneggiarla
> Lasciare la stanza all’ora fissata (di solito fra le 10 e le 14, a seconda delle Regioni)
> Informarsi sul regolamento interno all’albergo e rispettarlo
> Compilare o firmare la scheda sulle generalità, su modello approvato dal Ministero Interni
• Albergatore: diritti
> Richiedere una caparra alla prenotazione
> Chiedere un prezzo aggiuntivo per servizi accessori
> Rivalersi sulle cose portate in albergo dal cliente in caso di mancato pagamento, con diritto di preferenza sugli altri creditori, trattenendole solo se sono sequestrate dal giudice, altrimenti consegnandole al cliente (in vista di una successiva esecuzione forzata)
• Albergatore: obblighi
> Fornire il servizio di alloggio e i servizi accessori se richiesti
> Registrare i clienti e comunicare i dati all’autorità di P.S. entro 24 ore (anche per fax o e-mail) T.U.L.P.S. n. 773/1931 e L. 135/2001 art.8 (anche per le altre strutture ricettive)
>
Durata del contratto: si presume 1 giorno, salvo diverso accordo.
Le Regioni e gli Enti locali possono aggiungere altri elementi: es. facoltà di fare sconti, limiti agli sconti; limiti all’uso dell’acqua per difficoltà di approvvigionamento ....
Caparra: somma versata da una parte all’altra per avere il diritto di recesso (“penitenziale”: art. 1386 C.C.) o per garantire contro l’inadempimento (“confirmatoria” art. 1385 C.C.)
La conclusione del contratto:
> in caso di prenotazione del cliente la dottrina prevalente ritiene che la proposta sia fatta dall’albergatore, e il cliente può solo accettarla o rifiutarla. (La conferma dell’albergatore non è elemento costitutivo). La pratica contrattuale non conferma però questa posizione
> in caso di prenotazione di un’agenzia viaggi: Convenzione tra Aih e Fuaav (Federazione Universale Associazioni Agenzie Viaggi): il contratto è stipulato quando l’agenzia ha notizia ufficiale dell’accettazione dell’albergatore. Proponente è l’agenzia; ipotesi maggiormente accettata anche se la convenzione non è stata confermata
> Il privilegio dell'albergatore sui beni del cliente in albergo (Art. 2760 C.C.). E’ un privilegio speciale; solo sui beni rimasti in albergo o nelle sue dipendenze.
> L’albergatore può chiedere al Giudice il sequestro conservativo solo se teme la rimozione delle cose; può chiedere la vendita in caso di mancato pagamento. Non è un diritto di ritenzione.
> Le Camere di Commercio possono istituire “commissioni arbitrali e conciliative”; i clienti possono avvalersi delle associazioni dei consumatori. (L. 135/2001 art. 4 c. 3)
> Prescrizione del credito dell’albergatore (Art. 2954 C.C.) entro 6 mesi dalla maturazione. Solo prescrizione presuntiva, non estintiva; l‘albergatore può ancora provare il suo diritto con un “giuramento decisorio” del cliente.
> Contratto di deposito in albergo (art. 1783 C.C. modif. con L. 316/1978, di ratifica della Convenzione di Parigi, 1962, sulla responsabilità per le cose portate in albergo. Le norme riguardano strutture alberghiere e all’aperto, oltre a case di cura, stabilimenti balneari e di spettacolo, carrozze letto, pensioni, trattorie; dubbi per quelle extra-alberghiere, cui potrebbe applicarsi il contratto di deposito ordinario); l’albergatore come imprenditore è responsabile per i suoi dipendenti e collaboratori (responsabilità oggettiva: è limitata).
> Responsabilità dell'albergatore per i beni portati in albergo dal cliente. (Artt. 1783 – 1784 C.C.)
• Illimitata; per cose consegnate all’albergatore o da lui rifiutate quando avrebbe l’obbligo di riceverle (art. 1784; carte – valori, denaro, gioielli); per danneggiamento, distruzione, furto (per analogia, anche smarrimento); l’albergatore può rifiutare solo cose ingombranti, pericolose o di valore troppo alto per la natura dell’albergo; può esigere un involucro chiuso o sigillato; esclusa se il danno dipende da forza maggiore, natura del bene o comportamenti del cliente (art. 1785 C.C.)
• Sempre illimitata; per colpa o dolo dell’albergatore (art. 1785-bis C.C.); esclusa se il cliente ritarda ingiustificatamente la denuncia all’albergatore (art. 1785-ter C.C.)
• Limitata; per cose non consegnate ( o consegnate al di fuori dell’albergo, o prima o dopo il periodo di alloggio, per un tempo “ragionevole”) o rifiutate con giusta causa (art. 1784 c. 2 – 3); risarcimento max = 100 volte il prezzo di una giornata di alloggio; esclusa se il danno dipende da forza maggiore, natura del bene o comportamenti del cliente (art. 1785 C.C.) E’ un caso di responsabilità oggettiva dell’imprenditore
• ESCLUSE dalle norme: animali vivi, auto e cose in esse contenute (art. 1785-quinquies C.C.) Alle auto date in custodia si applicano le norme generali sul deposito (art. 1766 e sgg. C.C.); l’albergatore deve custodirle con al media diligenza (art. 1768 C.C.)
• Il cliente può sempre chiedere risarcimento per fatto illecito (art. 2043 C.C.)
• LE AGENZIE DI VIAGGI.
> Normative sui viaggi; Convenzione di Bruxelles (Convenzione internazionale relativa a i Contratti di Viaggio – CCV; approvata nel 1970 da Italia, Belgio, Portogallo, Vaticano, San Marino, Costa d’Avorio, Togo, Marocco, Nigeria, Burkina Faso, Libano, Taiwan, Filippine; poi anche da Camerun, Benin, Argentina.) Ratificata con L. 1084/1977 che regolamenta il contratto di viaggio, entrata in vigore il 4 ott. 1979. Richiamata dalle 2 Leggi – quadro sul turismo (L. 217/1983 e L. 135/2001)
> Inoltre: D.Lgs 115/1995 (attuativo della Direttiva Cee 1990/314) sui “pacchetti turistici”, abrogato ed assorbito dal D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005 in un “Codice del Consumo” più generale; D.Lgs 392/1991 (attuativo della Direttiva Cee 1982/470) su libertà di prestazione servizi e di stabilimento in Europa
• Definizione di agenzia di viaggi: “impresa che esercita l’attività di produzione, organizzazione, vendita di pacchetti turistici, ovvero di intermediazione nella vendita degli stessi, o nella fornitura di singoli servizi, ovvero entrambe le attività, insieme a quelle complementari di accoglienza e assistenza ai turisti. Si ricava dall’insieme delle norme sopra citate.
• Le agenzie viaggi sono imprese commerciali (Artt. 2082 e 2195 C.C.); secondo una parte della dottrina, alcune potrebbero essere piccole imprese; è discusso. Sono imprese turistiche (L. 135/2001 art. 7)
> Disciplina amministrativa delle agenzie di viaggi:
• Obbligo di chiedere autorizzazione regionale, a garanzia di professionalità, credibilità e solvibilità. (Non citato nella L. 135/2001; lasciato alle norme regionali?) Condizioni:
> Accertamento di requisiti specifici (conoscenza dell’amministrazione e gestione di agenzia, legislazione, geografia turistica, almeno 2 lingue straniere; se non li ha il gestore deve averli il direttore tecnico) (L. 217/1983 art. 4 e 9 c.2)
> Nullaosta dell’autorità di P.S. che attesta l’assenza di condanne penali o altri impedimenti (L. 217/1983 art.9 c.5 e T. u. l. p. s. art. 12 – 12)
> Versamento di deposito cauzionale fissato dalle Leggi regionali a garanzia della solvibilità (L. 217/1983 art. 9 c.3)
• Iscrizione ad elenco nazionale delle agenzie di viaggi e turismo; pubblicato annualmente sulla G.U. a cura dell’Enit insieme all’elenco degli I.A.T. . (L. 217/1983 art. 9 c.6 –7 Non citato nella L. 135/2001; lasciato alle norme regionali?)
• Leggi regionali eterogenee fra loro: in alcune Regioni, numero chiuso; in altre, rapportato al numero di strutture ricettive; diversi fra loro i depositi cauzionali... (La L. 135/2001 fissa limiti minimi e massimi alle cauzioni)
• Le Regioni o, su loro delega, le Province, vigilano sulle agenzie: le agenzie devono comunicare agli Enti pubblici i programmi di viaggi, escursioni, crociere, ecc.
> Gli agenti di viaggi stranieri: D.Lgs 392/1991 attuativo della Direttiva Cee 1982/470: libertà d’azione, anche in Paesi con norme diverse; indicazioni sul riconoscimento dei titoli e dell’attività professionale nei Paesi d’origine. L. 135/2001: possibile autorizzazione a comunitari ed extracomunitari, in condizione di reciprocità, se hanno i requisiti richiesti; i requisiti saranno indicati dalle Leggi regionali in base alle “linee guida”.
> Figure di agenti nella Convenzione di Bruxelles e nel D.Lgs 111/95:
• CCV:
> agente organizzatore; chiunque assume abitualmente l’impegno di coordinare un insieme di prestazioni (trasporto, soggiorno, altri servizi) da cedere in cambio di corrispettivo; attività principale o no, professionale o no
> agente intermediario; chiunque assume l’impegno di procurare un viaggio organizzato da altri, o singoli servizi separati, fatti da altri; attività principale o no, professionale o no. E’ un mandatario con rappresentanza per le due parti.
• D.Lgs 111/95 >> D.Lgs 206/05: venditore di pacchetti turistici; colui che, in possesso di autorizzazione, in cambio di corrispettivo forfettario, vende pacchetti turistici approntati dall’organizzatore o da lui stesso; esclusa dal D.Lgs 206/05 l’associazione senza scopo di lucro, autorizzata a fornire servizi solo per gli associati ( il D.Lgs 111/95 invece la ricomprendeva). Esclusa la figura dell’intermediario. Escluso il venditore abusivo: clienti non tutelati (possibile solo l’azione di risarcimento per responsabilità extracontrattuale, art. 2043 C.C.) Il pacchetto può essere venduto nell’agenzia o fuori; a domicilio, nel luogo di lavoro, di studio, di cura; durante escursioni; in area pubblica o aperta al pubblico (fiere, convegni...); per corrispondenza; in TV o via internet
• IL CONTRATTO DI VIAGGIO.
> NORMATIVE: L. 1084/1977 attuativa della CCV del 1970 (due tipi di contratto: “organizzazione” e “intermediazione”); D.Lgs 111/1995 attuativo della Direttiva CEE 1990/314: abrogato ed assorbito dal D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005 in un “Codice del Consumo” più generale. (“vendita di pacchetti turistici”; si aggiunge ai due precedenti contratti, pur fondendo varie loro caratteristiche). L.135/2001
DEFINIZIONI:
> Organizzazione di viaggio: contratto con cui l’agente si obbliga a nome proprio a procurare al cliente trasporto, soggiorno ed eventuali altri servizi, in cambio di un corrispettivo CCV art.5
> Intermediazione di viaggio: contratto con cui l’agente si obbliga a procurare al cliente un contratto di organizzazione di viaggio o uno o più servizi separati, in cambio di un corrispettivo CCV art.1 Il rapporto giuridico sostanziale è tra organizzatore e viaggiatore; la CCV non tratta il rapporto fra organizzatore e intermediario
> Vendita di pacchetti turistici: “combinazione di almeno 2 degli elementi seguenti, a prezzo forfetario, con durata minima di 24 ore con almeno 1 notte: trasporto, alloggio, servizi turistici significativi (escursioni...) D.Lgs 206/05 art. 84; esclusi i servizi di cui il cliente chiede la prenotazione
> Le norme nazionali prevalgono sulla CCV se più favorevoli al viaggiatore CCV art. 2 c. 2 (la CCV è più favorevole per gli agenti)
> Le clausole in deroga alla CCV sfavorevoli al viaggiatore sono nulle ma il contratto resta valido CCV art. 31
> LE PARTI:
• CCV: organizzatore / intermediario (ved. sopra); cliente / viaggiatore (la CCV non li distingue)
• D.Lgs 206/05 art. 83: organizzatore / venditore (ved. sopra); consumatore: acquirente, cessionario, o chiunque soddisfi le condizioni per il viaggio; per conto suo l’acquirente si impegna a comprare senza remunerazione il pacchetto turistico (es. genitori per i figli...)
> Diritti e obblighi delle parti:
• Organizzatore, diritti:
> Ricevere il corrispettivo CCV art. 1 c. 4
• Organizzatore, obblighi:
> Comportarsi secondo i principi generali del diritto ed i “buoni usi” CCV art. 3 – 4,
> Stipulare il contratto in forma scritta D.Lgs 206/05 art. 85 (le norme precedenti: forma scritta solo per il biglietto, il documento di viaggio o altri indicati come mezzi di prova). Forma scritta anche per le modifiche: art. 91, c.3
> Documento di viaggio: se manca o è incompleto il contratto resta valido: responsabilità dell’agente per eventuali danni al viaggiatore CCV art.7 (l’intermediario è responsabile come se fosse organizzatore); firmato e timbrato dall’agente, CCV art.6; indica a grandi linee gli elementi del contratto (programma di viaggio, servizi, numero minimo di viaggiatori, prezzo globale ed avvertenza di possibili variazioni, condizioni di recesso, clausola compromissoria, dichiarazione di soggezione alla CCV.; se l’agente è solo intermediario deve indicarlo sul documento (CCV art. 18); per l’intermediazione di servizi singoli può essere un biglietto, un voucher o altri documenti idonei, ma deve indicare l’erogatore dei servizi, se no risponde l’intermediario per qualunque pregiudizio al viaggiatore
> Obbligo di copertura assicurativa per responsabilità civile, per danni al consumatore. D.Lgs 206/05 art. 99 (facoltative altre polizze)
> Fondo nazionale di garanzia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; in caso di insolvenza o fallimento dell’agente, rimborsa il prezzo al consumatore, consente il rimpatrio, dà aiuto economico in casi di rientro forzato per emergenze. Alimentato con lo 0,5% delle polizze obbligatorie D.Lgs 206/05 art. 100
(D.M. 23 lug. 1999 n. 349: regolamento di gestione del fondo, affidata alla Direzione generale per il turismo. Amministrato da un Comitato di gestione, presieduto dal Dirigente generale del turismo, con rappresentanti dei Ministeri di Attività produttive, tesoro ed esteri. Alla Direzione generale attività istruttorie ordinarie, verifiche e pagamenti)
• Cliente, diritti: usufruire del trasporto e degli altri servizi
• Cliente, obblighi:
> Pagamento del prezzo (in contanti o in natura, con qualunque prestazione: perplessità sulla formulazione; esclusi gli assegni? Qualunque prestazione?) CCV art. 1 c. 4; deve sempre essere un corrispettivo, cioè portare un guadagno all’agente.
> Fornire tutte le informazioni richieste dall’agente CCV art. 4
> Rispettare i regolamenti di viaggio, di soggiorno e degli altri servizi CCV art. 4
> Comportarsi con correttezza e diligenza. L.135/2001
Secondo alcuni studiosi il contratto di viaggio, in caso di prenotazione, è concluso non al momento della prenotazione (come quello d’albergo) ma quando l’organizzatore/intermediario/venditore comunica l’accettazione della prenotazione
> La sostituzione del viaggiatore (CCV artt. 8 e sgg. ): possibile se non è espressamente esclusa dal contratto; il sostituto deve avere caratteristiche che consentano la partecipazione al viaggio; dovuto il rimborso spese all’agente per la sostituzione. La cessione di contratto (D.Lgs 206/05 art. 89): stesse norme che nella CCV; termine di 4 giorni prima della partenza per comunicare la volontà di farsi sostituire; obbligo di dare i dati del cessionario per verificarne l’idoneità al viaggio. Possibile pagamento di una somma per poter cedere il contratto; cedente e cessionario obbligati in solido a pagare prezzo e altre spese.
> Il recesso del viaggiatore: indennizzo all’agente in base a quanto stabilito nel documento di viaggio o nelle norme vigenti (CCV art. 9); per un aumento del prezzo oltre il 10%, diritto di recesso senza indennizzo (CCV art. 11 ) In base al D.Lgs 206/05 artt. 90 – 92 ulteriori cause di recesso del consumatore, senza indennizzo: modifiche contrattuali proposte dall’agente e non accettate; comunicazione del recesso entro 2 gg. lavorativi; diritto al rimborso e al risarcimento per ogni danno derivante dal mancato viaggio (D.Lgs. 11/1995 art.12 - 13 )
> Il recesso dell’agente: solo in 2 casi:
> Circostanze eccezionali e imprevedibili che rendono impossibile il viaggio;
> Mancanza del numero minimo di viaggiatori
Nessuna indennità; solo rimborso spese al viaggiatore (CCV art. 10 )
> Cosidd. “annullamento del servizio” (D.Lgs 206/05 art. 92): per forza maggiore o mancanza di numero minimo (in tal caso: obbligo di avviso al viaggiatore almeno 20 gg. prima): stesse norme della CCV; in tutti gli altri casi risarcimento dei danni.
> “Annullamento” in corso di esecuzione: obbligo di organizzare il rientro sollecito, rimborso dei servizi non goduti o fornitura di servizi alternativi senza aumento di oneri per il consumatore, risarcimento danni. (D.Lgs 206/05 art. 92)
(D.Lgs. 111/1995 art 13): solo restituzione dell’eventuale caparra non del doppio (come previsto dall’art. 1385 C.C.)
> Le variazioni di prezzo:
> aumento possibile solo se previsto nel contratto per aumento di tariffe dei trasporti o mutati rapporti di cambio internazionali (CCV art. 11 ).
> I costi devono essere “adeguatamente documentati” dal venditore. Vietato l’aumento dei prezzi nei 20 giorni prima della partenza. (D.Lgs 206/05 art. 90) Diritto di recesso del consumatore per aumento oltre il 10%; obbligo di rimborso pagamenti già fatti
Perplessità: in caso di diminuzione dei costi nessuna norma prevede la richiesta di diminuire il prezzo; il D.Lgs 206/05 però parla di “adeguamento” ai costi, può essere interpretato come aumento o diminuzione
> La responsabilità dell’organizzatore (anche per i suoi dipendenti o agenti) CCV art. 12 – 15. Casi:
• Inadempimento totale o parziale per inosservanza di obblighi contrattuali (es. organizzazione inadeguata); max. 50.000 Franchi oro per danni a persone, 2000 per danni a cose, 5000 per altri danni. Gli Stati possono fissare limiti superiori. (1 Franco oro = 290,32 mg d’oro) art. 13 c.1 confermato dal D.Lgs 206/05 artt. 94 – 95 (somme tradotte in Euro)
• Pregiudizi al viaggiatore per specifici servizi resi durante il viaggio (art 14); regolata in base alle normative nazionali (es.: artt. 1678 e sgg., 1783 e sgg. C.C.)
• Se i servizi sono resi da terzi, 2 casi (CCV art. 15):
> Mancata esecuzione: l’organizzatore è sempre responsabile (incauta scelta dei fornitori)
> Danni al viaggiatore: l’organizzatore non paga se prova la sua diligenza nella scelta dei fornitori
> Per il D.Lgs 206/05 art. 93 e sgg. l’agente risponde in quanto tale, non per colpa; si libera dalla responsabilità solo dimostrando che il danno deriva da fatto a lui non imputabile art. 93 c.1; risarcito il viaggiatore, si rivale sui responsabili (D.Lgs 206/05 art.97); il viaggiatore deve dargli tutte le informazioni e i documenti
Limiti al risarcimento: basati sulle leggi nazionali o sull’art. 13 della CCV (ved. sopra); in caso di dolo o colpa grave, responsabilità illimitata (CCV art. 27); vale anche per dipendenti e agenti, se escono dai limiti delle loro funzioni. D.Lgs 206/05 art. 95: le parti possono concordare limitazioni al risarcimento per danni diversi da quelli alla persona; accordo scritto; mai al disotto dei limiti CCV
L’agente ha diritto di promuovere l’azione di regresso contro i terzi responsabili dei danni, in base a quanto ha dovuto risarcire; il viaggiatore deve dargli ogni documentazione e informazione in suo possesso (CCV art. 15 c.3 confermato dal D.Lgs 206/05 ved. sopra)
Il viaggiatore ha diritto all’azione diretta contro i terzi per responsabilità extracontrattuale (CCV art. 15 c.4)
Limiti o esclusioni di responsabilità della CCV valgono anche in caso di azione di responsabilità extracontrattuale contro l’agente per fatti non compresi nel contratto ma legati alla sua esecuzione (norma favorevole agli agenti; vale anche per i dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni)
Nessuna responsabilità in caso di: mancanza di colpa dell’agente, forza maggiore, risarcimenti già fatti dai terzi (CCV art. 15 c.4); in base al D.Lgs 206/05 art. 96 c.1 in caso di fatto imputabile al consumatore, fatto imprevedibile o inevitabile di un terzo, caso fortuito o forza maggiore;
> In base al D.Lgs 206/05 art. 93 e sgg. Organizzatore e venditore risarciscono il danno secondo le rispettive responsabilità; per distinguere le 2 posizioni ci si basa sulla giurisprudenza (il D.Lgs 206/05 non dà criteri di distinzione); il venditore risponde per negligenza sua, dei dipendenti o prestatori di servizi di cui si avvale
> La responsabilità dell’intermediario (anche per i suoi dipendenti o agenti) CCV art. 27: in caso di dolo o colpa grave, responsabilità illimitata; per colpa (= “inosservanza dei doveri di un intermediario di viaggi diligente” CCV art. 27) max. 10.000 Franchi oro per persona danneggiata; nessuna responsabilità per inadempimento totale o parziale relativo al viaggio, al soggiorno o altri servizi previsti nel contratto: risponde l’organizzatore (se omette di firmare o timbrare, risponde l’intermediario)
> La responsabilità del viaggiatore CCV art. 16: per condotta colposa (e si presume anche dolosa) misurata in base alla media diligenza nel rispetto dei propri obblighi contrattuali; responsabilità illimitata Confermata dal D.lgs 206/2005 che tace su questo punto
> Convenzione di Bruxelles: contratto di viaggio e contratto di intermediazione di viaggio: l'intermediario procura un contratto di organizzazione viaggi oppure servizi separati, realizzati da altri; si obbliga verso l’organizzatore a cedere il contratto, verso il viaggiatore a procurarlo.
> D.lgs 206/2005 : tutela il viaggiatore / consumatore più della CCV
> Soggetti del contratto: venditore / organizzatore e “consumatore” (acquirente, cessionario, chiunque abbia le condizioni per usufruire del servizio)
> obbligo di forma scritta per il contratto e consegna di una copia firmata e timbrata al consumatore.
> modifiche al contratto comunicate per scritto; possibili anche a contratto concluso, prima della partenza. Per modifiche sostanziali: comunicazione immediata.
> Modifiche a viaggio iniziato: il viaggiatore può chiedere di rientrare; diritto al rimborso per i servizi non goduti
> Impossibilità di erogare alcuni servizi durante il viaggio: obbligo dell’organizzatore di trovare soluzioni alternative, senza sovrapprezzi in caso di qualità superiore; diritto al rimborso in caso di qualità inferiore
> Responsabilità precontrattuale; nella diffusione pubblicitaria devono esserci gli stessi elementi che nel contratto; essenziali le informazioni su passaporto europeo, visti, formalità per viaggio e soggiorno; informazioni scritte; vietate le informazioni ingannevoli (206/2005 artt. 88 c.2 )
> Contenuti obbligatori del contratto (206/2005 art. 86 ): destinazione, durata, date d’inizio e fine (anche per periodi frazionati), dati dell’organizzatore e/o venditore, con estremi dell’autorizzazione, prezzo e modi di revisione prezzi, tasse d’imbarco / sbarco e altri oneri per il viaggiatore, importo dell’anticipo alla prenotazione (max 25% del prezzo) e termine per saldare, estremi della copertura assicurativa e di altre polizze, modi d’intervento del fondo di garanzia, indicazione dei mezzi di trasporto, date ore di partenza e ritorno, tipo di sposto assegnato, ubicazione e categoria dell’albergo (se è compreso) e principali caratteristiche, idoneità ad accogliere disabili, pasti forniti (se previsti), itinerario ed eventuali escursioni, impiego di guide/accompagnatori, termini per comunicare al consumatore l’annullamento per mancanza di numero minimo, spese per cedere il contratto a un terzo, termini per il reclamo per inadempimento;
> Obbligo di comunicazione scritta prima della partenza di: orari, soste, coincidenze, dati dei rappresentanti locali dell’agente o di uffici contattabili, indicazioni per contatto diretto con il viaggiatore all’estero se è minorenne.
> la caparra (D.Lgs. 206/2005 art. 86): in caso di recesso dell’agente per fatto a lui non imputabile o per grave inadempimento della controparte, solo restituzione della caparra non del doppio (come previsto dall’art. 1385 C.C.).
> Il reclamo del consumatore; senza ritardo, perché l’organizzatore ponga rimedio; in caso di ritardo o mancato reclamo si ritiene l’agente non responsabile, o non responsabile dell’aumento del danno (la norma non lo dice espressamente). Possibilità di reclamo per raccomandata entro 10 giorni dal rientro D.Lgs. 206/2005 art. 98 c.2
> Responsabilità nel turismo scolastico: i danni causati durante il viaggio sono addebitati al committente. Il pullman può essere usato solo nei modi e tempi previsti dal programma e dalle norme vigenti .
> Le azioni legali a difesa del turista: azione contro l’agente per il suo inadempimento totale o parziale e per mancata o inesatta esecuzione di servizi di fornitori; azione diretta contro i fornitori per risarcimento totale, complementare o aggiuntivo a quello dell’agente (CCV). Termini di prescrizione:
> Per decesso del viaggiatore e altri casi indicati dalla CCV: 2 anni dal termine del viaggio o dalla data di morte se successiva; D.Lgs. 206/2005 art. 94 c.2: 3 anni anziché 2.
> Per danni diversi da quelli fisici o psichici al viaggiatore: 1 anno dal termine del viaggio.
> Le azioni legali a difesa dell’agente: contro il viaggiatore per danni da lui provocati; contro terzi per i danni che ha dovuto risarcire al viaggiatore.
> La clausola compromissoria: (CCV art. 29); nel contratto si può indicare un collegio arbitrale per le controversie, che applichi la CCV; la clausola dev’essere scritta nel documento di viaggio (CCV art. 6)
> Legge quadro 135/2001: non riguarda il contratto di viaggio direttamente. Punti importanti:
• la Carta dei diritti del turista (art. 4); obbligo di informazione su diritti e obblighi del turista anche per i rapporti con agenzie di viaggi, organizzatori e venditori di pacchetti turistici. (Un po’ generico)
• il Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico (art. 10): sostegno ai pacchetti – vacanza per redditi bassi; in territorio italiano, preferibilmente in bassa stagione e aree depresse da incentivare. Buoni – vacanza gestiti da associazioni non profit, associazioni di imprese turistiche, istituzioni bancarie, previa intesa con Conferenza Stato – Regioni
• Art. 7 c.9: richiama le associazioni non profit al rispetto di CCV e D.L.gs 111/1995 (oggi Dlgs. 206/05)
• ASSOCIAZIONISMO, CONSORZI, COOPERATIVE NEL TURISMO.
> Definizione e caratteristiche delle associazioni: gruppi di persone che perseguono uno scopo comune, non lucrativo. Possono avere rapporti patrimoniali ma gli utili vanno reinvestiti nell’attività sociale
> Associazioni: riconosciute >>> autonomia patrimoniale perfetta; non riconosciute >>> autonomia patrimoniale imperfetta
> I primi interventi legislativi sono stati finanziamenti “a pioggia”: es. L. 174/1958, 900 milioni di lire l’anno (450.000 Euro circa)
• Associazioni senza scopo di lucro nel turismo(L. 217/1983 art. 10); caratteristiche:
> Operano fuori dal mercato, con fini ricreativi, culturali, religiosi o sociali esclusivamente per gli associati;
> Esercitano attività turistico – ricettive a livello nazionale; assoluta esclusione di ogni fine di lucro
> Le Regioni determinano i requisiti minimi e le modalità di esercizio delle attività:
> Le associazioni non svolgono intermediazione; acquistano servizi per conto degli associati
• Le norme regionali in materia; requisiti delle associazioni senza fini di lucro:
> In genere: diffusione nazionale, con succursali in più Regioni; esclusi fini di lucro; democraticità di organizzazione e funzionamento; servizi solo per gli associati; fini di sviluppo sociale, culturale e morale
> Obbligo di inviare agli Assessorati al turismo copia di atto costitutivo, statuto, bilancio annuale
> Obbligo di inviare agli uffici preposti il programma annuale delle attività, con le singole iniziative e di comunicare le variazioni
> Alcune Regioni hanno istituito albi ed elenchi
> Per le Associazioni a livello non nazionale; discipline non omogenee fra le Regioni. (Es. per alcune Regioni possono pubblicizzare iniziative turistiche per gli associati, raccogliere adesioni e quote; organizzare attività di breve durata in modo non professionale per gli associati (es. Toscana; max 5 all’anno per max 10 giorni l’una); in alcune Regioni, numero minimo di associati (es.; Basilicata 500, Umbria 10.000)
> Le agenzie di viaggi di solito regolate con le stesse leggi delle associazioni
> L. 1084/1977 sul contratto di viaggio; applicabile alle associazioni.
> D.lgs. 111/1995 su vendita di viaggi e vacanze: applicabile alle associazioni (artt. 3 – 4 )
> L. 135/2001: ribadisce l’applicabilità delle norme di cui sopra. Limiti alle attività delle associazioni; destinate ai propri associati, anche se appartengono ad associazioni straniere con le stesse finalità e con cui vi siano convenzioni (art. 7); all’ultimo comma si ammettono le associazioni ai benefici della L. 390/1986 e successive modifiche
> L. 390/1986 art. 1: possibili concessioni o locazioni agevolate per un massimo di 19 anni di immobili demaniali o patrimoniali non utilizzati per usi governativi; canoni estremamente ridotti (max 10% di quelli in uso); immobili destinati a sede delle associazioni o usati per le attività istituzionali o statutarie. L. 216/1991 art. 5: “...possono essere dati in uso, con convenzione che ne fissa la durata, con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato ...”
> L. 383/2000 sulle associazioni di promozione sociale: “... riconosciute o non riconosciute, sono i movimenti, i gruppi o i loro coordinamenti e federazioni ... per svolgere attività di utilità sociale a favore di soci o di terzi... (art. 2); eventuale profitto reinvestito per i fini dell’ente.
> I consorzi: contratti con cui “...più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (Art. 2062 C.C. aggiornato con L. 377/1976; funzione di promozione dello sviluppo, non limitazione della concorrenza);
> TIPI: tra imprese, tra Enti locali (T.U. 267/2000 art. 31; regolati come le “aziende speciali”, art. 114 c.2, organi strumentali dell’Ente, con autonomia gestionale), misti
> Consorzi di promozione turistica: accordi fra soggetti privati e pubblici per gestire attività turistiche (es. ricezione, organizzazione, informazione.... qualsiasi attività) TIPI:
> Di primo livello: tra singoli operatori / Enti pubblici; di secondo livello: tra associazioni di imprenditori ed Enti pubblici
Le Camere di Commercio; importanti nella promozione, sostegno alle imprese, formazione.
I Comuni spesso promuovono consorzi
• L. 135/2001: sistemi turistici locali: “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale e/o della presenza diffusa di imprese turistiche singole od associate”; sono promossi da Enti Locali o soggetti privati, singoli o associati, attraverso concertazione con enti funzionali, associazioni di categoria, soggetti pubblici e privati interessati.
> Le catene alberghiere: consorzi tra imprenditori per gestione comune di strutture alberghiere con un unico nome; riducono costi di produzione e rischi d’impresa. Strumenti organizzativi:
> contratto di franchising (accordo fra una grande impresa con marchio nazionale consolidato e varie piccole imprese che si presentano ai clienti come sue filiali. Ved file sui contratti)
> contratto di management (accordo fra proprietari di immobili e catena alberghiera che vi gestisce le strutture ricettive, in cambio di corrispettivo basato su ricavi reddito netto di gestione)
In Italia le catene alberghiere preferiscono acquistare o prendere in affitto gli immobili
> Le cooperative: esclusivamente (Cost. art 45) o prevalentemente (C.C. art. 2511 e sgg.) scopo mutualistico = "fornire beni, servizi o occasioni di lavoro ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose che sul mercato"
> Nel settore turistico, in Italia da metà anni '70: cooperative di gestione di strutture ricettive e cooperative di servizi, per gestire impianti balneari, agenzie viaggi, servizi di trasporto, animazione, assistenza, operare in servizi pubblici
( Vantaggi: contenimento dei costi grazie alla centralizzazione di alcuni servizi di gestione alberghiera – es. lavanderia, contabilità – o acquisto centralizzato – es. forniture alimentari -; migliore commercializzazione, materiale pubblicitario in comune ..)
Importanti la L. 44/1986 su imprenditoria giovanile: incentivi a cooperative e società di giovani fra i 18 e i 29 anni, sorte nel Sud; la L. 95/1995 estende i benefici al Nord e al settore turistico: agevolazioni finanziarie, tutoraggio, assistenza tecnica, formazione imprenditoriale
• LE PROFESSIONI TURISTICHE
> Definizione: “... quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione di attività turistica, ... assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida ai turisti (L. 135/2001 art. 7 c.5);
> Requisiti: concordati fra le Regioni, in base al d.p.c.m. del 13 sett. 2002 (L. 135/2001 art. 2 c.4) insieme ai criteri per l’esame di abilitazione, a livello nazionale; verificati dalle Regioni, che curano anche la formazione (L. 135/2001 art. 7 c.6);
> Autorizzazione regionale: (L. 135/2001 art. 7 c.6); valida su tutto il territorio nazionale (non per le guide turistiche); gli operatori comunitari operano con gli stessi requisiti richiesti agli Italiani; gli extracomunitari possono essere autorizzati solo se ci sono condizioni di reciprocità fra l’Italia e il loro Paese (L. 135/2001 art. 7 c.7); requisiti indicati dalle Leggi Regionali e dal d.p.c.m. sulle “Linee guida” (D.Lgs. 112/1998 art. 44)
> Semplificazione procedure: l’intero procedimento è affidato ad un’unica struttura, lo “sportello unico” a livello comunale (L. 135/2001 art. 9 c.6); restano diverse le competenze fra Comune e Regione; le abilitazioni conseguite prima della nuova legge restano valide
In precedenza: licenza del Comune di residenza (D.P.R. 616/1977 at.19) per essere inseriti nell’elenco delle Regioni in cui svolgere la professione: oggi il Comune agisce per delega regionale
> La professione turistica non è impresa ma lavoro autonomo (La L. 135/2001 accomuna imprese e professioni): si applica il contratto d’opera art. 2222 C.C., in particolare quello intellettuale, art. 2229 e sgg. C.C.; obbligo di iscrizione agli albi tenuti dalle associazioni professionali, anche per chi esercita come dipendente di imprese turistiche. Necessaria per agire in giudizio per ottenere i compensi.
> L. 217/1983: tipologie di professioni turistiche (rimangono valide anche dopo il D.p.c.m. previsto dalla L.135/2001)
• Guida turistica: accompagna singoli o gruppi in visita a mete turistiche di vario tipo, illustrandone le attrattive storiche, artistiche o paesaggistiche;
• Interprete turistico: dà assistenza e traduzioni per i turisti;
• Accompagnatore turistico (o Corriere): accompagna singoli o gruppi anche all’estero, dando informazioni sulle zone di transito. Differenze fra guida e accompagnatore:
> L’accompagnatore deve avere una cultura di base vasta, non conoscenze specifiche su specifiche mete turistiche; deve avere abilità complesse per affrontare situazioni diverse e impreviste mettendo i turisti a loro agio
(Le leggi regionali possono affidare alle Province il compito di rilasciare un attestato di idoneità valido sul territorio provinciale - es. Liguria – oppure alle Province il compito di organizzare i corsi di abilitazione, rilasciare l’attestato e tenere l’elenco ed ai Comuni il compito di controllare e vigilare sulla regolarità dello svolgimento della professione – es. Emilia – Romagna -)
• Organizzatore congressuale: opera nell’organizzazione di eventi;
• Istruttore nautico: insegna a singoli o gruppi a nuotare e navigare;
• Animatore turistico: organizza il tempo libero di gruppi di turisti (ved. più sotto, le professioni da spiaggia)
Le “professioni del turismo di montagna” (L. 217/1983 art.11, L. Quadro 2 gen. 1989 n. 6 e 8 mar. 1991 n. 81)
• Maestro di sci: insegna a singoli o gruppi a sciare;
• Guida alpina: accompagna singoli o gruppi in scalate o gite d’alta montagna;
• Aspirante guida alpina (o Portatore alpino): guida per ascensioni solo fino al 3° grado; oltre può fare solo da capocorda con una Guida accreditata;
• Guida speleologica: accompagna singoli o gruppi nelle grotte o cavità naturali;
• Accompagnatore di media montagna (L. quadro 6/1989):
• Guida vulcanologica (L. quadro 6/1989):
Norme generali: obbligo di corsi di formazione per abilitazione e iscrizione agli albi professionali regionali, valida per 3 anni, rinnovabile con verifica di idoneità psico-fisica (requisiti: età, cittadinanza, niente condanne penali, diploma medio-superiore)
Per le Guide alpine: Collegi regionali, per autogoverno ed autodisciplina, composti da tutte le guide / maestri di alpinismo e aspiranti guide (entro 10 anni dall’iscrizione o diventano guide o decadono) che hanno cessato l’attività per anzianità o invalidità; tengono gli albi, collaborano con le Regioni ad organizzare i corsi, propongono le commissioni esaminatrici nominate dalle Regioni. Collegio nazionale delle guide alpine – maestri di alpinismo e aspiranti guide: coordina i Collegi regionali.
Obbligo di corsi d’aggiornamento ogni 3 anni almeno; fatti dai Collegi regionali, tenuti da guide – maestri con diploma di istruttore. Possibili specializzazioni: arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio, speleologia, altre definite dal Collegio; corsi fatti dal Collegio nazionale.
Possibile istituire e gestire scuole di alpinismo e sci-alpinismo nella Regione dirette da una guida iscritta all’Albo della Regione. (Scuole e corsi del C.A.I. non sono professionali)
Per i Maestri di sci, differenziati dalle altre professioni (L. Quadro 81/1991) in base a tecniche e materiali usati; devono escludere corde, piccozze e ramponi. Norme simili alle guide alpine: Collegi regionali, corsi di formazione per abilitazione e iscrizione agli albi professionali regionali; corsi organizzati dai Collegi e dalla Federazione Italiana Sport Invernali (emanazione del C.O.N.I. che definisce criteri e livelli di tecniche sciistiche, forma gli istruttori nazionali). Collegi interregionali dove ci sono pochi maestri; Collegio nazionale per garantire unità di indirizzo.
• Le professioni di spiaggia (ved. file “legislazione e informativa turistica.pdf”):
> Bagnino: dotato di brevetto rilasciato da corsi di formazione: gestisce le situazioni di pericolo, organizzando i soccorsi;
> Ispettore di spiaggia: fa rispettare le disposizioni di sicurezza, guardiania e pulizia; gestisce le prenotazioni, fa rispettare le norme antincendio ed antirumore, garantisce la sicurezza degli alimenti;
> Concierge di mare: offre consulenza ai turisti sui posti, vicini alla spiaggia, da visitare. Ha competenze in materia culturale ed artistica;
> Addetti al benessere: hanno il brevetto di fitness e conoscenze di base di medicina;
> Animatori: dotata di abilità fisiche, con esperienza acquisita nelle palestre e nei luoghi di fitness, con capacità di coinvolgere (ved. più sopra)
> Baby sitter: ha predisposizione nell’accudire i minori e capacità di dialogo ed ascolto dei genitori.
• Nuove figure professionali, fuori dall’elenco della L. 217/1983: oggi sono individuate dalle Regioni
> Conduttore di barche da diporto a noleggio (per navigazioni entro le 6 miglia dalla costa: Conduttore nelle acque interne e promiscue) regolata dalla L. 647/1996; obbligo di abilitazione, con 2 livelli diversi per i 2 tipi di navigazioni; età minima 21 anni + requisiti generali e tecnici
> Consulente per il tempo libero: informa i turisti in spiaggia su tutte le attrattive turistiche della zona (ved. file “legislazione e informativa turistica.pdf”)
> “Destination manager”: salvaguarda e commercializza contemporaneamente gli aspetti paesaggistici, culturali, gastronomici e tradizionali di un determinato territorio (ved. file “legislazione e informativa turistica.pdf”);
> “Fund raiser”, reperiscono fondi per valorizzare i beni culturali. Figura tipica delle strutture non profit, competenze economiche e predisposizione ai contatti personali (ved. file “legislazione e informativa turistica.pdf”)
> L'attività non professionale nelle associazioni non lucrative: a favore dei soci o degli assistiti; regolata dalle Regioni L. 217/1983 (L. 217/1983 art 10 - 11)
Le professioni turistiche nella U.E.: principio della libertà di stabilimento e prestazione di servizi (Art. 59 trattato CEE, L. 217/1983 modif. con L. 428/1990, confermata dalla L. 135/2001)
> Direttiva CEE 1975/368 del 16 giu 1975: armonizzazione di norme e modi di esercizio delle professioni di guida accompagnatrice (= accompagnatore turistico) e interprete turistico; seguita in Italia da:
> “Legge comunitaria” 29 dic. 1990 n. 428 e D.Lgs 23 nov.1991 n. 391: se leggi statali o regionali chiedono requisiti particolari i cittadini di altri Stati U.E. presentano certificati di autorità giudiziarie o amministrative che attestano i requisiti; esclusa la professione di guida turistica, strettamente legata al territorio
(Italia condannata dalla Corte di Giustizia C.E.E. con sentenza 26 feb. 1991 per norme contro la libertà di prestazione servizi; l’Italia la regolamenta mentre altri Paesi no o la regolano come l’accompagnatore turistico; SOLUZIONE con atto di indirizzo del Governo 13 dic. 1995: la guida turistica comunitaria, con autorizzazione del proprio Stato ed attestato della sua agenzia può agire in Italia, ad esclusione di pochi luoghi, indicati dalle Regioni, sentite le Soprintendenze; anche guide non professionali possono agire se autorizzate, solo nell’ambito delle mete del viaggio.)
> Per visite a musei, siti culturali, monumenti; si applicano le norme italiane
Le normative regionali: nuove tipologie previste;
> Guida naturalistica ( o accompagnatore naturalistico o accompagnatore della natura); Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Valle d’Aosta)
> Guida Equestre (o accompagnatore di turismo equestre o assistente di turismo equestre); Umbria, Piemonte, Sardegna, Provincia di Trento
> Guida escursionistica; Umbria, Basilicata
> Guida subacquea; Sardegna, Liguria
> Vigile turistico; Calabria
> Ispettore ecologico; Calabria
> Direttore d’albergo; Calabria, Piemonte, Umbria
Altre non ancora regolate: coordinatore di promozione turistica, esperto di marketing e management turistico, orientatore turistico
Le attività non professionali per enti non lucrativi: spesso esentate da licenze e altri adempimenti; talvolta è esclusa la remunerazione, o l’abitualità; talvolta l’ente deve rilasciare un documento che attesti l’appartenenza dell’operatore e le sue capacità tecniche.
(Anche in epoche di globalizzazione alcune professioni, pur essendo libere come accesso anche per gli stranieri che abbiano i requisiti necessari, devono essere sottoposte a controlli nel loro esercizio perché si offrono alla “pubblica fede”, che va tutelata: se entrano nel mercato italiano operatori stranieri con standard professionali inferiori a quelli italiani ne avrebbe pregiudizio la pubblica fede e il mercato sarebbe distorto. In campo turistico gli istruttori nautici o i maestri di sci, le guide alpine e speleologiche prendono clienti digiuni di conoscenze in materia di attività sportive ed escursionistiche e glie le offrono; occorre il controllo sui loro standard di conoscenza. L’Unione Europea ha predisposto un “tirocinio di adattamento” per verificarle; l’Italia ha chiesto una deroga alla possibilità di scegliere questo strumento di verifica in alcuni settori, per la particolare delicatezza di certe attività, che richiedono sempre una verifica diretta “sul campo”) Ved.: A. Sereno, “Professioni turistiche fra concorrenza e specializzazione”, in “Azienda Turismo” n. 3 – 1999 )
• LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI SUL TURISMO:
L’Iniziativa Centro Europea (Che scopo ha?)
Le altre organizzazioni: Gruppo di lavoro Cultura e Turismo; Borsa internazionale del Turismo (Che scopi hanno?)
Le Conferenze del Mediterraneo. (Che idee fondamentali hanno portato?)
Organizzazione mondiale per il turismo (Che scopo ha?)
Il Comitato Turismo dell’O.C.S.E. (Che scopo ha?)
Definizione di turismo, turismo sostenibile (Cos’è?)
I conti satellite sul turismo (A cosa servono?)
• UNIONE EUROPEA E TURISMO
CENNI STORICI: dalla CEE alla UE.
• Trattati CEE: Parigi 18 aprile 1951 (istituzione della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio – C.E.C.A.) / Roma 25 marzo 1957 (istituzione della Comunità Economica Europea – C.E.E. e della Comunità Europea dell’Energia Nucleare – C.E.E.A. o Euratom ); aderiscono Belgio, Francia, Germania Ovest, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi ved. http://europa.eu/abc/treaties/index_it.htm
• 1 gennaio 1973: aderiscono Danimarca, Gran Bretagna e Irlanda
• 10 marzo 1979: entra in vigore il Sistema monetario europeo (Sme).
• 7-10 giugno 1979 Si tengono le prime elezioni per il Parlamento europeo.
• 1 gennaio 1981: aderisce la Grecia
• 1 gennaio 1986: aderiscono Spagna e Portogallo
• Atto Unico Europeo, firmato a Lussemburgo nel 1986, entrato in vigore nel 1987:
▫ Abolizione delle frontiere interne alla C.E.E.; mercato unico a partire dal 1993; creazione della Comunità Europea – C.E. al posto della C.E.E.
• Trattato dell’Unione Europea, Maastricht (Olanda) 1992, entrato in vigore a novembre 1993:
▫ Allargamento delle competenze degli organi comunitari
▫ Unione monetaria dal 2000; adozione dell’Euro ( escluse Gran Bretagna e Danimarca; Svezia in sospeso)
▫ 20 settori di competenza delle politiche comunitarie; tra questi, ambiente, agricoltura, concorrenza, politiche sociali, politiche regionali, trasporti, tutela del consumatore (non c’è il turismo)
▫ Principio di sussidiarietà; l’U.E. può intervenire anche fuori dai 20 settori di competenza, ma solo nei casi in cui gli Stati nazionali non sono in grado di agire convenientemente;
• 1994: aderiscono Austria, Finlandia e Svezia (entrano dal 1 gennaio 1995); la Norvegia, con referendum, decide di non aderire ma di rimanere nello Spazio Comunitario Europeo (era già membro dell’E.F.T.A.)
• 26 marzo 1995 Entra in vigore la convenzione di Schengen (Lussemburgo) per la libera circolazione delle persone (14 giugno 1985, accordo intergovernativo integrato nel 1990). Incorporato nella legislazione U.E. con il Trattato di Amsterdam.
• Amsterdam, 1997; ratificato dall’Italia nel 1998, entrato in vigore nel 1999; parziali modifiche ai trattati precedenti:
▫ Criteri per la partecipazione all’U.E. in vista dell’allargamento
▫ Occupazione e diritti dei cittadini come premesse necessarie per le strategie politiche
▫ Accanto al principio di sussidiarietà, principio di proporzionalità, per ridurre il numero di programmi d’azione e ricondurre l’azione U.E. entro gli obiettivi dei Trattati; principio di sostenibilità, basato sul concetto di sviluppo sostenibile
• 1 gennaio 1999: entra in vigore l'Euro in 11 dei 15 Paesi U.E. (come moneta di conto)
• “Agenda 2000” programma d’azione concordato nel Consiglio Europeo di Berlino, 1999:
▫ Riforme agricole per dare impulso e competitività all’U.E.; sottolineati gli aspetti ecologici
▫ Maggiore efficacia dei “Fondi strutturali” e del “Fondo di Coesione”, riorganizzando le relative azioni
▫ 2 nuovi sistemi di finanziamento in vista dell’allargamento (infrastrutture di trasporto e tutela dell’ambiente; allargamento a lungo termine del settore agricolo nei Paesi candidati ad entrare)
▫ Riorganizzazione del quadro finanziario
• Nizza, dicembre 2000: il Consiglio Europeo:
▫ decide di emanare il Trattato di Nizza, sottoscritto il 26 febbraio 2001, entrato in vigore il 1 febbraio 2003;
▫ emana la Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.: diritti civili, politici, economici e sociali di chiunque viva nel territorio U.E., anche non cittadino; divisi in 6 tematiche ( cittadinanza, dignità, giustizia, libertà, solidarietà, uguaglianza) Preambolo intitolato “Unità nella diversità”
• Laenken (vicino a Bruxelles), dicembre 2001: il Consiglio Europeo istituisce la Convenzione per preparare una bozza di Costituzione europea.
• 1 gennaio 2002 Inizia la circolazione dell'Euro. Restano fuori Gran Bretagna, Danimarca e Svezia.
• 2003, aprile; aderiscono 10 Stati: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. Ingresso definitivo il 1 maggio 2004.
• 18 giugno 2004, Bruxelles: accordo sulla nuova Costituzione europea; 29 ottobre 2004, Roma, firma solenne dell’accordo.
▫ Notevoli difficoltà per giungere all’accordo: timori e polemiche in molti Paesi; la Danimarca inizialmente l’aveva bocciato con Referendum ….
▫ Entrata in vigore graduale:
> Ratifiche degli Stati membri (alcuni con referendum altri con voto parlamentare)
> Entrata in vigore dei punti meno complessi: dal 2009;
> Entrata in vigore dei punti più complessi: dal 2014.
• Costituzione Europea: 448 articoli, 4 parti
Quadro istituzionale:
Carta dei diritti fondamentali:
Politiche e funzionamento dell’Unione:
Disposizioni generali e finali
• 13 dicembre 2007, Trattato di Lisbona: modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, senza sostituirli. Respinto dall’Irlanda con referendum il 15 giu. 2008
Rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali;
Crea la “iniziativa dei cittadini”; almeno 1 milione di cittadini di un certo numero di Stati membri potrà invitare la Commissione a presentare nuove proposte;
Riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall’Unione
Estende il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio a nuovi ambiti politici per accelerare e rendere più efficiente il processo decisionale. A partire dal 2014, il calcolo della maggioranza qualificata si baserà sulla doppia maggioranza degli Stati membri e della popolazione, in modo da rappresentare la doppia legittimità dell’Unione. La doppia maggioranza è raggiunta quando una decisione è approvata da almeno il 55% degli Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.
Istituisce il Presidente del Consiglio europeo, eletto per due anni e mezzo; introduce un legame diretto tra l’elezione del Presidente della Commissione e l’esito delle elezioni europee
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_it.htm
http://www.culturacattolica.it/default.asp?id=21&id_n=7931
Il Consiglio d'Europa: organizzazione distinta dall’U.E., fondata nel 1949 da 10 Paesi; oggi aderiscono 47 Stati
OBIETTIVI: più stretta unione fra gli Stati europei, società più libere, più tolleranti, più giuste. Si occupa di diritti umani, democrazia, autonomie locali, mass media, cultura (ha un “Comitato della cultura”; formula programmi per il dialogo culturale e interreligioso, dal 1987 istituisce gli “Itinerari culturali”), sanità, ambiente (es. Convenzione europea sul paesaggio, Firenze 2000)
Organi dell'U.E.: http://europa.eu/index_it.htm
• Parlamento Europeo: unico organo eletto dal Popolo: 785 membri (dal 2009: 736) eletti a suffragio universale ogni 5 anni: sede a Strasburgo. Funzioni:
> Partecipa alla funzione legislativa; 3 procedimenti:
▫ Codecisione, usata per la maggior parte delle norme: Parlamento e Consiglio approvano insieme, posti sullo stesso piano
▫ Cooperazione, il Parlamento può modificare le decisioni del Consiglio, ma l’approvazione spetta al Consiglio; limitato agli atti di politica monetaria
▫ Parere conforme, il Parlamento esprime solo pareri, obbligatori o facoltativi ma sempre non vincolanti; limitato ad alcune materie (politica industriale, politica dei visti, “cooperazione rafforzata” = possibilità per gruppi di Stati membri di attuare una politica comune anche se altri Stati non la attuano, per superare i problemi legati alla richiesta dell’unanimità)
> Controllo politico sulla Commissione; vota per approva la composizione della commissione appena nominata; può votare mozioni di censura contro la Commissione o contro singoli Commissari; approva il bilancio; propone interrogazioni sull’operato di Commissione e Consiglio
• Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dei Ministri europeo); 27 Ministri dei Governi dei Paesi Membri; i Ministri competenti nelle materie di cui si discute di volta in volta; sede a Bruxelles e Lussemburgo. Funzioni:
> Potere legislativo; approva tutti gli atti normativi dell’U.E.;
> emana decisioni rivolte agli Stati membri; emette raccomandazioni e pareri (atti di suggerimento – opinione su problemi comuni)
• Commissione; 27 membri designati dai Governi degli Stati membri ogni 5 anni, dopo le elezioni del Parlamento (diventeranno 18 a rotazione); i Commissari rappresentano l’U.E. nel suo complesso, ciascuno competente per materia; sede a Bruxelles. Funzioni:
> Formula proposte di Regolamenti / Direttive comunitarie al Parlamento e al Consiglio
> Vigila sull’applicazione delle norme europee; avvia le “procedure di infrazione” contro gli Stati inadempienti
> Funzione esecutiva: gestisce le politiche europee, negozia accordi internazionali; gestisce i fondi dell’U.E., eroga i “Fondi strutturali”
• Corte di Giustizia;
• Consiglio Europeo;
• altri organi (Che funzioni hanno?)
Fonti del Diritto Comunitario: Regolamenti; Direttive; Raccomandazioni; Pareri; Risoluzioni; Dichiarazioni. (Che scopo e che efficacia ha ciascuna?)
o Le Leggi comunitarie; armonizzazione della legislazione italiana. (Cos’è la “Legge comunitaria? A cosa serve?)
U.E. E TURISMO:
> Nei trattati istitutivi (Roma 1957) il turismo non è fra le materie di competenza europea.
> 1982: “Libro bianco sul turismo” redatto dalla Commissione europea; traccia le linee della futura politica turistica U.E.
> 1986: la Commissione istituisce il “Comitato consultivo del turismo”; raccoglie e distribuisce informazioni sulle iniziative turistiche degli Stati e dell’U.E.; oggi ne fanno parte anche Paesi dello Spazio economico Europeo (“Area Economica Integrata” fra U.E., Svizzera, Norvegia, Islanda, Lichtenstein, nata nel 1994) ed affianca l’Unità Turismo della Direzione Generale Imprese dell’U.E. (ved. sotto: Organi comunitari sul turismo)
> 1990 Anno Europeo del Turismo:
o Accoglie e allarga gli obiettivi già indicati prima; destagionalizzazione, ricerca di forme alternative di turismo (es. agriturismo, per razionalizzare anche il settore agricolo; turismo culturale, sociale, montano)
o Sono finanziate iniziative di promozione del turismo intracomunitario e internazionale
o E’ posto il problema del rapporto fra turismo e ambiente
> 1992 Trattato di Maastricht: nel mercato unico, anche uno “spazio turistico comunitario”. L’Italia chiede di inserire il turismo fra le politiche comunitarie; proposta non accolta.
> 1992: Piano d’azioni comunitarie in favore del turismo; il turismo come settore strumentale di altri, non come settore a sé; non riceve finanziamenti specifici, ma può godere delle risorse finanziarie di altri settori ( es. piano d’azione “Raphael” a favore della cultura, iniziativa “Urban”, progetti di informatizzazione nel Piano “Ricerca e sviluppo tecnologico”) Turismo come settore strategico di sviluppo ma disperso nei vari settori (ribadito nel “Libro bianco sulla crescita, la competitività e l’occupazione”, cd “Piano Delors” del 1993)
o Organi comunitari sul turismo: Consiglio dell’Unione, quando si riunisce nella formazione “Mercato interno, consumatori e turismo”; Direzione Generale “Impresa”, Ufficio D3, alle dipendenze della Commissione Europea.
o Azioni comunitarie sul turismo: interventi con agevolazioni finanziarie per sostenere progetti in settori determinati e realizzare così le politiche comunitarie. (Definizione di “Programmi d’Iniziativa Comunitaria” e di “Iniziative Comunitarie” più sotto )
Programmi d’azione:
> Socrates: per tutti i tipi di insegnamento. Sottoprogrammi:
• Erasmus: cooperazione fra università; mobilità di docenti e studenti.
• Comenius: cooperazione fra scuole, scolarizzazione dei figli di migranti e nomadi, aggiornamento dei docenti
• Lingua: incentivi all’apprendimento linguistico.
> Leonardo da Vinci (periodo 2002 – 2006): sviluppo di politiche innovative attraverso il partenariato transnazionale
IN GRAN PARTE RIPRESI NEL “PROGRAMMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DURANTE L'INTERO ARCO DELLA VITA” (2007-2013) istituito con Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006 ved. http://europa.eu/scadplus/leg/it/cha/c11082.htm
> Eurostat: scambio e diffusione di informazioni, in collaborazione con O.M.T.; ha elaborato una metodologia statistica comune, adottata dall’ONU
> Miglioramento della qualità dei prodotti turistici: 3 studi della Commissione Europea sulle migliori pratiche di Gestione integrata della qualità;
> Ambiente e sviluppo sostenibile: progetti per promuovere tecniche di eco – efficacia, strumenti di valutazione dell’impatto delle politiche ambientali su competitività e innovazione
> Innovazione del turismo: programma di ricerca e sviluppo di tecnologie dell’informazione: comprende la “Azione Quadro 1 - Sistemi e servizi per i cittadini”, applicata anche al turismo
> Misure di sostegno alle imprese, tramite gli Euro Info Centre o Infosportelli
> Tutela dei diritti e interessi di turisti viaggiatori, lotta al turismo sessuale
> Politiche di sviluppo; sostegno al turismo in vari Paesi in via di sviluppo; accordo di partenariato di Cotonou, 23 giugno 2000; General Agreement Trade Service, GATS, firmato a Marrachech nel 1994 a conclusione della conferenza sul commercio “Uruguay Round”; riguarda anche la maggior parte dei servizi turistici liberalizzazione degli scambi turistici. Recepito dall’U.E. con decisione 1994/800 del Consiglio dei Ministri.
> Progetto Urban; valorizzazione economica e sociale dei centri urbani piccoli e medi, rilancio dei quartieri degradati, promozione dello sviluppo urbano sostenibile (nuove attività, sostegno alle imprese, sviluppo di trasporti e comunicazioni, sostegno alla formazione professionale, restauro del patrimonio culturale e delle aree verdi, creazione di infrastrutture…); inserito nel 1998 nel Progetto “Turismo Urbano in Europa”, più specifico; 4 temi: mobilità (escursioni e soggiorni), riconferma della bellezza urbana, sviluppo socio – economico del turismo nelle città, ruolo del turismo nelle strategie urbane.
> Azione “Città d’Arte”: promozione dei centri urbani ricchi di attrattive architettoniche e culturali
> progetti Euromed (collaborazione fra Paesi mediterranei su turismo, formazione e promozione), Medstat (cooperazione per le statistiche in campo turistico), Meda (sviluppo dell’informazione in area mediterranea),
> Guida internet per operatori turistici, istituti di istruzione e formazione, dedicata ai programmi d’azione comunitari; serve per accedere a programmi non specificamente pensati per il turismo.
o MERCATO UNICO; gli accordi di Schengen (14 giugno 1985, accordo intergovernativo integrato nel 1990). In un primo momento vi aderiscono solo sette Paesi; l'Italia lo farà da ottobre del 1997; il Regno Unito aderisce solo per ciò che riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia, non per la libera circolazione; aderiscono Islanda, Norvegia e Svizzera, non membri U.E.. Incorporato nella legislazione U.E. con il Trattato di Amsterdam. Ved. http://it.wikipedia.org/wiki/Accordi_di_Schengen
Obiettivi:
• Abolizione dei controlli sistematici delle persone alle frontiere interne
• Rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne
• Collaborazione delle forze di polizia e possibilità di queste di intervenire in alcuni casi anche oltre i propri confini (per esempio durante gli inseguimenti di malavitosi)
• Coordinamento degli Stati nella lotta alla criminalità organizzata di rilevanza internazionale (es. mafia, traffico d'armi, droga, immigrazione clandestina)
• Integrazione delle banche dati delle forze di polizia (il Sistema di informazione Schengen, detto anche SIS)
o Le politiche a difesa del turista come consumatore (Tutela del consumatore: materia di competenza U.E.)
> Piani d’azione triennali per la politica dei consumatori, attivati dal 1990; educazione / informazione del consumatore, tutela del benessere fisico, tutela degli interessi economici e giuridici
> Piano 2002 – 2006, obiettivi: armonizzare le normative per offrire elevato livello comune di protezione (norme su sicurezza di beni e servizi, su interessi economici e legali per eseguire transazioni sicure -“Libro verde sulla protezione dei consumatori U.E. e sulla sicurezza dei servizi”); applicazione effettiva delle norme di protezione in tutta l’U.E., tramite cooperazione amministrativa tra gli Stati e meccanismi di ricorso dei consumatori; partecipazione delle organizzazioni dei consumatori alle politiche U.E.;
> SICUREZZA: raccomandazione 1986/666 C.E.E., sulla protezione antincendio negli alberghi: gli Stati sono competenti per le misure di sicurezza; per rendere operative alcune disposizioni della raccomandazione =>>> direttiva 1989/106 C.E.E. sui materiali da costruzione, direttiva 1989/654 su sicurezza nei luoghi di lavoro.
> INFORMAZIONE – EDUCAZIONE: centri europei di informazione e consulenza, in zone di confine, nati dalla collaborazione fra Commissione Europea e associazioni locali; sistema di informazione standardizzato ai clienti sui vari servizi, con simboli riconoscibili;
> INTERESSI ECONOMICI E GIUIDICI:
o Direttiva 1990/314 C.E.E, su viaggi – vacanze e circuiti tutto compreso; recepita con D.Lgs 11/1995, poi D.Lgs 206/2005
o Regolamento C.E.E 295/1991 aggiornato con Regolam. 2004/261 C.E., su risarcimento in caso di “overbooking”; in vigore da febbraio 2005.
> In caso di overbooking la compagnia aerea deve offrire al passeggero una delle seguenti scelte:
o * il rimborso del prezzo del biglietto, entro 7 giorni, in denaro o con buoni di viaggio e/o altri servizi;
o * il primo volo possibile fino a destinazione;
o * un volo in data successiva, a scelta del passeggero.
> In aggiunta la compagnia aerea deve pagare un risarcimento in contanti pari a:
o * 250 euro per i voli fino a 1.500 km o 125 euro se il ritardo e' inferiore a 2 ore;
o * 400 euro per i voli interni alla Ue oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri o 200 euro per un ritardo fino a 3 ore;
o * 600 euro per i voli extra Ue superiori a 3.500 km o 300 euro per ritardi fino a 4 ore;
> La compagnia aerea deve inoltre offrire gratuitamente:
o * due telefonate o fax o telex al luogo di destinazione;
o * pasti o rinfreschi;
o * il pernottamento in albergo;
> Il passeggero ha diritto alla differenza di prezzo se viaggia in una classe inferiore a quella prenotata. Il passeggero non è tenuto a chiedere i risarcimenti e i servizi elencati perchè devono essere erogati dalla compagnia aerea.
Da: http://www.aduc.it/dyn/comunicati/comu_mostra.php?id=106325
Condizioni per avere il risarcimento; il volo può essere di linea o charter; servizio isolato o inserito in un pacchetto turistico; deve avere come partenza e arrivo scali di Paesi U.E.; se l’arrivo è europeo deve esserlo anche il vettore; il viaggiatore deve avere una prenotazione confermata e deve presentarsi almeno 45 minuti prima della partenza; prima di negare l’imbarco il vettore deve cercare altri passeggeri disposti a rinunciare al viaggio in cambio di risarcimento
> Direttiva 1993/13 C.E.E, su clausole abusive o inique nei contratti.
o Le politiche strutturali: azioni comunitarie di lungo periodo; interventi su problematiche di lungo periodo che impediscono lo sviluppo ( squilibri economici fra regioni diverse, ritardi di sviluppo, squilibri fra settori dell’economia, disoccupazione elevata … ). Si avvalgono di alcuni STRUMENTI FINANZIARI: i FONDI STURTTURALI con cui si finanziano i PROGRAMMI D’INIZIATIVA COMUNITARIA (P.I.C.) e le INIZIATIVE COMUNITARIE (I.C., autonome dai P.I.C., decise dalla Commissione U.E.; a loro è riservata una percentuale dei Fondi Strutturali) P.I.C.- I.C. definizioni
• Fondi strutturali: OBIETTIVI:
> Favorire lo sviluppo armonioso delle diverse comunità con interventi sulle loro strutture economiche;
> Superare le disparità regionali più forti, evidenziate da redditi medi e tassi di disoccupazione;
> Promuovere nuove realtà imprenditoriali
PRINCIPI FONDAMENTALI della RIFORMA DEI FONDI STRUTTURALI (Reg. 1260/1999, modificato dal Reg. 1447/2001 e Reg. 1105/2003)
> PARTENARIATO: concertazione delle azioni fra Commissione europea, Stato membro, Enti locali ed eventuali mete le forze economiche e sociali; i piani locali sono inseriti nel “Quadro comunitario di sostegno” (QCS), cui la Commissione da il consenso; attuati con il “Programma operativo multiregionale” (POM) specifico per ogni settore o per ogni obiettivo fissato dalle autorità nazionali (es. Programma operativo per il turismo, POT)
> ADDIZIONALITA’: impegno degli Stati membri a mantenere il proprio livello di spesa, come raggiunto nel periodo di programmazione precedente; a questo si aggiunge l’impegno comunitario;
> CONCENTRAZIONE: riduzione degli obiettivi comunitari a soli 3:
> Obiettivo 1: ritardo nello sviluppo; trasformato in Obiettivo convergenza e competitività (Comprende i programmi “Urban” e “Equal”)
> Obiettivo 2: difficoltà strutturali;
> Obiettivo 3: sviluppo delle risorse umane; fusi e trasformati in Obiettivo competitività regionale e occupazione;
> Nuovo obiettivo: Cooperazione territoriale europea (nuova veste assunta dall’ex iniziativa INTERREG)
ELENCO DEI FONDI STRUTTURALI:
> Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr): nato nel 1975, strumento principale di politica regionale per lo sviluppo del turismo
> Fondo sociale europeo (Fse): promuove l’occupazione e la mobilità del personale tramite finanziamento alla formazione professionale
> Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (Feaog, NON PIU’ ATTIVO): finanziava l’ammodernamento delle strutture agricole
• Fondo di coesione: dedicato ai Paesi meno ricchi
• Strumento finanziario di orientamento della pesca (Sfop, NON PIU’ ATTIVO, sostituito da un Piano Europeo Rurale 2007 - 2013): volto ad accrescere la competitività del settore
• Banca Europea per gli Investimenti (Bei): dà finanziamenti per ridurre le disparità fra regioni; nel settore turistico finanzia strutture alberghiere medio – piccole, impianti di risalita, poli ricreativi, luoghi di interesse culturale e architettonico…
• Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei): è una società a partecipazione pubblico – privata; complementare al settore bancario, offre garanzie agli istituti finanziari che sostengono investimenti, sostiene la creazione di imprese a elevata crescita tecnologica, es.: imprese turistiche legate all’ambiente; privilegia le imprese con meno di 100 dipendenti
• Programma Jiont european venture (Jev): finanzia nuove attività economiche capaci di creare nuovi investimenti e posti di lavoro
Raccolta dei regolamenti comunitari e della normativa sui Fondi strutturali: http://www.dps.tesoro.it/normativa_europea.asp
Guida ai principali programmi europei ed internazionali http://www.euroinfo.unito.it/programmi/indice1.htm aggiornata al 5 aprile 2007
• IL "TURISMO SOSTENIBILE":
> Organizzazioni e iniziative internazionali sull'ambiente: Rapporto Brundtland, Organismi O.N.U. per l'ambiente, Conferenza di Rio de Janeiro, 1991; la "Agenda 21"; Protocollo di Kyoto, 1997; Protocollo di Cartagena 1992; conferenze di Montreal e Nairobi, 2000: VED. FILE SU TUTELA BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Fonte: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/LEGISLAZIONE_TURISTICA.doc
Sito web da visitare: http://digilander.libero.it/spazio_zuccari/
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