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Legislazione per il turismo
Prof. Mariaenza La Torre
Sintesi dei contratti del turismo (contratto di viaggio, di albergo e di deposito in albergo).
IL CONTRATTO DI VIAGGIO ORGANIZZATO.
Il viaggio organizzato ha come oggetto non solo il trasporto da un luogo ad un altro (cioè lo spostamento di persone e cose da un luogo a un altro ad opera di un vettore aereo, marittimo, terrestre), ma tutta una serie di servizi e prestazioni funzionali alla creazione di una prestazione complessa: informazioni, adempimenti burocratici e doganali, assistenza nei porti, vitto, alloggio, organizzazioni di visite guidate ecc.
La prestazione complessa, composta da almeno due dei servizi indicati, costituisce il cosiddetto “pacchetto turistico” venduto a un prezzo unitario dall’operatore turistico.
Il fenomeno del viaggio organizzato ha avuto una grande espansione negli ultimi decenni ma ha trovato tardi una sua regolamentazione giuridica. La prima legge che ha disciplinato il viaggio è stata la “Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio”(CCV) firmata a Bruxelles nel 1970 e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 1084 del 1977. Questa legge, oggi abrogata, conteneva due importanti definizioni che si possono considerare ancor oggi valide: il contratto di organizzazione e il contratto di intermediazione.
Il contratto di organizzazione (COV) è il contratto col quale una parte (organizzatore) s’impegna a proprio nome a procurare ad un’altra parte (cliente-viaggiatore) un insieme di prestazioni comprendenti il trasporto, il soggiorno ed altri servizi per un prezzo globale.
L’organizzatore è un imprenditore, denominato “Tour Operator” che assembla i vari servizi per offrirli al cliente come una prestazione unitaria (pacchetto turistico). Le parti del COV sono pertanto due (organizzatore e cliente-viaggiatore):
Il contratto di intermediazione (CIV) è il contratto col quale una parte, Agenzia di viaggio dettagliante o Travel Agent, s’impegna a procurare ad un’altra parte un contratto di organizzazione (già predisposto dal Tour operator) oppure servizi separati (trasporto, soggiorno, ecc.). Nel CIV le parti del contratto sono tre (intermediario, cliente e organizzatore -o altro imprenditore turistico).
Il contratto di viaggio è stato poi regolato dalla direttiva comunitaria n. 314 del 1990, recepita in Italia nel Decreto legislativo n. 111 del 1995, sul “Contratto di viaggio tutto compreso”. Con questa legge il contratto di viaggio organizzato ha acquistato una compiuta regolamentazione, in quanto sono stati dettagliatamente previsti i diritti e gli obblighi delle parti. Successivamente il Decreto legislativo n. 111 del 1995 è stato trasfuso in un’altra legge (il Decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, detto Codice del consumo) che ne ha riportato quasi integralmente il contenuto nel Capo II, intitolato “Servizi turistici”.
Oggi anche il Codice del consumo nella parte relativa ai Servizi turistici è stato abrogato e il suo contenuto, con alcune modifiche, è stato trasfuso nel Codice del turismo (Decreto legislativo N. 79/2011, Allegato 1).
Il viaggio è disciplinato oggi nel Codice del turismo, nella sezione dedicata ai “Contrati del turismo organizzato”
I contratti del turismo organizzato nel Codice del Turismo
Gli elementi del contratto: il Pacchetto turistico
Oggetto del contratto di viaggio è il pacchetto turistico (articoli 34 e 36 del Codice del turismo) che comprende i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico (art. 34). Le singole prestazioni che compongono il pacchetto vengono considerate in modo unitario, come parti di un tutto: il pacchetto costituisce quindi il bene oggetto del contratto. Altro oggetto del contratto è il prezzo, forfetario, nel quale non sono distinte le singole prestazioni. Il contratto può prevedere che all’atto della prenotazione sia versato un importo (a titolo di caparra) e sia indicato il termine per il versamento del saldo.
Le Parti del contratto
Il “pacchetto” può essere venduto direttamente dall’organizzatore”, cioè da colui che ha realizzato la combinazione degli elementi del pacchetto. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.
Organizzatore, intermediario e turista sono definiti all’art. 33 del Codice del turismo: l’organizzatore di viaggio è il soggetto che si obbliga in nome proprio a vendere pacchetti turistici al turista, che è il consumatore qualificato dall’attività (turistica) che intende svolgere. Il Turista è considerato dalla legge un “consumatore speciale” perché si affida all’imprenditore professionale che è invece in possesso delle conoscenze e delle informazioni che possono rendere sicuro e piacevole il viaggio. Fra le parti vi quindi una “asimmetria informativa” cioè uno squilibrio nelle conoscenze a vantaggio dell’Imprenditore e a svantaggio del turista, squilibrio che viene bilanciato dalla legge con una serie di obblighi di informazione posti a carico dell’imprenditore (orari; mezzi di trasporto; caratteristiche delle strutture ricettive; descrizione delle escursioni e visite; notizie sulle caratteristiche dei luoghi, vaccinazioni, passaporti ecc.). Il mancato rispetto degli obblighi informativi determina a carico dell’imprenditore l’obbligo di risarcimento del danno (per inadempimento parziale dell’obbligazione).
La Conclusione del contratto
Prima di giungere alla conclusione del contratto vi è la fase delle trattative, dominate dalle informazioni che il turista ha il diritto di ricevere dall’agenzia di viaggi: informazioni relative alle formalità (passaporto, visto, ecc.) modalità, prezzo ed altri elementi del viaggio (art. 37). Sia le informazioni date al turista, sia quelle contenute negli opuscoli informativi (art. 38) devono essere chiare e precise e non ingannevoli.
La Forma del contratto
Secondo la previsione contenuta nell’art. 35 del Codice del turismo il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e al turista deve essere rilasciata una copia del contratto sottoscritto dall’organizzatore o venditore.
Se il contratto di viaggio o un singolo servizio (trasporto, alloggio) viene acquistato via Internet, il venditore è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica.
Le Responsabilità
Gli articoli del nuovo Codice del turismo (art. 40 – 46), pressoché identici agli artt. 90/96 dell’abrogato cod. cons., dettano la disciplina della responsabilità: per mancato e inesatto adempimento; per il recesso e l’annullamento del servizio (art. 42).
In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considera inesatto adempimento anche la difformità rispetto agli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
Novità del Codice del turismo è la norma (art. 47) che disciplina il “danno da vacanza rovinata”.
Si tratta di una ipotesi di danno non patrimoniale (o morale) che consiste nella delusione del turista per non avere realizzato il fine ricreativo della vacanza a causa dell’inadempimento dell’operatore turistico. Questa voce di danno viene riconosciuto al turista solo se l’inadempimento dell’organizzatore o dell’intermediario sia rilevante (notevole e di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., tale cioè da giustificare la risoluzione del contratto).
Il turista, a fronte dell’inadempimento delle prestazioni a cui è tenuto l’organizzatore nei suoi confronti, può chiedere oltre al risarcimento del danno (alla persona e diverso da quello alla persona) anche il danno da vacanza rovinata, cioè il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Esonero da responsabilità
Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità (art. 46) quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
L’organizzatore o l’intermediario devono comunque apprestare con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile
Le Assicurazioni
L’art. 50 del codice turismo prescrive un obbligo di assicurazione in capo all’organizzatore e all’intermediario, affinché il risarcimento del danno eventualmente richiesto dal turista trovi un sicuro soddisfacimento. L’art. 50 prevede espressamente la possibilità che i contratti di turismo siano assistiti anche da polizze assicurative per il rimborso dei fondi depositati e per le spese di rimpatrio.
Gli organizzatori si possono consorziare ai fini della stipula dell'assicurazione per il rimborso dei fondi depositati e per le spese di rimpatrio.
Resta in ogni caso ferma la possibilità per il turista di stipulare polizze assicurative c.d. di assistenza, a garanzia del rimborso di spese diverse da quelle sinora indicate. Si pensi, ad esempio, al rimborso delle spese mediche, o a quelle per l’interprete o, ancora, a quelle per la tutela giudiziaria.
I diritti del turista in caso di recesso, aumento di prezzo e annullamento del servizio
Se viene aumentato il prezzo del pacchetto di oltre il 10% (art. 40) oppure se viene modificata una parte significativa del pacchetto (art. 41) il turista può decidere di recedere dal contratto.
Se l’operatore turistico cancella il viaggio prima della partenza (es. per mancato raggiungimento del numero minimo o per causa di forza maggiore) il turista può decidere di recedere oppure di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo (art. 42)
Si riporta il testo del Codice del Turismo relativo ai “Contrati del turismo organizzato”.
CODICE del TURISMO
(D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Allegato 1)
TITOLO I
CONTRATTI
CAPO I
CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO
ART. 32
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo di applicano ai pacchetti turistici definiti dall’articolo 34, venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale dall’organizzatore o dall’intermediario, di cui all’articolo 33.
2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali o a distanza. Restano ferme le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Il tale caso il professionista è obbligato a comunicare per iscritto l’esclusione del diritto di recesso. L’omessa comunicazione in merito all’inesistenza del diritto di recesso determina l’applicabilità degli articoli 64, 65, 66 e 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Per quanto non previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
ART. 33
(Definizioni)
1. Ai fini del presente capo si intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all’articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;
c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.
ART. 34
(Pacchetti turistici)
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
ART. 35
(Forma dei contratti turistici)
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore.
2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.
ART. 36
(Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici)
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione europea;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;
p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 41.
ART. 37
(Informazione del turista)
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, l'intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista.
ART. 38
(Opuscolo informativo)
1. L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione
del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza;
i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e l'intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
3. Sono parificati all'opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica.
ART. 39
(Cessione del contratto)
1. Il turista può sostituire a sè un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o dell'intermediario al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.
ART. 40
(Revisione del prezzo)
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal
contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
ART. 41
(Modifiche delle condizioni contrattuali)
1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 40.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 42.
3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il turista non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ART. 42
(Diritti del turista in caso di recesso o annullamento del servizio)
1. Quando il turista recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 40 e 41, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del turista, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore, previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il turista ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il turista sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
ART. 43
(Mancato o inesatto adempimento)
1. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e l’intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati.
2. L’organizzatore o l’intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
ART. 44
(Responsabilità per danni alla persona)
1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.
ART. 45
(Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona)
1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme sulle clausole vessatorie, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.
3. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del turista nel luogo della partenza.
ART. 46
(Esonero di responsabilità)
1. Fatte salve le ipotesi di responsabilità oggettiva, previste da norme speciali, l’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 43, 44 e 45 quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
2. L’organizzatore o l’intermediario apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
ART. 47
(Danno da vacanza rovinata)
1. Nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta.
2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini di cui agli articoli 44 e 45.
ART. 48
(Diritto di surrogazione)
1. L’organizzatore o l’intermediario che hanno risarcito il turista sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.
ART. 49
(Reclamo)
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
3. La mancata presentazione del reclamo può essere valutata ai fini dell'articolo 1227 del codice civile.
ART. 50
(Assicurazione)
1. L’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità
civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44, 45 e 47.
2. In ogni caso i contratti di turismo organizzato possono essere assistiti da polizze assicurative che, per i viaggi all’estero, garantiscano il rientro immediato del turista a causa di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore o dell’intermediario, e che assicurino al turista assistenza anche di tipo economico. Tali polizze possono altresì garantire, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico.
Qualora le spese per l’assistenza e per il rimpatrio siano sostenute o anticipate dall’amministrazione pubblica competente, l’assicuratore è tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti.
3. Gli organizzatori e gli intermediari possono costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee a provvedere collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo, per la copertura dei rischi di cui al comma 2. Le finalità del presente comma possono essere perseguite anche mediante il coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre forme associative di imprese e associazioni di categoria del settore assicurativo, anche prevedendo forme di riassicurazione.
4. L’obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per il prestatore di uno Stato membro dell’Unione europea che si stabilisce sul territorio nazionale se sussistono le condizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo’ chiedere agli interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per il soccorso e il rimpatrio delle persone che, all’estero, si siano esposte deliberatamente, salvi giustificati motivi correlati all’esercizio di attività professionali, a rischi che avrebbero potuto conoscere con l’uso della normale diligenza.
6. È fatta salva la facoltà di stipulare anche altre polizze assicurative di assistenza al turista.
ART. 51
(Fondo nazionale di garanzia)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2.
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine di decadenza, fatta salva comunque la prescrizione del diritto al rimborso.
5. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
6. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto del Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico.
I contratti di ospitalità
L’ospitalità occupa una posizione centrale nell’ambito del fenomeno turistico, dato il suo collegamento con il viaggio, che dal punto di vista giuridico prevede la presenza dell’alloggio fra i servizi che compongono il “pacchetto turistico”. Ciò risponde anche a fattori culturali, posto che l’ospitalità costituisce una delle più antiche relazioni del genere umano e ne caratterizza la storia, anche letteraria e religiosa, che contiene molti riferimenti ad episodi legati all’accoglienza e all’ospitalità
Le nuove tipologie di servizi ricettivi si inseriscono nella fisionomia assunta dal turismo oggi, collegata alle trasformazioni della domanda turistica, più dinamica e aperta a recepire valori legati alla natura, alle tradizioni, alla conoscenza delle tipicità locali: tutte forme di turismo ecosostenibile, incentivato dall’Unione europea e promosso dalla legge nazionali e regionali. Fra le nuove tipologie di ospitalità particolare rilievo assumono agriturismo, bed and brekfast, residenze d’epoca, ospitalità rurale lungo gli itinerari, albergo diffuso.
Il rapporto che si instaura fra il gestore di struttura turistico-ricettiva e cliente deriva da un accordo, cioè da un contratto, fra gestore e cliente: prototipo di tale contratto è il contratto d’albergo, che può considerarsi la species più significativa del genus costituito dai contratti di ospitalità, quale categoria generale. Caratteristiche della categoria “contratti di ospitalità” è la causa, o funzione economico-sociale, costituita dalla ospitalità retribuita, cioè dal servizio consistente nell’alloggio e i servizi essenziali (pulizia della camera, cambio della biancheria) offerti dal gestore della struttura e del pagamento del prezzo da parte del cliente. I servizi collegati all’ospitalità cambiano in relazione a qualità e quantità a seconda della struttura ricettiva: in tutti i contratti di ospitalità sono presenti tuttavia alcuni tratti caratterizzanti costituiti dalla protezione del cliente e delle sue cosa (da parte del gestore) dall’obbligo di esibizione del documento di identità e del pagamento del prezzo (da parte del cliente). A tutti i contratti di ospitalità si estendono le norme sul “deposito in albergo”.
IL CONTRATTO DI ALBERGO.
L’attività dell’albergatore è regolata sia da norme di diritto pubblico, relative ai suoi rapporti con la pubblica amministrazione (licenze, obbligo di comunicazione delle generalità dei clienti all’autorità di pubblica sicurezza, rispetto delle regole di sicurezza e agibilità dell’immobile alberghiero ecc.), sia da norme di diritto privato, che disciplinano il contratto fra albergatore e cliente.
Al fine di migliorare la sua immagine l’albergatore può ottenere una certificazione o attestazione di “qualità”, che attribuisce all’impresa alberghiera una sorta di marchio di efficienza organizzativa e rispetto dell’ambiente. L’adesione al sistema di qualità ha carattere spontaneo e la certificazione o attestazione ottenuta contribuisce a migliorare l’immagine dell’impresa.
Definizione
Con il contratto di albergo l’albergatore si obbliga a fornire al cliente, dietro corrispettivo di un prezzo, l'alloggio ed altri servizi, che consentono un più confortevole soggiorno, in locali organizzati a questo scopo.
Questa definizione è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, poiché né il codice civile né leggi speciali disciplinano interamente il contratto di albergo, come avviene invece per altri contratti tipici nominati (come la compravendita, la locazione ecc.). Il codice civile disciplina solo un aspetto dei rapporti fra albergatore e cliente, quello della responsabilità dell’albergatore per le cose portate in albergo (deposito in albergo). Si può dire quindi che, tranne per il “deposito in albergo”, regolato dagli artt. 1783 c. c. e ss., il contratto d’albergo è un contratto “atipico”.
Le parti
L’albergatore è un imprenditore turistico, è tenuto agli adempimenti previsti dalla legge (iscrizione nel registro delle imprese, autorizzazione del Sindaco per l’apertura e il trasferimento) e può esercitare la sua attività nelle forme dell’impresa individuale (anche familiare) societaria (società di persone o di capitali) o dell’associazione senza scopo di lucro (che opera per finalità ricreative, culturali, religiose, sociali).
Cliente è colui che usufruisce dei servizi alberghieri; ha l’obbligo di esibire un documento di riconoscimento e sottoscrivere una scheda con le proprie generalità al suo arrivo e di pagare il prezzo.
Causa e oggetto del contratto
Con la stipulazione del contratto si ricollegano a carico dell'albergatore tutta una serie di prestazioni, fra le quali la fornitura dell'alloggio costituisce certamente la prestazione principale: tutte le altre (vitto, portineria e deposito, pulizia e riassetto delle camere, lavatura e stiratura della biancheria, uso de1 telefono e dell'ascensore, riscaldamento, ecc.) si pongono come accessorie e strumentali per realizzare nel modo migliore la prestazione principale.
La pluralità di prestazioni (analoghe a quelle derivanti dai contratti di locazione, appalto e somministrazione), non esclude tuttavia 1’unicità del contratto, dato il nesso di inscindibile interdipendenza tra le varie prestazioni, dal cui necessario collegamento risulta individuata la funzione pratica, o causa, del contratto, che è e rimane unica e può unitariamente definirsi come funzione di ospitalità retribuita.
Il contratto d’albergo è un contratto atipico, con causa unitaria costituita dall’ospitalità caratterizzato da una pluralità di prestazioni da parte dell’albergatore contro il corrispettivo di un prezzo pagato dal cliente.
Conclusione del contratto:
Il contratto d’albergo si può concludere verbalmente (per telefono) per iscritto (fax, lettera) per via telematica (Internet o posta elettronica) o con il semplice comportamento del cliente che entra in albergo (a meno che manchi la disponibilità dell’alloggio). Infatti poiché l’albergo è un pubblico esercizio si ritiene che l’albergatore faccia una “offerta al pubblico” (art. 1336 c.c.) per cui il contratto d’albergo si perfeziona con l’ingresso del cliente nei locali (mentre il contratto di deposito in albergo con la consegna delle cose all’albergatore).
Il contratto d’albergo può essere preceduto da una “prenotazione” con la quale l’albergatore si obbliga a tenere a disposizione del cliente l’alloggio per il periodo richiesto, con esclusione di altri e gratuitamente.
Gli alberghi di grande affluenza spesso non accettano prenotazioni ma stipulano direttamente il contratto d’albergo chiedendo il pagamento di un acconto o una caparra.
Se nonostante una valida prenotazione o un regolare contratto d’albergo il cliente non trovi posto (overbooking= sovraprenotazione), ha diritto ad ottenere una sistemazione in un albergo vicino, di categoria uguale o superiore, senza aggravio di spese. Si tratta di una forma di risarcimento in forma specifica cui si aggiunge l’eventuale ulteriore risarcimento del danno.
IL CONTRATTO DI DEPOSITO IN ALBERGO
Il contratto di deposito è un contratto dalle radici molto antiche, che risale al periodo greco-romano ed è presente anche nel Medio evo: si tratta del contratto con il quale una persona consegna ad un’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla, ed è generalmente gratuito.
Il deposito “in albergo” ha invece una disciplina recente, inserita nel nostro codice civile (agli artt. 1783 e seguenti c.c. con la Legge n. 316 del 1978) a seguito della ratifica della Convenzione europea firmata a Parigi nel 1962, che ha dato al contratto una regolamentazione uniforme nei paesi dell’Unione europea.
Il “deposito in albergo” costituisce parte integrante del contratto d’albergo, di cui disciplina specificamente la responsabilità dell’albergatore per le “cose” consegnate o portate dal cliente (bagagli, effetti personali, denaro, gioielli, animali, autovetture ecc.).
Il legislatore ha differenziato due ipotesi di deposito, in relazione alle quali è diversa la sua responsabilità:
1) la responsabilità per le cose consegnate all’albergatore (o ai suoi dipendenti), per la cui perdita o distruzione è tenuto a risarcire il danno per intero(art. 1784 c. c.).
2) la responsabilità per le cose portate in albergo e non consegnate (lasciate nella stanza o nei locali comuni dell’albergo), per la cui perdita o distruzione l’albergatore è tenuto a risarcire il danno nei limiti di 100 volte il prezzo della stanza(art. 1783 c. c.).
L’albergatore non può rifiutare di custodire le cose del cliente (a meno che si tratti di cose pericolose o ingombranti o di eccessivo valore tenuto conto delle caratteristiche dell’albergo): se lo fa risponde come se le avesse ricevute in consegna (art.1784, comma 2, c. c.).
L’albergatore è responsabile senza alcun limite, oltre che nel caso previsto dall’art. 1784 c. c., anche quando il danno sia dovuto a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari (art. 1785 bis c. c.).
L’albergatore non è responsabile se la perdita o il deterioramento dei beni sono imputabili al comportamento imprudente o negligente del cliente, a forza maggiore, cioè ad un avvenimento improvviso ed imprevedibile al quale non si può opporre difesa, alla natura della cosa (art. 1785 c. c.).
La responsabilità dell’albergatore è esclusa per i veicoli, le cose in essi contenute e gli animali vivi (art. 1785 quinquies c. c.), a meno che non sia intervenuto fra le parti apposito accordo.
La disciplina della responsabilità dell’albergatore si estende anche a locali assimilati all’albergo(stabilimenti di pubblici spettacoli, balneari, pensioni, trattarie, carrozze letto e simili) ai sensi dell’art. 1786 c. c..
Qualunque patto che limita o esclude la responsabilità dell’albergatore(diverso da quelli previsti dalla legge ) è nullo: non hanno valore quindi i cartelli o gli avvisi nei quali l’imprenditore declina ogni responsabilità per la perdita o il deterioramento delle cose del cliente (art. 1785 quater c. c.).
Il cliente deve denunciare senza ritardoall’albergatore il deterioramento, la distruzione o la sottrazione della cosa (art. 1785 ter c. c.).
Fonte: http://www.lumsa.it/sites/default/files/lesgislazione_turismo_latorre_1.doc
Sito web da visitare: http://www.lumsa.it
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