Risarcimento da vacanza rovinata

Risarcimento da vacanza rovinata

 

 

 

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Risarcimento da vacanza rovinata

IL CONTRATTO DI VIAGGIO


7 Il risarcimento da vacanza rovinata

E’ difficile constatare che il danno subito dal viaggiatore consista non solo nella parte di viaggio non corrisposta e nelle spese aggiuntive sostenute dal viaggiatore ma coinvolge anche l’impossibilità di utilizzare totalmente o parzialmente, il periodo di vacanza come occasione di riposo, di divertimento. Ciò è maggiormente evidente in quelle ipotesi in cui il viaggio si riferisce a eventi unici e e irripetibili.
Il danno da vacanza rovinata provoca una determinazione del danno che si deve estendere anche alle valutazioni della perdita della vacanza o di parte di essa, considerata come bene in sé. In vacanza si intende acquistare anche un’opportunità di svago e di tempo libero; In conseguenza dell’inadempimento, questa opportunità di svago e di tempo libero viene meno e dunque deve essere risarcita in aggiunta al rimborso del prezzo e delle spese materialmente sostenute.
La Corte di giustizia CEE ha riconosciuto espressamente la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, qualificandolo come danno non patrimoniale. L’art. 5 della direttiva 90/314/CEE, relativa a viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso è interpretato nel senso che in linea di principio, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delel prestazioni fornite in un viaggio tutto compreso.
Le norme del Codice del Consumo sono interpretate ritenendo ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale al’interno dei pacchetti tutto compreso. Non sono risarcibili i danni da vacanza rovinata e le ferie non godute qualora, nel rispetto alle caratteristiche dei luoghi, il turista avrebbe potuto prevedere il verificarsi di disservizi e l’agente di viaggio abbia cercato di porvi rimedio con organizzatori locali.

8 La tutela dei diritti

Il diritto al risarcimento del danno del turista è soggetto a termini di prescrizione previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. I danni alla persona del viaggiatore si prescrivono in 3 anni o, per quelli che derivano da inadempimento della prestazione di trasporto nell’ambito del viaggio, nel termine di 12 mesi o 18 se il viaggio è extraeuropeo. Per i danni diversi da quelli alla persona, il diritto al risarcimento di prescrive in 1 anno. I termini ricorrono dal giorno del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
Il Codice del Consumo prevede a proposito del reclamo del viaggiatore, che ogni mancanza nell’esecuzione del contratto debba essere contestata immediatamente affinché per l’organizzatore o il suo rappresentante o accompagnatore del gruppo, vi possano porre rimedio. Il consumatore può effettuare il reclamo con raccomandata con avviso ricevimento inviata all’organizzatore o al venditore entro 10 giorni lavorativi dal rientro. La contestazione del disservizio durante il viaggio ha lo scopo di far porre rimedio all’organizzatore o ai suoi rappresentanti. L’art. 99 del Codice del Consumo prevede l’obbligo assicurativo a carico delle agenzie di viaggio. E’ una norma di tutela del consumatore già prevista dal precedente d.lgs n. 111 del 1995 e da altre leggi regionali. L’assicurazione è a copertura di tutta la responsabilità dell’agente di viaggio e tour operator nei confronti del viaggiatore.
Nel sistema dei viaggi organizzati in genere esistono due assicurazioni facoltative, per la copertura del rischio di pagamento di penali in casi di rinuncia al viaggio particolari, da parte del turista e quella del contratto di assistenza per il rimborso delle spese conseguenti ad alcuni inconvenienti che si possono verificare nel luogo si volgimento del viaggio come furti e infortuni.
Infine è stato istituito nel nostro ordinamento il Fondo di garanzia art. 100 Codice del Consumo in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore per il rimborso del prezzo e delle spese di rimpatrio del consumatore anche in casi di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. E’ operativo mediante un fondo di dotazione alimentato da tutti gli agenti di viaggio che sono tenuti a versare una quota pari al 2% sui premi di assicurazione stipulati.

DISPENSE


Obbligo di informazione del’agente circa i documenti e le formalità per l’espatrio

Sentenza n. 1 – Giudice di Pace di Trieste, del 10/12/02
Tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto a carico dell’agenzia di viaggi, rientro quello di informare i clienti, appartenenti e NON agli Stati membri dell’Unione Europea, dell’esistenza di restrizioni imposte dal Paese di destinazione del viaggio per l’ingresso nel suo territorio.
Attori: due turisti di cui uno croato
Convenuti: 2 agenzie e 1 tour operator
Gli attori, due turisti, hanno prenotato un viaggio in Egitto in formando della nazionalità croato di uno di loro, anche se domiciliato in Italia. All’aeroporto, il turista croato, non aveva il valido visto, procurato dal tour operator, valido! Quindi ricorrono al Giudice di Pace il quale si pronuncia con sentenza a favore degli attori.
Gli attori sostengono che gli agenti non hanno adempiuto al loro dovere in quanto hanno trascurato la dovuta diligenza nell’affrontare una circostanza di cui erano a conoscenza.
I convenuti sostengono che non ci sia stato nessun inadempimento e la non legittimazione del turista croato.
Viene comunque affermata la legittimazione del turista croato secondo la legge 218 del 1995 e le 3 convenute sono chiamate a rispondere del danno consistente nel risarcimento del prezzo pagato.
Le motivazioni si trovano tra gli obblighi di diligenza e di buona fede nell’esecuzione del contratto, tra cui rientra anche l’informare i clienti di restrizioni d’ingresso imposte dal paese di destinazione di viaggio.
Le normative di riferimento sono :
Legge 218 del 1995: la giurisdizione italiana quando il convenuto è domiciliato in Italia o residente, sostituisce il criterio della nazionalità con il domicilio.
L. 1084 del 1977 Convenzione sul Contratto di Viaggio secondo la quale nell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di viaggio, di organizzazione e intermediario di viaggio, questi proteggono i diritti degli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e dei buoni usi. L’intermediario di viaggio risponde delle inosservanze commesse nell’adempimento dei suoi obblighi, considerando i doveri che competono a un intermediario di viaggio diligente.
Art. 1703 Codice Civile contratto di mandato
Non informando il cliente l’agenzia non ha agito secondo i principi di diligenza e buona fede.
Sentenza n. 2 – giudice di Pace di Trento, dell’11/12/2002
L’agenzia di viaggi nel caso di vendita di un pacchetto tutto compreso a un cittadino extra-europeo, non è tenuta espressamente all’obbligo di informazione sulle condizioni di viaggio in tema di passaporto e visto, secondo il d.lgs 111 del 1995; essendo richiesta la qualità di cittadino di Stato membro dell’Unione Europea. Ma è tenuta alla disciplina della responsabilità precontrattuale, come prevista dall’art. 1337 c.c.
Attori: due turisti di cui uno marocchino
Convenuti: Agenzia di viaggio
I due turisti hanno stipulato un contratto di un pacchetto turistico last minute per l’Egitto, alla coppia è detto della necessità di un particolare visto per il cittadino marocchino ma non si procura tale visto. All’aeroporto il cittadino marocchino viene fermato perché non in possesso del visto. Quindi citano in giudizio l’agenzia di viaggi. La sentenza è a favore dei convenuto, cioè dell’agenzia di viaggi.
Attori: sostengono che l’agenzia al momento della stipula del contratto non li ha informati circa la necessità di un apposito visto per il cittadino marocchino. Chiedono dunque il risarcimento danno e la restituzione della somma versata.
Convenuti: escludono ogni responsabilità perché sostengono di aver informato i due turisti della necessità del visto; e secondo il d.lgs 111 del 1995, l’agenzia non è espressamente tenuta all’obbligo di informazione in tema di passaporto e visto nei confronti di cittadini extra-europei, come il sig. marocchino.
Conclusione: la domanda degli attori viene respinta perché infondata. L’agenzia grazie a una teste, ha dimostrato di avere informato i due turisti e quindi si è comportata secondo buona fede.
La normativa di riferimento:
D. lgd 111 del 1995 prima della conclusione del contratto, il venditore e l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale sulle condizioni applicabili ai cittadini UE in materia di passaporto e visto e sugli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio.
Art. 1337 c.c. le parti devono comportarsi secondo buona fede nella formazione del contratto
Art. 1703 c.c . contatto di mandato
L. 1084 del 1977 Convenzione sui Contratti di Viaggio
Il giudice non ritiene responsabile l’agenzia perché ha informato il cliente pur non avendo l’obbligo perché è un cittadino extra-comunitario; informando il cliente ha agito secondo buona fede.
L’agenzia di viaggi è tenuta durante le trattative e nella formazione del contratto ad agire secondo buona fede e secondo la diligenza del professionista. E si ritiene implicito l’obbligo da parte dell’agenzia di informare i propri clienti riguardo i documenti e le condizioni di viaggio, indipendentemente dalla loro nazionalità.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E RISARCIMENTO PER MANCATA PRSENTAZIONE DEL CLIENTE

CORTE DI CASSAZIONE Sez III, Sentenza del 3/12/02 n. 17150

Il contratto alberghiero, si conclude nel momento in cui l’albergatore viene a conoscenza dell’accettazione del cliente, a tal fine ha rilievo anche la prenotazione effettuata per un periodo futuro. Per il principio di libertà contrattuale, l’accettazione dell’offerta al pubblico può essere fatta anche telefonicamente.
Per valere come accettazione dell’offerta, la prenotazione deve essere conforme alla proposta stessa per cui non determina la conclusione del contratto la semplice richiesta di informazioni da parte del cliente, anche se definiti prenotazione dall’agenzia.
Normativa:
Art. c.c. 1322 autonomia contrattuale: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti della legge.
Art. 1326 Conclusione del contratto: il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte, tale accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito. Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia avviso immediato. Se il proponente richiede x accettazione una forma determinata, l’accettazione ha effetto solo in tale forma.
Art. 1336 Offerta al pubblico: l’offerta, quando contiene gli estremi essenziali del contratto , vale comunque come proposta, La revoca dell’offerta, se fatta in forma uguale a quella dell’offerta, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia.
Turista telefona a agenzia la quale prenota e versa ammontare del soggiorno all’albergo. Il turista non si presenta e non paga.
Nella prima fase e cioè nel primo processo, l’agenzia cita il turista per mancata presentazione in albergo. Il pretore accoglie l’appello e condanna il turista al pagamento dei confronti dell’attore e cioè dell’agenzia.
Nella seconda fase e cioè nel processo di appello, il tribunale accoglie l’appello del turista e ritiene che non fosse stata data prova dell’effettiva conclusione di un contratto da parte del cliente ma solo un contatto telefonico per richiedere informazioni. In assenza del pagamento dell’acconto, tale contatto non può essere considerato una accettazione di proposta. Infatti non era stata fornita nessuna prova della conclusione del contratto, poi ché dalle deposizioni di una teste, risultava che questa aveva effettuato la prenotazione in albergo. Ma il solo contatto telefonico in assenza di pagamento non è considerato una prenotazione ma solo richiesta di info.
La agenzia ha proposto il ricorso alla Cassazione.
Terza fase, Corte di Cassazione: l’agenzia ricorre alla Corte per l’omessa e insufficiente motivazione in seguito alla inattendibilità della testimonianza della teste perché dipendente dell’attrice e perché trattandosi di offerta al pubblico, l’adesione a tale offerta è sufficiente a concludere il contratto d’albergo.
Motivazioni della Corte: I principi di diritto e cioè violazione e falsa applicazione contratto, non sono stati violati perché la sentenza impugnata non ha escluso che l’accettazione del contratto possa avvenire per telefono ma ha ritenuto che non vi sia stata una accettazione dell’offerta al pubblico da parte del turista, essendo solo interessato a richiedere info. Inoltre la sentenza impugnata ha motivato la ritenuta di poca attendibilità della teste perché vi era un’anomali della prenotazione, in quanto non era seguito nessun versamento dell’acconto previsto dalla prassi e dall’informazione pubblicitaria.
La Corte ritiene il giudizio precedente insindacabile in sede di legittimità in quanto non presenta nessun vizio e il ricorso viene rigettato prevedendo la compensazione per intero tra le parti delle spese processuali.

LA NECESSARIA “CAPACITA’ DI ADATTAMENTO” DEL TURISTA ESCLUDE IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Giudice di Pace di Roma sentenza del 18/06/2005

I disagi generici non supportati da specifici elementi che consentano di provare colpa dell’organizzazione del pacchetto turistico, che si lamentino di avere sofferto lo svolgimento di un viaggio, non costituiscono inadempimento che è imputabile al tour operator e non comportano responsabilità contrattuale e dunque non configurano danno da vacanza rovinata.
In questo caso i disagi sofferti dai turisti dovuti al grande affollamento per un periodo di alta stagione e dovuti alle conseguenze derivanti dalla scarsa capacità di adattamento alle abitudini diverse da quelle italiane, per usi, costumi e cucina NON costituiscono inadempimento del tour operator e dunque non comportano responsabilità co9ntrattuale dell’organizzatore del viaggio e dunque non configurano danno da vacanza rovinata.
Soggetti :
Attori: turisti scontenti che richiedono risarcimento del danno da vacanza rovinata
Convenuto: tour operator (PRimatour) che rigetta la domanda perché infondata.
Segue un tentativo senza esito di conciliazione tra le parti e di conseguenza si procede alla fase istruttoria in cui un testimone dell’attore non ravvisa danno da vacanza rovinata. Segue decisione di procedere in giudizio, Il G.d.P: rigetta la domanda dell’attore perché infondata e dispone che le spese processuali siano compensate tra le parti.
Domanda attore – domanda riconvenzionale del convenuto – tentativo conciliatorio – fase istruttoria – causa trattenuta in decisione – decisione del G.D.P. a favore del convenuto.
Motivazione:
1. Mancanza di disservizi o inadempimenti imputabili alla società convenuta
2. Genericità dei disagi sofferti, non idonei a configurare il danno da vacanza rovinata e per il quale si richiedeva il risarcimento.
D.lgs 111/95, ora D.lgs 206 del 2005 (art. 93): in caso di mancato o inesatto inadempimenti delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
3. Gli attori non hanno ricevuto danni alla salute
D.lgs 11/95 ora D.lgs 2006 del 2005 art. 96 prevede che l’organizzatore e il venditore sono esonerati dalla responsabilità per danni alla persona e responsabilità per danni diversi da quelli alla persona, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di terzo, a carattere imprevedibile o inevitabile o da caso fortuito o di forza maggiore.
L’organizzatore e il venditore trovano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore per consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in cui l’inesatto adempimento del contratto sia imputabile al contratto stesso.
In questo caso le reali motivazioni della vacanza rovinata sono:
• Periodo delle ferie in alta stagione e grande affollamento
• Scarsa capacità di adattamento alle abitudini di una nazione diversa dall’Italia per usi, costumi e cucina
Conclusioni:
1. la domanda dell’attore è fondata sull’art 94 e 95 del d.lgs n. 206 del 2005 mentre la domanda riconvenzionale del convenuto si basa art. 96.
2. il G.D.P. rigetta la domanda attrice perché la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore e non al venditore, che quindi non ha responsabilità
3. Il G.D.P. ha anche funzione conciliativa tra le parti che quindi gliene fanno richiesta senza alcun valore. In questo caso il tentativo conciliatorio è fallito ed è stata trattenuta in decisione

OVERBOOKING


Regolamento CEE n. 295 del 1991

Regolamento CE n. 261 del 2004


Overbooking: è la Sovraprenotazione intenzionale, cioè la accettazione intenzionale da parte del vettore di un dato numero di prenotazioni consapevolmente superiore al numero di posto realmente disponibili su un aeroplano.
Ciò per
• favorire la crescita e la economicità del trasporto aereo, assicurando la massima flessibilità del sistema di prenotazione
• tutelare il passeggero,
altrimenti, il vettore sarebbe costretto ad aumentare i prezzi e far pagare penalità
Overbooking è nato negli anni ’50 per il crescente numero di passeggeri:
• con prenotazione confermata che non si presentavano
• che cancellavano o cambiavano prenotazione
• che effettuavano molteplici prenotazioni sui voli diversi, per avere ampia possibilità di imbarco.
I vettori, per contro ora:
1. personale addetto alle prenotazioni che se hanno voli sovra prenotati, contattano i passeggeri per avere conferma
2. il vettore effettua controllo incrociati per individuare ed eliminare prenotazioni multiple, mediante un centro elettronico.
295/91 Il Regolamento CEE è emanato dal Consiglio e stabilisce norme comuni relative a un sistema di compensazione per NEGATO IMBARCO nei trasporti aerei di linea
261/04 il Regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, istituisce
• regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di NEGATO IMBARCO, di CANCELLAZIONE DEL VOLO o di RITARDO PROLUNGATO
• abroga il Regolamento CEE n. 295/91
Entrambi i regolamenti elencano diversi articoli
Regolamento 295/91, art. 1 : il Regolamento stabilisce norme minime comuni applicabili nel caso in cui venga NEGATO L’ACCESSO a un volo di linea sovra prenotato a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata
Regolamento CE 261/04 , art. 1 Il Regolamento stabilisce alle condizioni specificate, diritti minimi dei passeggeri in caso di:
• NEGATO IMBARCO a passeggeri non consenzienti
• CANCELLAZIONE DEL VOLO
• RITARDO DEL VOLO
Ambito di applicazione:
Ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro:
Regol. 295/91 indipendentemente dallo stato in cui ha sede il vettore aereo, dalla nazionalità del passeggero e dal luogo di destinazione
Regol. 261/04 in più per i passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un Paese terzo verso uno Stato membro.
DEFINIZIONI
I regolamenti all’art 2 propongono le definizioni. Quelle invariate sono:
Negato imbarco: rifiuto di accogliere passeggeri su un volo anche se questi sono in possesso di un valido biglietto e hanno una prenotazione confermata sul volo e si sono presentati nel termine e condizioni richiesti all’accettazione
Volontario: persona che è in possesso di biglietto valido e ha una prenotazione confermata e si presenta entro il termine e condizioni richiesti all’accettazione e risponde affermativamente alla domanda del vettore aereo se vi siano dei passeggeri disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di compensazione.
Destinazione finale: destinazione indicata sul biglietto presentato all’accettazione o in caso di voli successivi, sull’ultimo tagliano di volo del biglietto.
Prenotazione: per regol. 295/91 la prenotazione confermata di un biglietto di viaggio venduto dal vettore o dal suo agente di viaggio autorizzato che rechi: - indicazione di numero data e ora del volo, - annotazione della registrazione da parte del vettore aereo e la conferma espressa dal parte dello stesso. Per regol. 261/04 il passeggero è in possesso di un biglietto o altro titolo che attesti che la prenotazione sia stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico.
Nel Regolamento 261 del 2006, art. 4 - il Negato imbarco
Se il vettore prevede di dover negare l’imbarco su un volo, il vettore deve fare appello prima di tutto ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare con lo stesso passeggero. I volontari beneficiano di assistenza a norma art. 8, diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo.
Se il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l’imbarco ai restanti passeggeri che hanno prenotazioni valide, il vettore aereo può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti.
In caso di negato imbarco a passeggero non consenzienti, il vettore provvede immediatamente a versare una compensazione pecuniaria ai passeggeri interessati (art. 7) e presta loro assistenza (art. 8 e 9)
Se al passeggero è NEGATO l’imbarco, questi ha diritto a:
Ricevere un formulario con regole per compensazione x negato imbarco
Rimborso senza penali del prezzo del biglietto
Volo alternativo prima possibile per la destinazione finale; compensazione ridotta del 50% qualora l’ora d’arrivo non ecceda quella già programmata
Volo alternativo in data successiva
Ricevere un compenso in contanti che varia a seconda dei km
Il vettore offre a titolo gratuito:
Pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
Sistemazione in albergo
Trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione alberghiera
Rimborso delle spese telefoniche verso il punto di destinazione
CANCELLAZIONE DEL VOLO art 5 (il 295/91 non affronta la questione della cancellazione del volo)
In caso di cancellazione del volo ai passeggeri:
È offerta assistenza del vettore operativo, e cioè diritto al rimborso e diritto all’imbarco su un volo alternativo
Compensazione pecuniaria del vettore a meno che i passeggeri siano stati informati della cancellazione almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili
Il vettore operativo non deve pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che la cancellazione è dovuta a circostanza eccezionali che non si sarebbero potute evitare
L’onere della prova per il quando il passeggero è stato avvertito dalla cancellazione del volo spetta sul vettore aereo.
RITARDO art. 6 (non affrontato dal 295 del 1991)
Se il vettore ragionevolmente prevede che il volo sarà in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto, di :
2 o più ore per le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km
3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500 km e per le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
4 ore o più per tutte le altre tratte aeree.
In caso di ritardo, il vettore aereo presta ai passeggeri:
Pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa o la possibilità di effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o sms, o via fax o e-mail
Se l’orario di partenza è rinviato di almeno 1 giorno rispetto a quello previsto, la sistemazione in albergo o altro
Se il ritardo è di almeno 5 ore, il rimborso entro 7 gg del prezzo pieno del biglietto
Se il passeggero accetta di viaggiare in una classe inferiore, ha diritto al rimborso della differenza del prezzo ma a nessun compenso.
Se il passeggero accetta un volo verso un aeroporto alternativo, ha diritto a compensazioni e alle spese di trasferimento tra gli aeroporti
Se il viaggiatore ha stipulato un contratto di viaggio tutto compreso, il vettore verserà il compenso all’operatore che è responsabile verso il passeggero del viaggio tutto compreso.
Il Regolamento 261 del 2004 rispetto al precedente 295 del 1991
Art 4 Negato imbarco, non è solo una definizione iniziale, come nel precedente regolamento
Art 5 Cancellazione volo e art 6 Ritardo, non sono menzionati nel precedente
Ambito di applicazione, diritto di assistenza,obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti etc. sono meglio approfonditi
Il precedente contemplava:
Diritti del passeggero
Obblighi del vettore
Compensazioni
Il nuovo regolamento che abroga il precedente, prevede:
Diritto a compensazione pecuniaria
Diritto al rimborso o all’imbarco su un volo alternativo
Sistemazione in classe superiore o inferiore
Entrambi i regolamento creano un quadro giuridico uniforme e riducono i rischi di distorsioni nella concorrenza tra compagnie aeree.
Il nuovo regolamento prevede molteplici e rigorose forme di risarcimento danni che tuttelino ampiamente e severamente gli interessi dei turisti: Colma lacune della normativa europea precedente e chiarisce e regolamenta più dettagliatamente alcuni aspetti.

CONTRATTO DI RISALITA IN SEGGIOVIA
DANNI A SEGUITO DI CADUTA DELL’UITENTE

Cassazione sentenza n. 4607 del 1997
L’art. 1681 c.c. permette al trasportato dell’impianto di risalita in seggiovia, nel caso un cui abbia avuto danni in conseguenza a una caduta, di rivalersi sul vettore, fornendo la prova che la caduta sia avvenuta prima della cessazione degli effetti residui del moto impresso dal mezzo. Oltre quel momento, la prestazione contrattuale del vettore è esaurita.
Attore: signore caduto con lesioni gravi al ginocchio e si appella al tribunale per le motivazioni:
insufficienza dello spazio per la discesa dalla seggiovia per ingombro di neve.
incuranza dell’addetto all’impianti che stava spalando la neve.
Tribunale respinge domanda di risarcimento danni verso la società proprietaria dell’impianto di risalita per inapplicabilità dell’art. 1681 c.c.
La Corte d’appello conferma la sentenza co9n le seguenti motivazioni:
l’art 1681 era inapplicabile perché il contratto non poteva essere considerato un contratto di trasporto
al momento della caduta la prestazione della società proprietaria dell’impianto era esaurita perché caduto dopo aver abbandonato il sedile mentre stava procedendo in modo autonomo sugli sci e con propri mezzi.
Il rapporto di causalità tra comportamento colposo della società e l’evento dannoso non era stato provato, perché i testimoni hanno smentito che l’addetto fosse d’intralcio e causa della caduta.
Il ricorrente di appella alla Cassazione per tre motivi:
il contratto tra le parti è un contratto di trasporto perché necessita della collaborazione dell’utente
evidenzia il rapporto di causalità tra trasporto ed evento e quindi critica le sentenze
sostiene comportamento colposo del gestore dell’impianto per
presenza cumuli neve sul raccordo che intralciavano la pista
presenza dipendente che spalava la neve
La Cassazione conferma la sentenza della Corte d’appello sostenendo che:
il contratto esulerebbe da quello del trasporto
ed è una richiesta di risarcimento illegittima perché:
infondatezza dell’accusa
indimostrata causa della caduta

Mezzi che si fermano alle stazioni di partenza e uscita per far salire e scendere gli sciatori:
Funivie
Per queste, i gestori rispondono per i danni subiti dall’utente tra la stazione di partenza e quella di arrivo
Mezzi di risalita in continuo movimento:
Sciovie
Seggiovie
Ovovie
Bidonvie
Lo sciatore deve collaborare attivamente nel salire e scendere dal mezzo. Dopo la discesa, lo sciatore procede con moto proprio e questo è il caso della sentenza sopra.

CONTRATTO DI SCIOVIA
E’ fondamentale il ruolo collaborativo dell’utente.
Non è definibile contratto di trasporto perché manca il carattere dell’affidamento al vettore del passeggero. Riguarda esclusivamente il trasporto a monte e non si estende alla successiva discesa dello sciatore.
L’utente deve essere in possesso di una adeguata preparazione sportiva e presti attenta collaborazione per non fare incidenti.
Questa attività è definita dalla legge AUTOTRASPORTO

CONTRATTO DI SEGGIOVIA
LA collaborazione dell’utente è meno attiva
E’ un contratto di trasporto a titolo oneroso e si applica l’art. 1681 c.c. per quanto riguarda la responsabilità del vettore a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
E’ un contratto di trasporto di persone perché c’è l’affidamento del trasportato al vettore. Il gestore è responsabile degli incidenti accaduto sulla seggiovia ma NON responsabile nel momento in cui lo sciatore effettua la discesa con mezzi proprio e con propria autonoma determinazione e ad avvenuto sganciamento dal seggiolino e neanche dopo aver percorso alcuni metri in pista.

CONTRATTO DI TRASPORTO
E’ un contratto consensuale con il quale il vettore si obbliga verso corrispettivo a trasferire persone o cose da un luogo all’altro. Oggetto del contratto è lo spostamento a proprio rischio di un bene o materiale o di una persona da un luogo all’altro. A seconda di ciò o chi viene trasportato vi è una diversa struttura del rapporto e un diverso regime di responsabilità del vettore.
Vi è un’obbligazione di mezzi per fornire idonei spostamenti delle persone da un luogo a un altro. E vi è la presunzione di responsabilità da parte del vettore.

IL DANNO DA VACANZA ROVINATA
Sentenza n. 1736 del 1998
Il minore godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causa dell’inadempimento dell’agenzia di viaggi e un tour operator diventano un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa in base all’art. 13 CCV.
L’art. 13 contiene l’espressione qualunque pregiudizio nella quale si può individuare il fondamento normativo che l’art. 2059 del Codice civile richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio NON PATRIMONIALE.

Il caso comporta un acquisto di una vacanza presso una AdV che a suo volta acquista il pacchetto da un T.O. che contatta il gestore di hotel ma alla fine non c’è disponibilità di camere. Il cliente cita la AdV che a sua volta attribuisce la responsabilità al T.O che imputa ogni colpa al gestore.
Il tribunale ammette, nell’ipotesi di inadempimento dell’agenzia di viaggi e del t.o., il risarcimento a favore del turista non solo del pregiudizio patrimoniale ma anche del danno da vacanza rovinata, conseguenti da tale inadempimento.
Art. 2059 Danni non patrimoniali
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo in casi determinati dalla legge
Art. 13 CCV (d.lgs 111/95)
L’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore per inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzatore che risultano dal contratto o dalla Convenzione salvo che questi non provi di essersi comportato diligentemente.
La CCV dispone nei casi di diritto di recesso o annullamento del servizio che il consumatore abbia il diritto di essere risarcito di ogni danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
Le responsabilità sono ascritte a ogni convenuto:
alla AdV come mandataria e intermediaria, ha inottemperanza agli obblighi di comunicazione art 1170 c.c.
al t.o. e al gestore, la responsabilità della vacanza rovinata. Al t.o. in quanto ha percepito il corrispettivo relativo e al gestore perché inadempiente ad offrire l’ospitalità.
Hotel non ha responsabilità
I convenuti devono risarcire il viaggiatore delle spese del soggiorno , di viaggio . E devono liquidare le spese processuali e il risarcimento dei danni morali subiti dal cliente per il mancato godimento della vacanza.

Sentenza 168/00 del 2002
DIRETTIVA del CONSIGLIO 90/314/CEE Concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto Compreso”.
Art. 5: deve essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite durante il viaggio “tutto compreso”.
La consumatrice accusa sintomi da intossicazione da salmonella e richiede risarcimenti danni al t.o.
Il giudice riconosce il risarcimento dei solo danni fisici. Il giudice della Corte di Giustizia CE alla richiesta dell’interpretazione dell’art 5 della Direttiva 90/314/CEE, si pronuncia a favore dell’attore.

Art. 5 Direttiva 90/314/CEE: Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l’organizzatore e il venditore siano considerati responsabili a meno che non dimostrino che tali inadempimenti non siano imputabili a loro e né ad altro prestatore di servizio. Gli stati membri per quanto riguarda i danni relativi a tali inadempimenti o cattiva esecuzione delle prestazioni oggetto di un viaggio tutto compreso, possono ammettere che l’indennizzo sia limitato alle Convenzioni internazionali. Per i danni diversi da quelli corporali derivanti da inadempimento o da cattiva esecuzione dei servizi che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri poassono ammettere che l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto ma la limitazione deve essere ragionevole.

Nella sentenza di secondo grado conferma che una direttiva non può creare obblighi a carico di un singolo ma afferma che un giudice nazionale nell’applicare il diritto nazionale è tenuto a interpretare le disposizioni di diritto interno alla luce dello scopo della direttiva per conseguire il risultato da questa perseguito.
Nozioni di danno nella Direttiva 90/314/CEE:
La Direttiva utilizza più volte il termine danno
L’utilizzo generico di tale termine induce a interpretazione della direttiva nel voler comprendere tutti i tipi di danno, anche morale, che presentino un nesso con l’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto.
Compare una disposizione di danni diversi da quelli corporali.
LA nozione danno fatta propria dalla direttiva si riferisce sia ai danni corporali che a quello non corporali.
La Corte CE interpreta l’art 5 Direttiva 90/314/CEE nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di viaggio tutto compreso.

PRESTAZIONI ACCESSORIE ALL’ALLOGGIO E I LIMITI DI ELASTICITA’ DELAL CAUSA DEL CONTRATTO D’ALBERGO
Sentenza 707 del 2002
Il Contratto d’albergo ha per oggetto molte prestazioni che si estendono dalla locazione dell’alloggio alla fornitura di servizi senza la preminenza per la fornitura dell’alloggio e dunque le altre prestazioni non sono accessorie. E’ un contratto atipico consensuale a effetti obbligatori che si perfeziona anche verbalmente con la conferma da parte dell’albergatore della disponibilità dell’alloggio. Si può concludere anche mediante scambio di proposta e accettazione tra persone lontane e in questo caso si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione. Se sorgono contestazioni sulle obbligazioni assunte, occorre guardare la proposta, anche attraverso trattative orali, tenendo conto che l’accettazione che contenga modifiche o integrazioni di trasforma in nuova proposta, che ha bisogno di nuova accettazione.
Una AdV cita in giudizio un albergo e richiede risarcimento dei danni per inadempimento, e anche i danni per immagine compromessa.
L’hotel rigetta la domanda perché considera non prevista in fase di contratto l’assistenza infermieristica nei confronti degli invalidi presenti nel gruppo.
Il tribunale ritiene provato l’inadempimento ma rigetta la domanda di risarcimento in quanto ritiene carente la prova dei danni, i documenti prodotti non dimostrano esborsi e l’immagine commerciale non risulta compromessa.
La Adv ricorre in appello e l’hotel rigetta
La Corte condanna parzialmente l’hotel a risarcimento danni per i seguenti motivi:
Sussistenza di inadempimento perché l’hotel sapevo di dover fornire alloggi e servizi particolari da lettera del contratto e da deposizione dei testimoni
Ritiene provati alcuni danni
L’hotel ricorre alla Cassazione sostenendo che:
Ci sia stato ingiustificato rilievo alle deduzioni della controparte in riferimento alla lettera che non fa riferimento a esigenze particolari
L’hotel ha negato la disponibilità promessa
La responsabilità è della AdV che ha dolosamente taciuto le info indispensabili
La AdV si oppone.
Il ricorso è respinto perché:
Il contratto d’albergo è un contratto atipico dove non prevale l’oggetto della locazione ma presuppone molte prestazioni, incluse le esigenze particolari
Secondo art. 1335 c. c., la proposta, l’accettazione e la loro revoca si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario a meno che questi non provi di essere stato senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
Il contratto d’albergo è consensuale e si può concludere anche verbalmente e a distanza quando il proponente viene a conoscenza dell’accettazione.

RESPONSABILITA’ DELL’ALBERGATORE PER IL DEPOSITO IN ALBERGO
Sentenza n. 1684 del 1994
Per le cose portate in albergo il cliente non ha l’obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all’albergatore perché non vi è normativa in tale senso. Dove non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere in caso di sottrazione, risarcimento del danno ex art. 1783 c.c. a meno che non provi la colpa dell’albergatore ai sensi dell’art. 1785 bis c.c.
Cliente denuncia furto di gioielli personali custoditi in camera e chiede somma per risarcimento danni per perdita dei gioielli.
La sentenza: la Corte ritiene non sussistere per il cliente che soggiorni in albergo l’obbligo di consegnare gli oggetti di valore. La colpa dell’albergatore è grave perché le porte delle stanze potevano essere aperte con le chiavi delle altre camere. Dunque vi è responsabilità illimitata dell’albergatore.
La Corte nell’impossibilità di provare il previsto ammontare del danno, per l’indisponibilità dei preziosi sottratti, ha calcolato il danno da risarcire alla cliente per una cifra di molto minore alla richiesta fatta.

Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2009/07/tutela-consumatore-turista.doc

Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it/

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