Strutture ricettive hotel alberghi B&B campeggi

Strutture ricettive hotel alberghi B&B campeggi

 

 

 

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Strutture ricettive hotel alberghi B&B campeggi

La classificazione delle strutture ricettive turistiche nella normativa delle regioni italiane
Mirto Anna Pia Maria (*)
Salamone Norina (*)
(*) ISTAT - Servizio SCO

ESTRATTO
Le rilevazioni statistiche sul turismo rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito delle statistiche economiche. Ovviamente, la comparabilità delle informazioni sul fenomeno turistico a livello temporale e spaziale è fortemente influenzata dall’evoluzione dei criteri di definizione e di classificazione che identificano le strutture ricettive del sistema turistico.
Con l’introduzione della legge quadro n. 217 del 1983 è stato demandato alle regioni il compito di definire i criteri per la classificazione degli esercizi ricettivi, tenendo conto sia dei requisiti strutturali sia dei servizi offerti.
In questo documento sono illustrati i regolamenti regionali per la classificazione tipologica degli esercizi ricettivi alberghieri ed extra-alberghieri, attualmente vigenti e sono messi in evidenza i diversi orientamenti seguiti dalle singole regioni nella classificazione di ciascuna struttura ricettiva.
Infine, dall’analisi delle diverse normative a carattere locale messe a confronto, scaturiscono specifici suggerimenti per una revisione profonda delle definizioni e delle classificazioni delle strutture collettive nell’ambito delle rilevazioni statistiche ufficiali sul turismo.
ABSTRACT
Tourism statistical surveys have an important role in the economic statistics. Data comparability at temporal and spatial level is influenced by the evolutions of system of definitions, classifications and legislations on tourism accommodations.
By the introduction of the law on tourism n. 217 of 1983, the regions were involved in the establishment of the criteria to define the classifications of the receptive accommodations according to the offered services.
In this paper the regional regulations on the hotels and other collective accommodations are presented and the heterogeneity in terms of characteristics are described by regions.
Finally, through the analysis of the local legislations, some proposals about new classifications of the receptive accommodations investigated in the occupancy and capacity of the collective accommodations are described.

INDICE
1. Introduzione 4
2. Le diverse normative regionali a confronto 4
Tabella 2.1 – Le classificazioni degli esercizi alberghieri nelle normative regionali 6
Tabella 2.2 – Le classificazioni degli esercizi complementari nelle normative regionali 7
3. Le tipologie di strutture ricettive 7
3.1 Il bed & breakfast 7
Tabella 3.1.1 – Caratteristiche dei bed & breakfast per regione 8
3.2 L’agriturismo 9
Tabella 3.2.1 – Caratteristiche degli alloggi agrituristici per regione 10
3.3 Turismo rurale 11
Tabella 3.3.1 – Caratteristiche del turismo rurale per regione 12
3.4 Affittacamere 13
Tabella 3.4.1 – Caratteristiche degli affittacamere per regione 14
3.5 Case ed appartamenti per vacanza 15
Tabella 3.5.1 – Caratteristiche delle case ed appartamenti per vacanza per regione 15
3.6 Ostelli per la gioventù 17
Tabella 3.6.1 – Caratteristiche degli ostelli per la gioventù per regione 18
3.7 Case per ferie 19
4. Il nuovo campo di osservazione delle statistiche sulle imprese turistiche 20
Tabella 4.1 – Le categorie delle strutture ricettive in base alle classificazioni delle normative regionali, nazionali ed internazionali 21
5. Considerazioni conclusive 20
BIBLIOGRAFIA 23
APPENDICE 24
Tavola A.1 – Classificazione delle strutture ricettive - PIEMONTE 24
Tavola A.2 – Classificazione delle strutture ricettive – VALLE D’AOSTA 26
Tavola A.3 – Classificazione delle strutture ricettive – LOMBARDIA 29
Tavola A.4 – Classificazione delle strutture ricettive – TRENTO 31
Tavola A.5 – Classificazione delle strutture ricettive – BOLZANO 34
Tavola A.6 – Classificazione delle strutture ricettive – VENETO 35
Tavola A.7 – Classificazione delle strutture ricettive – FRIULI-VENEZIA GIULIA 38
Tavola A.8 – Classificazione delle strutture ricettive – LIGURIA 40
Tavola A.9 – Classificazione delle strutture ricettive – EMILIA ROMAGNA 42
Tavola A.10 – Classificazione delle strutture ricettive – TOSCANA 44
Tavola A.11 – Classificazione delle strutture ricettive – UMBRIA 46
Tavola A.12 – Classificazione delle strutture ricettive – MARCHE 48
Tavola A.13 – Classificazione delle strutture ricettive – LAZIO 50
Tavola A.14 – Classificazione delle strutture ricettive – ABRUZZO 51
Tavola A.15 – Classificazione delle strutture ricettive – MOLISE 53
Tavola A.16 – Classificazione delle strutture ricettive – CAMPANIA 54
Tavola A.17 – Classificazione delle strutture ricettive – PUGLIA 56
Tavola A.18 – Classificazione delle strutture ricettive – BASILICATA 58
Tavola A.19 – Classificazione delle strutture ricettive – CALABRIA 59
Tavola A.20 – Classificazione delle strutture ricettive – SICILIA 61
Tavola A.21 – Classificazione delle strutture ricettive – SARDEGNA 62

1. Introduzione
Le rilevazioni statistiche sul turismo rivestono un ruolo fondamentale nell’ambito delle statistiche economiche. La comparabilità delle informazioni sul turismo a livello territoriale e spaziale è influenzata senza dubbio dall’evoluzione del sistema di definizioni e classificazioni che identifica le strutture ricettive del sistema turistico.
Gli standard europei relativi alle statistiche del settore sono, come noto, regolamentati da specifiche norme e da nomenclature emanate dal Consiglio dell’Unione Europea, da Eurostat e dalla Commissione Europea. In particolare, si richiamano i seguenti atti normativi :
 Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 95/57/CE, articolo 2a;
 Decisione della Commissione Europea 1999/34/EC, Appendice 1;
 Metodologia Comunitaria delle Statistiche del Turismo, 1998;
 Nomenclatura delle Attività Economiche nella Commissione Europea - NACE Rev.1., Sezione H.55, note esplicative;
 Classificazione dei Prodotti e delle Attività Economiche - CPA.
Il riferimento normativo nazionale del settore è stato, fino allo scorso anno, la cosiddetta “Legge Quadro sul Turismo” n. 217 del 1983. Le regioni e le province autonome, nel corso degli anni hanno emanato apposite normative per definire e classificare le tipologie di strutture ricettive esistenti a carattere locale.
La legge 29 marzo 2001 n. 135 in merito alla “riforma sulla legislazione nazionale del turismo”, ha di recente abrogato la preesistente legge quadro n. 217 del 1983 definendone i nuovi contenuti. Inoltre, tali contenuti sono stati specificati, con maggiore dettaglio, dal DPCM del 13 settembre 2002 sul “Recepimento dell’accordo tra lo Stato, le Regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”.
Il presente lavoro analizza le diverse normative a carattere locale attualmente vigenti e formula alcune proposte per una revisione profonda delle definizioni e classificazioni concernenti le statistiche ufficiali sul turismo. In particolare, nel paragrafo 2 sono presentati i risultati della ricognizione sulla normativa in vigore in ambito locale, nel paragrafo 3 vengono posti a confronto i criteri seguiti dalle diverse regioni per la classificazione delle singole strutture ricettive, nel paragrafo 4 viene illustrata la possibilità e la necessità di un ampliamento del campo di osservazione e, infine, alcune considerazioni conclusive mettono in rilievo le incongruenze e le disomogeneità tra le normative esistenti, avanzando raccomandazioni e indicando alcune linee guida per una più soddisfacente classificazione tipologica delle strutture ricettive.
2. Le diverse normative regionali a confronto
Le strutture ricettive considerate dalle indagini statistiche ufficiali sull’offerta turistica si distinguono in due categorie : gli esercizi alberghieri e quelli complementari. Oltre agli alloggi collettivi esistono poi gli alloggi privati che comunque risulta più facile investigare dal lato della domanda (indagini sulle famiglie). La nomenclatura Istat, inoltre, distingue nel dettaglio alcune tipologie di alloggio turistico che a loro volta sono specificate e regolate dalle numerose legislazioni locali.
Così, le tipologie di strutture ricettive definite dall’Istat nei modelli di rilevazione delle indagini sull’offerta turistica sono le seguenti:
- Esercizi alberghieri: includono gli alberghi da 1 a 5 stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d’epoca, gli alberghi meublé o garnì, le dimore storiche, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi.
- Esercizi complementari: includono i campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli alloggi agro-turistici, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini, gli “altri esercizi ricettivi” non altrove classificati.
In particolare gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale includono le strutture collettive (camere, case ed appartamenti per vacanze) gestite da un’amministrazione unica commerciale e date in affitto per uso turistico. Sulla base di normative regionali sono state individuate alcune forme di alloggio assimilabili a questa tipologia, quali: le attività ricettive in esercizi di ristorazione, i residence, gli affittacamere, le unità abitative ammobiliate per uso turistico.
Invece, gli altri esercizi ricettivi includono gli ostelli per la gioventù, le case per ferie, i rifugi alpini, i bivacchi fissi, i rifugi-escursionistici o rifugi-albergo, i rifugi sociali d’alta montagna, le foresterie per turisti, i bed & breakfast, le country-house, le residenze rurali.
- Alloggi privati in affitto: riguardano le forme di alloggio date in affitto da privati a privati o ad agenzie professionali, su base temporanea, come alloggio turistico. È caratterizzata da una gestione non imprenditoriale e non è disciplinata dalle normative riguardanti gli esercizi ricettivi collettivi (alberghieri e complementari).Comprende le seguenti categorie:
- camere in affitto in alloggi familiari in cui la sistemazione prevede che il turista sta con la famiglia che abitualmente occupa l’abitazione;
- alloggi affittati a privati o ad agenzie professionali: appartamenti, ville, case, chalet e altri alloggi affittati interamente, come alloggio turistico e su base temporanea, da parte di famiglie ad altre famiglie o ad agenzie professionali.
Nelle seguenti tabelle sono sintetizzate le principali caratteristiche degli esercizi alberghieri (cfr. Tab. 1) e complementari (cfr. Tab. 2) desunte dalle normative regionali italiane.
In particolare, per quanto riguarda gli esercizi alberghieri la maggior parte delle regioni presentano caratteristiche comuni in corrispondenza delle seguenti categorie di alloggio: albergo, motel, villaggio albergo e residenza turistico-alberghiera. A tal proposito è però da verificare nel dettaglio se le precedenti categorie presentano caratteristiche omogenee in termini di definizioni, servizi offerti, requisiti amministrativi (cfr. paragrafo successivo). Inoltre, alcune regioni del centro (Marche ed Umbria) e del Nord (Piemonte) si caratterizzano per la presenza di alcune tipologie di alloggio particolari (residenze d’epoca, alberghi con centro benessere, albergo meublé e garnì).
Gli esercizi complementari o extra-alberghieri, invece, con riferimento alla categoria “campeggi e villaggi turistici” hanno definite normative a carattere regionale per quasi tutte le regioni, fanno eccezione soltanto la Basilicata e il Veneto, per le quali si registra un’assenza di normativa specifica.
Inoltre, gli “alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale” assumono la configurazione di “affittacamere” e “case ed appartamenti per vacanze” nella maggior parte delle regioni, anche se le regioni Veneto, Puglia, Sardegna e Toscana hanno legiferato anche in materia di residence.
Le discipline che regolamentano gli alloggi agroturistici sono state emanate in quasi tutte le regioni tranne che in Campania, Veneto e Valle d’Aosta.
Gli ostelli per la gioventù sono stati regolamentati in tutte le regioni e mancano soltanto Basilicata e Molise.
Le case per ferie, invece, includono delle sottocategorie piuttosto differenti da regione a regione, quali le case religiose di ospitalità, i centri soggiorno studi, i centri di vacanza per ragazzi che a oro volta definiscono dei segmenti turistici ben precisi, come ad es il turismo religioso, culturale, sociale, sportivo.
I rifugi alpini, inoltre, si presentano sotto diverse denominazioni similari.
L’esercizio del bed & breakfast, infine, è stato disciplinato solamente negli ultimi anni anche se già 15 regioni su 20 hanno legiferato.
Nel seguente paragrafo vengono analizzate nel dettaglio le diverse tipologie di strutture ricettive ponendo l’accento sulle caratteristiche che li differenzia a livello regionale e/o provinciale.
Tabella 2.1 – Le classificazioni degli esercizi alberghieri nelle normative regionali


Tabella 2.2 – Le classificazioni degli esercizi complementari nelle normative regionali

3. Le tipologie di strutture ricettive
Nei paragrafi seguenti vengono confrontate, per alcune tipologie di alloggio complementare, le principali caratteristiche a livello regionale.
3.1 Il bed & breakfast
La formula bed & breakfast (camera e prima colazione), collaudatissima in Europa, negli ultimi anni è ‘sbarcata’ anche in Italia. La realtà è in costante trasformazione, come testimoniano le numerose ricerche sul tema. In Italia esiste da recente una legislazione nazionale in materia (Legge del 20 marzo 2001) ed esistono le normative regionali di emanazione recente.
Tabella 3.1.1 – Caratteristiche dei bed & breakfast per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO MAX CAMERE (POSTI LETTO) NUMERO MAX GIORNI DI PERMANENZA OBBLIGHI SERVIZI MINIMI REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/2000 N. 78) 4
(10) - Comunicazione prezzi, modello ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana. Superficie minima per la camera singola 8 mq. Autorizzazione Comune
Basilicata
(L. R. 06/09/2001 n. 37) 4 - Pagamento tasse concessione, comunicazione prezzi, modello ISTAT presenze Bagno autonomo, biancheria 2 volte a settimana Domanda ad APT, autorizzazione Comune
Bolzano
(L. P. 11/5/1995 n. 12) 6 - Comunicazione prezzi Possibile somministrazione tutti I pasti a persone alloggiate Denuncia inizio attività al comune
Campania
(L. R. 10/05/01 n.5) 3
(6) 30 Comunicazione dati ISTAT ogni 4 mesi Biancheria 2 volte a settimana Autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune
Emilia Romagna
(L. R. 21/09/01 n. 29) 4
(10) 30 - Biancheria 1 volta a settimana Denuncia inizio attività al comune
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 16/01/02 n. 2) 3
(6) A carattere saltuario Denuncia presenze ISTAT ad Apt - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione nell’elenco degli operatori di bed & breakfast
Lazio
(L. R. 29/5/1997 n. 18) 3
(6) A carattere saltuario/
stagionale Denuncia presenze ISTAT ad Apt - Autocertificazione e denuncia inizio attività all’Apt
Liguria
(L. R. 28/1/2000 n.5) 3 240 Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana Comunicazione al comune
Lombardia
(L. R. 3/04/2001 n. 6) 3
(6) A carattere saltuario Comunicazione movimento clienti agli organi competenti per le rilevazioni statistiche Biancheria 3 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Marche
(L. R. 14/2/2000 n. 8) 3
(6) 30 Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze ad Apt Prima colazione con il 70% di prodotti tipici marchigiani Denuncia inizio attività al comune
Molise
(L. R. 12/07/2002 N. 13) 3
(6) 30 Comunicazione tariffaria e capacità ricettiva massima Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Piemonte
(L. R. 13/3/2000 n. 20) 3
(6) Da 45 a 270 Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Puglia
(L. R. 24/07/01 n. 17) 6
(10) A carattere saltuario/ stagionale Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia ISTAT presenze Cambio biancheria a richiesta Denuncia inizio attività al comune
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 3
(6) A carattere saltuario/ stagionale - - Denuncia inizio attività al comune
Sicilia
(L. R. 23/12/00 n. 32) 3
(non previsto) - - - Denuncia inizio attività al comune
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) 3
(non previsto) - Denuncia ISTAT presenze - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 15/01/01 n. 2) 3
(8) 30 Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia ISTAT presenze - Denuncia inizio attività al comune
Valle d’Aosta
(L. R. 04/08/00 n. 23) 3
(6) A carattere saltuario/ stagionale - Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) 3
(non previsto) - Comunicazione prezzi, denuncia ISTAT presenze Biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.
Il bed & breakfast è strettamente legato da tutte le leggi alla gestione di tipo familiare, senza intervento di dipendenti. Con questa condizione, non è sempre necessario che le camere siano offerte nello stesso appartamento in cui vive la famiglia gestore.
Nell’ambito degli studi su tali tipologie di alloggio sorge il problema (già posto anche in sede Eurostat) di individuare le linee di demarcazione che esistono tra la fornitura di servizi ‘imprenditoriali’ e la locazione turistica tradizionale di appartamenti. Occorre ricordare pertanto, che esistono altre due tipologie di alloggio (affittacamere e case per vacanze) che prevedono, per leggi regionali, l’attività di impresa.
Le leggi regionali che regolamentano l’attività di bed & breakfast presentano alcune differenze sul numero massimo di camere destinate all’attività, sul numero di letti messi a disposizione e sul numero massimo di giorni di permanenza dei clienti.
a) Il numero massimo di stanze destinate all’attività di solito è 3 stanze, ad eccezione delle regioni Abruzzo, Basilicata ed Emilia Romagna che prevedono 4 stanze e della regione Puglia dove si possono adibire all’attività fino ad un massimo di 6 camere.
b) Il numero massimo di posti letto varia da 6 a 10, ma in alcune regioni non è previsto tale limite.
c) Il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti di solito è 30 giorni, in Liguria il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 240, invece in Piemonte varia da 45 a 270 giorni. In cinque regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Sardegna, Valle d’Aosta) è richiesta solo la stagionalità o la saltuarietà dell’attività, in altri casi (Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Lombardia, Sicilia, Veneto, Trento) non è specificato tale requisito.
Le regioni che non hanno ancora regolamentato l’attività di bed & breakfast sono due: Calabria, Toscana.
In Italia i bed & breakfast rilevati dall’ISTAT nel 2001 sono 2.457. Occorre precisare che il dato è parziale in quanto proprio dal 2001 i bed & breakfast sono stati rilevati separatamente dagli altri esercizi complementari e non tutte le province sono state in grado di comunicare tale dato.
3.2 L’agriturismo
Per agriturismo si intende “ogni attività di ricezione ed ospitalità esercitata da imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità, rispetto all’attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali” .
Tale fenomeno, in espansione rispetto agli ultimi anni, merita una quantificazione statistica ad hoc. L’offerta agrituristica si presenta alquanto diversificata a livello territoriale. Inoltre, si devono distinguere gli alloggi agrituristici ‘autorizzati’ da quelli rilevati, pertanto, statisticamente dalla rilevazione del movimento clienti e quelli ‘non autorizzati’ che, comunque, compaiono nelle guide delle associazioni agrituristiche.
In questa sede non si vuole effettuare uno studio approfondito del fenomeno, per il quale si rimanda a fonti più appropriate, ma si vuole semplicemente inquadrare il problema e fare una ricognizione della legislazione esistente a carattere territoriale.
Le norme nazionali che disciplinano l’agriturismo sono attualmente contenute nella legge n. 730 del 5 dicembre 1985 e nella legge n. 413 del 30 dicembre 1991. Ogni altra attività di ospitalità, ristorazione e servizi, svolta in campagna ma svincolata dall’azienda viene considerata ‘turismo rurale’.
Le regioni sono tenute, nel rispetto della legge quadro, ad emanare apposite leggi per regolamentare l’esercizio di agriturismo.
Tabella 3.2.1 – Caratteristiche degli alloggi agrituristici per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO POSTI LETTO/CAMERE NUMERO MAX GIORNI DI PERMANENZA OBBLIGHI REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L.R. 31 maggio 1994 n.32) Massimo 30 posti letto
(10 stanze) - Iscrizione all’albo regionale degli imprenditori agrituristici Autorizzazione comunale
Basilicata
(L. R. R. 27 aprile 1996 n.24) 8
18 9 mesi Iscrizione all’albo regionale degli imprenditori agrituristici Autorizzazione comunale
Bolzano
(L.P. dic. 1988 n.57) - 180 giorni Iscrizione all’albo provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Calabria
(L.R. 7 settembre 1988 n.22) - - Iscrizione all’elenco regionale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche Autorizzazione comunale
Campania
(L.R. 28 agosto 1984 n.41) ‘interventi per favorire l’agriturismo in Campania’ (non definisce l’agriturismo) - - -
Emilia Romagna
(L.R. 28 giugno 1994 n.26) - 9 mesi Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L.R. 16 gennaio 2001 n.2) - - Iscrizione all’albo provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Lazio
(L. R. 10 novembre 1997 n.36) Massimo 30 posti letto
(10 stanze) Ospitalità stagionale Iscrizione all’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche Autorizzazione comunale
Liguria
(L.R. 6 agosto 1996 n.33) - - Iscrizione all’elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati all’esercizio dell’agriturismo Autorizzazione comunale
Lombardia
(L.R. 31 gennaio 1992 n.3) Massimo 30 posti letto
(18 camere) - Iscrizione all’albo provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 3 aprile 2002 n.3) - Ospitalità stagionale - Autorizzazione comunale
Molise
(L.R. 16 giugno 2001 n.13) Massimo 24 posti letto
(12 camere) Ospitalità stagionale Iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Piemonte
(L.R. 23 marzo 1995 n.38) Massimo 12 posti letto
(6 camere; 2 appartamenti) - Iscrizione in apposito elenco Autorizzazione comunale
Puglia
(L.R. 2 agosto 1993 n.12) - - Iscrizione all’albo regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Sardegna
(L.R. 23 giugno 1998 n.18) - - Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Sicilia
(L.R. 6 aprile 1996 n.27)
- - - Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L.R. 17 ottobre 1994 n.76) Massimo 30 posti letto
(non specificato) - - Autorizzazione comunale
Trento
(L. P. 10 marzo 1986 n. 9, L.P. 7 aprile 1992 n.14) - - - Autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale
Umbria
(L.R. 14 agosto 1997 n.28) Massimo 30 posti letto
(non specificato) - Iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
Valle D’Aosta
(L.R. 24 luglio 1995 n.27) Massimo 10 posti letto
(non specificato) - - Autorizzazione comunale
Veneto
(L.R. 18 aprile 1997 n. 9) Massimo 30 posti letto
(non specificato) - Iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici Autorizzazione comunale
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.
In Italia gli alloggi agrituristici rilevati dall’ISTAT nel 2001 sono 7.744.
Le leggi regionali che regolamentano gli agriturismi presentano alcune differenze sul numero massimo di camere destinate all’attività, sul numero di posti letto messi a disposizione e sul numero massimo di giorni di permanenza dei clienti.
a) Il numero massimo di stanze destinate all’attività agrituristica, nelle regioni dove è previsto, varia da un minimo di 6 per il Piemonte fino a 18 camere per la Lombardia.
b) Il numero massimo di posti letto varia da 10 per la Valle d’Aosta fino ad arrivare a 30 giorni per l’Abruzzo, il Lazio, la Lombardia, la Toscana, l’Umbria, il Veneto. In alcune regioni non è previsto tale limite. Inoltre solo la Basilicata stabilisce anche un numero minimo di posti letto per l’avvio dell’attività (8 posti letto).
c) Il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 180 giorni a Bolzano, in Basilicata ed in Emilia Romagna il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti è 270 giorni. Nelle Marche ed in Molise è richiesta solo l’ospitalità stagionale, in tutte le altre regioni non è specificato tale requisito.
In Italia l’agriturismo è disciplinato in tutte le regioni ad eccezione della Campania. Nella regione Campania, infatti, la Legge Regionale del 28 agosto 1984 n. 41, riguarda gli ‘interventi per favorire l’agriturismo in Campania’, ma non definisce cosa si intende esattamente per agriturismo.
3.3 Turismo rurale
Il turismo rurale è un’attività turistica esercitata in ambiente rurale da soggetti economici diversi dall’imprenditore agricolo (caratteristica principale e necessaria dell’agriturismo) . Il turismo rurale è finalizzato all'organizzazione del tempo libero e alla prestazione di servizi che garantiscano la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.
L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:
- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti o in punti di ristoro da realizzarsi nelle aree extraurbane agricole;
- ristorazione con piatti tipici della gastronomia regionale, preparati soprattutto con l'impiego di prodotti locali;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.
Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:
- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi, che organizzano attività sportive all'aria aperta e il tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le attività di turismo rurale prevedono diverse tipologie di esercizi:
- esercizi alberghieri, di cui alla legge regionale n. 22 del 14 maggio 1984 e successive modifiche e integrazioni;
- esercizi di ristorazione per la somministrazione di pasti e bevande, di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, e successive modifiche e integrazioni;
- esercizi per la gestione di servizi di organizzazione e supporto alle attività didattiche all'aria aperta e per il tempo libero.
I fabbricati rurali già esistenti potranno essere destinati al turismo rurale: laddove fosse necessario, potranno essere adattati al nuovo uso attraverso interventi di restauro, adeguamento o ristrutturazione edilizia. Queste opere di sistemazione dovranno essere effettuati nel rispetto delle caratteristiche degli edifici, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, sulla base delle indicazioni esecutive del Piano urbanistico comunale. La realizzazione dei punti di ristoro deve avvenire in armonia con il contesto paesistico-territoriale e nel rispetto delle tipologie edificatorie rurali tipiche del luogo.
Attualmente non c’è una legge nazionale che regolamenta il turismo rurale, e non tutte le regioni disciplinano questa tipologia di attività extra-alberghiera. Le leggi regionali esistenti sul turismo rurale riguardano principalmente gli interventi per favorire tale forma di turismo ambientale ed incentivare il recupero del patrimonio edilizio sito nelle campagne o in ambienti rurali, ma sono poche le regioni (Marche, Sardegna, Sicilia) che definiscono il turismo rurale come offerta turistica che comprende anche l’ospitalità dei clienti. Inoltre solo la regione Marche classifica le country-house come esercizi di turismo rurale.
Tabella 3.3.1 – Caratteristiche del turismo rurale per regione
REGIONI
(legge di riferimento) TIPOLOGIA REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L.R. 28 aprile 1995 n. 75) Residenze di campagna (country-house) Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Basilicata
(L. R. R. 30 luglio 1996 n.34) Non definisce il Turismo rurale -
Bolzano Nessuna legge -
Calabria
(L.R. 7 marzo 1995 n. 4) Residenze di campagna Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Campania
(L.R. 24 novembre 2001 n. 17) Residenze rurali (country house) Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L.R. 28 giugno 1994 n. 26) Turismo rurale Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale
Friuli Venezia Giulia Nessuna legge -
Lazio
(L. R. 10 novembre 1997 n.36) Turismo rurale (generico) -
Liguria
(L.R. 17 giugno 1998 n. 22) Turismo rurale (generico) -
Lombardia
(L.R. 7 febbraio 2000 n. 7) Turismo rurale (solo definizione) -
Marche
(L. R. 12 agosto 1994 n. 31;
L. R. 3 aprile 2002 n.3) Residenze di campagna (country-house);
Turismo rurale Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Molise
(L.R. 3 maggio 1995 n.19) Turismo rurale (Dimora rurale) Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale
Piemonte
(L.R. 28 febbraio 2000 n. 16) Turismo rurale (generico) -
Puglia
(L.R. 11 febbraio 1999 n. 11;
22 luglio 1998 n. 20) Residenze di campagna (country-house);
Turismo rurale Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Sardegna
(L.R. 12 agosto 1998 n. 27) Alloggi turistico-rurali Iscrizione nei registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Sicilia
(L.R. 10 dicembre 2001 n. 21) Turismo rurale (solo definizione) -
Toscana
(L.R. 12 novembre 1993 n. 81) Turismo rurale (interventi per favorire il turismo) -
Trento
(L. P. 25 maggio 2002 n. 7) Esercizi rurali Autorizzazione comunale e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L.R. 14 marzo 1994 n. 8) Residenze di campagna (country-house) Autorizzazione comunale e iscrizione al rec
Valle d’Aosta Nessuna legge -
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) Residenze rurali (country-house) -
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.
Soltanto la regione Abruzzo stabilisce un numero minimo di posti letto per l’avvio dell’attività che è pari a 20, le altre regioni non stabiliscono tale limite.
Per quanto riguarda il numero massimo di camere da destinare all’attività, il Molise stabilisce massimo 15 camere, il Veneto solo 6, le altre regioni non prevedono tale limite.
3.4 Affittacamere
La legislazione nazionale disciplina l’attività di affittacamere con la seguente definizione ‘strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari’. Solo nella provincia di Trento c’è un’eccezione riguardante il numero massimo di camere che è 25 e non 6 camere.
Successivamente è stato demandato alle regioni il compito di individuare i requisiti minimi necessari all’esercizio di attività di affittacamere. In alcune regioni, chi desidera svolgere l’attività di affittacamere legalmente, deve iscriversi al registro delle imprese.
Per esercitare l’attività di affittacamere è necessaria l’autorizzazione, rilasciata dal Comune, riportante il numero dei posti letto ed il periodo di apertura. L'autorizzazione, normalmente, deve inoltre indicare:
a) generalità del titolare;
b) ubicazione dei vani destinati all'attività ricettiva e numero dei posti letto, distinti per vano;
c) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
d) servizi complementari offerti;
e) periodi di esercizio dell'attività.
I locali destinati all'esercizio di affittacamere, oltre a possedere i requisiti previsti per le case di civile abitazione dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche essere dotati di:
 almeno un locale bagno, composto di wc, bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni otto persone;
 arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto sedia e comodino per persona nonché da tavolo, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera;
 accesso alle camere da letto direttamente da locali di disimpegno di uso comune.
L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto ad un esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare e gestore in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di ‘locanda’.
Nella provincia di Bolzano la Legge Provinciale 11 maggio 1995 n. 12 (‘Disciplina dell'affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie’) regolamenta l’affitto di camere, che è diverso dall’attività di affittacamere. È soggetto alle disposizioni della suddetta legge chi fornisce servizio di alloggio in non più di sei camere o quattro appartamenti ammobiliati, ubicati in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. Chi esercita l'attività individuale può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Non può destinare a svolgere detta attività persone non appartenenti al proprio nucleo familiare o normalmente conviventi in quest'ultimo e non è tenuto ad iscriversi nel registro di cui all'articolo 21 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, né negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.
Nella regione Puglia, ove mai l'attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all'esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.
Nella regione Toscana coloro che esercitano, non professionalmente, l'attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati, oltre che dall'iscrizione nella sezione speciale per gli esercenti l'attività ricettiva istituito dall'articolo 5 della legge 217/1983, dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all'articolo 75 (Esercizio non professionale dell'attività di affittacamere).
Nella regione Umbria gli esercizi di affittacamere possono essere gestite sia da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a sette giorni, in non più di sei camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile; sia da coloro i quali affittano abitualmente non più di due appartamenti mobiliati per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per dodici posti letto.
Tabella 3.4.1 – Caratteristiche degli affittacamere per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO MAX DI CAMERE (POSTI LETTO) NUMERO MIN DI GIORNI DI PERMANENZA (NUMERO MAX DI APPARTAMENTI) OBBLIGHI SERVIZI MINIMI REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/1995 N. 75) 6
(non specificato) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e numero massimo di posti letto Biancheria 1 volte a settimana Autorizzazione comunale
Bolzano
(L. P. 11/5/1995 n. 12) 6
(non specificato) Non specificato
(4) Comunicazione prezzi Biancheria 1 volte a settimana Denuncia inizio attività
Calabria
(L. R. 7/3/1995 N. 4) 6
(12) 7
(2) Comunicazione prezzi e numero massimo di posti letto - Autorizzazione comunale
Campania
(L. R. 24/11/2001 n. 17) 6
(12) Non specificato
(2) - Biancheria 2 volte a settimana Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L. R. 25/08/1988 n. 34) 6
(non specificato) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 18/01/2002 n. 2) 6
(12) Non specificato
(2) - Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
Lazio
(L. R. 29/5/1997 n. 18) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e numero di posti letto - Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche
Liguria
(L. R. 25/5/1992 n. 13) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e periodo di apertura Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Lombardia
(L. R. 11/9/1989 n. 45) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 18/8/1994 n. 31) 6
(12) Non specificato
(2) - Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Piemonte
(L. R. 15/5/1985 n. 31) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzi massimi e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Dichiarazione inizio attività al comune e iscrizione nell’apposito elenco
Puglia
(L. R. 11/02/1999 n. 11) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Sicilia
(L. R. 6/04/1996 n. 27) 6
(12) Non specificato
(2) - - Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L. R. 23/03/2000 n. 42) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto Biancheria 1 volta a settimana Denuncia inizio attività al comune (e iscrizione nella sezione speciale del Rec se l’attività è in forma d’impresa)
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) 25
(non specificato) Non specificato
(Non specificato)
- - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 14/03/1994 n. 8) 6
(12) 7
(2) Comunicazione tariffe praticate e numero di posti letto biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Valle d’Aosta
(L. R. 29/05/1996 n. 11) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione periodo di apertura e numero di posti letto biancheria 1 volta a settimana Autorizzazione comunale
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) 6
(12) Non specificato
(2) Comunicazione prezzo e numero di posti letto biancheria 2 volte a settimana Denuncia inizio attività al comune e iscrizione alla sezione speciale del Rec
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.
3.5 Case ed appartamenti per vacanza
Vengono definiti case ed appartamenti per le vacanze le unità abitative con le seguenti caratteristiche:
- devono essere ubicate tutte nello stesso comune e chi le gestisce deve possedere legittimamente la loro disponibilità, anche temporanea.;
- devono essere almeno tre;
- devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi.
Nelle case e appartamenti per le vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
- fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento nei mesi invernali;
- manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici;
- pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente;
- accoglienza e recapito del cliente.
Nelle case e appartamenti per le vacanze possono essere forniti ulteriori servizi e prestazioni, tra i quali:
- pulizia dei locali durante il soggiorno dei clienti;
- fornitura e cambio di biancheria;
- utilizzo di attrezzature di svago e sport.
Tabella 3.5.1 – Caratteristiche delle case ed appartamenti per vacanza per regione
REGIONI
(legge di riferimento) NUMERO MIN DI APPARTAMENTI (per la gestione imprenditoriale) NUMERO DI GIORNI DI PERMANENZA REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/1995 N. 75) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Bolzano
(L. P. 14/12/1988 n. 58) 5 Non specificato
3 mesi Denuncia attività al sindaco
Calabria
(L. R. 7/3/1995 N. 4) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Campania
(L. R. 24/11/2001 n. 17) - 3
90 Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L. R. 25/08/1988 n. 34) 5 Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 18/01/2002 n. 2) 5 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
Lazio
(L. R. 5/8/1998 n. 33) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Liguria
(L. R. 25/5/1992 n. 13) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Lombardia
(L. R. 28/4/1997 n. 12) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 18/8/1994 n. 31) - Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Piemonte
(L. R. 15/5/1985 n. 31) - Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Puglia
(L. R. 11/02/1999 n. 11) - Non specificato
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del Rec
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale
Sicilia
(L. R. 6/04/1996 n. 27) - Non specificato
3 mesi Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L. R. 23/03/2000 n. 42) - Non specificato
3 mesi Denuncia inizio attività al comune (e iscrizione nella sezione speciale del Rec se l’attività è in forma d’impresa)
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) 4
- Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 14/03/1994 n. 8) 3
7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale e iscrizione al Rec
Valle d’Aosta
(L. R. 29/05/1996 n. 11) 3 7 giorni
3 mesi Autorizzazione comunale
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) -
7 giorni
3 mesi Denuncia inizio attività al comune e iscrizione alla sezione speciale del Rec
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.
Le leggi regionali che regolamentano le case ed appartamenti per vacanze presentano alcune differenze sul numero minimo di appartamenti che stabilisce se la gestione è in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale. Per gestione in forma imprenditoriale si intende la gestione ‘non occasionale ed organizzata’ di più case o appartamenti per vacanze. Questa è l’unica distinzione tra i due tipi di gestione, in quanto i servizi offerti possono coincidere in entrambi i casi.
Per avere una gestione imprenditoriale nelle seguenti regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta occorrono minimo tre case o appartamenti per vacanze; a Trento occorrono, invece, quattro o più case o appartamenti per vacanze; infine a Bolzano, in Emilia Romagna e in Friuli Venezia Giulia occorrono minimo cinque o più case o appartamenti per vacanze. In tutte le altre regioni non è specificato il numero minimo di appartamenti per definire la gestione imprenditoriale dell’attività.
Non ci sono, invece, differenze per il numero minimo e massimo di giorni di permanenza dei clienti che è stabilito, rispettivamente, da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 90 giorni. In alcune regioni (Bolzano, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Veneto) non sono specificati i giorni minimi di permanenza.
Le regioni che non hanno ancora regolamentato la gestione delle case ed appartamenti per vacanze sono due: Basilicata e Molise.
In tutte le regioni, ad eccezione delle regioni Lazio e Lombardia, gli affittacamere e le case ed appartamenti per vacanza sono disciplinati dalla stessa legge.
Nella regione Lazio vi è un’apposita legge regionale che disciplina esclusivamente le case ed appartamenti per vacanze (L. R. del 5 agosto 1998 n. 33).
In Abruzzo (L. R. del 28 aprile 1995 n. 75, art. 32 ‘Appartamenti mobilitati per uso turistico’) non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case ed appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case ed appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo disponibilità, senza la fornitura di servizi complementari. Coloro che intendano dare alloggio a forestieri per un periodo superiore a dieci giorni sono tenuti a darne comunicazione a norma del titolo 4 della LR n. 11/1993, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. Tale comunicazione deve essere inviata entro due giorni dall'inizio della locazione.
3.6 Ostelli per la gioventù
Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. Tali aziende, senza scopo di lucro, sono proprietà di enti pubblici e non, operanti nel campo del turismo sociale e giovanile. Negli ostelli per la gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità (religiose, culturali, sportive, ecc.) che ci si è proposti di raggiungere durante il soggiorno.
L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno, per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura;
h) le modalità ed i limiti di utilizzazione per scopi ricettivi diversi nei periodi in cui gli ostelli non sono occupati dall'utenza giovanile.
L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.
Le camere da letto ed i locali igienici devono essere predisposti separatamente per uomini e donne.
Gli ostelli per la gioventù, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono rispettare altri requisiti riguardanti la superficie minima delle stanze e garantire un numero di servizi igienici fissati in base ai posti letto messi a disposizione. Nel dettaglio si devono rispettare le seguenti condizioni che possono variare da regione a regione:
- superficie minima delle camere di 8 mq per un letto e di 12 mq per due letti per la Campania, Liguria, Piemonte, Toscana Valle d’Aosta; di 9 mq per la Sardegna e di 5 mq in Emilia Romagna; in tutte le altre regioni la superficie minima delle camere non è specificata;
- almeno un wc, una doccia e un lavabo per un determinato numero di posti letto che varia da sei a dieci a seconda delle regioni; per la regione Piemonte è obbligatorio una doccia e un bagno addirittura ogni dodici posti letto;
- arredamento minimo delle camere da letto costituito da: letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, nonché da un tavolino e un cestino rifiuti per camera;
- locali di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo;
- idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le norme vigenti;
- cassetta di pronto soccorso;
- servizio di telefono ad uso comune.
Tabella 3.6.1 – Caratteristiche degli ostelli per la gioventù per regione
REGIONI
(legge di riferimento) SUPERFICIE MIN PER CAMERA
(NUMERO MAX DI POSTI LETTO) NUMERO MAX DI GIORNI DI PERMANENZA ETA’ MAX DEGLI OSPITI SERVIZI MINIMI
(per posti letto) REQUISITI PER AVVIO ATTIVITA’
Abruzzo
(L. R. 28/04/1995 N. 75) - - 30 - Autorizzazione comunale
Bolzano (L. P. 11/5/1995 n. 12) - - 27 - Autorizzazione comunale
Basilicata Nessuna legge
Calabria
(L. R. 7/3/1995 N. 4) Nessuna legge 3 - 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 6 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Campania
(L. R. 24/11/2001 n. 17) 8 mq 7 - 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 6 p.l.)
1 lavabo (per 4 p.l.) Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese turistiche
Emilia Romagna
(L. R. 25/08/1988 n. 34) 5 mq - - 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Friuli Venezia Giulia
(L. R. 18/01/2002 n. 2) - - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.)
1 lavabo (per 10 p.l.)
1 bagno (per 10 p.l.) Autorizzazione comunale
Lazio
(L. R. 29/5/1997 n. 18) Superficie non specificata
(6 posti letto) - - 1 wc (per 8 p.l.)
1 doccia (per 8 p.l.)
1 lavabo (per 8 p.l.)
1 bagno (per 8 p.l.) Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese turistiche
Liguria
(L. R. 25/5/1992 n. 13) Superficie non specificata
(6 posti letto) - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Lombardia
(L. R. 11/9/1989 n. 45) - - - - Autorizzazione comunale
Marche
(L. R. 18/8/1994 n. 31) - - - - Autorizzazione comunale
Molise Nessuna legge
Piemonte
(L. R. 15/5/1985 n. 31) 8 mq per 1 letto
12 mq per 2 letti - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 12 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.)
1 bagno (per 12 p.l.) Autorizzazione comunale
Puglia
(L. R. 11/02/1999 n. 11) - 7 25 - Autorizzazione comunale
Sardegna
(L. R. 12/8/1998 n. 27) 9 mq - - 1 wc (per 10 p.l.)
1 doccia (per 10 p.l.) Autorizzazione comunale
Sicilia
(L. R. 6/04/1996 n. 27) - - - - Denuncia dei requisiti dell’attività all’azienda autonoma provinciale per l’incremento turistico
Toscana
(L. R. 23/03/2000 n. 42) 8 mq per 1 letto
12 mq per 2 letti - - 1 wc (per 10 p.l.)
Autorizzazione comunale
Trento
(L. P. 15/05/02 n. 7) - - - - Denuncia inizio attività al comune e iscrizione in apposito elenco
Umbria
(L. R. 15/01/2001 n. 2) - - 30 1 wc (per 6 p.l.)
1 doccia (per 6 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Autorizzazione comunale
Valle d’Aosta
(L. R. 29/05/1996 n. 11) 8 mq per 1 letto
12 mq per 2 letti - - - Autorizzazione comunale
Veneto
(L. R. 4/11/2002 n. 33) - - - 1 wc (per 8 p.l.)
1 doccia (per 8 p.l.)
1 lavabo (per 6 p.l.) Denuncia inizio attività al comune
(a) Il trattino (-) indica che non è specificato dalla normativa regionale/provinciale.
I requisiti per l’avvio dell’attività non sono uguali in tutte le regioni, quasi sempre basta un’autorizzazione comunale per aprire un ostello della gioventù, ma in Campania, nel Lazio ed a Trento è necessario l’iscrizione nel registro delle imprese turistiche. Ci sono anche due casi particolari in Abruzzo e nelle Marche dove occorre solo l’autorizzazione comunale, ma è richiesto anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del Rec per i privati e per gli altri soggetti per i quali l’iscrizione è obbligatoria per l’Abruzzo, invece nelle Marche i titolari degli ostelli per la gioventù che intendano ospitare gruppi autogestiti (diversi dai gruppi ospitati per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive) devono provvedere all’iscrizione alla sezione speciale del Rec. Nel primo caso l’iscrizione al registro è obbligatorio per determinati soggetti che vogliono intraprendere l’attività, nel secondo caso l’iscrizione diventa obbligatoria se si ospitano particolari clienti.
3.7 Case per ferie
Le Case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno, gestite da: enti pubblici, associazioni operanti senza scopo di lucro (per esempio sociali, culturali, assistenziali), nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi essenziali, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità (religiose, culturali, sportive, ecc.) che ci si è proposti di raggiungere durante il soggiorno. Le stesse caratteristiche delle Case per ferie appartengono anche ad altre strutture ricettive: pensionati universitari, case del giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.
L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione comunale. L'autorizzazione deve indicare:
a) il titolare e il gestore, se diverso dal titolare;
b) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
c) il tipo di gestione e di servizi forniti, tali in ogni caso da garantire le finalità alle quali è destinata la struttura;
d) il numero delle camere e dei posti letto;
e) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;
f) il regolamento interno per l'uso della struttura;
g) il periodo o i periodi di apertura.
L'autorizzazione può comprendere la somministrazione dei cibi e delle bevande limitatamente alle persone alloggiate ed a quelle che possono utilizzare il complesso in relazione alle finalità dello stesso.
Le case per ferie, oltre a possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali, devono anche rispettare alcune norme sulla planimetria delle camere e sul numero di servizi igienici messi a disposizione dei clienti:
- la superficie minima delle camere varia da 8 a 9 mq per quelle ad un letto e da 10 mq (nella regione Puglia) fino a 14 mq per quelle a due letti, con un incremento di superficie fino ad un massimo di 4 mq per ogni letto in più;
- le case per ferie devono avere almeno un wc e un lavabo ogni sei posti letto, un bagno o doccia e un bidè ogni dieci posti letto non serviti da dotazioni private. In Puglia le case per ferie devono avere almeno un wc e una doccia ogni sei posti letto, e un lavabo ogni tre posti letto; in Piemonte le stesse devono avere almeno un wc ogni dieci posti letto, un bagno e una doccia ogni dodici posti letto e un lavabo ogni sei posti letto;
- l’arredamento minimo delle camere da letto è costituito da: letto, sedia o sgabello, comodino e scomparto armadio per persona, nonché da tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;
- deve esserci almeno un locale per uso comune.
Le uniche regioni che non hanno ancora disciplinato le case per ferie sono Basilicata, Marche e Molise. In tutte le altre regioni, le case per ferie sono disciplinate dalla stessa legge che regolamenta gli affittacamere.
4. Il nuovo campo di osservazione delle statistiche sulle imprese turistiche
Il campo di osservazione del settore turistico in realtà è molto più ampio rispetto a quello analizzato dalle statistiche ISTAT sull’offerta turistica. Infatti, anche la nuova legge di riforma nazionale definisce in maniera più ampia l’impresa turistica come: “quella che esercita attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali concorrenti alla formazione dell’offerta turistica”.
In particolare, le diverse tipologie di imprese turistiche, considerate in una accezione estesa sono state ridefinite chiaramente dall’ultimo DPCM – “Recepimento dell’accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico . Così, in base all’art. 1, le tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionali vengono individuate dalle regioni e province autonome, in accordo ai seguenti criteri classificatori generali:
 (a) Attività ricettive ed attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed attività complementari: alberghi, residenze turistico-alberghiere, residence, case ed appartamenti per vacanze (anche se gestiti sotto la formula della multiproprietà), campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali;
 (b) Attività prevalentemente indirizzate ai non residenti, finalizzate all’uso del tempo libero, al benessere della persona, all’arricchimento culturale, all’informazione, la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali o altre manifestazioni;
 (c) Attività correlate con la balneazione, la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse e il turismo nautico quali le imprese di gestione di stabilimenti balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione, l’olioterapia e per altre forme di benessere della persona, con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività, le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico, attrezzate per l’ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico;
 (d) Attività di tour operator e di agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti, sia di incoming che di outgoing. Sono inoltre imprese turistiche quelle che esercitano attività locali e territoriali di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti.
 (e) Attività organizzate per la gestione di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti per fini turistici nei servizi, nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell’applicazione di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche, naturali (termalismo) e delle specialità artistiche ed artigianali del territorio. Sono incluse in tale categoria le imprese di trasporto passeggeri, di noleggio di mezzi atti a permettere la mobilita’ di passeggeri, di indirizzo sportivo-ricreativo (campi da golf) e turistico–escursionistico (aree, sentieri e percorsi naturalistici), nonché gli esercizi di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali. Inoltre, sono imprese turistiche di montagna le attività svolte per l’esercizio di impianti a fune, di innevamento e di gestione di piste da sci.
 (f) Altre attività individuate dalle regioni e province autonome: quelle svolte non in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati alla valorizzazione di tradizioni, emergenze culturali e naturalistiche, di prodotti e potenzialità socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza turistica (turismo equestre, pesca-turismo, ittiturismo, turismo escursionistico, turismo eno-gastronomico, diving, turismo, giovanile, turismo sociale, ecc.).
Nella tabella seguente vengono descritti i diversi campi di osservazione esistenti nell’ambito delle legislazioni regionali, nazionali ed internazionali.
Tabella 4.1 – Le categorie delle strutture ricettive in base alle classificazioni delle normative regionali, nazionali ed internazionali
CATEGORIE ISTAT (a) LEGISLAZIONI REGIONALI (b) LEGISLAZIONE NAZIONALE (c) NACE Rev. 1
55.10.0 Esercizi alberghieri:
alberghi da 1 a 5 stelle, residenze turistico-alberghiere, hotel con centro congressi e beauty farms. Alberghi, alberghi diffusi nei centri storici, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, residenze d’epoca, dimore storiche, alberghi centro benessere, albergo meublé, garnì. Alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, residenze d’epoca. 55.1
55.20.0 Esercizi complementari: alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale (affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, residence,…), campeggi e villaggi turistici, alloggi agroturistici, altre (case per ferie, rifugi alpini, ostelli della gioventù,..). Campeggi, villaggi turistici, attività ricettive in esercizi di ristorazione, residence, affittacamere, unità abitative ammobiliate per uso turistico, case e appartamenti per vacanza, alloggi agroturistici, ostelli per la gioventù, case per ferie (case religiose di ospitalità, centri soggiorno studi, centri di vacanze per minori, foresterie per turisti, centri per soggiorno sociale), rifugi alpini, bed & breakfast, altro. campeggi, villaggi turistici, campeggi-villaggio, esercizi di affittacamere, attività ricettive in esercizi di ristorazione, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, agriturismo. 55.2
Alloggi privati in affitto.
Altri tipi di alloggi collettivi (porticcioli turistici per imbarcazioni da diporto affittate a turisti). Porti e approdi turistici, imbarcazioni per la nautica da diporto. 55.23
Stabilimenti specializzati
(trasporto passeggeri: navi da crociera, navi di linea, cuccette in treno e autopullmann). 55.23
(a) Le categorie Istat sono identificate in rapporto alle statistiche sull’offerta turistica per gli esercizi alberghieri, complementari e privati (categorie 1, 2 e 3) ed in rapporto alla ATECO 2001 per le altre tipologie.
(b) Le normative regionali sono in continua evoluzione e quindi sono qui riportate le categorie identificate fino a questo momento.
(c) La normativa nazionale non ha ancora individuato le tipologie che verranno stabilite di concerto con le regioni. Si fa qui riferimento pertanto alle tipologie individuate dalla legge quadro del 1983.
Attraverso il confronto tra le strutture ricettive disposte in tabella emergono alcune considerazioni di rilievo:
- le rilevazioni Istat sulla capacità ed il movimento dei clienti delle strutture ricettive includono solamente una parte dell’universo di osservazione, non investigando nuovi fenomeni quali il turismo nei porticcioli da diporto, mezzi di trasporto con cuccetta o vagone letto, etc.;
- la vecchia legislazione nazionale non menzionava infatti queste tipologie di strutture ricettive, e di conseguenza neanche le legislazioni regionali li hanno regolamentate;
- la nuova legge di riforma, la normativa comunitaria (manuale di classificazione dell’Eurostat) e di conseguenza i sistemi di classificazione che ne derivano a livello comunitario (NACE rev. 1) e nazionale (ATECO 2001) li identificano e classificano con esattezza.
Appare pertanto fondamentale, in un quadro di rinnovamento delle statistiche sull’offerta, un ampliamento del campo di osservazione delle suddette rilevazioni. Inoltre, occorre valutare anche le attività turistiche che pur non svolgendo attività di pernottamento per turisti, rivestono un ruolo fondamentale nell’analisi dei flussi turistici.
5. Considerazioni conclusive
Gli atti normativi comunitari europei definiscono in maniera piuttosto dettagliata la classificazione dei vari tipi di strutture ricettive. L’applicazione di tali classificazioni e definizioni alle diverse realtà nazionali dei vari stati membri fa nascere delle incongruenze che rendono complesso il confronto dei dati di base anche in termini di livello. Inoltre, dalle varie leggi regionali emergono alcune differenze che caratterizzano le tipologie di strutture ricettive, soprattutto in riferimento agli esercizi complementari.
Pertanto, dall’analisi in dettaglio delle tipologie di strutture ricettive collettive in riferimento all’offerta turistica risultano alcune differenze definitorie, normative e classificatorie per le diverse regioni italiane.
Innanzitutto, con riferimento alle strutture alberghiere e similari, dall’analisi svolta in questo documento è risultato che esistono alcune tipologie di alloggio che identificano segmenti turistici molto importanti. Questo è il caso dei centri conferenze e congressi e dei centri benessere che necessitano pertanto di essere rilevati distintamente dalle altre tipologie di ricettività alberghiera.
Tra le forme di alloggio complementare l’analisi in dettaglio ha portato ad alcune considerazioni e proposte per una revisione futura dei modelli di rilevazione sulla capacità ed il movimento dei clienti nelle strutture ricettive.
In particolare, una situazione abbastanza complessa riguarda gli agriturismi e le varie forme di turismo rurale. Per l’Unione europea il turismo rurale è un concetto molto ampio che comprende anche l’agriturismo, in Italia, invece, almeno da un punto di vista normativo, la differenza tra le due strutture è abbastanza netta: l’agriturismo è un’attività che deve essere svolta necessariamente da un imprenditore agricolo; il turismo rurale è un’attività svolta da soggetti diversi da un imprenditore agricolo. La proposta che, a tal proposito, viene espressa in questo documento riguarda l’assimilazione, in somiglianza al caso comunitario, di tutte le forme di alloggio rurale (incluse le country house, dimore di campagna, ecc.) alle strutture agrituristiche e la conseguente nuova classificazione anche nei modelli di indagine.
Con riferimento alla distinzione tra alloggi privati e collettivi, come già evidenziato in precedenza, risulta di fondamentale importanza mettere in rilievo, in corrispondenza di una definita struttura ricettiva, la linea di demarcazione tra gestione ‘imprenditoriale’ (o commerciale) e affitto da parte di privati che, attualmente, è piuttosto sottile e non omogenea nelle varie regioni italiane. Ad esempio, in Liguria, Lombardia e in altre regioni occorrono minimo tre case o appartamenti per vacanze per avere una gestione imprenditoriale; basta spostarsi di qualche chilometro ed arrivare in Emilia Romagna o in Friuli Venezia Giulia dove avere tre case o appartamenti per vacanze non implica la gestione imprenditoriale, ma vengono considerati come alloggi privati in affitto. In queste ultime regioni, infatti, occorrono minimo cinque o più case o appartamenti per vacanze per avere una gestione imprenditoriale.
Il bed & breakfast, da poco regolamentato in Italia, è un’attività extra-alberghiera svolta da componenti di una stessa famiglia, all’interno del proprio appartamento. La gestione di tipo familiare (tipica dei bed & breakfast) è diversa dalla gestione imprenditoriale (necessaria per gli affittacamere) e rientra tra gli alloggi privati e non tra quelli collettivi, anche se i servizi minimi spesso sono uguali in entrambi i casi. Da tale studio risulta pertanto che anche la categoria dei bed & breakfast va rilevata distintamente e considerata più opportunamente tra gli alloggi privati in affitto già rilevati nelle statistiche sulla capacità ed il movimento dei clienti nelle strutture ricettive.
Dall’analisi delle legislazioni regionali svolta in questo documento si evince che le classificazioni delle strutture ricettive collettive e private si discriminano non in funzione delle definizioni univoche e comuni tra regioni ma bensì in funzione di alcuni criteri base:
 tipo di servizi offerti per distinguere gli esercizi alberghieri da quelli complementari;
 tipo di gestione imprenditoriale o non per distinguere gli alloggi collettivi (alberghieri e/o complementari) da quelli privati.
In conclusione, la novità di rilievo per le prossime rilevazioni della capacità ricettiva riguarda il fatto che si tenterà di rilevare distintamente le tipologie di alloggio alberghiere e complementari più significative al fine di differenziare i segmenti turistici di nuova generazione ed inoltre acquisire informazioni su tipologie di imprese molto diverse.

BIBLIOGRAFIA
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De Biasi E, De Grassi G. (2002), La proposta di riforma della legge quadro e le conseguenze sulla legislazione regionale, in Decimo Rapporto sul turismo italiano, Luglio 2002.
EUROSTAT (1996), Metodologia comunitaria delle statistiche del turismo, Lussemburgo.
EUROSTAT (2000), Technical manual on data collection on private tourist accommodation – Final draft, document TFT/4.3/2000, Luxembourg.
Gismondi R. Mirto A.P. (1999), Classifications and definitions in the supply tourism statistics: the Italian case, Methodological workshop on the implementation of the Council Directive 95/57/CE on tourism statistics, novembre 1999, Roma.
Gismondi R. Mirto A. P. (2002), Classificazione delle strutture ricettive e fonti statistiche ufficiali: verso una stima esaustiva delle presenze turistiche in Italia, La Rivista del Turismo, Centro Studi del Touring Club Italiano, in corso di stampa.
ISTAT (2002a), Classificazione delle attività economiche - Ateco 2001, metodi e norme.
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Mirto A. P. (1999), The existing data collection system for private accommodations on use of tourism supply survey in Italy, document presented at the Task Force on Methodological issues linked to Tourism, ottobre 1999, Lussemburgo.
Mirto A. P. (2002), Definizioni e classificazioni delle strutture ricettive nelle rilevazioni statistiche ufficiali sull’offerta turistica, collana Documenti, in corso di stampa.
Tedeschini F. (1983), Commento alla legge quadro per il turismo, F.A.I.A.T. 1983.

APPENDICE
Tavola A.1 – Classificazione delle strutture ricettive - PIEMONTE
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE ALBERGHIERE
(L. R. 24/01/95 N. 14)
ALBERGHI
RESIDENZE TURISTICO- ALBERGHIERE Sono aziende alberghiere le aziende organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno 7 camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante.
Gli alberghi offrono alloggio prevalentemente in camere.
Le residenze turistico - alberghiere offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina. La classificazione come albergo o come residenza turistico-alberghiera viene determinata dalla prevalenza, nel computo della capacità ricettiva, tra camere e appartamenti.
MOTEL
(L. R. 24/01/95 N. 14) Albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o unità abitative degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di primo intervento d assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorazione o tavola calda o fredda e di bar.

VILLAGGIO ALBERGO
(L. R. 24/01/95 N. 14) Albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti.
ALBERGO MEUBLE’ O GARNI’
(L. R. 24/01/95 N. 14) Albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione, senza ristorante.

ALBERGO- DIMORA STORICA
(L. R. 24/01/95 N. 14) Albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;
ALBERGO- CENTRO BENESSERE
(L. R. 24/01/95 N. 14) Albergo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle.
CAMPEGGI
(L.R. 31/8/79 N. 54)
Complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente (almeno al 90%) provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento mobile autonomo. Domanda di concessione comunale per l’allestimento dell’impianto.
VILLAGGI TURISTICI
(L.R. 31/8/79 N. 54)
Complessi sommariamente attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti con tende od allestimenti mobili o fissi minimi di dimensioni non superiori a 45 mq.
Domanda di autorizzazione comunale per l’esercizio.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
(L.R. 15/4/1985 N. 31) Unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a 3 mesi consecutivi. Pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana, fornitura di energia elettrica, acqua gas e riscaldamento, assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni avariate, recapito e ricevimento ospiti.
Autorizzazione comunale, iscrizione alla sezione speciale del REC.
AFFITTACAMERE
(L.R. 15/4/85 n. 31) Strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente servizi complementari. Pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana, fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Dichiarazione di inizio attività al comune Residence o residenza turistica nel caso di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.
CASE PER FERIE (L.R. 15/4/85 n. 31) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti nel comune sede della casa per ferie e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Superficie minima delle camere di mq 8 per le camere ad 1 letto, mq 12 per le camere a 2 letti con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più.
Altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio.
1 wc ogni 10 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 12 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto.
Arredamento minimo per le camere da letto.
Locale comune di soggiorno, idonei dispositivi e mezzi antincendio, impianti elettrici conformi alle norme, cassetta pronto soccorso, telefono ad uso degli ospiti. Autorizzazione comunale Centri di vacanza per minori, colonie, pensionati universitari, casa della giovane, foresterie, casa per esercizi spirituali.
OSTELLI DELLA GIOVENTU’ (L.R. 15/4/85 n. 31) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani. Autorizzazione comunale
RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI (L.R. 15/4/85 n. 31) I rifugi alpini sono strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene. Possono essere gestiti da enti pubblici o enti ed associazioni operanti nel settore dell’alpinismo ed escursionismo, nonché da privati.
I rifugi escursionistici o rifugi-albergo sono gestiti da enti o associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore dell’alpinismo e dell’escursionismo, idonee ad offrire ospitalità ad alpinisti ed escursionisti in zone montane (>700 m). Servizio di cucina, spazio per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande, spazio attrezzato per il pernottamento, attrezzature di pronto soccorso.
Requisiti analoghi alle case per ferie con le eccezioni che non è obbligatorio il telefono, il locale di soggiorno. Autorizzazione comunale Bivacchi fissi: locali di alta montagna, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L.R. 23/3/1995 N. 38) Locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti degli imprenditori agricoli singoli o associati. L’ospitalità può essere fornita in un massimo di 6 camere distribuite in non più di 2 appartamenti, per una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto. L’attività di ospitalità deve essere secondaria rispetto a quella agricola. Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Dotazioni igienico sanitarie ogni 8 persone. Dichiarazione al comune
BED & BREAKFAST
(L.R. 13/03/00 N. 20) Attività con carattere di saltuarietà che deve essere esercitata utilizzando non più di 3 camere con un massimo di 6 posti letto.
Il periodo complessivo di apertura nell'arco dell'anno non può superare i 270 giorni, da articolarsi nel seguente modo: un periodo minimo di apertura continuativa di 45 giorni; i rimanenti periodi devono essere di almeno 30 giorni ciascuno. La pulizia quotidiana dei locali; la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana; la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; la sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande messe a disposizione per la prima colazione. Non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio e non necessita di autorizzazioni amministrative.


Tavola A.2 – Classificazione delle strutture ricettive – VALLE D’AOSTA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE ALBERGHIERE
(L. R. 06/07/84 N. 33)
ALBERGHI
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE Le aziende alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori in camere ubicate in uno o più stabili o in una porzione di stabile.

Sono alberghi le aziende alberghiere che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella A.
Sono residenze turistico - alberghiere le aziende che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti indicati nell'allegata tabella B.
Le aziende alberghiere contrassegnate da 3, 2 e 1 stella che forniscono alloggio e servizio di ristorante alle sole persone alloggiate possono assumere la denominazione di pensione.
In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati da 5 o 4 stelle, grand hotel, grande albergo o palace.
Nelle residenze turistico - alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a 7 giorni.
MOTEL
(L. R. 06/07/84 N. 33)
VILLAGGIO ALBERGO
MEUBLE’ O GARNI’
Le aziende alberghiere che forniscono il servizio di autorimessa, con box o con parcheggio, per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere per gli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di primo intervento di assistenza meccanica delle autovetture, rifornimento carburante, ristorante o tavola calda, bar, possono assumere la denominazione di motel.
Le aziende alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in un'unica area possono assumere la denominazione di villaggio albergo.

Per le aziende alberghiere che forniscono il servizio di alloggio e di prima colazione può essere usata in aggiunta l'indicazione meublé o garni .

CASE PER FERIE
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Strutture ricettive per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, nonché associazioni o enti aventi personalità giuridica privata, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati o assistiti e loro familiari. Superficie minima delle camere di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti; locale comune di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni non inferiori a mq 0,7 per ogni posto letto; idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti; cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente; telefono ad uso comune. Autorizzazione comunale Tale disciplina si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le stesse finalità delle case per ferie, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case religiose di ospitalità, case per esercizi spirituali, centri di vacanza per anziani, centri di vacanza per minori, colonie, foresterie e simili.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali. Superficie minima delle camere di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti; locale comune di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,7 per ogni posto letto; idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti; cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente; telefono ad uso comune. Autorizzazione comunale
RIFUGI ALPINI
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristori ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente; impianto telefonico o, in caso di impossibilità e per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare; idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti. Autorizzazione comunale Possono essere gestiti da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa deve essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore.
BIVACCHI FISSI
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Locali non custoditi di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI O DORTOIRS
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Strutture sommariamente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento, per periodi non superiori alle 48 ore, a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici. Capacità ricettiva complessiva non superiore ai 30 posti letto; spazio attrezzato per il pernottamento, con una superficie minima di mq 5 per ogni posto letto; attrezzatura per cucina ad uso autonomo; idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente; telefono ad uso comune.
Autorizzazione comunale Possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Strutture ricettive composte da non più di 6 camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.
Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate. Pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di clienti ed almeno una volta la settimana; fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento. Superficie minima delle camere di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più.
Autorizzazione comunale
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a 7 giorni e non superiore a 3 mesi consecutivi. Pulizia delle unità abitative e fornitura di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento; manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici; locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti; dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei cibi. Superficie minima, di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 6 per ogni letto in più . Autorizzazione comunale La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande.
Si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più unità abitative ad uso turistico.
APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER USO TURISTICO
(L. R. 29/05/1996 N. 11) Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari necessari per le case ed appartamenti per vacanza.
STRUTTURE RICETTIVE A CONDUZIONE FAMILIARE - BED & BREAKFAST
(L. R. 4/08/2000 N. 23) Strutture ricettive condotte da privati che, utilizzando parte della loro abitazione, fino ad un massimo di 3 camere ed una capacità ricettiva complessiva non superiore a 6 posti letto, forniscono un servizio di alloggio e di prima colazione, in modo saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
L'attività di bed & breakfast è svolta avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionati per la prima colazione senza alcuna manipolazione. Pulizia quotidiana dei locali; fornitura e sostituzione della biancheria, compresa quella da bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno 2 volte alla settimana; fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento.
Qualora l'attività di bed & breakfast sia svolta in più di 2 stanze, l'abitazione deve essere dotata di almeno 2 locali destinati ai servizi igienici e l'accesso alle camere da letto destinate agli ospiti. Denuncia di inizio di attività, presentata dall'interessato al Comune del luogo ove è sita l'abitazione. L'esercizio dell'attività non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile a fini urbanistici e comporta, per i proprietari o possessori dei locali, l'obbligo di dimora nel medesimo per i periodi in cui l'attività viene esercitata o di residenza nel comune in cui viene svolta l'attività, oppure in locali ubicati a non più di 50 m. di distanza dall'abitazione in cui si dimora.
CAMPEGGI
(L. R. 24/06/2002 N. 8) Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite e attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
Autorizzazione comunale Il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi e piazzole attrezzate con allestimenti mobili, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 30% della ricettività totale; in ogni caso, la capacità riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 70% della ricettività massima.
VILLAGGI TURISTICI
(L. R. 24/06/2002 N. 8) Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate, in allestimenti fissi, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. Autorizzazione comunale Il gestore può destinare ai turisti allestimenti fissi, la cui capacità ricettiva complessiva non superi il 70 per cento della ricettività totale; in ogni caso, la capacità ricettiva riferita alle piazzole libere, a disposizione della clientela itinerante, non deve essere inferiore al 30% della ricettività massima.
AGRITURISMO
(L. R. 24/07/95 N. 27) L'attività agrituristica comprende l'espletamento, dei seguenti servizi, purché svolti in rapporto di connessione o complementarità rispetto all'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente: locazione, ad uso turistico, di camere con la prestazione del servizio di prima colazione, di mezza pensione o di pensione completa; somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da cibi e bevande provenienti dall'utilizzazione dei prodotti aziendali; le produzioni devono essere ottenute senza l'uso di sostanze inquinanti o nocive.
Le strutture da destinare all'attività agrituristica devono essere in congrua correlazione con le dimensioni e l'organizzazione dell'azienda agricola e, in ogni caso, rapportate ad un'utenza non superiore a 10 posti letto per l'affitto alloggi, a 16 per l'attività di affitto camere con prima colazione, con mezza pensione o con pensione completa e ad un massimo di 30 coperti per l'attività di somministrazione di pasti Autorizzazione comunale


Tavola A.3 – Classificazione delle strutture ricettive – LOMBARDIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
Aziende alberghiere
(L.R. 28/4/97 n. 12)
ALBERGHI
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE Forniscono al pubblico con gestione unitaria alloggio in almeno 7 camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno.
Offrono alloggio prevalentemente in camere
Offrono alloggio in appartamenti costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina, per almeno 7 giorni. v. legge regionale Licenza di esercizio rilasciata dal comune Gli alberghi possono assumere la denominazione di motel, villaggio albergo, albergo meuble o garni’, dimora storica, centro benessere.
CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI
(L.R. 13/104/01 N. 7) Sono campeggi gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
Sono villaggi turistici gli esercizi attrezzati per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
v. legge regionale Autorizzazione comunale Nei campeggi è consentita la presenza di allestimenti minimi utilizzabili da clienti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento, purché in misura non superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da clienti forniti di propri mezzi mobili di pernottamento, purché in misura non superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
(L.R. 28/4/97 N. 12) Strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a 3 mesi e non inferiore a 7 giorni.
v. legge regionale Denuncia di inizio attività al comune
AZIENDE AGRITURISTICHE (L.R. 31/1/92 N. 3) Immobili ubicati in aggregati abitativi rurali nonché quelli esistenti sul fondo con un numero massimo di 18 camere e massimo 30 ospiti al giorno Autorizzazione comunale ed iscrizione nell’elenco provinciale degli operatori agrituristici.

CASE PER FERIE
(L.R. 11/9/89 n. 45) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
Servizio di telefono ad uso comune, e letto, sedia, armadio e cestino. Autorizzazione comunale
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L.R. 11/9/89 n. 45) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani, gestite da enti pubblici, da associazioni o da enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.
Servizi ricettivi di base e strutture atte a servizi di svago, sport e socializzazione. Autorizzazione comunale
RIFUGI ALPINI
(L.R. 11/9/89 n. 45) Locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna per periodi limitati nell’anno, ubicate fuori dai centri urbani a quota non inferiore a 1000 mt in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.
Servizio di cucina, spazio per il consumo di cibo e bevande, per il pernottamento, servizi igienici, pronto soccorso. Autorizzazione comunale Altre tipologie similari: rifugi escursionistici e bivacchi fissi
AFFITTACAMERE
(L.R. 11/9/89 n. 45) Strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore ai 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
Servizio igienico ogni 6 posti letto, pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, fornitura di energia
elettrica acqua e riscaldamento, telefono comune. Autorizzazione comunale
BED & BREAKFAST (L. R. 3/04/2001 N. 6) Struttura ricettiva fornita da privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione. Tale attività ha carattere saltuario.
L’attività può essere esercitata in non più di 3 stanze con un massimo di 6 posti letto. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di 2 servizi igienici per unità abitativa. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d’igiene.
Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno 3 volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite.
Denuncia di inizio di attività al Comune. Non necessita di iscrizione alla sezione speciale del “Registro delle imprese”
TURISMO RURALE (L. R. 7/02/2000 N. 7) Attività turistiche svolte in ambiente rurale, ai sensi di quanto previsto dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica), finalizzate alla fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.

Tavola A.4 – Classificazione delle strutture ricettive – TRENTO
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
ESERCIZI ALBERGHIERI
(L. P. 25/05/2002 N. 7)
ALBERGHI
ALBERGHI GARNI’
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
VILLAGGI ALBERGHIERI
Esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno 7 unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.
Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione: le camere; le suite; gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.
Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto.
Qualora non venga fornito agli alloggiati il servizio di somministrazione di alimenti ad eccezione della prima colazione, gli alberghi vengono denominati: alberghi garnì.

Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del 70 per cento dei posti letto.
Sono villaggi alberghieri gli alberghi e le residenze turistico alberghiere, situati in un'unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.

Pulizia giornaliera delle unità abitative; cambio settimanale della biancheria; servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro; lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative; almeno un bagno completo a uso comune nell'esercizio e in ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative, salvo che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno completo; almeno un apparecchio telefonico a uso comune; sale comuni per una superficie complessiva di almeno 1mq per posto letto; servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.
Si considerano unitarie, le gestioni che in alternativa: facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altro servizio accessorio; prevedano in capo a soggetti diversi dal fornitore del servizio di alloggio la fornitura dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri eventuali servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione; in tal caso la gestione del settore separato è affidata mediante apposita convenzione.
Fermo restando il possesso dei requisiti minimi gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per la classifica a 1 stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di "locanda". I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella.
Gli esercizi classificati con 4 stelle possono assumere la dizione aggiuntiva "superior" quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale come indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva "superior" viene identificata con il segno distintivo "S" posto dopo il numero di stelle attribuito all'esercizio alberghiero.
DIPENDENZE DELL'ESERCIZIO ALBERGHIERO
(L. P. 25/05/2002 N. 7)
Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi dalla sede, detta "casa madre", nella quale sono ubicati il servizio di ricevimento e almeno 7 unità abitative.
L'esercizio alberghiero può disporre di una o più dipendenze, che devono essere dotate di servizio di ricevimento o in alternativa di idoneo sistema di sorveglianza. Alla casa madre e a ciascuna dipendenza è attribuita una propria classifica. Alle dipendenze non può essere attribuito un livello di classifica superiore a quello attribuito alla casa madre
Il regolamento di esecuzione stabilisce il percorso massimo tra la casa madre e le dipendenze e le modalità per la sua misurazione nonché il numero minimo delle unità abitative di cui le dipendenze devono essere dotate.
CAMPEGGI
(L. P. 13/12/1990 N. 33) Esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi di soggiorno mobili e trasportabili per via ordinaria. Autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo. Nei campeggi è consentito destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili. La ricettività complessiva per tali allestimenti non deve superare il 30% di quella massima autorizzata. In ogni caso, la capacità ricettiva riferita agli allestimenti stabili non potrà superare il 15% della ricettività massima del campeggio.
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
(L. P. 25/05/2002 N. 7)
Esercizi ricettivi dotati di non più di 25 camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Autorizzazione comunale
ESERCIZI RURALI
(L. P. 25/05/2002 N. 7)
Esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, nei quali si fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Autorizzazione comunale
BED & BREAKFAST (L. P. 25/05/2002 N. 7)
Si definisce "bed & breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di 3 camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande che non richiedono manipolazione.
I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Autorizzazione comunale
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA
(L. P. 25/05/2002 N. 7)
Immobili gestiti esclusivamente in forma imprenditoriale, arredati e dotati di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, dati in locazione ai turisti senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Autorizzazione comunale Si considera gestione in forma imprenditoriale quella effettuata da chi concede in locazione ai turisti 4 o più case o appartamenti per vacanze anche in stabili diversi posti nello stesso comune o in comuni diversi.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L. P. 25/05/2002 N. 7)
Esercizi ricettivi attrezzati per ospitare, per periodi limitati, i giovani turisti e i loro accompagnatori. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Autorizzazione comunale
CASE PER FERIE
(L. P. 25/05/2002 N. 7)
Esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro. Nelle case per ferie possono essere ospitate esclusivamente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. Autorizzazione comunale La disciplina delle case per ferie, si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.
RIFUGI ALPINI
(L. R. 15/03/1993 N. 8) Strutture ricettive, idonee ad offrire ospitalità e ristoro, che siano ubicate in luoghi tali da costituire utili basi di appoggio per l'attività alpinista e in zone isolate di montagna non accessibili in nessun periodo dell'anno con strade aperte al traffico ordinario o con linee funiviarie in servizio pubblico ad eccezione degli impianti scioviari. Devono possedere strutture e dotazioni idonee per il ricovero e il pernottamento, nonché quelle igienico-sanitarie previste dai regolamenti comunali edilizi e di igiene. Autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo Durante i periodi di chiusura i rifugi alpini devono disporre di un locale per il ricovero di fortuna, convenientemente dotato, sempre aperto ed accessibile dall'esterno.
BIVACCHI
(L. R. 15/03/1993 N. 8) Strutture di uso pubblico, ubicate in luoghi isolati di montagna, non gestite nè custodite, appositamente allestite con quanto essenziale ai fini del riparo di fortuna degli alpinisti. Autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia di turismo
RIFUGI ESCURSIONISTICI
(L. R. 15/03/1993 N. 8) Immobili che alla data di entrata in vigore della presente legge sono qualificati come rifugi alpini ai sensi della legge regionale 24 giugno 1957, n. 14, e che risultano situati in zone accessibili con strada aperta al traffico ordinario, anche se per limitati periodi dell'anno. Devono essere attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento.
Le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima di mq 8 per le camere ad un letto base, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto base in più. È consentito sovrapporre ad ogni letto base un altro letto.
AGRITURISMO
(L. P. 10/03/86 N. 9) Attività di ospitalità e ristoro esercitate da imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione dell'azienda agricola dagli stessi condotta, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività agricola.
Almeno il 40% del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve essere di produzione aziendale. Autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale.

Tavola A.5 – Classificazione delle strutture ricettive – BOLZANO
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
Esercizi a carattere alberghiero
(L.P. 14/12/88 n. 58)
ALBERGHI Esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria che forniscono alloggio e ristorazione in almeno 7 camere ubicate in uno o più stabili o parti autonome di stabili. Licenza di esercizio
Strutture similari: garni, pensioni, motel, villaggi-albergo, residence.
Esercizi a carattere extra-alberghiero
RIFUGI ALBERGO
CAMPEGGI
VILLAGGI TURISTICI
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
CASE PER FERIE
OSTELLI PER LA GIOVENTU’

Esercizi ubicati in alta montagna che offrono ospitalità ristoro prevalentemente a turisti.
Esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria attrezzati con almeno 20 piazzole su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento.
Esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
Immobili arredati unitariamente, in numero non inferiore a 5, in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a 3 mesi consecutivi.
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di giovani fino a 27 anni e degli accompagnatori. Licenza di esercizio

CAMERE ED APPARTAMENTI AMMOBILIATI PER FERIE (affitto di camere)
(L.P. 11/5/95 N. 12) Alloggio in non più di 6 camere o 4 appartamenti ammobiliati, in uno stesso edificio non classificato come bene strumentale. Locale Bagno completo per appartamento e servizi di arredo minimo. Pulizia delle camere e cambio biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta a settimana, fornitura energia elettrica, acqua e riscaldamento. Denuncia inizio attività
AZIENDE AGRITURISTICHE
(L.P. 14/12/88 N. 57) Locali siti negli edifici dell’imprenditore agricolo e/o esistenti nel fondo e non necessari alla conduzione dello stesso (max 180 giorni).
Elenco provinciale degli operatori agrituristici.
RIFUGI ALPINI
(L.P. 7/6/82 N. 22) Edifici situati in alta montagna e di difficile accesso per il ricovero e il pernottamento degli alpinisti ed escursionisti Attrezzatura per pernottamento per brevi soggiorni (cucina, locale per somministrare cibo e bevande, pernottamento, servizi igienico-sanitari) Autorizzazione a gestire il rifugio

Tavola A.6 – Classificazione delle strutture ricettive – VENETO
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
ALBERGHI
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite, junior suite e unità abitative. Capacità ricettiva non inferiore a 7 camere, un lavabo con acqua c/f per ogni camera, un bagno ogni 10 posti letto, attrezzature e servizi a seconda della categoria. Autorizzazione comunale all’esercizio comunicata alla provincia ed alla Apt.
MOTEL
(L. R. 4/11/02 N.33)
Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburanti. Cfr. alberghi
VILLAGGI ALBERGO
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture ricettive che in un’unica area forniscono agli utenti unità abitative dislocate in più stabili con servizi centralizzati.
Cfr. alberghi
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative. Cfr. alberghi
RESIDENZE D’EPOCA ALBERGHIERE
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture ricettive alberghiere ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico - architettonico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare livello artistico, idonee ad un’accoglienza altamente qualificata.

BEAUTY FARM O CASA DI BELLEZZA
(L. R. 4/11/02 N.33)
Gli alberghi dotati di particolari strutture di tipo specialistico proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici, possono assumere dopo la denominazione della struttura, la dizione casa di bellezza o beauty-farm.
DIPENDENZE
(L. R. 4/11/02 N.33)
Attività ricettiva svolta non nella sede principale, ma in locali con ingresso promiscuo con altre attività purché sia garantita l'indipendenza e la sicurezza dell'ospite. Tali locali costituiscono le dipendenze.

MEUBLE’ O GARNI’ (L. R. 4/11/02 N.33) Per le strutture ricettive sprovviste di ristorante, in alternativa o in aggiunta alla dizione albergo, è consentita la denominazione di garnì o meublé.

ATTIVITA’ RICETTIVE IN ESERCIZI DI RISTORAZIONE
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, gestite in modo complementare all'esercizio di ristorazione dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. Pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno due volta a settimana, fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. Autorizzazione comunale di inizio attività iscrizione del titolare alla sezione del Rec. Gli esercizi di ristorazione possono utilizzare in aggiunta alla propria denominazione la dizione locanda.
AFFITTACAMERE
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture composte da non più di sei camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, destinate a clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno due volta a settimana,
fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento. Autorizzazione comunale di inizio attività e iscrizione del titolare alla sezione del Rec. Residence o residenza turistica nel caso di unità abitative poste in stabili a corpo unico o a più corpi.
BED & BREAKFAST
(L. R. 4/11/02 N.33)
Strutture ricettive gestite da privati che, avvalendosi della loro organizzazione familiare utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di tre camere, fornendo alloggio e prima colazione. Un servizio da bagno anche coincidente con quello dell'abitazione, pulizia quotidiana dei locali, fornitura e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte a settimana, fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcun tipo di manipolazione. Denuncia inizio attività al comune e alla provincia competente.
UNITA’ ABITATIVE AMMOBILIATE AD USO TURISTICO
(L. R. 4/11/02 N.33) Case o appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi e senza la prestazione di alcun servizio di tipo alberghiero. Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas e il riscaldamento ove necessario, accoglienza e recapito degli ospiti portierato, assistenza di manutenzione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, pulizia dei locali a ogni cambio di cliente. Autorizzazione comunale di inizio attività
iscrizione del titolare alla sezione del Rec. Possono essere gestite: a) in forma imprenditoriale; b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma di impresa.
RESIDENCE
(L. R. 4/11/02 N.33) Complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, dati in locazione ai turisti, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai sei mesi.
Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda gas e il riscaldamento ove necessario; accoglienza e recapito degli ospiti, portierato, assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente. Autorizzazione comunale di inizio attività
iscrizione del titolare alla sezione del Rec. Gestite in forma imprenditoriale.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite in forma diretta o indiretta, da enti o associazioni riconosciute. Accesso indipendente, cucina, sala da pranzo, locale soggiorno, minimo due WC, un WC ogni 8 posti letto, un lavabo ogni 6 posti letto, una doccia ogni 8 posti letto, telefono ad uso degli ospiti, cassetta di pronto soccorso.
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture ricettive caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità a chiunque lo richiede nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa. Cfr. ostelli per la gioventù
CENTRI SOGGIORNO STUDI
(L. R. 4/11/02 N.33) Esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate di adeguata attrezzatura per l’attività didattica e convegnistica specializzata.
Cfr. alberghi a due stelle.
FORESTERIE PER TURISTI
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture ricettive normalmente adibite a collegi, convitti, istituti religiosi, pensionati e, in genere, tutte le altre strutture pubbliche o private, gestite senza finalità di lucro che, offrono ospitalità a persone singole e a gruppi organizzati da enti e associazioni che operano nel campo del turismo sociale e giovanile, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive.
Denuncia inizio attività al comune e alla provincia competente. Comunicazione al comune e per periodi non superiori ai 60 gg.
CASE PER FERIE
((L.R. 22/10/99 N.49) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti statutariamente senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno dei loro dipendenti o loro familiari.
Cfr. ostelli per la gioventù. Detti centri di vacanze per ragazzi qualora si tratti di attività ricettive caratterizzate dal tipo di clientela, costituita di norma da giovani al di sotto dei quattordici anni, aperte nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno, allo sviluppo sociale ed educativo.
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L.R. 18/4/97 N. 9) Locali siti nell’aggregato abitativo nonché gli edifici esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso. Massimo 30 posti letto. Un locale da bagno ogni 6 posti letto. Autorizzazione comunale previa iscrizione in elenco provinciale degli operatori agrituristici.
RESIDENZE D’EPOCA
(L. R. 4/11/02 N. 33) Strutture ricettive extralberghiere classificate, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico e architettonico, dotate di mobili e arredi d'epoca o di particolare livello artistico, idonee ad una accoglienza altamente qualificata.

RIFUGI ESCURSIONISTICI
(L. R. 4/11/02 N. 33) Strutture ricettive aperte al pubblico idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone montane ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni, servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati ed anche collegate direttamente alla viabilità pubblica.
RIFUGI ALPINI
(L. R. 4/11/02 N. 33) Strutture ricettive ubicate in montagna, a quota non inferiore a 1.300 metri o, eccezionalmente a quota non inferiore a 1.000 metri, quando ricorrono particolari condizioni ambientali, in relazione alla posizione topografica, alle difficoltà di accesso e alla importanza turistico-alpinistica della località, in proprietà o in gestione di privati o di enti o associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo. I rifugi alpini sono predisposti per il ricovero, il ristoro e per il soccorso alpino e devono essere custoditi e aperti al pubblico per periodi limitati nelle stagioni turistiche. Autorizzazione al sindaco del comune. Iscrizione dei soggetti alla sezione speciale del REC.
RIFUGI SOCIALI D’ALTA MONTAGNA
(L.R. 18/12/86 N. 52) Strutture ricettive ubicate in zone d’alta montagna, di proprietà o in gestione del CAI o di altri enti operanti senza fine di lucro. Ubicati a quota non inferiore a 1300 metri, in località isolate non servite da strade aperte al pubblico transito di mezzi di trasporto motorizzati o da impianti meccanici di risalita per trasporto di persone.
RESIDENZE RURALI (COUNTRY HOUSE)
(L. R. 4/11/02 N.33) Strutture localizzate in ville padronali o fabbricati rurali composte da camere con eventuale angolo cottura, che dispongono di servizio di ristorazione, con il limite massimo di trenta coperti, ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative. Fornitura e cambio di biancheria (compresa quella per il bagno), ad ogni cambio di cliente ed almeno per 2 volte a settimana, pulizia quotidiana dei locali, fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento ove necessario, servizio di prima colazione. Capacità ricettiva non superiore alle sei camere. Dette anche country house
CAMPEGGI
(L. R. 4/11/02 N. 33) Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. I campeggi possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan, autocaravan o camper, e di unità abitative fisse, per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
VILLAGGI TURISTICI
(L. R. 4/11/02 N. 33) Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento in unità abitative fisse o mobili. I villaggi turistici possono anche disporre di piazzole di campeggio attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.

Tavola A.7 – Classificazione delle strutture ricettive – FRIULI-VENEZIA GIULIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
Strutture ricettive alberghiere
(L.R. 18/01/2002 N. 2)
ALBERGHI
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
Gli alberghi sono dotati di almeno 7 camere o unita’ abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unita’ abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.
Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unita’ abitative. iscrizione al registro delle imprese
Motel, villaggi albergo
Altra
denominazione: aparthotel
Alberghi diffusi
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
(L.R. 18/01/2002 N. 2)
I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l’alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacita’ ricettiva non superiore al 30% di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.
I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. v. regolamento regionale Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
STRUTTURE RICETTIVE A CARATTERE SOCIALE
CASE PER FERIE
(L.R. 18/01/2002 N. 2) Strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici associazioni, o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.
v. legge regionale Autorizzazione comunale Pensionati per studenti, case di ospitalità.
ALBERGHI O OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L.R. 18/01/2002 N. 2)
Strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell’Associazione Hostelling International. v. legge regionale Autorizzazione comunale
FORESTERIE
(L.R. 18/01/2002 N. 2) Strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o imprese o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività svolte presso le stesse sedi o impianti.
v. legge regionale Autorizzazione comunale
CENTRI PER SOGGIORNI SOCIALI
(L.R. 18/01/2002 N. 2) Strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a 5 giorni, a tariffe agevolate.
v. legge regionale Autorizzazione comunale
RIFUGI ALPINI
(L.R. 18/01/2002 N. 2) Strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota, ed eventualmente utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.
v. legge regionale Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
RIFUGI ESCURSIONISTICI (L.R. 18/01/2002 N. 2)
BIVACCHI Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.
Fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestite con l’essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.
v. legge regionale Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
AFFITTACAMERE (L.R. 18/01/2002 N. 2) Strutture composte da non più di 6 camere con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e servizi complementari avvalendosi della normale organizzazione familiare.
Il servizio di alloggio comprende: la pulizia quotidiana dei locali; la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana; la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento. Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
(L.R. 18/01/2002 N. 2) Strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a 7 giorni e non superiore a 3 mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati e senza somministrazione di alimenti e bevande. Autorizzazione comunale e iscrizione al registro delle imprese Si considera in forma imprenditoriale la gestione organizzata e non occasionale di almeno 5 case o appartamenti per vacanze, svolta in modo professionale in una sede adibita all’organizzazione e al ricevimento degli ospiti.
BED & BREAKFAST (L.R. 18/01/2002 N. 2) Servizio di alloggio e prima colazione offerto nell’ambito della propria residenza per non più di 3 camere e con massimo di 6 posti letto con carattere saltuario e per periodi ricorrenti stagionali.
Autorizzazione di inizio attività al comune
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L. R. 22/07/96 N. 25)
Attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento del bestiame e di acquacoltura, che devono comunque rimanere principali. I locali destinati all'utilizzazione agrituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi comunali per le civili abitazioni. Autorizzazione comunale
Tavola A.8 – Classificazione delle strutture ricettive – LIGURIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE RICETTIVE ALBEGHIERE
(L. R. 04/03/1982 N. 11)
ALBERGHI
ALBERGHI RESIDENZIALI
Esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in uno o più stabili o parti di stabili. La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante e bar.
Sono alberghi le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura.
Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o posto-cottura. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a 7 giorni. Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un’unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e la assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, e che assicurino servizi di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar e ristorante o tavola calda e fredda.
AZIENDE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
(L. R. 04/03/1982 N. 11)
VILLAGGI TURISTICI
CAMPEGGI
Esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree recintate ed attrezzate per fornire alloggio sia in propri allestimenti minimi sia in spazi atti ad ospitare clienti muniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. La gestione unitaria dell'azienda può, fra l'altro, comprendere servizi di ristorante, spaccio e bar.
Sono villaggi turistici le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende o caravan o altri manufatti non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzino mezzi propri di pernottamento.
Sono campeggi le aziende organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.
Casi consentiti di promiscuità: nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio; nei campeggi è consentita la presenza di tende o caravan installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 15 per cento di quella complessiva dell'esercizio.
CASE PER FERIE
(L. R. 25/05/1992 N. 13)
strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l'ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari. superficie minima delle camere di mq 8 per un posto letto; un wc e un lavabo ogni 6 posti letto, una doccia e un bidè ogni 10 posti letto; locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più; idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente; servizio di telefono ad uso comune.
Autorizzazione comunale
La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che in relazione alla particolare funzione svolta, assumono la denominazione di pensionati universitari, casa della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, case per esercizi spirituali, centri di vacanze per anziani, centri di vacanze per minori e simili.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L. R. 25/05/1992 N. 13)
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali. Superficie minima delle camere di mq 8 per le camere ad un letto e mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più e con un massimo di 6 posti letto per camera; un wc e una doccia ogni 10 posti letto, un lavabo ogni 6 posti letto; locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva non inferiore a mq 25 per i primi 10 posti letto e mq 0,50 per ogni posto letto in più; dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; cassetta di pronto soccorso; servizio di telefono ad uso comune. Autorizzazione comunale

RIFUGI ALPINI E
RIFUGI ESCURSIONISTICI
(L. R. 25/05/1992 N. 13)
Sono rifugi alpini le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili normalmente attraverso mulattiere e sentieri e anche, purché per periodi dell'anno limitati, con strade carrozzabili.
Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a m. 700 slm, anche servite da strade carrozzabili. Servizio di cucina o idonee attrezzature per l'autonomo confezionamento del vitto; spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande; spazio per il pernottamento; alloggiamento riservato per il gestore, qualora si tratti di rifugio custodito; attrezzatura di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente; servizi igienico – sanitari; impianto telefonico o, in caso di impossibilità, e per i soli rifugi custoditi, impianto di radio - telefono o di altro apparecchio similare; idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti. Autorizzazione comunale Gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni statutariamente operanti nel settore dell' alpinismo o dell'escursionismo, nonché da privati, previa stipula di apposita convenzione col Comune competente per territorio, che garantisca le finalità d'uso della struttura ricettiva.
AFFITTACAMERE
(L. R. 25/05/1992 N. 13)
Strutture ricettive, gestite da privati, atte a fornire alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di cibi e bevande, in non più di 6 camere aventi capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in uno o due appartamenti ammobiliati posti in uno stesso stabile. Pulizia dei locali e cambio della biancheria almeno 1 volta a settimana e comunque ad ogni cambio di cliente; fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento. Un locale bagno ogni 8 persone. Autorizzazione comunale
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
(L. R. 25/05/1992 N. 13)
Unità abitative, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l' affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a 7 giorni e non superiore 3 mesi consecutivi. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente; fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda, gas e, nel periodo invernale, riscaldamento; manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici; locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti, ubicato nel comune interessato; dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei pasti. Autorizzazione comunale È considerata gestione in forma imprenditoriale e non occasionale quella esercitata da chi concede in affitto a turisti, tre o più unità abitative, anche in stabili diversi, poste nello stesso comune.
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L. R. 06/08/1996 N. 33)
Attività di ricezione e di ospitalità esercitate esclusivamente dagli imprenditori agricoli singoli ed associati, e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame che devono, comunque rimanere principali.
BED & BREAKFAST
(L. R. 28/02/2000 N. 5) Attività ricettiva a conduzione familiare esercitata da privati che, con carattere occasionale o saltuario, avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria abitazione, fino ad un massimo di 3 camere, per fornire ai turisti alloggio e prima colazione.
Il servizio di prima colazione è assicurato con cibi e bevande che non richiedono manipolazione. Pulizia quotidiana dei locali; fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno, almeno 2 volte alla settimana e comunque ad ogni cambio cliente; fornitura costante di energia elettrica per illuminazione, acqua calda e fredda e riscaldamento; un locale bagno, anche coincidente con quello dell’abitazione, purché composto da w.c., bidè, lavabo, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente. Autorizzazione comunale Per ospitalità a carattere occasionale o saltuario si intende quella esercitata per non oltre 240 giorni all’anno, anche consecutivi.
Tavola A.9 – Classificazione delle strutture ricettive – EMILIA ROMAGNA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE ALBERGHIERE
(L. R. 30/11/81 N. 42)
ALBERGHI
Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Sono alberghi le aziende aventi caratteristiche di cui al primo comma del presente articolo che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti indicati nella tabella A) dell'allegato.
MOTEL
(L. R. 30/11/81 N. 42)
Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni. I motel, dovranno assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina e/o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
VILLAGGIO-ALBERGO
(L. R. 30/11/81 N. 42) Possono assumere la denominazione di villaggio - albergo le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

ALBERGHI RESIDENZIALI
(L. R. 30/11/81 N. 42) Sono alberghi residenziali le aziende alberghiere che offrono alloggio, per periodi non inferiori a giorni 10 per le zone turistiche ad attività stagionali e 15 per le restanti zone, in appartamenti costituiti da uno o più locali e forniti di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato.
CAMPEGGI
(L.R. 7/1/1985 N. 1)
Complessi attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tenda o di altro mezzo di pernottamento e di soggiorno autonomo. Piazzole con sup. < mq 60, allestimenti fissi su piazzole di superficie > 75 mq. Dichiarazione di inizio attività al comune e Iscrizione alla sezione speciale del REC del titolare
Il numero delle piazzole destinate ad allestimenti o mezzi mobili o fissi per il pernottamento, non può essere superiore al 25%.
VILLAGGI TURISTICI (L.R. 7/1/1985 n. 1) Complessi realizzati in tende, in allestimenti mobili o stabili minimi attrezzati per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento. Piazzole con sup. < mq 60, allestimenti fissi su piazzole di superficie > 75 mq. Dichiarazione di inizio attività al comune e Iscrizione alla sezione speciale del REC del titolare

AFFITTACAMERE
(L. R. 25/08/1988, N.34) Strutture composte da non più di 6 camere destinate a clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed, eventualmente servizi complementari.
Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana, cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana, fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Autorizzazione comunale. Locanda: se l'esercizio di affittacamere viene esercitato in modo complementare rispetto alla ristorazione dal titolare in
Struttura immobiliare e unitaria.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA
(L. R. 25/08/1988, N.34) Immobili composti da uno o più locali, arredati e dotati di servizi igienici e cucine autonome, gestiti unitariamente, in forma imprenditoriale, per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati nel corso di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi.
Fornitura di energia elettrica, acqua, gas e nel periodo invernale riscaldamento, ricevimento e recapito ospiti ubicato non necessariamente nel comune dove hanno sede gli immobili, manutenzione in condizioni di efficienza degli impianti tecnologici.
Autorizzazione comunale Gestione in forma imprenditoriale: esercitata da chi ha la disponibilità di 5 o più case o appartamenti
BED & BREAKFAST (L.R. 21/08/2001 N. 29) Attività ricettiva extralberghiera condotta da chi nella casa in cui abita offra un servizio di alloggio e prima colazione, per non piu’ di 4 camere e con un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali.
Denuncia di inizio attività al Comune non necessita di iscrizione al REC
La permanenza in tali strutture non deve superare i trenta giorni
CASE PER FERIE
(L.R. 25/8/1988 N. 34) Strutture attrezzate per il soggiorno di persone singole o a gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari. Superficie minima delle camere, altezza minima dei locali, dotazione di servizi igienici e accessibilità portatori di handicap previste secondo i regolamenti comunali. Autorizzazione comunale
RIFUGI ALPINI
(L.R. 25/8/88 N. 34) Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni. Servizio di cucina, spazio per consumo di alimenti, spazi di pernottamento, spazio coperto. Autorizzazione comunale
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L.R. 28/6/94 N. 26) Fabbricati rurali esistenti sul fondo, o edifici adibiti ad abitazione dall’imprenditore agricolo. Autorizzazione comunale Ricettività stagionale inferiore ai 9 mesi.
OSTELLI PER GIOVENTU’
(L.R. 25/8/88 N. 34) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani. Camere con sup. > 5 mq. Per posto letto, 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Autorizzazione comunale
TURISMO RURALE ((L.R. 28/6/94 N. 26) Offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che può comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale.
L'attività di turismo rurale deve essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni: offerta di ricettività e/o ristorazione esercitata in immobili già esistenti, ubicati all'esterno del territorio urbanizzato; ristorazione basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali; dotazione di arredi e servizi consoni alle tradizioni locali e, in particolare, alla cultura rurale della zona. Gli operatori autorizzati allo svolgimento dell'attività di turismo rurale devono: esporre al pubblico il documento comprovante l'iscrizione nell'elenco regionale degli operatori del turismo rurale. Le attività di turismo rurale possono essere svolte, con le seguenti tipologie di esercizi, da soggetti già in possesso delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorità:
esercizi alberghieri; esercizi etralberghieri; esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande; esercizi per la gestione di servizi di organizzazione di supporto ad attività didattiche all'aria aperta per il tempo libero.

Tavola A.10 – Classificazione delle strutture ricettive – TOSCANA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
ALBERGHI
(L. R. 23/03/2000 N. 42) Strutture ricettive aperte al pubblico a gestione unitaria che, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
Possono assumere la denominazione di motel , villaggi-albergo. Presenza di unità abitative, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell’esercizio. Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del REC Casa-madre è lo stabile in cui, oltre ai locali destinati ad alloggio per i clienti, sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria nonché gli altri servizi generali a disposizione della clientela, gli altri stabili sono definiti dipendenze.
RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive a gestione unitaria aperte al pubblico, ubicate in uno o più stabili, che offrono alloggio in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali e dotate di servizio autonomo di cucina. Possono disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori. I clienti possono essere alloggiati anche in camere, con o senza il vano soggiorno e senza il servizio autonomo di cucina. La capacità ricettiva di tali locali non deve risultare superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio. Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del REC
CAMPEGGI
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. I campeggi possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del REC.
VILLAGGI TURISTICI
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive, a gestione unitaria, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate con strutture temporaneamente o permanentemente ancorate al suolo allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi. I villaggi turistici possono altresì disporre di ristorante, bar e altri servizi accessori.
Autorizzazione comunale e iscrizione alla sezione speciale per le imprese turistiche del REC.
AFFITTACAMERE
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture composte da non più di 6 camere per clienti con una capacità ricettiva non superiore ai 12 posti letto ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.
Pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, fornitura di energia
elettrica acqua e riscaldamento. Autorizzazione comunale

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi.
La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande e l'offerta di altri servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
Pulizia dei locali e cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana, fornitura di energia elettrica acqua e riscaldamento, assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi, e dotazioni deteriorate. Autorizzazione comunale
iscrizione al REC da parte del titolare o gestore dell'esercizio

RESIDENCE
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive costituite da almeno 7 unità abitative mono e/o pluslocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per fornire alloggio e servizi, anche centralizzati, secondo i requisiti minimi obbligatori.
cfr. legge regionale. Autorizzazione comunale
iscrizione al REC da parte del titolare o gestore dell'esercizio.
RESIDENZE D’EPOCA (L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico – architettonico, che offrono alloggio in camere e unità abitative, con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di 25 posti letto.
Nelle residenze d'epoca possono essere somministrati alimenti e bevande nel rispetto delle normative statali vigenti.
I servizi minimi offerti dalle residenze d'epoca sono quelli degli affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze. Gli alberghi e le residenze turistico – alberghiere, nonché gli alloggi agrituristici che rispondono ai requisiti di pregio storico-architettonico, possono assumere la denominazione di "residenze d'epoca", mantenendo gli obblighi amministrativi previsti per gli alberghi, le residenze turistico - alberghiere e gli alloggi agrituristici.
CASE PER FERIE
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone singole o a gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. Sup. minima camere mq 8 per quelle ad 1 letto e 12 per quelle a 2 letti, un WC ogni 10 posti letto, locali comuni, dispositivi antincendio, cassetta pronto soccorso, telefono per ospiti,. Autorizzazione comunale
RIFUGI ESCURSIONISTICI
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive che possiedono i requisiti igienico-sanitari delle case per ferie, idonee a offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in luoghi collegati direttamente alla viabilità pubblica, anche in prossimità di centri abitati.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L. R. 23/03/2000 N. 42)
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani e dei loro accompagnatori. Cfr. case per ferie Autorizzazione comunale
RIFUGI ALPINI
(L. R. 23/03/2000 N. 42) Locali idonei ad offrire ospitalità e ristoro ad escursionisti in zone ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni raggiungibili a piedi e non collegate direttamente alla viabilità pubblica. Servizio di cucina, spazio per pasti, attrezzature di pronto soccorso. Autorizzazione comunale Altre strutture similari: bivacchi
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L.R. 17/10/94 N. 76) Camere o unità abitative indipendenti fino ad un limite massimo di 30 posti letto. Disposizioni comunali edilizi e di igiene. Autorizzazione comunale

Tavola A.11 – Classificazione delle strutture ricettive – UMBRIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
Esercizi ricettivi alberghieri
(L.R. 27/11/93 n.4)
ALBERGHI
Dipendenze e suites
Esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria che forniscono alloggio ed altri servizi accessori Licenza di esercizio comunale
Strutture similari: motel, alberghi residenziali, villaggi-albergo, residenze della salute (beauty farm).
Esercizi ricettivi all’aria aperta
(L.R. 14/3/94 n. 8)
CAMPEGGI
VILLAGGI TURISTICI

Esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende, roulottes, campers, autocaravans, motorhomes, purché tali mezzi autonomi di pernottamento siano trasportabili senza ricorrere al regime normativo per i trasporti eccezionali.
Esercizi aperti al pubblico a gestione unitaria, che forniscono alloggio all’interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in unità abitative quali tukul, bungalows, gusci, anche vincolate saldamente al suolo.
È consentita la presenza di tende, in misura inferiore al 20% delle piazzole.
È consentita la presenza di piazzole in misura inferiore al 20% delle unità abitative. Licenza di esercizio,
Iscrizione del titolare o gestore al REC

Esercizi ricettivi extralberghieri
(L.R. 14/3/94 n. 8)
Country house (residenze di campagna)
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
CASE PER FERIE

Esercizi dotati di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali
Esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente ed imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa, costituiti da almeno 3 unità abitative.
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Locale Bagno completo per appartamento e servizi di arredo minimo. Pulizia delle camere e cambio biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta a settimana, fornitura energia elettrica, acqua e riscaldamento.
Pulizia unità abitative, fornitura di biancheria, fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.
V. regolamenti igienico-edilizi comunali.
Autorizzazione comunale ed iscrizione al REC
Autorizzazione comunale
Le case religiose di ospitalità sono caratterizzate dalle finalità religiose dell’ente gestore che offre a pagamento ospitalità per almeno due giorni nel rispetto di orari definiti.
CENTRI SOGGIORNO STUDI
(L.R. 14/3/94 n. 8) Esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata. Requisiti minimi es. alberghieri a 2 stelle Autorizzazione comunale ed iscrizione al REC

OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L.R. 15/1/2001 n. 2)
Esercizi ricettivi attrezzati per il pernottamento e un soggiorno non superiore a 3 giorni dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani.
Esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e pernottamento di studenti e giovani di norma di età non superiore ai 30 anni, e, comunque, di persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute e degli accompagnatori dei gruppi, gestiti in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive.
Strutture di base, self-service o tavola calda, e requisiti del regolamento igienico-edilizio comunale Autorizzazione comunale Kinderheimer – centri di vacanze per ragazzi: per ragazzi al di sotto dei 14 anni.
RIFUGI ESCURSIONISTICI
(L.R. 14/3/94 n. 8)
Strutture idonee ad offrire ristoro e ospitalità in zone isolate. Servizio di cucina, spazio per il consumo di alimenti e bevande spazio per il pernottamento, cassetta pronto soccorso, telefono. Autorizzazione comunale
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
(L.R. 14/3/94 n. 8) Strutture gestite da privati, i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, diano ospitalità, per un periodo non inferiore a 7 giorni, in non più di 6 camere per dodici posti letto, ubicate in uno stesso stabile. Requisiti minimi da reg. comunale Autorizzazione comunale
ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
(L.R. 14/8/1997 N. 28) Locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Cambio bisettimanale della biancheria e pulizia delle camere, 1 bagno ogni 4 posti letto, linea telefonica, cassetta medica.
v. regolamento edilizio comunale Autorizzazione comunale ed elenco regionali dei soggetti abilitati all’esercizio Capacità ricettiva massima di 30 posti letto.
BED & BREAKFAST
(L. R. 15/01/2001 N. 2) Attività a conduzione familiare esercitata in modo saltuario e senza carattere di imprenditorialità all’interno dell’abitazione. Il servizio di prima colazione deve essere assicurato utilizzando prodotti tipici della zona confezionati, senza manipolazione.
L’attività può essere svolta in non più di n. 3 camere per un massimo di n. 8 posti letto, compresi n. 2 posti letto per bambini al di sotto dei 12 anni. Ogni camera non può avere più di n. 3 posti letto complessivi.
Il soggiorno degli ospiti non può superare i 30 giorni consecutivi. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza dovranno essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa. Tutte le camere devono possedere almeno una finestra.
Autorizzazione comunale L’esercizio non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta per i proprietari o i possessori delle unità abitative l’obbligo di dimora nelle medesime.
Tavola A.12 – Classificazione delle strutture ricettive – MARCHE
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE RICETTIVE ALBERGHIERE
(L. R. 22/10/94 N. 42)
ALBERGHI
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE Sono aziende ricettive alberghiere gli esercizi organizzati per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio con o senza servizio autonomo di cucina ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e di ristorazione.
Sono alberghi gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
Sono residenze turistico - alberghiere quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina. Nelle residenze turistico – alberghiere non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a 5 giorni. Le aziende ricettive alberghiere, oltre ai requisiti qualitativi previsti per l'attribuzione della classifica, devono disporre di almeno 7 camere o unità abitative, di acqua corrente calda e fredda in tutte le camere o unità abitative, nonché adeguarsi agli altri requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza, previsti dalle norme di legge in materia.

In alternativa all'indicazione albergo può essere usata quella di hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con 4 e 5 stelle, grand hotel o grande albergo.
VILLAGGI-ALBERGO
(L. R. 22/10/94 N. 42)
MOTEL
MEUBLE’ O GARNI’
DIMORA STORICA
CENTRO BENESSERE
Possono assumere la denominazione di villaggi – albergo gli alberghi che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili servizi centralizzati.
Possono assumere la denominazione di motel quegli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture o alle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
Possono assumere la denominazione di meublé o garnì quegli alberghi che forniscono solo alloggio, normalmente con prima colazione, senza servizio di ristorante.
Possono assumere la denominazione di dimora storica quegli alberghi la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi riconducibili almeno al livello di classificazione delle 4 stelle.
Possono assumere la denominazione di centro benessere quegli alberghi dotati di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi riconducibili almeno al livello di classifica delle 3 stelle.
CAMPEGGI
(L. R. 31/08/99 N. 23)
Esercizi ricettivi, aperti al pubblico, a gestione unitaria, allestiti ed attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti di norma provvisti di tende, caravan, autocaravan, mobilhouse, maxicaravan, o altri mezzi mobili di pernottamento.
Nelle aziende ricettive all’aria aperta è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi all’interno dei villaggi turistici, nonché di tende, caravan e allestimenti stabili minimi installati a cura del gestore nei campeggi, in misura superiore al 25% della capacità ricettiva dell’esercizio ricettivo. Autorizzazione comunale Sono villaggi turistici quegli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
CASE PER FERIE
(L.R. 12/8/94 n. 31) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici e aziende, associazioni e senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno temporaneo di propri dipendenti e loro familiari. Servizi ricettivi di base. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L.R. 12/8/94 n. 31) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani, gestite senza scopo di lucro. Servizi ricettivi di base. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.
CENTRI DI VACANZE PER ANZIANI
(L.R. 12/8/94 n. 31) Strutture ricettive caratterizzate da clientela, individuata in persone anziane, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate al soggiorno dell’anziano in località ed ambienti salubri particolarmente adatti al riposo ed alla vita sociale. Autorizzazione comunale
CENTRI DI VACANZA PER MINORI
(L.R. 12/8/94 n. 31) Strutture ricettive caratterizzate da clientela, individuata in bambini al di sotto dei 14 anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive o invernali, finalizzate oltre che al soggiorno del bambino, al suo sviluppo sociale e pedagogico. Autorizzazione comunale
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’
(L.R. 12/8/94 n. 31) Strutture ricettive caratterizzate da finalità religiose dell’ente gestore che offrano, a pagamento, ospitalità per un periodo non superiore a 5 giorni, a chi la richieda nel rispetto del carattere religioso della casa ed accettando le regole di comportamento e le limitazioni di servizio. Autorizzazione comunale
AFFITTACAMERE
(L.R. 12/8/94 n. 31) Strutture composte da non più di 6 camere destinate a clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, per almeno 6 mesi all’anno. Pulizia e riassetto locali ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta a settimana, fornitura energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua calda e fredda. Autorizzazione comunale
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
(L.R. 12/8/94 n. 31) Unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e gas, pulizia e fornitura biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta a settimana. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC
Residenze turistiche: più unità abitative mono e/o plurilocali.
RESIDENZE DI CAMPAGNA (COUNTRY HOUSE)
(L.R. 12/8/94 n. 31) Fabbricati, siti in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, trasformati a seguito dei lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originari in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, nonché con servizi di ristorazione attrezzature sportive e ricreative. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC

RIFUGI ALPINI
(L.R. 12/8/94 n. 31)
RIFUGI ESCURSIONISTICI O ALBERGO Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri ghiacciai, morene e ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni.
Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone montane di altitudine non inferiore a mt 700 servite da strade o da altri mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati. Autorizzazione comunale Bivacchi fissi
BED AND BREAKFAST
(L. R. 14/02/2000 N.8) Ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di 3 camere, con un massimo di 6 posti letti, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande che non richiedono manipolazione. Autorizzazione comunale

ALLOGGI AGRITURISTICI
(L.R. 3/4/2002 n. 3) Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate stagionalmente dagli imprenditori agricoli, singoli od associati, attraverso l’utilizzazione delle strutture, e dei fondi dell’azienda agricola a qualsiasi titolo condotta. Le suddette attività devono risultare in rapporto di connessione e complementarità rispetto a quelle agricole e non costituiscono esercizi pubblici commerciali di ristorazione, albergo o affittacamere. Autorizzazione comunale
TURISMO RURALE
(L.R. 3/4/2002 n. 3) Offerta turistica regionale composta da un complesso di attività che possono comprendere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, finalizzate alla corretta fruizione dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale. L’attività deve essere esercitata in immobili già esistenti, ubicati all’esterno del territorio urbanizzato o nei borghi rurali che mantengano le caratteristiche proprie dell’edilizia tradizionale della zona. La ristorazione deve basarsi su un’offerta gastronomica tipica della zona, che utilizza come materie prime almeno il 70% dei prodotti locali. Sono esercizi di turismo rurale: le country-house così come individuate e disciplinate dalle leggi regionali di settore; i centri rurali di ristoro e degustazione.
Tavola A.13 – Classificazione delle strutture ricettive – LAZIO
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AFFITTACAMERE
(L. R. 29/05/1997 N. 18)
Strutture ricettive gestite da privati, composte da non più di 6 camere, con un massimo di 12 posti letto, ammobiliate, ubicate in non più di due appartamenti nello stesso stabile, nei quali sono offerti alloggio ed eventualmente servizi complementari. Camere da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non più di 3 posti letto ciascuna. Un servizio igienico ogni 6 posti letto. Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento. Autorizzazione comunale
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L. R. 29/05/1997 N. 18)
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento, per periodi limitati, dei giovani e degli eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi non più di 6 posti letto ciascuna, anche sovrapposti del tipo a castello. Un servizio igienico ogni 8 posti letto. Fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento. Autorizzazione comunale
CASE PER FERIE
(L. R. 29/05/1997 N. 18)
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, non superiore a 90 giorni, di persone o gruppi di persone e gestite, al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da altri enti o aziende per l' ospitalità dei propri dipendenti e loro familiari. Camere da letto aventi non più di 4 posti letto ciascuna. Un servizio igienico ogni 6 posti letto. Pulizia giornaliera dei locali; fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite; fornitura di energia elettrica, di acqua calda e fredda e di riscaldamento; servizio telefonico ad uso comune; cassetta di pronto soccorso. Autorizzazione comunale
ESERCIZIO SALTUARIO DEL SERVIZIO DI ALLOGGIO E PRIMA COLAZIONE
(L. R. 29/05/1997 N. 18)
Attività ricettiva avviata da soggetti i quali nella casa in cui abitano offrono un servizio di alloggio e prima colazione, per non più di 3 camere con un massimo di 6 posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione. Autocertificazione e denuncia inizio attività all’Apt.

CAMPEGGI
(L. R. 03/05/1985 N. 59)
VILLAGGI TURISTICI
Complessi attrezzati per la sosta ed il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravans, campers e carrellitenda, purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale.
Complessi attrezzati per consentire ai turisti sprovvisti di mezzi propri il pernottamento, il soggiorno e la sosta in tende, caravans ed altri manufatti realizzati in materiale leggero, non vincolati permanentemente al suolo e che comunque non possiedano caratteristiche del ricettivo alberghiero. Autorizzazione comunale
Autorizzazione comunale Sono aree di sosta temporanea gli spiazzi per i quali non sono prescritte attrezzature proprie dei complessi turistici per consentire al singolo utente fornito di tenda o di caravan la sosta per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore.
AGRITURISMO
(L. R. 10/11/1997 N. 36) Attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli od associati e dai loro familiari, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali in termini di tempo di lavoro. La capacità ricettiva dell’attività agrituristica non deve essere superiore a 10 camere ammobiliate per un massimo di 30 posti letto. Somministrazione, per la consumazione sul posto, di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e/o tipici della zona in cui l'azienda ricade, ivi compresi quelli di carattere alcolico e superalcolico; eventuale organizzazione di attività ricreative, divulgative e culturali nell'ambito dell'azienda. Autorizzazione comunale
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA
(L. R. 05/08/1998 N.33) Immobili arredati, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a 7 giorni e non superiore ai 3 mesi consecutivi. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana; fornitura di biancheria pulita ad ogni cambio cliente e cambio di biancheria a richiesta; fornitura di energia elettrica, acqua, gas, abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate; recapito e ricevimento degli ospiti. Gestione in forma imprenditoriale è la gestione non occasionale ed organizzata di 3 o più case o appartamenti per vacanze. Sono classificate in 4 categorie sulla base dei requisiti funzionali e strutturali. La gestione può essere anche in forma non imprenditoriale.

Tavola A.14 – Classificazione delle strutture ricettive – ABRUZZO
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE ALBERGHIERE
(L. R. 06/11/84 N. 67)
ALBERGHI
ALBERGHI RESIDENZIALI Le aziende alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Sono alberghi le aziende aventi le caratteristiche di aziende alberghiere che, ubicate in uno o più stabili, possiedono i requisiti indicati nella Tabella << A >> dell'allegato.
Sono alberghi residenziali le aziende che offrono in appartamenti costituiti da uno o più locali forniti di servizi autonomo di cucina e che possiedono i requisiti di cui all'allegata tabella << B >>. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a 7 giorni.
MOTEL
(L. R. 06/11/84 N. 67)
Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture, o delle imbarcazioni, possono assumere la denominazione di motel.
I motel, devono assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10%, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per mezzi di trasporto, rifornimento di carburante, ristorante e tavola calda e fredda, bar.
VILLAGGIO– ALBERGO
(L. R. 06/11/84 N. 67)
Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela, possono assumere la denominazione di villaggio - albergo.
CAMPEGGI
(L.R. 16/11/79 n. 57) I parchi di campeggio sono terreni cintati, attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tende, roulotte o di altri mezzi complessi di pernottamento e soggiorno.
VILLAGGI TURISTICI
(L.R. 16/11/79 n. 57) I villaggi turistici sono centri attrezzati per ospitare turisti, sprovvisti di mezzi propri di pernottamento e di soggiorno, in tende, in allestimenti mobili o in muratura.
CASE PER FERIE
(L.R. 28/4/95 n. 75) Strutture ricettive gestite, al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza fini di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, attrezzati per il soggiorno temporaneo di propri dipendenti e loro familiari, a gruppi ed anche singolarmente. 2 wc ogni 12 posti letto, 2 bagni ogni 20 posti letto, 1 lavabo ogni 4 posti letto. 1 o più locali comuni di soggiorno, mezzi antincendio, impianti elettrici conformi, cassetta di pronto soccorso, servizio di telefono ad uso comune. Fornitura energia elettrica, acqua calda e fredda, cambio settimanale biancheria e riassetto giornaliero dei locali.
Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L.R. 28/4/95 n. 75)
Strutture ricettive attrezzate per fornire vitto e/o alloggio a studenti e giovani (di norma di età non superiore ai 30 anni) e, comunque, a persone fisiche aderenti ad associazioni giovanili legalmente riconosciute ad agli accompagnatori dei gruppi, gestite in genere da enti pubblici, associazioni, enti religiosi, operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive. Impianti elettrici conformi, cassetta di pronto soccorso, servizio di telefono ad uso comune. Fornitura energia elettrica, acqua calda e fredda, riassetto giornaliero dei locali.
Requisiti igienico–sanitari variabili con le categorie: 1 stella, 2 stelle. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.
RIFUGI MONTANI
(L.R. 28/4/95 n. 75)
RIFUGI ESCURSIONISTICI
BIVACCHI Strutture minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate, a tal fine, in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a metri 1000, fuori da centri urbani, non servite da strade aperte al traffico ordinario.
Strutture idonee a fornire ospitalità e ristoro, in zone montane a quote inferiori a mt. 700 di altitudine, servite anche da strade aperte al traffico ordinario, ubicate anche in prossimità di centri abitati, gestite direttamente dal proprietario o date in gestione, mediante convenzione, a terzi privati.
Locali incustoditi siti in luoghi di alta montagna e di difficile accesso o posti su percorsi lunghi di interesse alpinistico, escursionistico, naturalistico, allestiti con un minimo di attrezzature per il riparo di alpinisti. Attrezzatura per cucina comune, spazio per il consumo di alimenti e bevande; spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande ed il pernottamento; cassetta pronto soccorso, impianto di illuminazione, ecc.
Autorizzazione comunale e iscrizione al REC:
Autorizzazione comunale e iscrizione al REC:
AFFITTACAMERE
(L.R. 28/4/95 n. 75)
Strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari. Pulizia e riassetto locali ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta a settimana, fornitura energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua calda e fredda, telefono ad uso comune. Autorizzazione comunale.
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
(L.R. 28/4/95 n. 75)
Unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiore a 7 giorni. Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e gas. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC. Residence: più unità abitative mono e/o plurilocali.
Si considera gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità a qualsiasi titolo, di 3 o più case o appartamenti e li concede in affitto per i periodi stabiliti.
RESIDENZE DI CAMPAGNA (COUNTRY HOUSE)
(L.R. 28/4/95 n. 75)
Strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed angolo cottura, e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative. Ricettività minima di 20 posti letto, fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, biancheria pulita da letto e riassetto locali ad ogni cambio di cliente e con frequenza bisettimanale. Posto telefonico, prima colazione e ristorazione. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L. R. 31/5/94 N. 32)
Edifici o parti di essi esistenti sul fondo nonché locali o edifici rurali siti in aggregati urbani ed utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola.
L'ospitalità per soggiorno può essere esercitata in locali appositamente predisposti con il limite massimo di 10 stanze per complessivi 30 posti letto. v. regolamenti comunali Autorizzazione comunale
BED & BREAKFAST (L. R. 28/04/2000 N. 78) Attività ricettiva avviata da soggetti che offrono ospitalità saltuaria o per ricorrenti periodi stagionali, utilizzando parte dell'abitazione - in costruzioni unifamiliari o in edifici con più unità immobiliari - nella quale dimorano o di cui abbiano la disponibilità, fornendo alloggio e prima colazione, in non più di 4 camere e con un massimo di 10 posti letto.
L'attività deve essere gestita avvalendosi della normale organizzazione familiare, con somministrazione per la prima colazione di cibi e bevande confezionati, fermo restando che queste ultime possono essere servite riscaldate.
Servizio cucina, per la somministrazione della prima colazione; telefono ad uso comune; fornitura di energia elettrica e riscaldamento; fornitura di acqua calda e fredda; pulizia e riassetto dei locali, comunque, ad ogni cambio cliente; fornitura e cambio biancheria, compresa quella del bagno, almeno 2 volte alla settimana.
Le camere da letto devono avere una superficie minima per la camera singola di almeno 8 mq. e di 14 mq. per le camere doppie. Richiesta al Comune di residenza dell’autorizzazione amministrativa secondo le modalità previste dalla presente legge.
Lo svolgimento dell'attività di bed & breakfast non costituisce esercizio di attività imprenditoriale e non comporta mutamento di destinazione d’uso dell’immobile.
Tavola A.15 – Classificazione delle strutture ricettive – MOLISE
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
CAMPEGGI
(L. R. 21/03/2001 N. 5) Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta, in apposite piazzole, di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento. È obbligatorio riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici e centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Autorizzazione comunale Sono aree di sosta le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, provviste di attrezzature igienico-sanitarie di uso comune, con un minimo di 5 ed un massimo di 50 piazzole destinate alla sosta, per non più di 72 ore, di turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomi.
VILLAGGI TURISTICI (L. R. 21/03/2001 N. 5) Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, mobili, semi-fisse o stabili, anche prefabbricate, e debitamente allacciate agli impianti idrico, fognario ed elettrico. Queste ultime non possono avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq.40. È obbligatorio riservare apposite aree delimitate ed attrezzate con servizi igienici e centralizzati in numero idoneo, in grado di ospitare turisti in transito di proprio mezzo di pernottamento autonomo. Autorizzazione comunale
TURISMO RURALE
(L. R. 03/05/1995 N. 19) Attività di ospitalità e di ristorazione esercitata negli ambiti territoriali, svolta in edifici già esistenti, con caratteristiche proprie dell'edilizia tradizionale della zona, ed ubicati all'esterno del territorio urbanizzato, così come delimitato dagli strumenti urbanistici comunali. a) Offerta di ricettività in esercizi alberghieri ed extralberghieri limitata a 15 camere per ogni singola unità di ospitalità, b) offerta di ristorazione limitata a 60 coperti per ogni singola unità, basata su un'offerta gastronomica tipica della zona in cui l'edificio è ubicato, preparata con l'utilizzazione di materie prime provenienti, in prevalenza, da aziende agricole locali. Limitatamente alle zone di confine con altre Regioni può essere ammessa l'offerta di pasti e bevande aventi caratteristiche interregionali; c) offerta di servizi di organizzazione e di supporto ad attività all'aria aperta e per tempo libero. Sono ammessi a svolgere attività di Turismo rurale i seguenti operatori:
a) gestori di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e di ristorazione;
b) gestori di servizi di organizzazione e supporto alle attività all'aria aperta e per il tempo libero. Iscrizione nell’elenco regionale degli operatori del turismo rurale.
Gli esercizi indicati al punto a) assumono la denominazione di “DIMORA RURALE”.
AGRITURISMO
(L. R. 16/06/2001 N.13) Attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli od associati e dai loro familiari, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame che, comunque, rimangono principali.
Fra tali attività rientrano: l'ospitalità stagionale, anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente dai prodotti della azienda tipici molisani; l'organizzazione, a favore degli ospiti, di attività ricreative, naturalistico-ambientali, sportive e culturali; l'organizzare strutture ed attività per il turismo equestre. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono attività agrituristiche è consentita fino ad un limite massimo di 12 camere e 24 posti letti. Il limite può essere aumentato a 60 posti letto, indipendentemente dalle camere, utilizzando anche unità abitative indipendenti e in più aziende se l'attività viene svolta in forma associata.
L'ospitalità in spazi aperti, da destinare alla sosta di tende e di altri mezzi di soggiorno autonomo, è consentita in aziende di estensione non inferiore a tre ettari di superficie per un massimo di 30 persone.
Autorizzazione comunale e iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici.

BED & BREAKFAST
(L. R. 12/07/2002 N. 13) Attività ricettiva a conduzione familiare svolta da parte dell'operatore nella sua abituale residenza e consistente nell'offerta al turista dell'alloggio e della prima colazione.
L'attività ricettiva a conduzione familiare bed & breakfast può essere esercitata: con una permanenza degli ospiti per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi, in non più di 3 camere e 6 posti letto nell'unità abitativa. Se l'attività si svolge in più di 1 stanza devono essere garantiti almeno 2 servizi igienici.
Pulizia quotidiana dei locali; fornitura e cambio della biancheria compresa quella da bagno, 2 volte a settimana e a cambio dell'ospite; fornitura ed energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento; somministrazione della prima colazione. L’esercizio dell'attività di bed & breakfast non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per il possessore dell'abitazione l'obbligo di residenza nell'immobile.
Tavola A.16 – Classificazione delle strutture ricettive – CAMPANIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE RICETTIVE ALBERGHIERE
(L. R. 15/03/84 N. 15)
ALBERGHI
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante, bar ed altri servizi accessori.
Sono alberghi le aziende ricettive che, ubicate in uno o più stabili, o parte di stabili, possiedono i requisiti minimi di cui all'art. 4 della presente legge e quelli indicati nella tabella A) dell'allegato.
Sono Residenze turistico-alberghiere le aziende alberghiere che offrono alloggio in almeno 7 unità abitative arredate costituite da uno o più locali forniti di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti di cui alla tabella B) dell'allegato.

MOTEL
(L. R. 15/03/84 N. 15)
VILLAGGIO-ALBERGO Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture e/o delle imbarcazioni.
Possono assumere la denominazione di Villaggio - albergo le aziende che, dotate dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, devono assicurare uno standard minimo di servizio di autorimessa per box o parcheggio con tanti posti macchina e/o imbarcazioni quante sono le camere degli ospiti maggiorati del 10% nonché servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati (per via terra e per via mare), rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

CAMPEGGI
(L. R. 26/03/93 N. 13) Esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento. Possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30% del numero complessivo delle piazzole autorizzate.
VILLAGGI TURISTICI (L. R. 26/03/93 N. 13) Esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobile, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superficie a mq. 40. Possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, in misura non superiore al 20% del numero complessivo delle piazzole autorizzate. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60% delle piazzole complessivamente autorizzate.
Assumono la denominazione ‘alberghieri’ i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella << C >> caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
AFFITTACAMERE (L.R. 24/11/2001 N. 17)
Strutture composte da non più di 6 camere, con massimo 12 posti letto, destinate a clienti ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile.
Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte a settimana, cambio di biancheria e ad ogni cambio di cliente. Fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Autorizzazione comunale.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA
(L.R. 24/11/2001 N. 17) Immobili dati in locazione ai turisti con permanenza minima di 3 giorni e massima di 90 giorni.
Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e nel periodo invernale riscaldamento,
recapito ospiti. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente.
Autorizzazione comunale. Possono essere gestite in forma imprenditoriale o in forma non imprenditoriale.
BED & BREAKFAST (L. R. 10/05/2001 N. 5)
Alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario, da un nucleo familiare che utilizza parte della propria abitazione fino ad un massimo di 3 stanze e per un massimo di 6 ospiti.
La permanenza in tali strutture non deve superare i 30 giorni consecutivi. Requisiti minimi per camera di 9 mq per 3 posti letto, cambio della biancheria almeno 2 volte a settimana o a cambio di cliente, bagno non coincidente con quello dell’abitazione per più di 2 ospiti, fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, cibi e bevande confezionate per la prima colazione. Denuncia di inizio attività al Comune che a sua volta comunica l’inizio attività all’Assessorato regionale competente.
L’esercizio non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile e comporta l’obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa. I titolari dell’attività sono tenuti a comunicare, ogni 4 mesi, all’Ente Provinciale per il turismo i dati ricettivi e del movimento ai fini statistici.
CASE PER FERIE
(L.R. 24/11/2001 N. 17) Strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti morali operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari. Superficie minima delle camere, un wc ogni 6 posti letto, doccia ogni 8 posti letto, pulizia quotidiana dei locali, fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nel periodo invernale.
Autorizzazione comunale. Rientrano: case per vacanza per minori, colonie, pensionati studenteschi e universitari.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L.R. 24/11/2001 N. 17) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani per non più di 7 giorni. Camere con sup. > 8 mq. per posto letto, 1 wc e 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 4 posti letto. Telefono ad uso degli ospiti, pulizia quotidiana dei locali, fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nel periodo invernale. Autorizzazione comunale
ATTIVITA’ RICETTIVE IN RESIDENZE RURALI (COUNTRY HOUSE)
(L.R. 24/11/2001 N. 17) Strutture localizzate in fabbricati rurali o case perdonali, localizzate fuori dai centri urbani, in Comuni con non più di 10.000 abitanti. Terreno di almeno 8.000 mq., cambio della biancheria almeno 2 volte a settimana, servizio di prima colazione, fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nel periodo invernale. Autorizzazione comunale
RIFUGI DI MONTAGNA (L.R. 24/11/2001 N. 17) Strutture idonee ad offrire ospitalità in zone isolate di montagna, custodite ed aperte al pubblico, attrezzate per la sosta, il ristoro ed il pernottamento degli escursionisti. Situati a quota superiore di 1.000 m., o non inferiore a 600 m. in caso di particolare difficoltà di accesso. Locale riservato al custode, servizio di cucina, spazio per consumo di alimenti, spazi di pernottamento, spazio coperto, fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nel periodo invernale. Autorizzazione comunale
CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’
(L.R. 24/11/2001 N. 17)
Strutture ricettive di proprietà di Enti ecclesiastici, caratterizzate da finalità religiose, che offrono ospitalità a pagamento a chiunque lo richieda nel rispetto delle regole di comportamento e limitazioni di servizio. Superficie minima delle camere di 6 mq. Per un posto letto, 1 wc e 1 doccia ogni 6 posti letto, telefono ad uso degli ospiti, pulizia quotidiana dei locali, cambio biancheria almeno una volta a settimana, fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nel periodo invernale. Autorizzazione comunale

Tavola A.17 – Classificazione delle strutture ricettive – PUGLIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
Attività ricettiva alberghiera
(L. R. 11/02/1999 N. 11)
ALBERGHI
MOTEL
VILLAGGI ALBERGO
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
ALBERGHI DIMORA STORICA– RESIDENZA D’EPOCA
ALBERGHI CENTRO BENESSERE
Sono “alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suites e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
Sono “motel” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento carburanti.
Sono “villaggi-albergo” le strutture ricettive che, in un'unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
Sono “residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
Sono “alberghi dimora storica -residenza d’epoca” le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d'epoca idonei ad un'accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a 4 stelle.
Sono “alberghi centro benessere” le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a 3 stelle.
Capacità ricettiva non inferiore a 7 camere o 7 unità abitative; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato; un locale bagno completo ogni 10 posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suites).
Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità abitative.
Le suites sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno privato.
Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno privato.
CAMPEGGI
(L. R. 11/2/99 N. 11)
VILLAGGI TURISTICI
(L. R. 11/2/99 N. 11) Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di "Centro Vacanze" qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e commerciali.
Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalows, villette e simili, dotate di tutti i servizi. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l'ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:
area di superficie netta non superiore a mq. 70; altezza minima interna di mt. 2,40; tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati; la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non deve essere inferiore a mq. 8 per persona; ciascun allestimento non può ospitare più di 6 persone; l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno. Nei campeggi è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a 30 unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare 90 posti letto per ettaro.
Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25% di quella complessiva.
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L. R. 2/8/93 N. 12) Locali siti in fabbricati rurali nei quali viene data ospitalità ai turisti da imprenditori agrituristici, singoli o associati, regolarmente iscritti all'Albo regionale degli operatori agrituristici, che, ai sensi dell' art. 2135 cc, esercitano un'attività diretta alla coltivazione del fondo.
L'attività di ospitalità deve essere svolta dagli imprenditori agrituristici come attività secondaria e, comunque, integrativa all'attività agricola secondo la normativa della legge regionale vigente sull'agriturismo. Autorizzazione comunale.
OSTELLI DELLA GIOVENTU’
(L. R. 11/2/99 N. 11) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a 25 anni.
Il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di 7 giorni.
RESIDENZE TURISTICHE O RESIDENCE
(L. R. 11/2/99 N. 11) Strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.
È vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE
(L. R. 11/2/99 N. 11) Unità abitative composte di uno o più locali arredati, dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi. Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento e gas, pulizia e fornitura biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta a settimana. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.
Residenze turistiche: più unità abitative mono e/o plurilocali.
CASE PER FERIE
(L. R. 11/2/99 N. 11) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. Superficie minima delle camere, di mq. 8 per le camere ad un letto e mq. 10 per le camere a due letti; una o più sale da pranzo con una superficie di mq. 1,20 per ogni utente; vano cucina non inferiore ad una superficie di mq. 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq.16, dotata di celle frigorifere e dispense; gruppi di servizi, distinti per sesso, composti da un WC e una doccia ogni 6 persone, e un lavabo ogni 3 persone.
AFFITTACAMERE
(L. R. 11/2/99 N. 11) Strutture composte da non più di 6 camere destinate a clienti con una capacità ricettiva non superiore a 12 posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari, per almeno 6 mesi all’anno. Pulizia e riassetto locali ad ogni cambio di cliente e almeno 1 volta a settimana, fornitura energia elettrica, gas e riscaldamento, acqua calda e fredda. Autorizzazione comunale.
RESIDENZE DI CAMPAGNA (COUNTRY HOUSE)
(L. R. 11/2/99 N. 11) Fabbricati, siti in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, trasformati a seguito dei lavori di ammodernamento che non comportino comunque alterazioni degli aspetti architettonici originari in strutture ricettive dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, nonché con servizi di ristorazione attrezzature sportive e ricreative. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC.

BED & BREAKFAST
(L. R. 24/07/2001 N. 17) Offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di 6 camere con un massimo di 10 posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.
Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione. Pulizia quotidiana della camera e dei bagni; la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta; l’erogazione all’interno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
Qualora l’attività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa. Autorizzazione comunale L’attività di bed & breakfast non costituisce modifica di destinazione d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari, l’obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di 50 m. di distanza dall’abitazione in cui si dimora.
Tavola A.18 – Classificazione delle strutture ricettive – BASILICATA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L.R. 27/04/1996 N. 24) Complesso di attività dedite alla ricezione e ospitalità utilizzati direttamente dall’imprenditore agricolo in rapporto di connessione con l’attività agricola. Dare alloggio stagionale, per un periodo non superiore ai 9 mesi, in appositi locali dell’azienda agricola con un minimo di 8 e un massimo di 18 posti letto. Autorizzazione comunale. L’elenco degli operatori agrituristici è tenuto dall’Ufficio regionale competente in materia di agriturismo
BED & BREAKFAST (L.R. 06/09/2001 N. 37)
Strutture condotte dalle famiglie che utilizzano parte della propria abitazione fino ad un massimo di 4 stanze fornendo alloggio e prima colazione.
Servizio bagno non coincidente con quello dell’abitazione, pulizia quotidiana dei locali, cambio della biancheria almeno 2 volte a settimana o a cambio di cliente, fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento, cibi e bevande confezionate per la prima colazione. Autorizzazione concessa dal Comune previo parere rilasciato dall’APT.
L’esercizio non costituisce cambio di destinazione d’uso dell’immobile

Tavola A.19 – Classificazione delle strutture ricettive – CALABRIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
ALBERGHI
(L. R. 03/05/1985 N. 26)
MOTEL
VILLAGGIO ALBERGO
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
Negli esercizi alberghieri assoggettati alla disciplina della presente legge viene fornito servizio di alloggio in uno o più stabili con i requisiti minimi previsti; l'esercizio può comprendere anche i servizi di ristorante, bar e accessori purché gestiti unitariamente ad esso.
Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni possono assumere la denominazione di motel.

Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela possono assumere la denominazione di villaggio albergo.
Gli esercizi che offrono alloggio, in unità abitative costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che possiedono i requisiti minimi previsti sono denominati residenze turistico-alberghiere. Capacità ricettiva non inferiore a 7 stanze; almeno un servizio igienico ogni 10 posti letto; un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera; un locale ad uso comune; impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.
I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.
CAMPEGGI
(L. R. 11/07/86 N. 28) Complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto. Non possono acquisire prenotazioni per più dell'80% della loro ricettività .
Autorizzazione comunale Sono villaggi-camping i complessi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e che dispongono altresì di un numero di posti letto, dal 15 al 35% della loro ricettività complessiva. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative e per non più dell'80% dei posti equipaggio.
VILLAGGI TURISTICI (L. R. 11/07/86 N. 28) Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi di turisti sprovvisti di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Possono acquisire prenotazioni per la totalità dei posti letto in unità abitative. Autorizzazione comunale
RESIDENZE DI CAMPAGNA
(L. R. 07/03/1995 N. 4)
Esercizi extralberghieri, dotati di camera con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, situati in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivati dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville padronali o casali rurali, inseriti in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico e dotati di servizi di ristorazione nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative. Cambio biancheria e pulizia unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno 2 volte a settimana. Un locale bagno completo, con acqua calda e fredda, ogni 6 posti letto. Chiamata di allarme in ogni bagno. Riscaldamento in tutto l'esercizio. Una linea telefonica esterna ad uso comune. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall'offerta di prodotti tipici locali. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA
(L. R. 07/03/1995 N. 4) Esercizi ricettivi aperti al pubblico, costituiti da almeno tre unità abitative. Ciascuna unità abitativa è composta da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi, destinati ad alloggio di turisti. Pulizia unità abitative; fornitura di biancheria; fornitura costante di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento; manutenzione delle unità abitative e degli arredi. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC. Gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Permanenza minima di 7 giorni e massima di 3 mesi.
CASE PER FERIE
(L. R. 07/03/1995 N. 4)
Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite da enti pubblici, da associazioni o da enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari. Superficie minima delle camere di mq 8 per un posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni dei regolamenti di ogni singolo Comune; 1 wc e un lavabo ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti. Cassetta di pronto soccorso Servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno. Autorizzazione comunale

CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’
(L. R. 07/03/1995 N. 4)
Sono caratterizzate dalle finalità religiose dell'ente gestore che offre, a pagamento, ospitalità per un periodo non inferiore a 2 giorni, a chiunque la richieda nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e con accettazione delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni di servizio.
Sono classificate nell'ambito della categoria delle “case per ferie”.
CENTRI SOGGIORNO STUDI
(L. R. 07/03/1995 N. 4) Esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata all’educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l' attività didattica e convegnistica specializzata. Camere dotate dei requisiti minimi previsti per le strutture alberghiere classificate a due stelle ai sensi della legge regionale 3 maggio 1985, n. 26. Autorizzazione comunale e iscrizione al REC. Gestiti da Enti pubblici, Associazioni, organizzazioni sindacali, oggetti privati, operanti nel settore della formazione.
CENTRI DI VACANZA PER RAGAZZI
(L. R. 07/03/1995 N. 4)
Centri caratterizzati dal tipo della clientela - individuata di norma in ragazzi al di sotto dei 14 anni - aperti solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali finalizzati allo sviluppo sociale e pedagogico.
Camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 m. cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune; 1 wc, doccia e lavabo ogni 6 posti letto; idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; cassetta di pronto soccorso; servizio telefonico ad uso comune. Autorizzazione comunale Presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico nonché di personale medico o, tramite specifica convenzione, assistenza sanitaria con medico e/o struttura sanitaria per la necessità di un pronto intervento.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L. R. 07/03/1995 N. 4)
Esercizi ricettivi attrezzati per il pernottamento e un soggiorno non superiore a 3 giorni dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani. Camere a più posti letto con possibilità di posti letto anche sovrapposti del tipo a castello con un minimo di 7 m. cubi a posto letto; altezza dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio di ogni singolo Comune; 1 wc, doccia e lavabo ogni 6 posti letto; idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti; cassetta di pronto soccorso; servizio telefonico ad uso comune. Autorizzazione comunale
RIFUGI ESCURSIONISTICI E DI MONTAGNA
(L. R. 07/03/1995 N. 4)
Strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune; spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande e per il pernottamento; alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito; cassette di pronto soccorso; telefono o apparecchiatura di radio - telefono o similari. Stessi requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti per gli ostelli della gioventù Autorizzazione comunale Gestiti da Enti pubblici e da enti associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonchè da privati.
AFFITTACAMERE
(L. R. 07/03/1995 N. 4)
Strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione, o parte di essa, danno ospitalità, in non più di 6 camere per 12 posti letto, ubicate in uno stesso stabile. Autorizzazione comunale Ospitalità per un periodo non inferiore a 7 giorni.
AGRITURISMO
(L. R. 07/09/1988 N. 22) Attività di ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli singoli od associati e dai loro familiari, utilizzando la propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.
Gli alloggi destinati alle attività agrituristiche devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie previste dal regolamento edilizio comunale per i locali di abitazione. Autorizzazione comunale

Tavola A.20 – Classificazione delle strutture ricettive – SICILIA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
ALBERGHI
(L. R. 06/04/1996 N. 27)
Strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile.
MOTEL
(L. R. 06/04/1996 N. 27)
Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza alle stesse autovetture o delle imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
VILLAGGI- ALBERGO (L. R. 06/04/1996 N. 27) Alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative dislocate in più stabili, servizi centralizzati.
RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE
(L. R. 06/04/1996 N. 27)
Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di cucina.

CAMPEGGI
(L. R. 06/04/1996 N. 27) Esercizi ricettivi aperti al pubblico (vedi L. R. 13/03/1982 N.14).
VILLAGGI TURISTICI
(L. R. 06/04/1996 N. 27)
Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti sprovvisti di mezzi autonomi per il pernottamento
ALLOGGI AGRITURISTICI
(L. R. 06/04/1996 N. 27) Locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
(L. R. 06/04/1996 N. 27) Strutture composte da non più di 6 camere ubicate in non più di 2 appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZA
(L. R. 06/04/1996 N. 27) Immobili arredati per l’affitto di turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni. Gestiti in forma imprenditoriale. Contratti non superiore ai 3 mesi consecutivi.
CASE PER FERIE
(L. R. 06/04/1996 N. 27)
Strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite da enti pubblici, da associazioni o da enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
OSTELLI PER GIOVENTU’
(L. R. 06/04/1996 N. 27) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani.
RIFUGI ALPINI
(L. R. 06/04/1996 N. 27) Locali idonei ad offrire ospitalità in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.
BED & BREAKFAST (L. R. 23/12/2000 N. 32) Attività ricettiva avviata da soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di 3 camere, fornendo alloggio e prima colazione. L'attività ricettiva, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
Non necessita di iscrizione al registro esercenti il commercio, ma di comunicazione di inizio attività al comune e alla provincia competenti. Il servizio viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
TURISMO RURALE
(L. R. 10/12/2001 N. 21) Offerta ricettiva turistico regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale. Non è richiesta da parte dell'operatore la qualifica di imprenditore agricolo.
Tavola A.21 – Classificazione delle strutture ricettive – SARDEGNA
CATEGORIA DEFINIZIONE SERVIZI MINIMI OBBLIGHI AMM. NOTE
AZIENDE RICETTIVE ANBERGHIERE
(L. R. 12/08/98 N. 27)
ALBERGHI
ALBERGHI RESIDENZIALI
Sono alberghi le aziende che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché possiedano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B dell’allegato.
Sono alberghi residenziali le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché possiedano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C allegate alla presente legge.
VILLAGGIO- ALBERGO (L. R. 12/08/98 N. 27)
ALBERGO DIFFUSO
MOTEL Possono assumere la denominazione di villaggio albergo gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
Possono assumere la denominazione di albergo diffuso gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 m. dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali.
Possono assumere la denominazione di motel gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili ed imbarcazioni superiore del 10% a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.
CAMPEGGI
(L. R. 14/05/1984 N. 22) Aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale, purchè detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A ed E allegate alla presente legge. Nei campeggi è consentita la presenza di tende o caravan o altri manufatti in muratura e non, installate a cura della gestione quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio.
VILLAGGI TURISTICI
(L. R. 14/05/1984 N. 22) Aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purchè detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e D allegate alla presente legge. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzuole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 25% di quella complessiva dell'esercizio.
CASE PER FERIE
(L.R. 12/08/1998 N. 27) Strutture attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi, gestite da enti pubblici, da associazioni o da enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari. Superficie minima delle camere di 9 mq, altezza minima dei locali, dotazione dei servizi igienici almeno un lavabo e un wc ogni 6 posti letto, accessibilità per i portatori di handicap sono rispettano i regolamenti comunali edilizi e di igiene. Autorizzazione comunale. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai seguenti complessi ricettivi: pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanza per minori e centri di vacanza per anziani.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’
(L.R. 12/08/1998 N. 27) Strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni, operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.
Superficie minima delle camere di 9 mq, altezza minima dei locali, dotazione dei servizi igienici almeno una doccia e un wc ogni 10 posti letto, accessibilità per i portatori di handicap sono rispettano i regolamenti comunali edilizi e di igiene. Autorizzazione comunale
ESERCIZI DI AFFITTACAMERE
(L.R. 12/08/1998 N. 27)
Strutture composte da non più di 6 camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari.
Pulizia dei locali ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta a settimana, cambio di biancheria e ad ogni cambio di cliente ed almeno 1 volta a settimana. Fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento. Recapito postale e telefonico.
Autorizzazione comunale. L’attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. Tale esercizio assume la denominazione di “LOCANDA”.
Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione - BED & BREAKFAST
(L.R. 12/08/1998 N. 27) alloggio e prima colazione esercitata, con carattere saltuario o per periodi stagionali, da un nucleo familiare che utilizza parte della propria abitazione fino ad un massimo di 3 stanze e per un massimo di 6 posti letto.
Fornire cibi e bevande confezionate per la prima colazione. Autorizzazione comunale

CASE E APPARTAMENTI PER VACANZA
(L.R. 12/08/1998 N. 27)
Unità abitative, in numero non inferiore a 3, composte ciascuna da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonoma. Ospitalità fornita per un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi fino ad un massimo di tre mesi consecutivi. Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e nel periodo invernale riscaldamento. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente. Autorizzazione comunale
Le unità abitative sono gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti nel corso di una o più stagioni.
ALLOGGI TURISTICO-RURALI
(L.R. 12/08/1998 N. 27)
Attività di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti nelle aree extra urbane agricole. Ristorazione con piriche della gastronomia regionale. Iscrizione nei registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
RESIDENCE
(L.R. 12/08/1998 N. 27)
Complessi unitari costituiti da uno o più immobili comprendenti appartamenti arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, dati in locazione ai turisti.
Locale per il ricevimento dei clienti, riscaldamento nei mesi invernali, apparecchio telefonico a disposizione della clientela, accessibilità per handicappati, posti auto pari al numero delle unità abitative. Autorizzazione comunale
Gestiti in forma imprenditoriale. Ospitalità fornita per un periodo non inferiore a 7 giorni consecutivi. Possono assumere la denominazione di “Villaggio Residence”.
ATTIVITA’ AGRITURISTICHE
(L.R. 23/06/1998 N. 18)
Attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Domanda di autorizzazione al Sindaco del comune. Obbligo di tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e comunicare l'arrivo e la partenza degli ospiti alla locale autorità di Pubblica Sicurezza.

Fonte: http://www3.istat.it/dati/pubbsci/documenti/Documenti/doc_2003/2003_9.doc

Sito web da visitare: http://www3.istat.it

Autore del testo:

Mirto Anna  Pia Maria
Salamone Norina

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

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