Viaggiare la prenotazione

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Viaggiare la prenotazione

LA PRENOTAZIONE


1 La prenotazione come rapporto giuridico preparatorio

La prenotazione è applicata nella fase antecedente alla formazione dei contratti, quali d’albergo, di trasporto e di viaggio, infatti è un rapporto giuridico di natura preparatoria alla stipulazione di un successivo contratto,le parti ci vincolano contrattualmente, bloccando l’affare ma riservando al definizione in un momento successivo. Alcuni strumenti dell’ordinamento per fermare l’affar sono l’opzione, la proposta irrevocabile, il patto di prelazione.
Contratto preliminare: le parti si obbligano a stipulare un futuro contratto, detto contratto definitivo. Esiste il contratto preliminare bilaterale e contratto preliminare unilaterale. Il primo obbliga entrambe le parti a contrarre, il secondo obbliga una sola delle due parti a stipulare in futuro un contratto definitivo, l’altra è libera di farlo o meno. Deve essere posto in essere nella stessa forma del contratto definitivo e dal preliminare sorge un obbligo a concludere un contratto che può essere oggetto di esecuzione forzata.
Opzione: contratto col quale le parti convengono che una di esse rimane vincolata dalla propria dichiarazione, che è proposta irrevocabile, mentre l’altra si riserva la facoltà di accettarla o meno. L’opzione conferisce a una delle due parti, a fronte della proposta dell’altra, il potere di determinare la conclusione per un certo periodo di tempo del contratto, revocabile, con la propria accettazione e senza ulteriori dichiarazioni. L’opzione può essere a titolo oneroso o gratuito.
La proposta irrevocabile: come l’opzione, costituisce un negozio giuridico preparatorio a un successivo contratto definitivo. Nella proposta l’irrevocabilità della proposta deriva da un atto del proponente, mentre nell’opzione deriva dall’effetto del contratto (patto di opzione).
Il patto di prelazione: non crea un obbligo a contrarre ma crea un obbligo a preferire un determinato soggetto ad altri, dunque non contiene una promessa a contrarre ma un obbligo a preferire il contraente di un futuro contratto se e quando il promittente lo vorrà concludere.
LA PRENOTAZIONE: interviene nella fase precedente alla conclusione di un contratto e svolge la funzione di fermare l’affare pur rimandando a un momento successivo l’assetto definitivo. E’ solitamente diretta a fermare beni o servizi di scarso valore intrinseco ma quando si ha un serio intento a fermare un bene o un servizio di rilevante importanza economica, si stipula il contratto preparatorio, cioè preliminare, unilaterale o bilaterale, l’opzione o il patto di prelazione.
Nella materia alberghiera la prenotazione ha importanza fondamentale ed è una sorta di contratto unilaterale gratuito. La gratuità è come un’allocazione ottimale delle risorse nella prospettiva per l’impresa alberghiera fino a un certo limite di rischio economico. Oltre tale rischio, l’impresa rinuncia alla prenotazione preferendo rapporti giuridici preparatori tradizionali, come i contratti preliminari od opzioni o la stipulazione dei contratti definitivi.

2 Prenotazioni che non sono prenotazioni. La c.d. prenotazione confermata nel trasporto aereo

La maggior parte delle volte, il termine prenotazione descrive un rapporto giuridico preparatorio con vincoli unilaterali. In altri casi il termine prenotazione viene usato anche quando non è una prenotazione:
La prenotazione confermata, nel contratto di trasporto aereo, stabilisce norme comuni relative a un sistema di compensazione e assistenza al passeggero per negato imbarco (overbooking), cancellazione volo, e ritardo prolungato nei trasporti aerei. La prenotazione confermata non è una prenotazione ma è un modo di essere del contratto di trasporto aereo. Non è dunque un rapporto giuridico preparatorio alla definitiva stipula del contratto ma è essa stessa un contratto definitivo e in caso di inadempimento, si prevede un risarcimento del danno.

3 La prenotazione alberghiera

La prenotazione alberghiera è un contratto atipico, consensuale, unilaterale, essenzialmente gratuito.
Atipico: non trova espressa e specifica regolazione legislativa
Consensuale: si forma con il consenso negoziale espresso dal viaggiatore e dall’esercizio alberghiero
Unilaterale: la sola obbligazione che sorge dal contratto di prenotazione è quella che grava sull’esercizio alberghiero e consiste nel tenere a disposizione l’alloggio per il viaggiatore che ha prenotato con esclusione di altri.
Essenzialmente gratuito: il viaggiatore non deve corrispondere nulla per l’obbligazione dell’esercizio alberghiero
E’ preparatorio perché tende alla costituzione di un successivo rapporto contrattuale, cioè il contratto di alloggio alberghiero
A forma libera: nella prassi è stipulato x telefono anche se a volte prevede la conferma x iscritto
3.3 Disamina degli elementi caratteristici

a) Atipicità: Il regolamento n. 261/04/CE stabilisce norma comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri per negato imbarco (overbooking), cancellazione del volo o ritardo prolungato e la disciplina della direttiva 90/314/CE sui viaggi tutto compreso, considerano il contratto di prenotazione atipico.
b) Unilateralità della prenotazione alberghiera: il viaggiatore è libero di usufruire della prenotazione o meno ma secondo gli usi il viaggiatore se non è in grado di godere della prenotazione, deve darne notizia all’albergatore; ma se non lo fa non deve rispondere dei danni derivanti dall’inadempimento. L’albergatore invece quando accetta la prenotazione, ha l’obbligo di predisporre la stipulazione del contratto definitivo.
c) Gratuità della prenotazione alberghiera: il viaggiatore per prenotare il servizio non deve pagare nulla; Se l’albergatore richiede il versamento anticipato di una somma, che verrà poi imputata la prezzo complessivo del servizio, il contratto sarà preliminare o definitivo e non più di prenotazione.

3.4 Obbligazioni delle parti e inadempimento

a) Obbligazioni dell’albergatore: l’albergatore che accetta la prenotazione è obbligato poi a stipulare il contratto di alloggio. Dunque dovrà predisporre quanto necessario alla stipulazione del contratto di alloggio (preparazione – riassetto – pulizie); deve inoltre astenersi dallo stipulare altri contratti di alloggio che rendano impossibile la stipulazione del contratto che si è obbligato a stipulare con il viaggiatore prenotato.
b) Obbligazioni del viaggiatore: con la stipulazione del contratto di prenotazione, il viaggiatore non assume alcuna obbligazione ma solo si assicura l’assunzione di un obbligo da parte dell’albergatore. Potrebbe essere obbligato a dare notizia all’albergatore nel caso dell’impossibilità di usufruire della prenotazione. Non deriva però dal contratto ma dai principi generali, cioè di buona fede nell’esecuzione dei contratti, cioè secondo gli usi.
c) Diritti del viaggiatore: Il viaggiatore con la prenotazione acquista il diritto a stipulare il contratto d’alloggio ma la prenotazione non obbliga il viaggiatore prenotante a contrarre il contratto.
d) Inadempimenti del viaggiatore e responsabilità per dolo o colpa grave: il viaggiatore non risponde dell’inadempimento della prenotazione se non per dolo o colpa grave. Come la stipulazione di più contratti di prenotazione alberghiera x lo stesso periodo o senza alcun intento serio di obbligarsi.
e) Inadempimenti dell’albergatore: In caso di inadempimento, l’albergo dispone dei danni, e la sanzione è sia specifica che in forma patrimoniale. In forma specifica, l’albergatore che non è in grado di onorare la prenotazione deve trovare un alloggio alternativo ed equivalente. Come nel caso di overbooking alberghiero, quando un esercizio accetta prenotazioni in eccesso rispetto alla effettiva capienza del servizio sulla base che alcuni di coloro che hanno effettuato la prenotazione non si presenteranno (no show). L’albergatore è responsabile x i danni subiti dal turista per mancanza di riprotezione determinata da overbooking; se il servizio alberghiero fa parte di un pacchetto viaggio tutto compreso, è l’organizzatore che risponde nei confronti del turista, salvo regresso contro l’albergatore. Il risarcimento del danno in caso di overbooking di albergo prenotato dall’organizzatore di viaggi, comprende se vi è riprotezione presso albergo di categoria inferiore, la differenza tra il prezzo ma anche il risarcimento del danno da vacanza rovinata.
f) Contratto di prenotazione alberghiera e natura essenziale del termie: l’esercizio alberghiero per premunirsi contro il rischio di un inadempimento di un viaggiatore può apporre al contratto di prenotazione alberghiera un termine collegato alla stipulazione del contratto definitivo, indicando al viaggiatore di presentarsi entro una determinata ora altrimenti il contratto di prenotazione si intenderà risolto.

4 La prenotazione del pacchetto turistico

Il sistema di prenotazioni comporta un rischio economico dato dalla possibilità di ritrovarsi le stanze libere quando invece avrebbero potuto essere occupate e tale rischio viene assunto fino a quando il costo della perdita dell’alloggio non supera la perdita di clientela derivante dall’abolizione delle prenotazioni.
Questa politica di applica agli alberghi stagionali che hanno un periodo limitato di tempo in cui si concentra l’attività e dunque non possono assumersi il rischio di vedere prenotazioni non onorate. Anche il villaggio turistico o la politica del pacchetto turistico tutto compreso è quella di rinunciare al sistema di prenotazioni preferendo subito i contratti definitivi. Nel villaggio turistico la costituzione del pacchetto comporta una serie di costi fissi inconciliabili con il rischio di perdita delle presenze. E lo stesso vale per i v viaggi organizzati che comportano una serie di contratti a cascata. Nel caso di annullamento del viaggio essi determinano un danno superiore a quello prodotto con la politica dell’abolizione della prenotazione.
Nei contratti di viaggio organizzato si ricorre alla stipulazione di un contratto definitivo con un acconto sul prezzo. E’ una stipulazione di contratto definitivo di viaggio turistico accompagnata da un acconto sul prezzo, salvo il diritto di recesso del viaggiatore dietro perdita di una parte graduale dell’acconto versato e salvo il diritto di annullamento del viaggio per motivi non collegati al valore economico ma a motivi di organizzazione. La perdita della somma versata o a titolo di acconto o di caparra è in misura proporzionale al
vicino ala partenza comporta al tour operator. Nel contratto è sempre prevista la possibilità di cessione del contatto in presenza della quale il rischio è annullato.
I contratti preparatori e la prenotazione sono alle base del traffico turistico. Nel contratto di trasporto è consono l’acquisto integrale del biglietto perché in tale contratto il fine è quello di essere trasportati, nel contratto turistico invece la fase preparatoria è la più importante per la regolazione del contratto. Le scelte vanno dalla prenotazione alla stipulazione di contratti preparatori alla somma di danaro a titolo di caparra fino ad arrivare alla stipulazione del contratto definitivo con il pagamento integrale del prezzo.

Fonte: http://www.scienzeturismo.it/wp-content/uploads/2009/07/tutela-consumatore-turista.doc

Sito web da visitare: http://www.scienzeturismo.it

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