Contratti

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Contratti

 

IL CONTRATTO

1. Che Cos’è?
A. è un rapporto tra due o più parti per regolare interessi privati di tipo economico. Le parti che stipulano il contratto si chiamano contraenti.
> Stipulare un contratto = fare un contratto
> Contraente = ognuna delle parti che stipula un contratto
B. è lo strumento giuridico con il quale soggetti privati, cioè le persone fisiche (= tutte le persone come noi) o giuridiche (= le aziende), e soggetti pubblici, cioè lo Stato o gli Enti Pubblici, possono scambiarsi diritti su beni privati o pubblici.
2. I quattro requisiti di un contratto:
In un contratto bisogna sempre indicare:
1. l’accordo delle parti, cioè cosa decidono di fare i contraenti.
2. la causa (= a cosa serve il contratto?). È la funzione economico-sociale del contratto.
Esempio: nel contratto di compravendita di una casa, la causa del contratto è:
il passaggio di proprietà della casa dal venditore (= la parte che vende) all’acquirente (= la parte che compra) e il passaggio di soldi dall’acquirente (= la parte che compra) al venditore (= la parte
che vende)
Ci sono:
A. contratti tipici, cioè contratti regolati dalla legge. Esempio: contratti di vendita, affitto, locazione, mutuo
B. contratti atipici, cioè contratti non regolati dalla legge, ma leciti.
Esempio: contratti di leasing
3. l’oggetto (= che cosa?). È l’elemento patrimoniale del contratto. Oggetto del contratto possono essere tutti i beni indicati nel codice civile (cioè beni mobili e immobili). I beni oggetto del contratto devono essere:
A. leciti, cioè consentiti dalla legge
B. possibili, cioè che si possono avere e usare
C. determinati (o determinabili), cioè il contratto deve indicare il tipo di bene, la sua qualità, la sua quantità
4. la forma (= come?). Il modo di stipulare un contratto dipende dal tipo di bene che è oggetto del contratto. Le due forme principali di contratto sono:
A. CONTRATTO ORALE
B. CONTRATTO SCRITTO
Il codice civile distingue due tipi di contratto, che sono diversi per la forma:
A. contratti a forma libera: le parti decidono da sole e liberamente la forma del contratto. Si possono fare contratti a forma libera solo se l’oggetto del contratto sono beni mobili.
B. contratti a forma vincolata: le parti devono fare il contratto in forma scritta. Si devono fare contratti a forma vincolata se l’oggetto del contratto sono beni immobili.
Il codice civile indica due possibili forme scritte del contratto:
A. la scrittura privata: due parti private fanno il contratto direttamente.
B. l’atto pubblico: due parti private fanno il contratto davanti a un pubblico ufficiale, cioè il notaio.
C. scrittura privata autenticata: due parti private fanno il contratto da sole e poi il notaio autentica le loro firme
autenticare = il notaio dice che le loro firme sono autentiche, cioè che le hanno scritte proprio quelle due persone
Quando è necessario il contratto in forma scritta?
È necessario un contratto scritto quando c’è il passaggio di proprietà di beni immobili (per esempio case) o mobili registrati (per esempio automobili, navi, aerei). Oggi però la legge richiede sempre più spesso il contratto in forma scritta, anche per il passaggio di beni mobili, perché il contratto scritto garantisce meglio i diritti delle parti
Quando si fa un accordo tra due o più persone giuridiche (= le aziende)?
Due o più persone giuridiche fanno un contratto quando:
1. L’azienda “Rossi” produce dei beni e vende i beni che produce all’azienda “De Carli”. Poi l’azienda “De Carli” usa i beni che ha comprato per svolgere la propria attività.
2. Vogliono formare un’azienda di persone o di capitali. Ci sono diversi tipi di aziende di capitali, per esempio SPA, SRL, SAPA.
Un contratto può essere:
BILATERALE, cioè fra due parti (per esempio due persone fisiche o giuridiche)
PLURILATERALE, cioè fra tre, quattro, cinque…. parti (per esempio tre soci)

Fonte : http://inretelab.altervista.org/diritto/contenuti/contratto.doc

TUTTI I TIPI DI CONTRATTO DI LAVORO ESISTENTI IN ITALIA

 

 

IL LAVORO NEL CODICE CIVILE
 
LAVORO SUBORDINATO  (Codice civile, art. 2094)
E LAVORO AUTONOMO  (Codice civile, art. 2222)
1.      È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, per una retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
2.      Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con  prevalentemente lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Criteri distintivi tra lavoro subordinato e lavoro autonomo
Occorre richiamare alcuni criteri che distinguono le caratteristiche del rapporto di lavo subordinato da quelle del lavoro autonomo. Il vincolo della subordinazione (ossia uno stato continuativo di assoggettamento dei lavoratore al controllo del padrone per le sue finalità produttive) ne identifica l'elemento strutturale e tipico. Tale vincolo si costituisce in: la continuità del rapporto, l'obbligo di osservare un orario fisso, un compenso costante, l'inserimento all'interno di un'organizzazione tesa a obiettivi produttivi, l'obbligazione di mezzi e non di risultato. In molti casi può essere dubbio se un certo rapporto sia autonomo o subordinato.  L'accertamento è difficile poiché le imprese tendono a mascherare rapporti di dipendenza con rapporti di lavoro più flessibili su cui risparmiano (es.: i contributi previdenziali).
L'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo cambia le garanzie previste. Nel primo caso, secondo le norme dei contratti, sono garantite ferie, malattia, Tfr e contributi previdenziali.
 
IL RAPPORTO DI LAVORO STABILE E SICURO CONQUISTATO DALLE LOTTE DEI LAVORATORI
 
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  (Codice civile art. 2097)
È un contratto di lavoro subordinato che prevede l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore da parte dell'azienda. Rappresenta la "normalità" dei contratti di lavoro: infatti il rapporto lavorativo è giuridicamente considerato, almeno per il momento, a tempo indeterminato. Fanno eccezione tutte quelle forme che danno un'autonomia al lavoratore, e alcuni particolari tipi di contratto di lavoro subordinato che prevedono una scadenza del rapporto lavorativo, nei quali il termine deve essere messo comunque per iscritto.
La sensibile diminuzione nel numero dei lavoratori a tempo indeterminato è dovuta sia alla diffusione dei cosiddetti contratti atipici (tempo determinato e tempo parziale, vedi oltre) sia all'uso sempre più indiscriminato dell'istituto della Cassa integrazione e della mobilità.
 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  (legge 230/62)
È un contratto di lavoro per il quale l'assunzione ha validità solo per un periodo di tempo ben stabilito.
Il contratto a tempo determinato è applicabile solo:
-        per i lavori di tipo stagionale,
-        nel settore dello spettacolo per lavori in specifici programmi o per sostituzione.
-        per le lavorazioni, anche a progetto avviato, che richiedono impiego di lavoratori specializzati diversi da quelli normalmente impiegati, e limitatamente alle fasi complementari o integrative per le quali non
vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
-        quando l'assunzione avviene per sostituire lavoratori che hanno diritto alla conservazione del posto, e di conseguenza nel contratto deve essere riportato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione (per esempio maternità, servizio militare, malattia ecc.);
-        quando l'azienda deve eseguire un'opera o un servizio di carattere straordinario od occasionale, in questo caso l'azienda, prima dell'assunzione, deve aver già progettato l'entità della mansione;
-        quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo per la durata massima di 6 mesi;

CONTRATTO A TEMPO PARZIALE (part-time)  (D.L. n. 726/84,; l. 863/84)
È un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che prevede un orario di lavoro ridotto.
L'orario ridotto può essere differentemente gestito, per cui è possibile parlare di 3 tipologie di part-time:
-        orizzontale: lavoro svolto per tutti i giorni della settimana a orario ridotto;
-        verticale: lavoro svolto per alcuni giorni della settimana a orario ridotto oppure a orario normale;
-        ciclico: lavoro svolto per alcune settimane nel mese o per alcuni mesi nell'anno.
Sono i contratti collettivi, anche aziendali, che regolano questa ulteriore forma di lavoro subordinato stabilendo la percentuale di lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale, le mansioni alle quali possono essere adibiti e le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a orario ridotto.
Il contratto a part-time deve essere in forma scritta indicando:
mansione, livello professionale e retributivo, categoria, orario di lavoro, sede di lavoro, contratto nazionale di categoria applicato.

 
CONTRATTI DI SOLIDARIETA'  (D.L. 726/84, n.; l. 863/84)
Sono contratti di lavoro subordinato nei quali è prevista una riduzione dell'orario per far fronte a licenziamenti di personale in esubero oppure per permettere nuove assunzioni.
Sono previsti due tipi di contratti di solidarietà:
-        difensivo (accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, che prevede una riduzione di orario al fine di evitare del tutto o in parte la riduzione del personale);
-        espansivo (accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, con una riduzione di orario per favorire l'assunzione di nuovi lavoratori).
Entrambe le forme sono incentivate.
Il datore di lavoro usufruisce di una consistente riduzione contributiva (varia dal 25% al 40%).
I contratti espansivi determinano agevolazioni per il datore di lavoro quali il versamento a suo favore di un contributo calcolato sulla retribuzione lorda contrattuale.
I contratti di solidarietà difensivi possono essere applicati in aziende con più di 15 dipendenti (20 se commerciali).
 
ESTENSIONE DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO  (leggi 56/87; 196/97)
La legge 56 del 1987 ne estende l'applicazione a tutti i settori a patto che vi sia un recepimento nel contratto collettivo di lavoro stipulato con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. Con la legge 196 del 24/6/97 (pacchetto Treu) il datore di lavoro può prolungare il rapporto di lavoro per 20 giorni (nel caso di contratto inferiore ai sei mesi) o 30 giorni (negli altri casi) oltre la scadenza del contratto incorrendo in sanzioni di carattere esclusivamente pecuniario. Se il lavoro prosegue oltre questo periodo, allora il contratto diviene a tempo indeterminato.
 
CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA' (OSSIA LIBERTA' DI LICENZIAMENTO COLLETTIVO)  (l. 223/91)
La Cassa integrazione è un sostegno al reddito (erogato dallo Stato) che integra la retribuzione persa dei lavoratori a seguito di crisi dell'azienda. Ci sono 2 tipi di Cassa integrazione:
1.      ordinaria per crisi aziendali temporanee (mancanza di commesse, ecc.) che presumono una certa ripresa della attività lavorativa; dura un massimo di 12 mesi, non consecutivi, in 2 anni;
2.      straordinaria per eventi aziendali strutturali (crisi, ristrutturazione, fallimenti ecc.) con possibile messa in mobilità (licenziamento) dei lavoratori coinvolti; è applicabile ad imprese con più di 15 dipendenti (industria) e più di 200 (commercio), è erogata come quella ordinaria e dura 2 anni.
La mobilità per le aziende con eccedenza di organico (il diritto del padrone al licenziamento collettivo) è collegata ai cosiddetti ammortizzatori sociali per i lavoratori.
L'iscrizione nella lista di mobilità viene richiesta dall'azienda che interrompe il rapporto di lavoro e viene decisa dalla Commissione Regionale per l'Impiego.  Gli iscritti nella lista hanno diritto, nei casi previsti dalla legge, alla indennità di mobilità. L'indennità non è prevista per chi lavorava in un'azienda con meno di 16 dipendenti. In quest'ultimo caso il lavoratore dove chiedere l'iscrizione nella lista di mobilità, rivolgendosi all'Ufficio di collocamento entro 60 giorni dalla comunicazione dei licenziamento.
L'indennità di mobilità è pari al 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria per i primi 12 mesi e al 80% per il periodo successivo.
Il lavoratore viene cancellato dalla lista di mobilità nei seguenti casi:
-        rifiuto di un lavoro professionalmente
-        se non risponde senza giustificato motivo alla convocazione da parte degli Uffici Circoscrizionali o del- l'Agenzia per l'impiego;
-        non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione del lavoro prestato a tempo parziale o determinato;
-        rifiuto a essere impiegato in Lavori socialmente utili.
È invece possibile mantenere l'iscrizione nella lista di mobilità nei seguenti casi:
-        avviamento e successiva accertata non idoneità alle mansioni;
-        assunzione a tempo pieno e indeterminato e risoluzione del rapporto in periodo di prova. In questo caso è consentita la reiscrizione per un massimo di due volte.
 
LAVORO TEMPORANEO O INTERINALE  (l. 196/97)
li lavoro temporaneo o interinale è un contratto di lavoro subordinato tra un lavoratore e un'agenzia di intermediazione di prestazioni lavorative a carattere temporaneo. L'agenzia a sua volta stipula un contratto con l'impresa dove effettivamente il lavoro verrà svolto. Il lavoratore stipula un contratto con l'agenzia interinale, ma svolge di fatto il lavoro con una azienda/impresa (anche più di una), rispettandone gli orari, i tempi di consegna, la disciplina. L'impresa utilizzatrice non ha quindi un contratto con il lavoratore ma con l'impresa fornitrice, l'agenzia, del lavoro interinale (contratto di fornitura).

L'uso di lavoro interinale è vietato per:
-        categorie di basso contenuto professionale
-        sostituzione di lavoratori in sciopero;
-        lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale;
-        lavori particolarmente pericolosi;
 
LAVORI SOCIALMENTE UTILI  (D.L. 2991/94; l. 451/94; l. 549/95; D.Lgs. 468/97)
Sono incarichi temporanei assegnati a categorie particolari di «lavoratori», retribuiti tramite un sussidio.
I Lavori socialmente utili sono definiti uno «strumento di sostegno» per i lavoratori espulsi dai processi produttivi in attesa di reinserimento nel mondo del lavoro(lavoratori in mobilità, ex cassintegrati che hanno esaurito la possibilità di proroghe), per disoccupati di lunga durata(oltre 2 anni). l Lavori socialmente utili devono essere temporanei e volti a migliorare la qualità del servizio.

CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO  (leggi 863/84, 407/90, 451/94, 196/97)
Il Cfl è una forma di contratto di lavoro subordinato a termine, previsto per agevolare le imprese nell'assunzione di manodopera giovanile ed è definito secondo due tipologie:
1. mirato all'acquisizione di professionalità elevata e intermedia
-  professionalità elevata:
durata dai 12 ai 24 mesi; formazione: almeno 160 ore;
-  professionalità intermedia:
durata 12-18 mesi;  formazione  di 80 ore.
2. mirato a agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa.
-  la durata massima è di 12 mesi e prevede 20 ore annue di formazione.
Possono essere assunti con Cfl i lavoratori di età compresa tra i 16 e 32 anni. 
Tramite l'Ispettorato del lavoro, possono essere effettuati controlli sull'attuazione dei progetti formativi. In caso di inosservanza, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato a partire dall'assunzione a Cfl.

APPRENDISTATO (l. 56/87; l. 196/97)
È un contratto di lavoro subordinato a disciplina speciale, che obbliga l'imprenditore a impartire al lavoratore-apprendista l'insegnamento necessario a conseguire capacità tecniche per diventare un lavoratore qualificato.
Il datore di lavoro deve chiedere l'autorizzazione all'Ispettorato del lavoro, precisando le condizioni della prestazione richiesta, il genere di addestramento degli apprendisti e la qualifica che questi conseguiranno.  
Tutti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 24 possono essere assunti come apprendisti; con licenzia media l'età scende ai 14 anni. Nelle ditte artigianali e quando lo prevedono i Contratti di categoria, l'età può essere elevata sino ai 29 anni per «qualifiche ad alto contenuto professionale».
La durata massima del contratto di apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni.
L'orario di lavoro non deve superare le 8 ore giornaliere e le 40
Se al termine dell'apprendistato l'imprenditore non dà disdetta del contratto, il lavoratore resta in servizio con la qualifica ottenuta e il periodo dell'apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio.
La mancata effettuazione del tirocinio e lo svolgimento regolare di lavoro straordinario trasforma l'apprendistato in ordinario rapporto subordinato e di conseguenza il licenziamento al termine del fissato periodo di apprendistato va ritenuto illegittimo perché privo di giustificazione.

JOB-SHARING - LAVORO A COPPIA O RIPARTITO (Circ. M.d.l. n.43 del 7/4/98)
Il job-sharing è un rapporto di lavoro subordinato che consiste nella condivisione del medesimo posto di lavoro da parte di due o più lavoratori che si obbligano contrattualmente in solido nei confronti di un datore di lavoro, garantendogli l'intera prestazione lavorativa attraverso una autonoma gestione delle modalità di svolgimento temporale della prestazione medesima.
LAVORO IN COOPERATIVA
Il lavoro in cooperativa presenta un quadro normativo assai complesso, sia per la sua natura giuridica, sia perché la legislazione è diversificata a seconda delle finalità della cooperativa stessa.
All'interno di una cooperativa si può lavorare in forma subordinata con uno dei vari tipi di contratto previsti dall'ordinamento vigente.
1.      Dipendente di cooperativa. i dipendenti di cooperativa devono rifarsi al contratto con il quale sono assunti, per comprendere meglio il rapporto con questa.
2.      Socio di cooperativa. L'attività svolta da un socio in favore di una cooperativa non è teoricamente riconducibile né a un rapporto di lavoro subordinato, né a una prestazione d'opera, né è riconducibile a un autonomo rapporto con la società.
                                                  Le forme del LAVORO AUTONOMO O NON SUBORDINATO
Quella del lavoro autonomo o non subordinato è una categoria che comprende una tipologia di funzioni e professioni  molto diverse le une dalle altre.
Ciò che le accomuna è il fatto di corrispondere a dei rapporti di lavoro che non fanno capo a un contratto collettivo nazionale e di non avere, quindi, contrattualmente o per norma giuridica, le garanzie di continuità e di tutela previste, almeno in teoria, per i lavoratori subordinati quali il pagamento delle ferie, della malattia, del TFR e di non godere, in molti casi, di tutela pensionistica.

contratti d'area
Sono lo strumento operativo, concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro per la realizzazione delle azioni finalizzate a accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti. I contratti d'area sono limitati a territori circoscritti.
Le aree industriali nelle quali possono essere attivati devono essere interessate da grave crisi occupazionale.
contrattO DI SOMMINISTRAZIONE
La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003 (legge Biagi), artt. da 20 a 28, e prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

  • il somministratore, un'Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;
  • l'utilizzatore, un'azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
  • il lavoratore.

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell'azienda utilizzatrice.La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro.
contrattO A PROGETTO
Il contratto a progetto, o meglio contratto di collaborazione per programma, o progetto o fase di esso, è un tipo di contratto di lavoro disciplinato in Italia dal D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del 2003
Il contratto di lavoro a progetto  ha sostituito il cosiddetto contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

 

 

contrattO DI INSERIMENTO
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, "diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro" (artt. da 54 a 59 del D.Lgs. n.276 del 2003), valorizzando l'acquisizione di concrete competenze professionali calibrate alle necessità del datore di lavoro nella prospettiva di una eventuale stabilizzazione del lavoratore mediante una successiva trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato (come specificato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n.31/2004).
L'introduzione ad opera del D.Lgs. 276/2003 di questa forma contrattuale ha compensato la limitazione, ad opera dello stesso decreto, del Contratto di formazione e lavoro alle sole pubbliche amministrazioni.
La finalità del legislatore è quella di agevolare la difficile collocazione di soggetti inoccupati o disoccupati: giovani tra i 18 e 29 anni (da intendersi come 29 anni e 364 giorni), disoccupati di lunga durata di età compresa tra 29 e 32 anni, disoccupati con più di 50 anni di età, donne di qualsiasi età residenti in zone ad alto tasso di disoccupazione femminile, persone con grave handicap.
Le forme contrattuali maggiormente utilizzate per i neolaureati
1)Stage/tirocinio26%
2)Contratto di assunzione a tempo determinato 21%
3) Contratto di inserimento 18%
4) Contratto di assunzione a tempo indeterminato 16%
5) Contratto a progetto 6%
6) Apprendistato 5%
7) Somministrazione di lavoro (ex-interinale) 4%
8) Apprendistato professionalizzante 3%
9) Altro 1%

Approfondimenti sui contratti :

Fonte: http://gestione-del-personale.wikispaces.com/file/view/TUTTI+I+TIPI+DI+CONTRATTO+DI+LAVORO+ESISTENTI+IN+ITALIA.docx

 

Contratti a termine Contratti a termine dopo la legge numero 78 del 2014 Contratti clausole vessatorie Contratti con i designer Contratti di distribuzione Contratti di inserimento Contratti di lavoro Gran Bretagna Contratti di lavoro Irlanda Contratti di lavoro Olanda Contratti di leasing Contratti di massa o per adesione Contratti di solidarietà Contratti di traduzione Contratti diritti dei consumatori Contratti internazionali Contratti la forma Contratti licenza uso software Contratti pubblica amministrazione Contratti tipologie Contratti tra committente e impresa per opere a immobili civili Contratti transitori per studenti fuori sede Contratto che cos’è Contratto commercio fino a 14 dipendenti Contratto dettagli Contratto di lavoro a tempo determinato Contratto di locazione ad uso commerciale Contratto di scuola guida Contratto fiduciario Contratto la mezzadria Contratto metalmeccanici 2012 Contratto per artisti Contratto per prestazioni professionali dell'architetto Contratto piccole e medie industrie metalmeccaniche

 

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"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

 

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